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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3283/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e avviso di addebito promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cerrone;
Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli;
CP_1
Opposto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249004457754/000, notificata in data 31.5.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 40020150002016767000 avente ad oggetto contributi previdenziali IVS anno
2018 di competenza dell' CP_1 L'opponente ha dedotto la omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, la prescrizione del credito previdenziale, anche sopravvenuta alla eventuale notifica dell'avviso di addebito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 e la omessa prova dei fatti costitutivi della obbligazione contributiva. Ha quindi chiesto l'accertamento negativo del credito contributivo di cui è stato chiesto il pagamento con la intimazione n. 10020249004457754/000.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l Controparte_3
e l' che, con articolate argomentazioni, hanno chiesto la declaratoria della inammissibilità
[...] CP_1 del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 11.4.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo si evince che l'opponente, premessa la omessa notifica dell'avviso di addebito, contesta con riferimento ad esso il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito, anteriore o anche sopravvenuta alla eventuale notifica, e comunque per decadenza dalla iscrizione a ruolo ed infondatezza della pretesa contributiva per omessa prova dei fatti costitutivi, con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24
d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c. nonché una opposizione recuperatoria agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. relativamente alle quali è legittimato passivo l' in quanto Ente competente alla emissione e CP_1 notifica dell'avviso di addebito e titolare della pretesa contributiva.
Ne deriva il difetto di legittimazione passiva dell' estraneo ai motivi di opposizione fatti valere CP_4 con la domanda al vaglio (v. Cass. S.U. 7514/2022).
Tanto premesso, va rilevato che l' smentendo l'assunto attoreo ha provato la regolare notifica, in CP_1 data 27.10.2015, dell'avviso di addebito oggetto di causa (v. raccomanda A/R in atti).
Ciò posto, la acclarata circostanza della regolare notifica dell' avviso di addebito comporta, tenuto conto della data del deposito del ricorso, la incontrovertibilità dei crediti portati dall'avviso di addebito nonché la inammissibilità dell'azione volta a far valere i fatti anteriori alla notifica, stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo. Ed invero come detto, l' avviso di addebito risulta notificato il 27.10.2015 e il presente ricorso in opposizione
è stato depositato in data 18.6.2024. A maggior ragione è inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione agli atti esecutivi avverso l'avviso di addebito in quanto non opposto nel termine di venti giorni dalla notifica previsto dall'art. 617 c.p.c..
Può quindi essere in questa sede, con riferimento al predetto avviso di addebito, vagliata la opposizione all'esecuzione con cui si fa valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto.
Dal confronto tra la data di formale notifica dell'avviso di addebito in questione (27.10.2015) con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa (31.5.2024) emerge che il relativo credito dell' è prescritto per decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 CP_1
Contr comma 9 L. 335/1995. Si osserva sotto tale profilo che gli enti convenuti, e in particolare l non hanno prodotto utili atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale intervenuti medio tempore. Contr Più specificamente, la intimazione di pagamento n. 10020189004828955000 prodotta da non può considerarsi idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione in quanto non ne risulta perfezionata la Contr notifica al ricorrente per “irreperibilità assoluta” (v. doc. .
Si precisa che la prescrizione risulta maturata anche considerando la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19 con riferimento ai periodi dal
23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 311 giorni) - articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27), e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)-. Contr Occorre poi chiarire che il D.L. 73/2021 cd. “decreto sostegni bis” (invocato dall' non ha rilevanza ai fini della sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza/assistenza riferendosi tale normativa alla proroga del periodo di sospensione delle attività di pagamento di cartelle esattoriale, avvisi di accertamento e ingiunzioni.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione –cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_6
23397/2016-.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 40020150002016767000.
L'esito complessivo della controversia, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, della inammissibilità della opposizione “recuperatoria” ex art. 24 d.lgs. 46/99 Controparte_2 ed ex art. 617 c.p.c., giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
- dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 40020150002016767000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 11.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio