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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a Germania in [...] Parte_1 C.F._1
05/12/1977, n.q. di genitore esercente la responsabilità sul figlio CP_1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Rizzo (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudio Trovato (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1417/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31/03/2025
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6/11/2025 le parti hanno concordemente concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di pag. 1 di 3 Palermo
1. Con ricorso del 28/11/2024, , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità sul figlio minorenne conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendo Controparte_2 che venisse l'erogazione dei servizi previsti dal piano personalizzato ex art. 14 legge n. 328/2000 (di seguito denominato PAI) approvato il 26.09.2024, la declaratoria della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune consistente nell'avere omesso l'avvio dei CP_2 suddetti servizi e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale.
2. Il si costituiva con comparsa del 29/1/2025, Controparte_2 opponendosi all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
3. Con sentenza n. 1417/2025 del 31/03/2025, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la domanda, ordinava al convenuto di CP_2 predisporre gli interventi previsti dal predetto piano, ma condizionandone l'attuazione secondo le sue disponibilità economiche e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 28/5/2025, , nella spiegata qualità, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo in riforma della stessa l'accoglimento integrale delle domande proposte
5. Il si è costituito con comparsa dell'8/10/2025, Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. All'udienza del 6/11/2025 le parti, concordemente, hanno dichiarato che il ha provveduto all'approvazione del piano Controparte_2 personalizzato in favore del minore, disponendo l'erogazione dei relativi servizi, e hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Fissata l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione e la decisione, le parti hanno discusso la causa mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e questa Corte ha, conseguentemente, emesso la presente sentenza.
8. Alla luce della circostanza sopravvenuta, consistente nella approvazione del piano personalizzato e nella conseguente erogazione dei servizi nello stesso previsti in favore del minore , portatore di CP_1 handicap grave, all'udienza del 6/11/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
9. Va evidenziato, tuttavia, che con le note depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 19/11/2025, l'appellante ha dichiarato di
Corte di Appello di pag. 2 di 3 Palermo insistere nella domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per il ritardo nell'erogazione dei servizi e nella richiesta di condanna alle spese del Comune appellato.
10. Tale ultima domanda non può ritenersi accoglibile, giacché la stessa parte appellante all'udienza del 6/11/2025 ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinanzi al Consigliere Istruttore e, a totale modifica delle conclusioni originariamente formulate nell'atto di appello, ha chiesto espressamente la declaratoria della cessazione della materia del contendere, senza specificare di insistere in alcuna delle domande originariamente formulate.
11. Tale espressa richiesta integra una condotta processuale logicamente incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio e comporta necessariamente la rinuncia alla domanda risarcitoria proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ribadita con l'atto di appello, integrando una condotta processuale incompatibile con la volontà di coltivare la predetta domanda.
12. Alla luce di tali circostanze, sussistono i presupposti per disporre la riforma della sentenza impugnata, con la integrale declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti.
13. Tenuto conto della leale condotta processuale del CP_2
, si ritengono sussistere i presupposti per disporre l'integrale
[...] compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in riforma della sentenza n. 1417/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31/03/2025, dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti;
• dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra le parti. Così deciso in Palermo in data 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino. ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di pag. 3 di 3 Palermo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a Germania in [...] Parte_1 C.F._1
05/12/1977, n.q. di genitore esercente la responsabilità sul figlio CP_1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Rizzo (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudio Trovato (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1417/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31/03/2025
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6/11/2025 le parti hanno concordemente concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di pag. 1 di 3 Palermo
1. Con ricorso del 28/11/2024, , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità sul figlio minorenne conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendo Controparte_2 che venisse l'erogazione dei servizi previsti dal piano personalizzato ex art. 14 legge n. 328/2000 (di seguito denominato PAI) approvato il 26.09.2024, la declaratoria della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune consistente nell'avere omesso l'avvio dei CP_2 suddetti servizi e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale.
2. Il si costituiva con comparsa del 29/1/2025, Controparte_2 opponendosi all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
3. Con sentenza n. 1417/2025 del 31/03/2025, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la domanda, ordinava al convenuto di CP_2 predisporre gli interventi previsti dal predetto piano, ma condizionandone l'attuazione secondo le sue disponibilità economiche e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 28/5/2025, , nella spiegata qualità, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo in riforma della stessa l'accoglimento integrale delle domande proposte
5. Il si è costituito con comparsa dell'8/10/2025, Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. All'udienza del 6/11/2025 le parti, concordemente, hanno dichiarato che il ha provveduto all'approvazione del piano Controparte_2 personalizzato in favore del minore, disponendo l'erogazione dei relativi servizi, e hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Fissata l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione e la decisione, le parti hanno discusso la causa mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e questa Corte ha, conseguentemente, emesso la presente sentenza.
8. Alla luce della circostanza sopravvenuta, consistente nella approvazione del piano personalizzato e nella conseguente erogazione dei servizi nello stesso previsti in favore del minore , portatore di CP_1 handicap grave, all'udienza del 6/11/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
9. Va evidenziato, tuttavia, che con le note depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 19/11/2025, l'appellante ha dichiarato di
Corte di Appello di pag. 2 di 3 Palermo insistere nella domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per il ritardo nell'erogazione dei servizi e nella richiesta di condanna alle spese del Comune appellato.
10. Tale ultima domanda non può ritenersi accoglibile, giacché la stessa parte appellante all'udienza del 6/11/2025 ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinanzi al Consigliere Istruttore e, a totale modifica delle conclusioni originariamente formulate nell'atto di appello, ha chiesto espressamente la declaratoria della cessazione della materia del contendere, senza specificare di insistere in alcuna delle domande originariamente formulate.
11. Tale espressa richiesta integra una condotta processuale logicamente incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio e comporta necessariamente la rinuncia alla domanda risarcitoria proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ribadita con l'atto di appello, integrando una condotta processuale incompatibile con la volontà di coltivare la predetta domanda.
12. Alla luce di tali circostanze, sussistono i presupposti per disporre la riforma della sentenza impugnata, con la integrale declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti.
13. Tenuto conto della leale condotta processuale del CP_2
, si ritengono sussistere i presupposti per disporre l'integrale
[...] compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in riforma della sentenza n. 1417/2025 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31/03/2025, dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti;
• dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra le parti. Così deciso in Palermo in data 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino. ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di pag. 3 di 3 Palermo