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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/08/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 984/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. MADONNA GIANCARLO con domicilio eletto presso il suo studio in NAPOLI VIA POSILLIPO 69/20 APPELLANTE contro
) - quale mandataria in nome e per conto Controparte_1 P.IVA_1 di C.F. ) GIÀ rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 dall' Avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA VIA MARIO FANI 20
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 2792/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 04.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “A) Accogliere l'ATTO DI APPELLO, ed in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2792/2021, accertare e dichiarare nel merito che l'opponente nulla deve in forza del D.I. n. 520/2019 in quanto il credito non è dovuto per i motivi sopra esposti e conseguentemente revocare e/o dichiarare l'inefficacia del predetto decreto ingiuntivo n. 520/2019 notificato in data 09.10.2019. B) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al Sottoscritto Procuratore Anticipatario.” Per l'appellato: “ … insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta [“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 co. I c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sen-tenza n. 2792/2021 del Tribunale di Bologna;
b) sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348 bis c.p.c., inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 2792/2021 del Tribunale di Bologna;
c) sempre in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti;
d) in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2792/2021 del Tribunale di Bologna;
e) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.”] ed in particolare sull'eccezione di tardività dell'appello …” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2792 del 20.10.2021, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in qualità di fideiussore di nei confronti di Parte_1 Parte_2 ià e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo ottenuto Controparte_2 CP_3 da per il saldo passivo di c/c intestato alla società e per il fideiussore limitatamente Controparte_3 all'importo di € 85.000,00 oltre interessi e spese del monitorio.
2.
Osservava il primo giudice che l'opponente aveva dato atto della propria qualità di fideiussore omnibus per le obbligazioni anche future della società nei limiti di € 85.000,00, che ai sensi dell'art. 2719 c.c. non era necessaria la produzione degli originali dei contratti salvo l'espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale, che nella fattispecie una riserva di disconoscimento era equiparabile ad un mancato disconoscimento e comunque a prescindere dalla decadenza dal disconoscimento era evidente la sostanziale identicità delle sottoscrizioni apposte nel contratto di c/c e nel contratto di fideiussione.
3.
Con atto di citazione notificato a e a Controparte_2 Controparte_1 a mezzo PEC in data 19.5.2022 appellava innanzi a questa Corte con
[...] Parte_1 unico motivo afferente la mancata produzione degli originali dei contratti e la validità del disconoscimento di conformità.
Ritualmente costituita parte appellata uale mandataria Controparte_1 in nome e per conto di che aveva incorporato eccepiva Controparte_2 Controparte_3 preliminarmente la tardività dell'appello per essere stato notificato oltre il termine perentorio ex art. 327 c.p.c.; ne eccepiva altresì l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e ne deduceva, nel merito, l'infondatezza.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 7.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
E' fondato il rilievo di tardività dell'appello.
Il termine “lungo” di sei mesi ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza, nella fattispecie resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20.10.2021 e depositata in pari data, come documentalmente comprovato dal timbro di deposito in cancelleria apposto in calce alla sentenza;
l'eventuale successiva comunicazione di cancelleria non ha alcun effetto dilatorio del termine la cui decorrenza è prevista ex lege dalla pubblicazione della sentenza.
Dunque detto termine scadeva il 20.4.2022, laddove l'appello è stato pacificamente proposto con notifica PEC del 19.5.2022.
Ad abundantiam va osservato che al disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. va esteso l'onere di tempestività ex art. 215 n. 2 c.p.c. cosicchè in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità deve avere luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. Cass. civ. sez. II n. 5755 del 24.2.2023).
5.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00) oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di già e di Controparte_2 Controparte_3 [...] on atto di appello notificato in data 19.5.2022, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2792 del 20.10.2021
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado di appello, che liquida in € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 984/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. MADONNA GIANCARLO con domicilio eletto presso il suo studio in NAPOLI VIA POSILLIPO 69/20 APPELLANTE contro
) - quale mandataria in nome e per conto Controparte_1 P.IVA_1 di C.F. ) GIÀ rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 dall' Avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA VIA MARIO FANI 20
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 2792/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 04.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “A) Accogliere l'ATTO DI APPELLO, ed in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2792/2021, accertare e dichiarare nel merito che l'opponente nulla deve in forza del D.I. n. 520/2019 in quanto il credito non è dovuto per i motivi sopra esposti e conseguentemente revocare e/o dichiarare l'inefficacia del predetto decreto ingiuntivo n. 520/2019 notificato in data 09.10.2019. B) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al Sottoscritto Procuratore Anticipatario.” Per l'appellato: “ … insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta [“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 co. I c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sen-tenza n. 2792/2021 del Tribunale di Bologna;
b) sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 348 bis c.p.c., inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 2792/2021 del Tribunale di Bologna;
c) sempre in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti;
d) in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2792/2021 del Tribunale di Bologna;
e) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.”] ed in particolare sull'eccezione di tardività dell'appello …” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2792 del 20.10.2021, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in qualità di fideiussore di nei confronti di Parte_1 Parte_2 ià e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo ottenuto Controparte_2 CP_3 da per il saldo passivo di c/c intestato alla società e per il fideiussore limitatamente Controparte_3 all'importo di € 85.000,00 oltre interessi e spese del monitorio.
2.
Osservava il primo giudice che l'opponente aveva dato atto della propria qualità di fideiussore omnibus per le obbligazioni anche future della società nei limiti di € 85.000,00, che ai sensi dell'art. 2719 c.c. non era necessaria la produzione degli originali dei contratti salvo l'espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale, che nella fattispecie una riserva di disconoscimento era equiparabile ad un mancato disconoscimento e comunque a prescindere dalla decadenza dal disconoscimento era evidente la sostanziale identicità delle sottoscrizioni apposte nel contratto di c/c e nel contratto di fideiussione.
3.
Con atto di citazione notificato a e a Controparte_2 Controparte_1 a mezzo PEC in data 19.5.2022 appellava innanzi a questa Corte con
[...] Parte_1 unico motivo afferente la mancata produzione degli originali dei contratti e la validità del disconoscimento di conformità.
Ritualmente costituita parte appellata uale mandataria Controparte_1 in nome e per conto di che aveva incorporato eccepiva Controparte_2 Controparte_3 preliminarmente la tardività dell'appello per essere stato notificato oltre il termine perentorio ex art. 327 c.p.c.; ne eccepiva altresì l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e ne deduceva, nel merito, l'infondatezza.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 7.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
E' fondato il rilievo di tardività dell'appello.
Il termine “lungo” di sei mesi ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza, nella fattispecie resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20.10.2021 e depositata in pari data, come documentalmente comprovato dal timbro di deposito in cancelleria apposto in calce alla sentenza;
l'eventuale successiva comunicazione di cancelleria non ha alcun effetto dilatorio del termine la cui decorrenza è prevista ex lege dalla pubblicazione della sentenza.
Dunque detto termine scadeva il 20.4.2022, laddove l'appello è stato pacificamente proposto con notifica PEC del 19.5.2022.
Ad abundantiam va osservato che al disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. va esteso l'onere di tempestività ex art. 215 n. 2 c.p.c. cosicchè in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità deve avere luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. Cass. civ. sez. II n. 5755 del 24.2.2023).
5.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00) oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di già e di Controparte_2 Controparte_3 [...] on atto di appello notificato in data 19.5.2022, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2792 del 20.10.2021
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado di appello, che liquida in € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina