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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2034/2024 promossa da:
AVVOCATO (C.F. ), in giudizio personalmente Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI, in persona del suo funzionario delegato, avv. PAOLA ROSA CAPPELLETTI
OPPOSTO
Il Giudice designato, a seguito della trattazione scritta della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC
L'avvocato proponeva tempestiva opposizione contro il provvedimento di Parte_1 liquidazione dei compensi emesso da questo tribunale, sezione lavoro, in data 1° agosto 2024, lamentando l'inadeguatezza dell'importo in rapporto all'attività difensiva espletata.
Esponeva di aver difeso, in un procedimento promosso da per il pagamento di Controparte_2 compensi, il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Parte_2 costituendosi in giudizio e che, ammessa la prova testimoniale, il giudice, mutato in corso di causa, all'udienza stabilita per l'escussione dei testi aveva revocato il precedente provvedimento, formulando una proposta transattiva e rinviando per la discussione. Esaminata la proposta, ritenuta non accettabile dal giudice delegato, e depositate le note conclusive, il procedimento era stato definito con la sentenza n. 182/2022 che aveva accolto il ricorso del CP_2
Aggiungeva il professionista opponente che, depositata la nota spese redatta con esatti riferimenti tabellari, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n.147, operate anche le decurtazioni imposte dal TU per le
Spese di Giustizia ed allegati tutti i documenti di rito, il giudice adito, omettendo l'indicazione dello scaglione e dei criteri di riferimento adottati, aveva liquidato i compensi in soli 1.100,00 euro, oltre accessori di legge.
Assumeva quindi come detta liquidazione fosse inadeguata in rapporto all'opera professionale svolta e violasse comunque i parametri tabellari, essendo il compenso non solo inferiore alle tariffe medie, da applicare in assenza di specifici rilievi, ma anche al cosiddetto coefficiente minimo.
Tanto premesso, chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, le fosse riconosciuto il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione depositata nel relativo procedimento, pari a
5.131,00 euro da dividersi a metà, vinte le spese.
pagina 1 di 3 L'amministrazione reclamata si costituiva per mezzo del suo funzionario delegato e contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Premesso che, revocato dal giudice il provvedimento di ammissione della prova testimoniale, l'attività istruttoria non era stata svolta, affermava, richiamando l'art. 4, punto
5), lettera c, del D.M.55/2014, che detta fase non rilevava ai fini della liquidazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, atteso che l'importo spettante al ricorrente, applicando la tariffa minima per le altre fasi di giudizio (studio della controversia, introduttiva e decisoria), era pari ad € 1003,75, un importo inferiore di € 96,25 rispetto a quello liquidato nel decreto reclamato, pari a € 1.100,00. Precisava che l'applicazione della tariffa minima era giustificata dalla posizione processuale marginale del terzo chiamato difeso dall'avv. , ritenuto estraneo al Parte_2 Pt_1 giudizio e incapiente come dichiarato dal Curatore del all'udienza del 14 maggio 2019. Parte_2
Assumeva, infine, che la ricorrente, pur promuovendo giudizio per conseguire la liquidazione dell'importo di € 2.565,50, aveva indicato come valore della causa € 1.465,50 e, pertanto, posto che il contributo unificato doveva essere determinato in base al valore della domanda, la richiesta di rimborso delle spese non poteva essere accolta.
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudicante che l'impugnazione non è fondata, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Emerge dagli atti del procedimento, documentati dall'opponente, che l'avvocato aveva Pt_1 rappresentato il nel procedimento promosso dal per il Parte_2 CP_2 recupero diretto del credito vantato nei confronti del Consorzio di Bonifica della Nurra che, quale Parte committente della si era avvalso dell'attività lavorativa subordinata prestata dal medesimo ricorrente.
Sempre sulla base delle produzioni dell'opponente, emerge altresì che il difensore aveva assistito il proprio patrocinato in tutte le fasi del giudizio, eccetto quella istruttoria, dovendosi osservare come, non essendo stata svolta in concreto alcuna attività istruttoria, neppure propedeutica, ai sensi dell'art. 4, punto 5), lettera c, del D.M.55/2014 il compenso per tale fase debba escludersi. Infatti, non solo l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, vertente sul capo 1 del ricorso del era CP_2 stata revocata all'udienza del 15 febbraio 2022 quando uno dei due testi ammessi era presente, come attestato dal Giudice nel verbale, ma inoltre non risulta nella memoria costitutiva del Parte_2 alcuna deduzione o richiesta di ammissione di mezzi istruttori né, in ogni caso, alcuna partecipazione o assistenza prestata dall'avv. relativamente ad attività istruttorie, in buona sostanza mai preparate Pt_1 né espletate.
Ciò premesso, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente svolta e della posizione processuale del terzo chiamato, dal quale il Consorzio resistente aveva Parte_2 richiesto di essere tenuto indenne e rivelatosi poi estraneo al giudizio, la liquidazione in favore dell'avv. , da calcolarsi sulla base delle tariffe professionali di valore minimo di cui al DM Pt_1
55/2014, come aggiornate in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, doveva seguire il seguente schema:
Competenza: Cause di lavoro
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
FASE COMPENSO
Fase di studio della controversia valore minimo € 911,00 pagina 2 di 3 Fase introduttiva della controversia valore minimo € 389,00 Fase decisionale valore minimo € 809,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.109,00 Compenso al netto delle riduzioni € 1.054,50 RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione del 50% su € 2.109,00 per gratuito oltre IVA e CPA e rimborso spese generali patrocinio (art.130 D.p.r. 115/02) nella misura del 15%.
L'importo liquidato dal giudice, maggiore rispetto a quello suindicato di € 45,50, appare dunque in linea con i minimi tariffari e del tutto congruo, dovendosi evidenziare come, con riferimento all'applicazione delle tariffe medie, si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” (Cass.
31404/2019; Cass. 15006/2021; Cass. 4759/2022).
Il provvedimento contestato merita pertanto conferma.
Le spese di lite sono compensate come da domanda dell'amministrazione opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'avvocato Parte_1 confermando per l'effetto il provvedimento di liquidazione dei compensi impugnato.
Spese compensate.
Sassari, 28 gennaio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2034/2024 promossa da:
AVVOCATO (C.F. ), in giudizio personalmente Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
CAGLIARI, in persona del suo funzionario delegato, avv. PAOLA ROSA CAPPELLETTI
OPPOSTO
Il Giudice designato, a seguito della trattazione scritta della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC
L'avvocato proponeva tempestiva opposizione contro il provvedimento di Parte_1 liquidazione dei compensi emesso da questo tribunale, sezione lavoro, in data 1° agosto 2024, lamentando l'inadeguatezza dell'importo in rapporto all'attività difensiva espletata.
Esponeva di aver difeso, in un procedimento promosso da per il pagamento di Controparte_2 compensi, il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Parte_2 costituendosi in giudizio e che, ammessa la prova testimoniale, il giudice, mutato in corso di causa, all'udienza stabilita per l'escussione dei testi aveva revocato il precedente provvedimento, formulando una proposta transattiva e rinviando per la discussione. Esaminata la proposta, ritenuta non accettabile dal giudice delegato, e depositate le note conclusive, il procedimento era stato definito con la sentenza n. 182/2022 che aveva accolto il ricorso del CP_2
Aggiungeva il professionista opponente che, depositata la nota spese redatta con esatti riferimenti tabellari, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n.147, operate anche le decurtazioni imposte dal TU per le
Spese di Giustizia ed allegati tutti i documenti di rito, il giudice adito, omettendo l'indicazione dello scaglione e dei criteri di riferimento adottati, aveva liquidato i compensi in soli 1.100,00 euro, oltre accessori di legge.
Assumeva quindi come detta liquidazione fosse inadeguata in rapporto all'opera professionale svolta e violasse comunque i parametri tabellari, essendo il compenso non solo inferiore alle tariffe medie, da applicare in assenza di specifici rilievi, ma anche al cosiddetto coefficiente minimo.
Tanto premesso, chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, le fosse riconosciuto il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione depositata nel relativo procedimento, pari a
5.131,00 euro da dividersi a metà, vinte le spese.
pagina 1 di 3 L'amministrazione reclamata si costituiva per mezzo del suo funzionario delegato e contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Premesso che, revocato dal giudice il provvedimento di ammissione della prova testimoniale, l'attività istruttoria non era stata svolta, affermava, richiamando l'art. 4, punto
5), lettera c, del D.M.55/2014, che detta fase non rilevava ai fini della liquidazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, atteso che l'importo spettante al ricorrente, applicando la tariffa minima per le altre fasi di giudizio (studio della controversia, introduttiva e decisoria), era pari ad € 1003,75, un importo inferiore di € 96,25 rispetto a quello liquidato nel decreto reclamato, pari a € 1.100,00. Precisava che l'applicazione della tariffa minima era giustificata dalla posizione processuale marginale del terzo chiamato difeso dall'avv. , ritenuto estraneo al Parte_2 Pt_1 giudizio e incapiente come dichiarato dal Curatore del all'udienza del 14 maggio 2019. Parte_2
Assumeva, infine, che la ricorrente, pur promuovendo giudizio per conseguire la liquidazione dell'importo di € 2.565,50, aveva indicato come valore della causa € 1.465,50 e, pertanto, posto che il contributo unificato doveva essere determinato in base al valore della domanda, la richiesta di rimborso delle spese non poteva essere accolta.
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudicante che l'impugnazione non è fondata, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Emerge dagli atti del procedimento, documentati dall'opponente, che l'avvocato aveva Pt_1 rappresentato il nel procedimento promosso dal per il Parte_2 CP_2 recupero diretto del credito vantato nei confronti del Consorzio di Bonifica della Nurra che, quale Parte committente della si era avvalso dell'attività lavorativa subordinata prestata dal medesimo ricorrente.
Sempre sulla base delle produzioni dell'opponente, emerge altresì che il difensore aveva assistito il proprio patrocinato in tutte le fasi del giudizio, eccetto quella istruttoria, dovendosi osservare come, non essendo stata svolta in concreto alcuna attività istruttoria, neppure propedeutica, ai sensi dell'art. 4, punto 5), lettera c, del D.M.55/2014 il compenso per tale fase debba escludersi. Infatti, non solo l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, vertente sul capo 1 del ricorso del era CP_2 stata revocata all'udienza del 15 febbraio 2022 quando uno dei due testi ammessi era presente, come attestato dal Giudice nel verbale, ma inoltre non risulta nella memoria costitutiva del Parte_2 alcuna deduzione o richiesta di ammissione di mezzi istruttori né, in ogni caso, alcuna partecipazione o assistenza prestata dall'avv. relativamente ad attività istruttorie, in buona sostanza mai preparate Pt_1 né espletate.
Ciò premesso, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente svolta e della posizione processuale del terzo chiamato, dal quale il Consorzio resistente aveva Parte_2 richiesto di essere tenuto indenne e rivelatosi poi estraneo al giudizio, la liquidazione in favore dell'avv. , da calcolarsi sulla base delle tariffe professionali di valore minimo di cui al DM Pt_1
55/2014, come aggiornate in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, doveva seguire il seguente schema:
Competenza: Cause di lavoro
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
FASE COMPENSO
Fase di studio della controversia valore minimo € 911,00 pagina 2 di 3 Fase introduttiva della controversia valore minimo € 389,00 Fase decisionale valore minimo € 809,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.109,00 Compenso al netto delle riduzioni € 1.054,50 RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione del 50% su € 2.109,00 per gratuito oltre IVA e CPA e rimborso spese generali patrocinio (art.130 D.p.r. 115/02) nella misura del 15%.
L'importo liquidato dal giudice, maggiore rispetto a quello suindicato di € 45,50, appare dunque in linea con i minimi tariffari e del tutto congruo, dovendosi evidenziare come, con riferimento all'applicazione delle tariffe medie, si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” (Cass.
31404/2019; Cass. 15006/2021; Cass. 4759/2022).
Il provvedimento contestato merita pertanto conferma.
Le spese di lite sono compensate come da domanda dell'amministrazione opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'avvocato Parte_1 confermando per l'effetto il provvedimento di liquidazione dei compensi impugnato.
Spese compensate.
Sassari, 28 gennaio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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