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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10212/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. reg. 10212 /2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PELUSO LUIGI, Parte_1 elettivamente domiciliato in viale V. Bottego, 3, a Parma (PR)
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso TELEMATICO BOLOGNA RESISTENTE CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 13/02/2025; parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/07/2024, il ricorrente, cittadino della NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma del 24/06/2024, notificato in data
04/07/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. C.vo
25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 16/01/2024.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato adottando ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine al rilascio del permesso di soggiorno, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Pagina 1 Con decreto del 17/07/2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Parma competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è tardivamente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 23/10/2024 il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione relativa all'integrazione dell'assistito. In particolare, sono stati depositati: buste paga, modello Sud 2024, modello Unica, documenti relativi alla compagna e al figlio della compagna, certificati penali, certificato di residenza, estratto contributivo Inps.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per ulteriore produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 17/02/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza di suddetto termine, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
In via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto “l'atto” ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il “rapporto”, ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, non assume un'autonoma rilevanza, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla stessa, ma in ordine al merito dell'istanza, poiché il presente giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017; da ultimo, Cass. Sez. Un. 29460/19 del 24/09/2019). Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza questa non ravvisabile nel caso di specie, laddove il ricorrente ha solo genericamente lamentato l'illegittimità del provvedimento, senza indicare in modo specifico un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa. Le relative eccezioni non meritano quindi accoglimento.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 2 Quanto alla normativa applicabile al caso di specie, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n.
20/2023, con. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 16/01/2024, quindi successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023). La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951
e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa
Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la
Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte casa., Sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedua
e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere
Pagina 3 la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”). Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al co.
1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto. La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), Per_1 incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998,
Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul Per_2 presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del
22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012,
e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e Per_3 Per_4
36030/2011, e altri c. Italia, § 130). La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può Per_5 ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri Per_6 escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia
Pagina 4 propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, Per_7
Per_
§§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, v. Paesi Bassi § 32). Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente. Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare Per_1 un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Per_9
Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro
(sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_11
Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Per_12 Per_13 Per_14
c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o Per_15 risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, §
103; sentenza del 28.06.2011, Nunez c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Nuer Per_7 citerai sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Nuer c. Paesi Bassi; sentenza GC del. Per_1 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del
23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7
Pagina 5 Nel caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non sussistono elementi impeditivi al rimpatrio di cui al novellato art. 19, co. 1 bis e 2 del D. lgs. 286 del 1998…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 19/06/2024, agli atti, si legge in particolare che:
“…nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante, ove il richiedente è entrato nel 2015 ma ha prodotto documentazione lavorativa frammentaria solo per alcuni mesi del 2023 ed inoltre con redditi scarsi che non assicurano l'autonomia, non risulta la presenza di vincoli affettivi stabili, la dichiarazione di ospitalità, peraltro molto recente, non indica la disponibilità di un immobile, né ulteriori elementi che indichino l'integrazione nella comunità ospitante…”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, ad avviso del Collegio sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere provata l'esistenza di una vita privata e familiare in capo al ricorrente, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Infatti, nei circa dieci anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente ha radicato la propria vita privata nel Paese ospitante, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto del Paese ospitante trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza e risiede con la compagna e il figlio della medesima a Casalmaggiore, in provincia di Crotone (Cfr. certificato contestuale di residenza, di stato di famiglia),
Il ricorrente, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami affettivi, essendo convivente con la Sig.ra
AY OY e con il figlio minorenne di lei, (cfr. certificato contestuale di residenza, di Persona_18 stato di famiglia), l'una titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 27/07/2024, l'altro titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza al
27/07/2024 (cfr. documenti di riconoscimento AY OY e . Persona_18
Dalla documentazione in atti si rileva, ancora, l'attività lavorativa svolta da ultimo con la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/07/2023, con una retribuzione mensile di circa 600 euro (cfr. buste paga, unica)
Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come l'istante abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa 4.300 euro nel 2023, circa 7.400 euro nel 2024 (cfr. estratto conto previdenziale Inps, dichiarazione sostitutiva CU-2025). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.
Pagina 6 Né può ritenersi decisiva la circostanza che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa in assenza di regolarizzazione, con la conseguenza che l'estratto conto previdenziale Inps, comunque debitamente prodotto dalla difesa, riporti una sola registrazione contributiva (dal 01/07/2023 al
31/12/2023) e una registrazione separata dal 27/09/2016 fino all'anno 2023 con redditi dichiarati come lavoro accessorio estremamente bassi (circa 20 euro per anno di contribuzione). Come è emerso nel corso dell'istruttoria, la sua presenza sul territorio da circa dieci anni, l'uscita dal sistema di accoglienza, l'attuale convivenza con la compagna e con il figlio minore di lei, e, soprattutto l'assenza di segnalazioni riguardo alla condotta del ricorrente da parte del Pubblico Ministero o della Commissione Territoriale, inducono a ritenere che le risorse necessarie al proprio sostentamento siano state acquisite in modo lecito, anche se non regolarizzato (cfr. certificati penali).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia, pari a circa dieci anni, corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che l'evoluzione reddituale documentata dal richiedente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, il contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, e, soprattutto, la convivenza con la compagna e con il figlio minore di lei, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 6 maggio 2025
Giudice est.
Dott.ssa Sabrina Bosi
Pagina 7 Pagina 8
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. reg. 10212 /2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PELUSO LUIGI, Parte_1 elettivamente domiciliato in viale V. Bottego, 3, a Parma (PR)
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso TELEMATICO BOLOGNA RESISTENTE CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 13/02/2025; parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/07/2024, il ricorrente, cittadino della NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma del 24/06/2024, notificato in data
04/07/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. C.vo
25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 16/01/2024.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato adottando ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine al rilascio del permesso di soggiorno, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Pagina 1 Con decreto del 17/07/2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Parma competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è tardivamente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 23/10/2024 il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione relativa all'integrazione dell'assistito. In particolare, sono stati depositati: buste paga, modello Sud 2024, modello Unica, documenti relativi alla compagna e al figlio della compagna, certificati penali, certificato di residenza, estratto contributivo Inps.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per ulteriore produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 17/02/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza di suddetto termine, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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In via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto “l'atto” ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il “rapporto”, ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, non assume un'autonoma rilevanza, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla stessa, ma in ordine al merito dell'istanza, poiché il presente giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017; da ultimo, Cass. Sez. Un. 29460/19 del 24/09/2019). Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza questa non ravvisabile nel caso di specie, laddove il ricorrente ha solo genericamente lamentato l'illegittimità del provvedimento, senza indicare in modo specifico un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa. Le relative eccezioni non meritano quindi accoglimento.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 2 Quanto alla normativa applicabile al caso di specie, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n.
20/2023, con. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 16/01/2024, quindi successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023). La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951
e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa
Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la
Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte casa., Sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedua
e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere
Pagina 3 la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”). Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al co.
1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto. La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), Per_1 incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998,
Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul Per_2 presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del
22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012,
e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e Per_3 Per_4
36030/2011, e altri c. Italia, § 130). La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può Per_5 ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri Per_6 escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia
Pagina 4 propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, Per_7
Per_
§§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, v. Paesi Bassi § 32). Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente. Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare Per_1 un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Per_9
Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro
(sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Per_11
Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Per_12 Per_13 Per_14
c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o Per_15 risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, §
103; sentenza del 28.06.2011, Nunez c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Nuer Per_7 citerai sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Nuer c. Paesi Bassi; sentenza GC del. Per_1 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del
23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7
Pagina 5 Nel caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non sussistono elementi impeditivi al rimpatrio di cui al novellato art. 19, co. 1 bis e 2 del D. lgs. 286 del 1998…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 19/06/2024, agli atti, si legge in particolare che:
“…nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante, ove il richiedente è entrato nel 2015 ma ha prodotto documentazione lavorativa frammentaria solo per alcuni mesi del 2023 ed inoltre con redditi scarsi che non assicurano l'autonomia, non risulta la presenza di vincoli affettivi stabili, la dichiarazione di ospitalità, peraltro molto recente, non indica la disponibilità di un immobile, né ulteriori elementi che indichino l'integrazione nella comunità ospitante…”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, ad avviso del Collegio sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere provata l'esistenza di una vita privata e familiare in capo al ricorrente, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Infatti, nei circa dieci anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente ha radicato la propria vita privata nel Paese ospitante, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto del Paese ospitante trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza e risiede con la compagna e il figlio della medesima a Casalmaggiore, in provincia di Crotone (Cfr. certificato contestuale di residenza, di stato di famiglia),
Il ricorrente, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami affettivi, essendo convivente con la Sig.ra
AY OY e con il figlio minorenne di lei, (cfr. certificato contestuale di residenza, di Persona_18 stato di famiglia), l'una titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 27/07/2024, l'altro titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza al
27/07/2024 (cfr. documenti di riconoscimento AY OY e . Persona_18
Dalla documentazione in atti si rileva, ancora, l'attività lavorativa svolta da ultimo con la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/07/2023, con una retribuzione mensile di circa 600 euro (cfr. buste paga, unica)
Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come l'istante abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa 4.300 euro nel 2023, circa 7.400 euro nel 2024 (cfr. estratto conto previdenziale Inps, dichiarazione sostitutiva CU-2025). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.
Pagina 6 Né può ritenersi decisiva la circostanza che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa in assenza di regolarizzazione, con la conseguenza che l'estratto conto previdenziale Inps, comunque debitamente prodotto dalla difesa, riporti una sola registrazione contributiva (dal 01/07/2023 al
31/12/2023) e una registrazione separata dal 27/09/2016 fino all'anno 2023 con redditi dichiarati come lavoro accessorio estremamente bassi (circa 20 euro per anno di contribuzione). Come è emerso nel corso dell'istruttoria, la sua presenza sul territorio da circa dieci anni, l'uscita dal sistema di accoglienza, l'attuale convivenza con la compagna e con il figlio minore di lei, e, soprattutto l'assenza di segnalazioni riguardo alla condotta del ricorrente da parte del Pubblico Ministero o della Commissione Territoriale, inducono a ritenere che le risorse necessarie al proprio sostentamento siano state acquisite in modo lecito, anche se non regolarizzato (cfr. certificati penali).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia, pari a circa dieci anni, corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che l'evoluzione reddituale documentata dal richiedente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, il contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, e, soprattutto, la convivenza con la compagna e con il figlio minore di lei, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 6 maggio 2025
Giudice est.
Dott.ssa Sabrina Bosi
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Il Presidente
Dott. Luca Minniti