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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1235/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1235/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 19 novembre 2025,
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in ATINA al C.so Munazio Planco n. 23, presso lo studio dell'Avv. CACACE ILARIA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
CASALVIERI alla via Delle Croci n. 6, presso lo studio dell'Avv. RECCHIA
EL IL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza del
19/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/03/2023, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
13/07/2016 e che dall'unione era nato il figlio (il 30/11/2017), ha dedotto che la Per_1 convivenza familiare era divenuta improseguibile;
deduceva che il marito manifestava comportamenti violenti e che aveva comportamenti discutibili riguardo la fedeltà coniugale.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) di disporre l'affido congiunto del figlio, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) di assegnare la casa coniugale alla moglie;
4) di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dal ricorrente. Deduceva che la ricorrente aveva allontanato il minore dal padre, adottando comportamenti violenti e denigratori nei confronti della figura paterna.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affido congiunto del figlio minore con Per_1 collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore del figlio per l'importo di € 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza comparivano entrambi i coniugi e con provvedimento del
7.11.2023 il giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minorenne con Persona_2 collocamento presso la madre;
regolamentava il diritto di visita Parte_1 del padre;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, quale contributo per il mantenimento del figlio la Parte_1 Persona_2 somma di euro 250,00, da versarsi, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso
2 in data 31 marzo 2023), entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche e sportive), previamente concordate o comunque indispensabili, documentate e conformi al livello economico di ciascuno dei due genitori;
e non ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti.
Stante la richiesta delle parti, all'udienza del 19.11.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio sulla concorde richiesta di decisione sullo status.
Nel merito, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono ormai separati di fatto senza aver mai manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Deve, conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed incombenze ai sensi di legge.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in POSTA FIBRENO il 31/07/2016, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di POSTA FIBRENO dell'anno 2016, al n. 2, parte II, serie A);
3) manda alla Cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese nella sentenza definitiva.
Cassino, 19/11/2025
3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1235/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 19 novembre 2025,
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in ATINA al C.so Munazio Planco n. 23, presso lo studio dell'Avv. CACACE ILARIA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
CASALVIERI alla via Delle Croci n. 6, presso lo studio dell'Avv. RECCHIA
EL IL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza del
19/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/03/2023, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
13/07/2016 e che dall'unione era nato il figlio (il 30/11/2017), ha dedotto che la Per_1 convivenza familiare era divenuta improseguibile;
deduceva che il marito manifestava comportamenti violenti e che aveva comportamenti discutibili riguardo la fedeltà coniugale.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) di disporre l'affido congiunto del figlio, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) di assegnare la casa coniugale alla moglie;
4) di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dal ricorrente. Deduceva che la ricorrente aveva allontanato il minore dal padre, adottando comportamenti violenti e denigratori nei confronti della figura paterna.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affido congiunto del figlio minore con Per_1 collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore del figlio per l'importo di € 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al Per_1
50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza comparivano entrambi i coniugi e con provvedimento del
7.11.2023 il giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minorenne con Persona_2 collocamento presso la madre;
regolamentava il diritto di visita Parte_1 del padre;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, quale contributo per il mantenimento del figlio la Parte_1 Persona_2 somma di euro 250,00, da versarsi, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso
2 in data 31 marzo 2023), entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche e sportive), previamente concordate o comunque indispensabili, documentate e conformi al livello economico di ciascuno dei due genitori;
e non ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti.
Stante la richiesta delle parti, all'udienza del 19.11.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio sulla concorde richiesta di decisione sullo status.
Nel merito, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono ormai separati di fatto senza aver mai manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Deve, conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed incombenze ai sensi di legge.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in POSTA FIBRENO il 31/07/2016, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di POSTA FIBRENO dell'anno 2016, al n. 2, parte II, serie A);
3) manda alla Cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese nella sentenza definitiva.
Cassino, 19/11/2025
3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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