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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/11/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari, n. Parte_1
15, presso lo studio dell'Avv. Valter Calvieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
ADOTTANTE
e
e , elettivamente domiciliati in Roma, Via CP_1 CP_2
Marcello Prestinari, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Valter Calvieri, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CP_3
e
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 15, CP_7 presso lo studio dell'Avv. Valter Calvieri, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, ha agito per l'adozione dei Parte_1 maggiorenni e rappresentando la sussistenza dei requisiti CP_1 CP_2 di legge.
Con memoria di costituzione depositata in data 24.10.2024, si sono costituiti in giudizio e rappresentando pieno consenso all'adozione e CP_1 CP_2 confermando la sussistenza dei requisiti di legge.
Con memoria di costituzione depositata in data 24.10.2024, sono intervenuti nel giudizio e (genitori biologici di Controparte_4 Controparte_5 CP_1
, nonché e (genitori biologici di ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_2 rappresentando il proprio consenso all'adozione.
All'udienza del 06.11.2024 sono stati ascoltati l'adottante, gli adottandi ed i genitori degli adottandi, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Deve essere dato atto della sussistenza dei requisiti di legge per l'adozione dei maggiorenni e da parte di CP_1 CP_2 Parte_1
In primo luogo, risulta che l'adottante (nato in data [...]) ha Parte_1 compito settantadue anni di età, l'adottando (nato in data [...]) CP_1 trentacinque anni di età e l'adottanda (nata in data [...]) ventitré CP_2 anni di età, con conseguente superamento della differenza di diciotto anni l'adottante e gli adottandi.
In secondo luogo, deve essere dato atto del pieno consenso all'adozione, rappresentato nei rispettivi scritti difensivi e confermato in sede di audizione nel corso dell'udienza, sia da parte dell'adottante, che da parte di entrambi gli adottandi.
In terzo luogo, deve essere evidenziato che sia l'adottante che i due adottandi non risultano coniugati e non hanno figli.
Inoltre, i genitori degli adottandi hanno rappresentato nei rispettivi scritti difensivi e confermato in sede di audizione nel corso dell'udienza il proprio pieno consenso all'adozione.
In relazione all'interesse degli adottandi all'adozione e all'instaurazione di un legame giuridico con l'adottante, deve tenersi conto dello stretto legame che è venuto a sorgere tra i medesimi nel corso del tempo. 3
Tale legame è stato confermato da tutte le parti del giudizio, che hanno messo in evidenza la forte intesa e la complicità esistente tra l'adottante e gli adottandi.
Dunque, non può che ritenersi sussistente anche il requisito della convenienza dell'adozione per gli adottandi, come previsto dall'art. 312, n. 2, c.c.
Alla luce di quanto indicato, la domanda di adozione da parte dell'adottante Parte_1 nei confronti degli adottandi e deve essere accolta.
[...] CP_1 CP_2
Deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione delle domande proposte, della natura e delle specificità del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'adozione da parte di (nato in data [...]) di Parte_1
(nato in data [...]); CP_1
- Dichiara l'adozione da parte di (nato in data [...]) di Parte_1
(nata in data [...]); CP_2
- Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari, n. Parte_1
15, presso lo studio dell'Avv. Valter Calvieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
ADOTTANTE
e
e , elettivamente domiciliati in Roma, Via CP_1 CP_2
Marcello Prestinari, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Valter Calvieri, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CP_3
e
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 15, CP_7 presso lo studio dell'Avv. Valter Calvieri, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, ha agito per l'adozione dei Parte_1 maggiorenni e rappresentando la sussistenza dei requisiti CP_1 CP_2 di legge.
Con memoria di costituzione depositata in data 24.10.2024, si sono costituiti in giudizio e rappresentando pieno consenso all'adozione e CP_1 CP_2 confermando la sussistenza dei requisiti di legge.
Con memoria di costituzione depositata in data 24.10.2024, sono intervenuti nel giudizio e (genitori biologici di Controparte_4 Controparte_5 CP_1
, nonché e (genitori biologici di ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_2 rappresentando il proprio consenso all'adozione.
All'udienza del 06.11.2024 sono stati ascoltati l'adottante, gli adottandi ed i genitori degli adottandi, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Deve essere dato atto della sussistenza dei requisiti di legge per l'adozione dei maggiorenni e da parte di CP_1 CP_2 Parte_1
In primo luogo, risulta che l'adottante (nato in data [...]) ha Parte_1 compito settantadue anni di età, l'adottando (nato in data [...]) CP_1 trentacinque anni di età e l'adottanda (nata in data [...]) ventitré CP_2 anni di età, con conseguente superamento della differenza di diciotto anni l'adottante e gli adottandi.
In secondo luogo, deve essere dato atto del pieno consenso all'adozione, rappresentato nei rispettivi scritti difensivi e confermato in sede di audizione nel corso dell'udienza, sia da parte dell'adottante, che da parte di entrambi gli adottandi.
In terzo luogo, deve essere evidenziato che sia l'adottante che i due adottandi non risultano coniugati e non hanno figli.
Inoltre, i genitori degli adottandi hanno rappresentato nei rispettivi scritti difensivi e confermato in sede di audizione nel corso dell'udienza il proprio pieno consenso all'adozione.
In relazione all'interesse degli adottandi all'adozione e all'instaurazione di un legame giuridico con l'adottante, deve tenersi conto dello stretto legame che è venuto a sorgere tra i medesimi nel corso del tempo. 3
Tale legame è stato confermato da tutte le parti del giudizio, che hanno messo in evidenza la forte intesa e la complicità esistente tra l'adottante e gli adottandi.
Dunque, non può che ritenersi sussistente anche il requisito della convenienza dell'adozione per gli adottandi, come previsto dall'art. 312, n. 2, c.c.
Alla luce di quanto indicato, la domanda di adozione da parte dell'adottante Parte_1 nei confronti degli adottandi e deve essere accolta.
[...] CP_1 CP_2
Deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione delle domande proposte, della natura e delle specificità del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'adozione da parte di (nato in data [...]) di Parte_1
(nato in data [...]); CP_1
- Dichiara l'adozione da parte di (nato in data [...]) di Parte_1
(nata in data [...]); CP_2
- Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai