CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI IP, Presidente BANINI TIZIANO, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - 01410690521
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa N. 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Viale Europa N. 67 53100 Siena SI
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T8VO3AI00582 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T8VO3AI00584 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T8VO3AI00586 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2025 depositato il 17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/01/2025 veniva presentato ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Siena dalla Ricorrente_1 srl con sede in Indirizzo_1 UN (SI) nella persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , avverso Avviso Di Accertamento n.T8V03AI00584-2024 n.T8V03AI00582-2024 n.T8V03AI00586-2024 per gli anni 2018 -2019 -2020 per imposta II.DD + IVA. In data 06/09/2024 venivano notificati, atti di cui sopra che traevano origine dal Processo Verbale di Constatazione notificato dalla Guardia di Finanza di Montepulciano a seguito di una segnalazione da parte del Tribunale di Siena. Il controllo faceva seguito alle dichiarazioni rese della Sig.ra Nominativo_1 (Legale Rappresentate della Ricorrente_1 srl, sino al 30/12/2023), che in sede di querela presentata per l'ottenimento del mantenimento dei figli da parte dell'ex coniuge, faceva emergere che la Società aveva come dipendente la sig.ra Nominativo_2, la quale era stata assunta con contratto regolare ma non svolgeva mansioni inerenti all'attività aziendale bensì si occupava della cura e gestione dei figli della legale rappresentante. In relazione a quanto sopra venivano da parte dell'Ufficio, considerati indeducibili i costi sostenuti per la dipendente Nominativo_2. Con il ricorso depositato avverso i sopra menzionati avvisi, la Ricorrente_1 srl lamenta l'illegittimità del recupero e l'erronea ricostruzione dei fatti, chiede pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria alle spese. L'Agenzia delle Entrate nella sua costituzione in giudizio ribadisce la legittimità e fondatezza del proprio operato, e chiede la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, visti i documenti prodotti ed esaminati tutti i motivi adotti dalle parti osserva quanto segue;
Il recupero è stato effettuato dall'Ufficio in relazione alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Nominativo_1 che sino al 30/12/2023 era legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl. Le dichiarazioni della Sig.ra Nominativo_1, quale legale rappresentate, assumono di fatto valenza di dichiarazione confessorie e sono idonee a costituire prova della fondatezza dell'accertamenti eseguiti. Tali dichiarazioni costituiscono una prova, non indiziaria ma diretta, così come stabilisce l''ordinanza della Corte di Cassazione n. 22616/14, che recita;
“ le dichiarazioni rese dall'amministratore della Società nel corso di una verifica fiscale, sono da considerarsi confessione stragiudiziale e non può essere reciso neanche se l'atto sia compiuto con dolo e abuso di potere”. Ulteriore sentenza della Cassazione n. 5931/2015 così conferma;
“ le dichiarazioni rese in sede di verifica dal Legale rappresentante di una società, possono da sole, fondare l'accertamento di un maggior imponibile ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA” Per quanto sopra esposto questa Corte ritiene il ricorso infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate complessivamente in euro 1000.
Cosi deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 16/06/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI IP, Presidente BANINI TIZIANO, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - 01410690521
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa N. 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Viale Europa N. 67 53100 Siena SI
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T8VO3AI00582 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T8VO3AI00584 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T8VO3AI00586 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2025 depositato il 17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/01/2025 veniva presentato ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Siena dalla Ricorrente_1 srl con sede in Indirizzo_1 UN (SI) nella persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , avverso Avviso Di Accertamento n.T8V03AI00584-2024 n.T8V03AI00582-2024 n.T8V03AI00586-2024 per gli anni 2018 -2019 -2020 per imposta II.DD + IVA. In data 06/09/2024 venivano notificati, atti di cui sopra che traevano origine dal Processo Verbale di Constatazione notificato dalla Guardia di Finanza di Montepulciano a seguito di una segnalazione da parte del Tribunale di Siena. Il controllo faceva seguito alle dichiarazioni rese della Sig.ra Nominativo_1 (Legale Rappresentate della Ricorrente_1 srl, sino al 30/12/2023), che in sede di querela presentata per l'ottenimento del mantenimento dei figli da parte dell'ex coniuge, faceva emergere che la Società aveva come dipendente la sig.ra Nominativo_2, la quale era stata assunta con contratto regolare ma non svolgeva mansioni inerenti all'attività aziendale bensì si occupava della cura e gestione dei figli della legale rappresentante. In relazione a quanto sopra venivano da parte dell'Ufficio, considerati indeducibili i costi sostenuti per la dipendente Nominativo_2. Con il ricorso depositato avverso i sopra menzionati avvisi, la Ricorrente_1 srl lamenta l'illegittimità del recupero e l'erronea ricostruzione dei fatti, chiede pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria alle spese. L'Agenzia delle Entrate nella sua costituzione in giudizio ribadisce la legittimità e fondatezza del proprio operato, e chiede la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, visti i documenti prodotti ed esaminati tutti i motivi adotti dalle parti osserva quanto segue;
Il recupero è stato effettuato dall'Ufficio in relazione alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Nominativo_1 che sino al 30/12/2023 era legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl. Le dichiarazioni della Sig.ra Nominativo_1, quale legale rappresentate, assumono di fatto valenza di dichiarazione confessorie e sono idonee a costituire prova della fondatezza dell'accertamenti eseguiti. Tali dichiarazioni costituiscono una prova, non indiziaria ma diretta, così come stabilisce l''ordinanza della Corte di Cassazione n. 22616/14, che recita;
“ le dichiarazioni rese dall'amministratore della Società nel corso di una verifica fiscale, sono da considerarsi confessione stragiudiziale e non può essere reciso neanche se l'atto sia compiuto con dolo e abuso di potere”. Ulteriore sentenza della Cassazione n. 5931/2015 così conferma;
“ le dichiarazioni rese in sede di verifica dal Legale rappresentante di una società, possono da sole, fondare l'accertamento di un maggior imponibile ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA” Per quanto sopra esposto questa Corte ritiene il ricorso infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate complessivamente in euro 1000.
Cosi deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 16/06/2025