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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2035 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. MESSORA MARIA CHIARA presso cui elettivamente domicilia in VIA P.AMEDEO 22 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti , dall'avv.DE STROBEL GABRIELLA presso cui elettivamente domicilia inVIA SANTA CHIARA 15 37129 VERONA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi: “ 1) Disporsi l'affidamento del minore figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 preferenziale e residenza del minore in San Giorgio Bigarello via Pavese 39 B presso l'abitazione paterna e impegno delle parti a comunicare quanto riguarda gli aspetti medici scolastici e sociali del figlio;
2) la madre potrà vedere il figlio
1 2
weekend alternati previe le opportune intese con il minore, compatibilmente con gli impegni dello stesso;
3) la signora corrisponderà al signor CP_1
la somma mensile di euro 150,00 rivalutabili a titolo di concorso Parte_1 di mantenimento del minore da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese. La signora concorrerà altresì alla rifusione del 50% delle spese CP_1 straordinarie di carattere scolastico e medico specialistico non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, così come determinate disciplinate nel protocollo in uso presso il tribunale di Mantova, che le parti sottoscrivono unitamente alle CP_ presente conclusioni. data dall1 .6.2025. 4) le parti si danno atto che il signor
potrà riscuotere integralmente l'importo dell'assegno unico Parte_1 universale relativo al minore figlio, conseguentemente la signora CP_1 si renderà disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento di tale accordo, a far data dal 30 giugno 2025. 5) la signora
dichiara di rinunciare ad ogni qualsiasi pretesa economica CP_1 relativa al concorso al mantenimento del minore per il periodo antecedente alla proposizione della presente procedura;
6) la signora trasferirà la CP_1 propria residenza da San Giorgio Bigarello via Pavese 39 B entro la data del 30 giugno 2025. 7) le parti dichiarano di rinunciare ad eventuali reciproche denunce
o querele. 8) spese e competenze di causa integralmente compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso , premesso di aver convissuto more Parte_1 uxorio con la sig.ra dal 2005 al 2019, e che dalla relazione CP_1 sentimentale nasceva in data 27/06/2008 in Isola della Scala (VR) il figlio Per_2
, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale,
[...] essendosi le parti separate.
Si è costituita la resistente opponendosi alle richieste economiche e riguardanti il collocamento del figlio.
All'udienza del 6.10.2025, tenutasi con note scritte, le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 3
Poiché i patti raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio minore secondo l'accordo raggiunto dalle stesse e riportato nelle conclusioni;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2035 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. MESSORA MARIA CHIARA presso cui elettivamente domicilia in VIA P.AMEDEO 22 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti , dall'avv.DE STROBEL GABRIELLA presso cui elettivamente domicilia inVIA SANTA CHIARA 15 37129 VERONA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi: “ 1) Disporsi l'affidamento del minore figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 preferenziale e residenza del minore in San Giorgio Bigarello via Pavese 39 B presso l'abitazione paterna e impegno delle parti a comunicare quanto riguarda gli aspetti medici scolastici e sociali del figlio;
2) la madre potrà vedere il figlio
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weekend alternati previe le opportune intese con il minore, compatibilmente con gli impegni dello stesso;
3) la signora corrisponderà al signor CP_1
la somma mensile di euro 150,00 rivalutabili a titolo di concorso Parte_1 di mantenimento del minore da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese. La signora concorrerà altresì alla rifusione del 50% delle spese CP_1 straordinarie di carattere scolastico e medico specialistico non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, così come determinate disciplinate nel protocollo in uso presso il tribunale di Mantova, che le parti sottoscrivono unitamente alle CP_ presente conclusioni. data dall1 .6.2025. 4) le parti si danno atto che il signor
potrà riscuotere integralmente l'importo dell'assegno unico Parte_1 universale relativo al minore figlio, conseguentemente la signora CP_1 si renderà disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento di tale accordo, a far data dal 30 giugno 2025. 5) la signora
dichiara di rinunciare ad ogni qualsiasi pretesa economica CP_1 relativa al concorso al mantenimento del minore per il periodo antecedente alla proposizione della presente procedura;
6) la signora trasferirà la CP_1 propria residenza da San Giorgio Bigarello via Pavese 39 B entro la data del 30 giugno 2025. 7) le parti dichiarano di rinunciare ad eventuali reciproche denunce
o querele. 8) spese e competenze di causa integralmente compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso , premesso di aver convissuto more Parte_1 uxorio con la sig.ra dal 2005 al 2019, e che dalla relazione CP_1 sentimentale nasceva in data 27/06/2008 in Isola della Scala (VR) il figlio Per_2
, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale,
[...] essendosi le parti separate.
Si è costituita la resistente opponendosi alle richieste economiche e riguardanti il collocamento del figlio.
All'udienza del 6.10.2025, tenutasi con note scritte, le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
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Poiché i patti raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio minore secondo l'accordo raggiunto dalle stesse e riportato nelle conclusioni;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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