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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 296/2024 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) dr.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) dr. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
27.03.2025
vertente tra
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Walter Mangano (C.F. p.e.c.: C.F._2
, nel cui studio in PO d'AN, via S. Quasimodo n° Email_1
12, è elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla busta di deposito dell' atto di appello, da ritenersi apposta in calce allo stesso;
Appellante
e
nato a [...] l'[...] (C.F.: elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Capri Leone Piazza Faranda presso lo studio dell'Avv. Claudio Conti Gallenti, (Cf. fax n. 0941920039 e indirizzo PEC che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 231/2024, emessa dal Tribunale di Patti in data 18.02.2024
e pubblicata in data 27.02.2024.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita 1) previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata inaudita altera parte e/o la pronuncia dei provvedimenti provvisori ritenuti più opportuni, accogliere il presente appello riformando i capi della statuizione impugnati e, conseguentemente: 2) disporre il versamento di un assegno di mantenimento a carico di ed in favore di Controparte_1 Pt_1
di € 500,00 mensili da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT;
3) annullare il capo
[...] della sentenza che ha previsto il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, in favore del marito, o, in subordine, ridurlo ad un importo che la madre potrebbe sostenere con
l'attuale reddito;
4) condannare al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado come da 3° motivo di impugnazione e di quelle del giudizio di appello oltre spese generali ed accessori” ;
Per parte appellata:
“1) Preliminarmente, si chiede il rigetto dell'atto d'appello perché infondato sia in fatto nonché in diritto il tutto sulla scorta delle argomentazioni ampiamente svolte;
2) Conseguentemente e per
l'effetto, si chiede di confermare integralmente, la Sentenza n. 231/2024 del 19/02/2024 resa dal
Tribunale di Patti, , ad eccezione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della Pt_1 relativamente al quale si insiste nella richiesta di revoca formulata con le note di trattazione scritta depositate all'udienza del 24/03/2025, e ciò sul dato ineluttabile delle variate condizioni economiche della sig. il tutto nel corso del presente giudizio. 3) Condannare inoltre l'appellante Parte_1 alle spese del giudizio d'appello da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 231/2024, emessa in data 18.02.2024 e pubblicata in data 27.02.2024 il Tribunale di
Patti dichiarava la separazione personale dei coniugi e rigettando Controparte_1 Parte_1 le reciproche domande di addebito;
ordinava all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO
d'AN di procedere all'annotazione ai sensi di legge della sentenza;
nulla disponeva in ordine all'affido ed alla collocazione del figlio , attesa la maggiore età dello stesso;
confermava Per_1
l'ordinanza del G.I. del 25.05.2023 in ordine al rigetto dell'assegnazione della casa familiare in favore del ed alla revoca dell'assegnazione dell'abitazione medesima alla riduceva CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento, già posto a carico del in favore di quest'ultima ad € 300,00 CP_1 mensili, oltre Istat, a far data dalla pubblicazione della sentenza;
poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a favore di un assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente ex ISTAT;
dichiarava, infine, integralmente Per_1 compensate le spese di lite.
Con ricorso depositato il 2.04.2024 la proponeva appello avverso la sentenza limitatamente Pt_1 ai capi concernenti la riduzione dell'assegno di mantenimento e l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio il istando per il rigetto di tutti i motivi di gravame ex adverso CP_1 formulati e, per effetto, per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata.
Disposta con decreto presidenziale la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini assegnati , la Corte, con ordinanza riservata del 17-23.10.2024, rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava la causa per la decisione secondo il rito della trattazione scritta.
Con note depositate in data 22.03.2025 , l'appellato evidenziava che la con decreto del Pt_1
del 04/12/2024 era stata destinataria della proposta di stipula Controparte_2 di un contratto fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso “sostegno” presso l'istituto ITC Merendino di PO d'AN con orario completo ovvero 18 ore settimanale (vedasi file Bollettino -VIII -turno -di -nomine -privacy ), per cui a far data dal 6.12. svolgeva l'attività di insegnante a tempo pieno, percependo l'importo di euro 1.400 mensili.
Sulla scorta di tale sopravvenienza , chiedeva alla Corte di revocare l'assegno di mantenimento a far data dal 6.12.2024 (data di presa del servizio).
Quindi, dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 24-27.06.2025 assumeva la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza concernente la riduzione a € 300,00 mensili dell' assegno di mantenimento . Premesso che non si era verificata la condizione alla quale aveva subordinato la rinuncia all'assegno, ossia l'immissione nel ruolo docenti, rileva che erroneamente il primo decidente aveva ritenuto che il reddito percepito nell'anno 2022, pari a circa € 13.000,00 annui, potesse essere assunto quale dato certo anche in relazione agli anni successivi .
In mancanza di immissione in ruolo, infatti, nessuna certezza poteva nutrire, quale lavoratrice precaria in merito al conferimento di successivi incarichi, alla loro durata ed al numero di ore di insegnamento.
Evidenzia, a supporto di tale affermazione, che, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, aveva ricevuto incarico dall'Istituto Superiore Isa Conti Eller Vainicher di RI in forza di contratto di lavoro a tempo determinato “in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto normale e per l'insegnamento BL02 – Conversazioni in Lingua Straniera (Arabo) su cattedra ordinaria, con decorrenza dal 28.09.2023 e cessazione al 30.06.2024, per n. 6 ore settimanali di lezione”, con trattamento economico pari a 6/18 dell'importo di € 21.819,63 (importo comprensivo della 13° mensilità), pari ad € 7.273,21 annui e € 450,00 mensili, come verificabile dalla media delle retribuzioni riportate nei cedolini relativi al periodo settembre 2023/febbraio 2024.
Assume che la retribuzione mensile veniva quasi interamente assorbita dalle spese di trasferta da
PO d'AN a RI , ammontanti a € 247,30, e da quelle fisse per spazzatura, luce, acqua ed oneri condominiali che, mensilmente, superavano € 150,00 per un totale di € 397,30 mensili.
E', pertanto, evidente che il residuo importo disponibile, pari ad appena € 52,70, non le avrebbe consentito di “sbarcare il lunario” , senza il provvidenziale auto della sorella oggi venuto Per_2 meno a seguito del licenziamento subito dalla stessa.
Aggiunge l'appellante di aver goduto, in costanza di matrimonio di un tenore di vita elevato, confacente allo status di professionista del marito, e di non aver percepito, in quel periodo, redditi propri, collaborando nella gestione dello studio del senza percepire alcuna retribuzione. CP_1
Evidenzia di essersi attivata, una volta cessata la convivenza matrimoniale, al fine di reperire un'occupazione lavorativa, affrontando sacrifici personali ed economici ed accettando incarichi di insegnamento nell'isola di RI , pur di acquisire punteggio e migliorare la propria posizione in graduatoria.
Osserva, in contrario , l'appellato che l'avere stipulato un contratto con un istituto scolastico per un orario ridotto non impedisce all'insegnante di accettare ulteriori incarichi da parte di altri istituti per le ore mancanti.
Rileva che, oltre alla retribuzione, la quale lavoratrice precaria, alla scadenza di validità del Pt_1 contratto, percepisce anche altri sussidi, quali la NASPI e che il conseguimento di redditi maggiori di quelli esposti si ricava, altresì, dalla mancata presentazione di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio gratuito. Evidenzia che il proprio reddito relativo al 2022 è pari a circa € 20.000, 00 , di poco superiore a quello percepito dalla e sostiene di dover provvedere non solo al mantenimento del figlio ma, altresì, Pt_1 al pagamento della rata del mutuo ( pari a € 527,00 mensili) ,contratto per l'acquisto della casa coniugale , di cui è comproprietaria anche l'appellante , la quale è pure proprietaria, nella quota del
25% , di altro immobile sito in capo d'AN.
Nelle note di trattazione , avanza domanda di revoca dell' assegno, evidenziando che la. con Pt_1 decreto del del 04.12.2024 ( REGISTRO- Controparte_2 CP_3
UFFICIALE. ), è stata destinataria della proposta di stipula di un contratto fino al P.IVA_1 termine delle attività didattiche nella classe di concorso “sostegno” presso l'istituto ITC Merendino di PO d'AN con orario completo ovvero 18 ore settimanale (vedasi file Bollettino -VIII -turno
-di -nomine -privacy ), per cui a far data dal 6.12.2024 la Sig. svolge l'attività di Parte_1 insegnante a tempo pieno per la quale percepisce € 1.400 mensili.
§
Il motivo di appello è infondato.
Vale rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui il collegio intende assicurare continuità, il riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo ( ex ultimis Cass. n. 234/2025; Cass. n. 20866/2021).
Muovendo da tale approccio, si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. n. 24049/2021; Cass. n. 5817/2018).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal primo decidente, che ha riconosciuto in favore dell'odierna appellante il diritto a percepire l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 sul rilievo del conseguimento di un reddito che, benchè frutto di un'attività lavorativa svolta con continuità, era, tuttavia, sperequato rispetto a quello del coniuge.
Ebbene, quest'ultima, pur lamentando la precarietà della propria posizione lavorativa e l'insufficienza dei redditi percepiti, poichè quasi totalmente assorbiti dalle spese di trasferta e dagli esborsi per il pagamento delle varie spese fisse, non ha, però, dimostrato i propri assunti.
Come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di inibitoria, la documentazione prodotta dalla (documentazione fiscale del 2022; contratto di conferimento dell'incarico di docenza Pt_1 presso l'istituto scolastico di RI per l'anno scolastico 2023-2024) è del tutto insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa di aumento dell'assegno.
Come bene osservato dall'appellato , essa, infatti, non è idonea a rappresentare fedelmente la condizione economico- reddituale dell'appellante, non potendosi escludere che le ore rimaste libere
(in relazione all'incarico conferito dall'istituto scolastico di RI) possano essere state utilizzate nell'ambito di altri incarichi anch'essi a tempo determinato.
Peraltro, la documentazione prodotta dal a corredo delle note di trattazione del marzo 2025, CP_1 dimostra, se non la definitiva stabilizzazione della posizione lavorativa della controparte, certamente l'esistenza di concrete prospettive di ulteriore conferimento di incarichi, avuto riguardo all'apertura di nuovi sbocchi (insegnamento di sostegno) ed al non contestato conseguimento di una utile posizione in graduatoria .
Va, per incidens, osservato che detta documentazione deve ritenersi ammissibile, posto che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. n. 1179/ 20106 , Cass. n. 6094/
2018) e che, conseguentemente, deve ritenersi ammissibile anche la produzione di documenti al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., «purché sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio» (Cass.,
n. 27234/2020; Cass.n. 22716/2024)
Nella specie, avuto riguardo al momento della produzione ed al successivo rinvio della causa ad altra data per la decisione (v. ordinanza del 25-26.03.2025), che consentiva il pieno spiegamento del contraddittorio, la produzione deve ritenersi pienamente ammissibile.
Tornando alla questione della quantificazione dell'assegno, deve, ancora, osservarsi che , secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso . La invece, benchè gravata dal relativo onere, nulla ha provato circa il tenore di vita goduto Pt_1 in costanza di matrimonio, limitandosi ad allegarne il livello elevato, confacente alla professione di commercialista del coniuge.
Questi, però, ha contestato l'assunto, sostenendo che il proprio reddito è di poco superiore a quello della moglie e, peraltro, risulta gravato dalle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà , oltre che destinato al mantenimento del figlio, cui egli provvede in via diretta ed esclusiva.
In tale contesto, ritiene la Corte che non vi sia prova dell'elevato tenore di vita, genericamente allegato dalla in assenza di elementi -diversi dal reddito del - suscettibili di Pt_1 CP_1 incidere sulla condizione delle parti e tenuto conto, altresì, sia del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della predetta in costanza di matrimonio ( come dalla stessa riferito), sia dell'ammontare dei redditi del coniuge, che costituivano unica fonte di sostentamento della famiglia e non consentivano quello stile di vita particolarmente agiato allegato dall'appellante..
In definitiva, alla luce della valutazione comparativa dei redditi di ciascun coniuge e dell'assenza di prova circa l'asserita precarietà dell' attività lavorativa svolta dalla la domanda di aumento Pt_1 dell'assegno di mantenimento non può essere accolta.
Deve, infine, esaminarsi la domanda di revoca dell'assegno, avanzata dal nel corso del CP_1 giudizio, che, ad avviso della Corte, impone la qualificazione del predetto in termini di appellante incidentale, con tutte le conseguenze che ne derivano in merito al contributo unificato.
Essa, benchè ammissibile, deve ritenersi infondata.
Sotto il primo profilo, deve richiamarsi il principio di diritto, da tempo affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui , nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall'altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
Pertanto, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 29290/2021; Cass.n. 174/2020; Cass. n. 3925/2012).
Ebbene, nella specie, benchè la doglianza della concernesse solo il quantum dell'assegno , Pt_1 non può ritenersi ritenersi che l'accertamento dell'an debeatur fosse coperto dal giudicato interno, così da precludere la possibilità di far valere la sopravvenienze nell'ambito del giudizio di impugnazione,.
Ciò in quanto, il giudicato formatosi in punto di an debeatur coprisse il dedotto ed il deducibile ma non le sopravvenienze e che, dunque, essendo regolato dal principio, rebus sic stantibus, la domanda di revoca poteva essere introdotta in corso di causa.
Essa, però, benchè ammissibile, si appalesa infondata.
Ciò in quanto, la documentazione prodotta non prova la stabilizzazione della posizione lavorativa e, dunque, economica della e , pertanto, non elimina quel divario delle capacità reddituali dei Pt_1 coniugi a fronte della quale il primo decidente ha motivatamente e condivisibilmente riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento.
2.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura il capo di sentenza concernente l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne, , disposto dal primo Per_1 decidente in assenza di specifica domanda di e, dunque, incorrendo in vizio di Controparte_1 ultrapetizione.
Pur riconoscendo il dovere del genitore di contribuire al mantenimento della prole, sostiene che il proprio esiguo reddito non le consente di far fronte a tale esborso, anche tenuto conto dei debiti contratti a causa dell'omesso versamento, da parte del dell'assegno di mantenimento in CP_1 suo favore.
Deduce che era stato il figlio a rifiutarsi di vivere con la madre, nonostante detta collocazione fosse stata decisa con provvedimento giurisdizionale, preferendo “il lassismo del padre alla rigida educazione che voleva impartire la madre per farlo crescere nel segno di una buona istruzione e della disciplina anche tra le mura domestiche”.
Richiama, infine, a sostegno dell'eccepito vizio di ultrapetizione, varie sentenze della Corte di
Cassazione, secondo cui , in materia di separazione, il giudice può emettere anche d'ufficio provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento solo in favore di minori e non anche di maggiorenni, ancorchè economicamente non autosufficienti.
Il motivo, che contesta l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio solo perché disposto ex officio, ma che non mette in discussione la persistenza dei presupposti richiesti per il relativo riconoscimento, è infondato. E' certamente corretta l'argomentazione posta a sostegno della doglianza in esame, posto che solo in materia di mantenimento dei figli minori il giudice non è soggetto al principio della domanda (ex ultimis Cass. 3206/2019).
Tuttavia, nel caso in esame, tale principio, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è stato violato.
Il figlio , infatti, nato l'[...], è divenuto maggiorenne in corso di causa, tanto che la Per_1
nel costituirsi in giudizio, aveva reclamato l'assegno di mantenimento in favore proprio e Pt_1 dello stesso.
Il Tribunale, in sede di provvedimenti provvisori, aveva affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre e posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere l'importo di € 700,00 anche a titolo di contributo di mantenimento di moglie e figlio, salvo ,poi disporre, anche all'esito di accertamenti peritali, l'affido esclusivo al padre e la riduzione a € 500,00 dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Occorre, poi, rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (ex ultimis Cass. n. 17380/2020; Cass.n. 32529/2018)
I presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Alla stregua di tali principi , deve ritenersi che correttamente il primo decidente abbia posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, benchè maggiorenne.
La infatti, benchè gravata dal relativo onere, mai ha allegato il venir meno dei presupposti Pt_1 che giustificavano la permanenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, quali sopra indicati.
In tale contesto, ritiene la Corte che la statuizione del primo decidente sia incensurabile e che vada, pertanto, confermata.
Né, poi, la può pretendere di sottrarsi all'obbligo di mantenimento, lamentando l'irrisorietà Pt_1 delle proprie risorse economiche , atteso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. 3.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la regolamentazione delle spese, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto compensarle in ragione di 1/2 e porre la residua quota a carico del posto che: CP_1
1-2) la separazione era stata dichiarata in accoglimento delle domande di entrambi i coniugi;
3) nulla era stato disposto quanto all'affidamento del figlio, ormai maggiorenne;
4) la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal era stata rigettate e CP_1
l'assegnazione in favore di essa resistente revocata, con conseguente reciproca soccombenza;
5) l'importo dell'assegno di mantenimento era stato ridotto con soccombenza di essa resistete;
6) erroneamente era stato posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, in assenza di domanda.
Deduce la che , poiché le statuizioni di cui ai capi nn. 5 e 6 devono ritenersi erronee, la Pt_1 regolamentazione delle spese deve essere riformata nei termini sopra illustrati.
La censura è infondata .
Invero, la reciproca soccombenza delle parti in conseguenza del rigetto delle rispettive domande di addebito , della domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal e la revoca CP_1 dell'assegnazione subita dalla in uno al ridimensionamento quantitativo dell'assegno di Pt_1 mantenimento, giustificavano ampiamente la disposta compensazione delle spese del primo grado.
Non vi era spazio, infatti, per una compensazione parziale con condanna al pagamento della residua quota a carico del posto che era la resistente e non quest'ultimo la parte maggiormente CP_1 soccombente.
§
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di questo grado giudizio.
Ebbene, tenuto conto del rigetto dell'appello della e dell'infondatezza della domanda di Pt_1 revoca dell'assegno, avanzata in corso di causa dal si reputa equo disporne la CP_1 compensazione nella misura di ½ con condanna della predetta al pagamento della residua Pt_1
quota.
Essa va liquidata come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 13 c.p.c.)
e secondo i parametri tariffari medi di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese. Nessuna ulteriore statuizione spetta alla Corte, non risultando che l'istanza di ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio sia stata accolta dal competente C.O.A.
Attesi il rigetto dell'appello e la declaratoria di inammissibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, avanzata dal in corso di causa ed alla conseguente qualificazione della CP_1 detta parte quale appellante incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico tanto dell'appellante incidentale quanto del medesimo il pagamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 296/24
R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 231/2024, emessa dal Tribunale Parte_1 di Patti in data 18.02.2024 e pubblicata in data 27.02.2024.così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata Parte_1
;
2) rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, avanzata in corso di causa da
; Controparte_1
1) dichiara compensate nella misura di 1/ 2 le spese di questo grado di giudizio e condanna al pagamento della residua quota che liquida in complessivi € 1.982,00 (di Parte_1 cui € 567,00 per la fase di studio;
€ 460,00 per quella introduttiva ed € 955,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario;
2) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di il pagamento Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) in data 3.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini