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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14677/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIAROMANNI STEFANO, Parte_1
presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDRALI CARLOTTA, presso la Controparte_1
stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Separazione giudiziale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 11.12.2025 sulle seguenti conclusioni Per entrambe le parti congiuntamente:
“1. Dichiararsi la separazione consensuale del matrimonio civile contratto a Venezia (VE) il
12/04/2008.
2. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
3. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
4. La casa coniugale, in proprietà nella misura del 50% del Sig. , del 40% di CP_1 Parte_2
e del 10% di , viene temporaneamente assegnata alla moglie, che potrà
[...] Parte_3
abitarci con i figli fino al 30 luglio 2026.
5. Bollette e utenze della casa familiare saranno a carico del padre finché e Parte_1
i figli abiteranno presso la predetta casa in comproprietà del padre.
6. Sin da subito, il sig. si impegna a continuare a pagare, entro il giorno 5 di Parte_4
ogni mese, un mantenimento di € 350 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente su basi
ISTAT, considerando come inizio del decorso del primo anno la data della prima udienza di separazione. si obbliga a corrispondere all'Istituto scolastico di Parte_1 Per_1
le spese di mensa di che dal mese di maggio 2025 ad oggi non sono state corrisposte ed Per_1
un tanto sino all'entrata in vigore del presente accordo.
7. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ogni genitore nella misura del 50% ciascuno,
solo da ora in poi, con esclusione degli arretrati, come da Protocollo del Tribunale di Venezia. Le
spese di naturopatia o di medicina omeopatica per i figli resteranno a carico al 100% del genitore che le abbia decise o richieste.
8. Il padre continuerà a percepire in modo esclusivo assegni unici, indennità di frequenza o di invalidità ed ogni altra provvidenza o indennità riscossa nell'interesse dei figli fino a quando l'immobile di sua comproprietà sarà occupato dalla moglie e dai figli.
9. Il padre potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana, precisamente il lunedì ed il mercoledì,
dalle ore 16:15, al momento dell'uscita da scuola, dove il padre preleverà il figlio salvo Per_1 imprevisti o cambiamenti di turno di lavoro per i quali il padre dovrà avvisare la madre con almeno
2 ore di anticipo rispetto all'orario di prelievo, fino alle ore 21:00 (cena compresa), orario entro il quale dovrà essere stato già riaccompagnato a casa, nonché a weekend alternati con Per_1
pernotto dal venerdì alle ore 15 o dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00, orario entro il quale dovrà essere stato già riaccompagnato a casa. Per_1
10. La madre accompagnerà e preleverà da scuola e, finché necessario, salvo il Per_1 Per_2
prelievo da scuola nei giorni di lunedì e mercoledì da parte del padre, come meglio specificato nel punto precedente.
11. La sig.ra accompagnerà il figlio alle lezioni di atletica e il sig. Parte_1 Per_1
lo preleverà da tali allenamenti;
il sig. accompagnerà e Parte_4 Parte_4
preleverà a equitazione qualora quest'ultima intenda riprendere le lezioni;
si recherà Per_2 Per_2
autonomamente alle lezioni di chitarra.
12. Si precisa che le spese relative all'attività di chitarra praticata da continueranno ad essere Per_2
corrisposte integralmente dalla Sig.ra (ovvero dalla madre della stessa). Parte_1
13. I genitori concederanno la chiamata al figlio per il tramite del proprio cellulare da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 21, salvo diverse esigenze dei figli o lavorative;
nel weekend le telefonate avverranno solo in casi di emergenze o necessità urgenti.
14. Durante le ferie estive, i figli potranno trascorrere due settimane con ciascun genitore, purché
questi comunichi il periodo prescelto entro il 15 aprile precedente. Eventuali ferie ulteriori, con o senza i bambini, dovranno essere concordate fra i coniugi entro la medesima data del 30 aprile di ogni anno. Per quanto riguarda eventuali ulteriori periodi di ferie che il genitore dovesse voler trascorrere senza i bambini, resta inteso che, nei giorni che sarebbero di competenza dello stesso,
quest'ultimo ricorrerà all'ausilio di una babysitter senza richiedere ausilio all'altro genitore.
15. Quanto alle festività, i figli trascorreranno i giorni dal 24 dicembre dalle 17:00 alle 17:00 del 31
dicembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari e dalle 17:00 del 31 dicembre al 6 gennaio alle 21:00 con la madre negli anni pari (con riferimento al mese di dicembre) e con il padre negli anni dispari (per verificare se l'anno debba considerarsi pari o dispari, si fa riferimento al mese di dicembre). Alternate saranno anche le ulteriori festività previste dal calendario, Pasqua
con un genitore e Pasquetta con l'altro. Sarà la madre a trascorrere il giorno di Pasqua dell'anno
2026 e il padre la Pasquetta, secondo il criterio per cui i figli trascorreranno la Pasqua con lo stesso genitore con cui trascorreranno il Natale nel medesimo anno solare e trascorreranno il Capodanno
con lo stesso genitore con cui trascorreranno la Pasquetta nel medesimo anno solare. I genitori dovranno fornire reciprocamente il nome del Comune della località di vacanza dove porteranno i figli.
16. Da quando l'immobile di comproprietà del sig. tornerà in suo possesso e Parte_4
non sarà più occupato dalla moglie e dai figli, la madre percepirà in modo esclusivo assegni unici,
indennità di frequenza o di invalidità ed ogni altra provvidenza o indennità riscossa nell'interesse dei figli.
17. Qualora dopo i 18 anni o anche prima, dovesse scegliere di vivere con il padre, l'indennità Per_2
di frequenza o di invalidità per le sue malattie verrà percepita in via esclusiva dal padre.
18. I genitori stabiliscono che, qualora dovesse essere elevata d'ora in avanti qualche sanzione amministrativa, civile o penale o multa per aver omesso qualche vaccino dei figli, queste ricadranno sulla madre e saranno pagate in via esclusiva da Parte_1
19. si obbliga a rimborsare a le spese di trasporto Actv Parte_1 Parte_4
che ella ha effettuato pagando con la carta di credito del marito, a condizione del ricevimento, entro il 09/01/2026, dell'estratto conto da cui risulti l'importo esatto di tali spese, in tre rate mensili di pari importo, entro il 31/01/2026, entro il 28/02/2026 ed entro il 31/03/2026.
20. Eccezion fatta per quanto riportato al precedente punto, i coniugi dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti.
21. Spese legali integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.06.2025, esponeva che in data 12.4.2008 aveva Parte_1
contratto matrimonio, mediante il rito civile, con a Venezia, regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte I, n. 4, dell'anno 2008) del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Venezia il 9.11.2009 e Persona_3 Persona_4
a Venezia il 17.11.2018; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in
Campalto - Venezia via Bagaron n. 21; che successivamente l'affectio coniugalis veniva meno a causa sia delle condotte poste in essere dal resistente, sia in conseguenza dell'abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge, chiedendo in particolare l'affidamento congiunto dei minori i capo a entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, l'assegnazione della casa familiare alla stessa e l'attribuzione in capo al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite un assegno mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorso è stato regolarmente notificato al resistente, il quale si costituiva il 12.11.2025 opponendosi e contestando integralmente i fatti come rappresentati da controparte, e, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di separazione giudiziale, chiedeva in particolare che fosse disposto, a causa dei comportamenti negligenti della madre, l'affidamento esclusivo dei figli a sé, con collocamento prevalente presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti dei minori e l'attribuzione in capo alla ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite un assegno mensile, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Nelle more del procedimento le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, depositato al
PCT il 4.12.2025.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza dell'11.12.2025 e hanno confermato il contenuto dell'accordo ed il Giudice ha trattenuto in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. Lo domanda di separazione formulata dai coniugi a conclusioni conformi merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo queste coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di annotare la presente sentenza nei
Registri dello Stato civile (atto di matrimonio n. 4, Parte I, 2008);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
4) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIAROMANNI STEFANO, Parte_1
presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDRALI CARLOTTA, presso la Controparte_1
stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Separazione giudiziale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 11.12.2025 sulle seguenti conclusioni Per entrambe le parti congiuntamente:
“1. Dichiararsi la separazione consensuale del matrimonio civile contratto a Venezia (VE) il
12/04/2008.
2. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
3. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
4. La casa coniugale, in proprietà nella misura del 50% del Sig. , del 40% di CP_1 Parte_2
e del 10% di , viene temporaneamente assegnata alla moglie, che potrà
[...] Parte_3
abitarci con i figli fino al 30 luglio 2026.
5. Bollette e utenze della casa familiare saranno a carico del padre finché e Parte_1
i figli abiteranno presso la predetta casa in comproprietà del padre.
6. Sin da subito, il sig. si impegna a continuare a pagare, entro il giorno 5 di Parte_4
ogni mese, un mantenimento di € 350 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente su basi
ISTAT, considerando come inizio del decorso del primo anno la data della prima udienza di separazione. si obbliga a corrispondere all'Istituto scolastico di Parte_1 Per_1
le spese di mensa di che dal mese di maggio 2025 ad oggi non sono state corrisposte ed Per_1
un tanto sino all'entrata in vigore del presente accordo.
7. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ogni genitore nella misura del 50% ciascuno,
solo da ora in poi, con esclusione degli arretrati, come da Protocollo del Tribunale di Venezia. Le
spese di naturopatia o di medicina omeopatica per i figli resteranno a carico al 100% del genitore che le abbia decise o richieste.
8. Il padre continuerà a percepire in modo esclusivo assegni unici, indennità di frequenza o di invalidità ed ogni altra provvidenza o indennità riscossa nell'interesse dei figli fino a quando l'immobile di sua comproprietà sarà occupato dalla moglie e dai figli.
9. Il padre potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana, precisamente il lunedì ed il mercoledì,
dalle ore 16:15, al momento dell'uscita da scuola, dove il padre preleverà il figlio salvo Per_1 imprevisti o cambiamenti di turno di lavoro per i quali il padre dovrà avvisare la madre con almeno
2 ore di anticipo rispetto all'orario di prelievo, fino alle ore 21:00 (cena compresa), orario entro il quale dovrà essere stato già riaccompagnato a casa, nonché a weekend alternati con Per_1
pernotto dal venerdì alle ore 15 o dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00, orario entro il quale dovrà essere stato già riaccompagnato a casa. Per_1
10. La madre accompagnerà e preleverà da scuola e, finché necessario, salvo il Per_1 Per_2
prelievo da scuola nei giorni di lunedì e mercoledì da parte del padre, come meglio specificato nel punto precedente.
11. La sig.ra accompagnerà il figlio alle lezioni di atletica e il sig. Parte_1 Per_1
lo preleverà da tali allenamenti;
il sig. accompagnerà e Parte_4 Parte_4
preleverà a equitazione qualora quest'ultima intenda riprendere le lezioni;
si recherà Per_2 Per_2
autonomamente alle lezioni di chitarra.
12. Si precisa che le spese relative all'attività di chitarra praticata da continueranno ad essere Per_2
corrisposte integralmente dalla Sig.ra (ovvero dalla madre della stessa). Parte_1
13. I genitori concederanno la chiamata al figlio per il tramite del proprio cellulare da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 21, salvo diverse esigenze dei figli o lavorative;
nel weekend le telefonate avverranno solo in casi di emergenze o necessità urgenti.
14. Durante le ferie estive, i figli potranno trascorrere due settimane con ciascun genitore, purché
questi comunichi il periodo prescelto entro il 15 aprile precedente. Eventuali ferie ulteriori, con o senza i bambini, dovranno essere concordate fra i coniugi entro la medesima data del 30 aprile di ogni anno. Per quanto riguarda eventuali ulteriori periodi di ferie che il genitore dovesse voler trascorrere senza i bambini, resta inteso che, nei giorni che sarebbero di competenza dello stesso,
quest'ultimo ricorrerà all'ausilio di una babysitter senza richiedere ausilio all'altro genitore.
15. Quanto alle festività, i figli trascorreranno i giorni dal 24 dicembre dalle 17:00 alle 17:00 del 31
dicembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari e dalle 17:00 del 31 dicembre al 6 gennaio alle 21:00 con la madre negli anni pari (con riferimento al mese di dicembre) e con il padre negli anni dispari (per verificare se l'anno debba considerarsi pari o dispari, si fa riferimento al mese di dicembre). Alternate saranno anche le ulteriori festività previste dal calendario, Pasqua
con un genitore e Pasquetta con l'altro. Sarà la madre a trascorrere il giorno di Pasqua dell'anno
2026 e il padre la Pasquetta, secondo il criterio per cui i figli trascorreranno la Pasqua con lo stesso genitore con cui trascorreranno il Natale nel medesimo anno solare e trascorreranno il Capodanno
con lo stesso genitore con cui trascorreranno la Pasquetta nel medesimo anno solare. I genitori dovranno fornire reciprocamente il nome del Comune della località di vacanza dove porteranno i figli.
16. Da quando l'immobile di comproprietà del sig. tornerà in suo possesso e Parte_4
non sarà più occupato dalla moglie e dai figli, la madre percepirà in modo esclusivo assegni unici,
indennità di frequenza o di invalidità ed ogni altra provvidenza o indennità riscossa nell'interesse dei figli.
17. Qualora dopo i 18 anni o anche prima, dovesse scegliere di vivere con il padre, l'indennità Per_2
di frequenza o di invalidità per le sue malattie verrà percepita in via esclusiva dal padre.
18. I genitori stabiliscono che, qualora dovesse essere elevata d'ora in avanti qualche sanzione amministrativa, civile o penale o multa per aver omesso qualche vaccino dei figli, queste ricadranno sulla madre e saranno pagate in via esclusiva da Parte_1
19. si obbliga a rimborsare a le spese di trasporto Actv Parte_1 Parte_4
che ella ha effettuato pagando con la carta di credito del marito, a condizione del ricevimento, entro il 09/01/2026, dell'estratto conto da cui risulti l'importo esatto di tali spese, in tre rate mensili di pari importo, entro il 31/01/2026, entro il 28/02/2026 ed entro il 31/03/2026.
20. Eccezion fatta per quanto riportato al precedente punto, i coniugi dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti.
21. Spese legali integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.06.2025, esponeva che in data 12.4.2008 aveva Parte_1
contratto matrimonio, mediante il rito civile, con a Venezia, regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte I, n. 4, dell'anno 2008) del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Venezia il 9.11.2009 e Persona_3 Persona_4
a Venezia il 17.11.2018; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in
Campalto - Venezia via Bagaron n. 21; che successivamente l'affectio coniugalis veniva meno a causa sia delle condotte poste in essere dal resistente, sia in conseguenza dell'abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge, chiedendo in particolare l'affidamento congiunto dei minori i capo a entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, l'assegnazione della casa familiare alla stessa e l'attribuzione in capo al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite un assegno mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorso è stato regolarmente notificato al resistente, il quale si costituiva il 12.11.2025 opponendosi e contestando integralmente i fatti come rappresentati da controparte, e, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di separazione giudiziale, chiedeva in particolare che fosse disposto, a causa dei comportamenti negligenti della madre, l'affidamento esclusivo dei figli a sé, con collocamento prevalente presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti dei minori e l'attribuzione in capo alla ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite un assegno mensile, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Nelle more del procedimento le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, depositato al
PCT il 4.12.2025.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza dell'11.12.2025 e hanno confermato il contenuto dell'accordo ed il Giudice ha trattenuto in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. Lo domanda di separazione formulata dai coniugi a conclusioni conformi merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo queste coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di annotare la presente sentenza nei
Registri dello Stato civile (atto di matrimonio n. 4, Parte I, 2008);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
4) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca