Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2024, proposto da
AE EZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1122/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 22.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Marcello Polimeno, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dal ricorrente e udito per l’I.N.P.S. il difensore comparso come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 2.10.2024 e depositato in pari data) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’INPS alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza è stato accolto il ricorso proposto ed accertato il diritto del ricorrente al richiesto beneficio dell’applicazione dei sei scatti stipendiali al TFS liquidato, con determinazione della differenza residua tra il TFS versato e quello risultante come dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987 (convertito in Legge n. 472/1987), oltre agli interessi legali, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto a tale titolo.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di giorni 120 dalla notificazione del titolo ai sensi dell’art. 14 del D.L. 669/1996, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’I.N.P.S. alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Con successiva memoria depositata in data 24.2.2025 il ricorrente ha richiesto a questa Sezione la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto ricalcolo da parte dell’I.N.P.S. del TFS dovuto al ricorrente, con pagamento dello stesso dopo la notifica del ricorso.
3. Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha del pari richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Nel senso della compensazione delle spese di lite l’Istituto ha sottolineato l’avvenuta comunicazione della documentazione necessaria (il nuovo modello PL2) da parte del CNA dei Carabinieri solo in data 29.11.2024, con successiva disposizione di pagamento di quanto dovuto al ricorrente dell’11.12.2024 ed accredito a quest’ultimo in data 19.12.2024.
3. All’udienza camerale dell’11.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, sulla scorta di quanto evidenziato da entrambe le parti in ordine all’intervenuto pagamento delle somme dovute al ricorrente in base alla suddetta sentenza di questa Sezione, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
5. Le spese del giudizio debbono essere poste a carico dell’amministrazione intimata secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, considerato che l’adempimento ad opera dell’amministrazione è avvenuto soltanto in seguito all’instaurazione del presente giudizio e che l’I.N.P.S. ben avrebbe potuto richiedere sin dalla notifica allo stesso della suddetta sentenza di questa Sezione la documentazione necessaria al ricalcolo del TFS all’amministrazione presso la quale era in servizio il ricorrente.
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza proposto dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Claudio Parisi per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO