Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6173
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori

    Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori

    Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti relative alla casa familiare

    Le condizioni concordate dalle parti relative alla casa familiare sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti relative al mantenimento dei figli

    Le condizioni concordate dalle parti relative al mantenimento dei figli sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.

  • Rigettato
    Comportamenti negligenti della madre

    Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori

    Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Rigettato
    Condizioni concordate dalle parti relative al mantenimento dei figli

    Le condizioni concordate dalle parti relative al mantenimento dei figli sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.

  • Accolto
    Obbligo di rimborso spese Actv

    Si obbliga a rimborsare a le spese di trasporto Actv che ella ha effettuato pagando con la carta di credito del marito, a condizione del ricevimento, entro il 09/01/2026, dell'estratto conto da cui risulti l'importo esatto di tali spese, in tre rate mensili di pari importo, entro il 31/01/2026, entro il 28/02/2026 ed entro il 31/03/2026.

  • Accolto
    Dichiarazione di indipendenza economica

    Le parti hanno dichiarato di nulla pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6173
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6173
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo