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Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31926 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AD nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGUANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31926 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO ir FP ITO i. Con ordinanza 'del 2 agosto 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta da JA OR avverso il provvedimento' con cui il 'Magistrato di sorveglianza della ste: sa città, il 24 febbraio 2022, ha disposto la sua espulsione, quaie misura alte •nativa aiia detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 giugno 1998,.n. 286. 2. JA MO propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Grazia Monni, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione ascrivendo al Tribunale di sorvegi anza, da Un canto, di non avere conto del suo profondo radicamento lin Italia e di averlo, dall'altro, ritenuto portatore di un carico di pericolosità sociale in realtà insussistente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto. con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta Carenza di inUresse dei ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibiiità, ai sensi dell'art. 59.1, comma' 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va •rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse ,a impugnare, richiesto da.i'art.. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo di-ritto, deve essere individuata secondo una rospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggett ,) legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale.derivante da una decisione, giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una W ilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella 'oggetto del gr varne e che risulti logicamente coerente con il sistema normalivo U, n. 624 del 27/ i 0/201.1, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della. sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208'165). A tale 'riguardo, è stata elabouita la cat gori ,3 dela -:carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificauvo è stato individuato nella valutazione negativa' della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia v muta meno i causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,. assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6621 del 27/1k12011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), 2. Nel caso in esame, risulta, dalla consultazione del SIDET (Sistema Informativo Detenuti), che 3aouad HI è stato, medio tempore (cioè a far data dal 6 ottobre 2022), scarcerato per avvenuta espiazione della pena. Tale condizione appare con ogni evidenza incompatibile con l'esecuzione dell'espulsione ex art. 16, Comrria 5, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, provvedimento che presuppone, testualmente, che lo straniero sia detenuto e debba scontare una pena detentiva, anche residua. Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, il venir meno dell'interesse del i corrente ad avere una decisióne che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità min seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir rrieno dell'interesse alla decisio-e, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura u 'ipotesi dì soccombenza e non implica, pertanto, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, -v. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Se:. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). Dichiara inammissibile il ric'orso ner sonrav enuta caien;
_a di interesse. Così deciso il 14/06/2023.
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31926 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO ir FP ITO i. Con ordinanza 'del 2 agosto 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta da JA OR avverso il provvedimento' con cui il 'Magistrato di sorveglianza della ste: sa città, il 24 febbraio 2022, ha disposto la sua espulsione, quaie misura alte •nativa aiia detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 giugno 1998,.n. 286. 2. JA MO propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Grazia Monni, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione ascrivendo al Tribunale di sorvegi anza, da Un canto, di non avere conto del suo profondo radicamento lin Italia e di averlo, dall'altro, ritenuto portatore di un carico di pericolosità sociale in realtà insussistente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto. con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta Carenza di inUresse dei ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibiiità, ai sensi dell'art. 59.1, comma' 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va •rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse ,a impugnare, richiesto da.i'art.. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo di-ritto, deve essere individuata secondo una rospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggett ,) legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale.derivante da una decisione, giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una W ilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella 'oggetto del gr varne e che risulti logicamente coerente con il sistema normalivo U, n. 624 del 27/ i 0/201.1, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della. sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208'165). A tale 'riguardo, è stata elabouita la cat gori ,3 dela -:carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificauvo è stato individuato nella valutazione negativa' della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia v muta meno i causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,. assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6621 del 27/1k12011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), 2. Nel caso in esame, risulta, dalla consultazione del SIDET (Sistema Informativo Detenuti), che 3aouad HI è stato, medio tempore (cioè a far data dal 6 ottobre 2022), scarcerato per avvenuta espiazione della pena. Tale condizione appare con ogni evidenza incompatibile con l'esecuzione dell'espulsione ex art. 16, Comrria 5, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, provvedimento che presuppone, testualmente, che lo straniero sia detenuto e debba scontare una pena detentiva, anche residua. Ne discende, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, il venir meno dell'interesse del i corrente ad avere una decisióne che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità min seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir rrieno dell'interesse alla decisio-e, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura u 'ipotesi dì soccombenza e non implica, pertanto, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, -v. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Se:. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). Dichiara inammissibile il ric'orso ner sonrav enuta caien;
_a di interesse. Così deciso il 14/06/2023.