Ordinanza cautelare 10 gennaio 2020
Sentenza 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/05/2021, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2021
N. 00608/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2019, proposto da
-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato -O-OMISSIS-ISSIS-ichele -O-OMISSIS-ISSIS-assella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-O-OMISSIS-ISSIS-inistero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San -O-OMISSIS-ISSIS-arco 63;
per l'annullamento
del decreto n. -O-OMISSIS-ISSIS-_-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, con il quale il -O-OMISSIS-ISSIS-inistero della Difesa – -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, ha irrogato nei confronti di parte ricorrente la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego” di mesi 1 (uno), unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -O-OMISSIS-ISSIS-inistero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, dopo una lite scoppiata nella sera del -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-con l’allora fidanzata (in seguito divenuta sua consorte), anch’essa -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, veniva indagato e successivamente tratto a giudizio avanti il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, per ivi rispondere delle lesioni inferte alla donna, qualificate come aggravate per essere la vittima militare rivestito di grado.
Con sentenza -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, veniva assolto, perché ritenuto non punibile in ragione della tenuità del fatto oggetto dell’imputazione. Riteneva, infatti, il Tribunale che l’episodio si fosse verificato nell’ambito della convivenza per questioni attinenti al rapporto sentimentale estranee al servizio militare, in modo da escludere l’aggravante contestata. La natura e la modestia delle lesioni riportate, oltre alla condotta successiva della vittima, che di lì a breve avrebbe comunque contratto matrimonio con l’imputato, all’epoca esasperato dalle molestie perpetrate da ignoti nei confronti della compagna, confortavano inoltre il giudizio di non punibilità, posto alla base del proscioglimento.
2. Acquisita la suddetta sentenza in data -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, l’Amministrazione, previa avocazione del procedimento al -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, con nota del -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- si determinava a sottoporre il ricorrente ad inchiesta formale, richiedendo “ nelle more della nomina -OMISSIS- […] di notificare al -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- […] , in forma certa e documentata, con la massima urgenza e comunque entro e non oltre la scadenza indicata in oggetto [ossia il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-] , il presente atto ”, adempimento che veniva eseguito dal -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-“-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-”. La notificazione della formale contestazione degli addebiti veniva però eseguita il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-(doc. 16 del ricorrente), come confermato nella successiva nota redatta in data -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-(dove si legge: “ in data -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-ho provveduto alla contestazione degli addebiti ”).
L’addebito veniva descritto nei seguenti termini: “ -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, […] cagionava all’allora convivente […], colpendola in varie parti del corpo, lesioni personali guarite in giorni 20 (venti) di riposto domiciliari, con pari impedimento al rientro in servizio della donna. In-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-. Tale comportamento, ancorché non penalmente sanzionato, appare fortemente censurabile sotto l’aspetto disciplinare in quanto in netto contrasto con i doveri attinenti al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene, con particolare riguardo al dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza […]”.
In seno al procedimento preliminare, l’ufficiale inquirente, valutati i fatti riteneva che gli stessi fossero sostanzialmente privi di rilevanza disciplinare, vertendosi di un litigio, forse acceso, pertinente alle dinamiche interne della coppia, che naturalmente si era ricomposto all’interno di essa (pochi mesi dopo, come anticipato, i due si sarebbero infatti sposati), dimostrandosi privo di qualsiasi seria conseguenza o di effetti nell’ambito militare.
Nondimeno, con il decreto in epigrafe descritto, l’Amministrazione ritenuta la fondatezza dell’addebito, irrogava al militare la sanzione della sospensione dal servizio per mesi uno.
3. Avverso tale decreto insorge in questa sede il ricorrente, che deduce i seguenti motivi:
- (1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1392, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm. e della Guida Tecnica “Procedure disciplinari” 2016, punto 2.1, sezione seconda, rubricata “termini procedimento disciplinare di stato” (pag. 89), nonché del punto 1.3, sezione terza, rubricata “il procedimento disciplinare di stato” (pag. 94). Eccesso di potere per carenza di motivazione ; l’azione disciplinare non avrebbe potuto essere proseguita, poiché gli addebiti sarebbero stati contestati dall’ufficiale inquirente soltanto il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, quando risultava già spirato il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto integrale conoscenza della sentenza penale divenuta irrevocabile (-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-), stabilito a pena di decadenza dall’art. 1392, comma 1, D. Lgs. n. 66 del 2010; la precedente contestazione, effettuata da altro soggetto il precedente -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, benché tempestiva, sarebbe invalida poiché compiuta da ufficiale privo di competenza in seno al procedimento disciplinare e in ogni caso carente dei requisiti contenutistici necessari al fine di istituire validamente il contraddittorio con l’interessato, quali, in particolare, le informazioni all’inquisito sui termini della procedura e sulle facoltà ad esso spettanti per legge, come la nomina di un difensore e la possibilità di depositare memorie difensive (informazioni in realtà contenute nel solo provvedimento dell’ufficiale inquirente del -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-);
- (2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 713 comma 3 e dell’art. 717 del D.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ; si contestano i presupposti motivazionali del provvedimento e, in modo specifico, l’attinenza dei fatti all’ambito militare nonché l’attitudine della condotta, proprio perché strettamente delimitata alla relazione di coppia, a costituire esempio (negativo) all’interno del corpo di appartenenza;
- (3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 713, comma 1, e dell’art. 732 del DPR n. 90 del 2010. Eccesso di potere per carenza di motivazione ; in sostanziale prosecuzione del motivo precedente, si ritiene che il comportamento oggetto dell’addebito non sia di per sé lesivo del prestigio dell’Istituzione e non appia comunque in contrasto con l’obbligo, connaturale alla posizione del militare, di osservare una condotta esemplare improntando il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza: la vicenda, oltre a non possedere alcun legame con l’ambiente lavorativo, non sarebbe stata caratterizzata da alcuna azione violenta o intenzionalmente lesiva, tant’è vero che la stessa non avrebbe neppure minato il rapporto di sentimentale, che, infatti, si sarebbe poi consolidato attraverso il matrimonio;
- (4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm. Violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione e la mancanza commessa. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione ; neppure ricorrerebbero, nella fattispecie, significativi elementi di gravità, tali da giustificare l’irrogazione della sanzione; il provvedimento disciplinare, inoltre, si porrebbe in chiara contraddizione con le precedenti determinazioni dell’Amministrazione e con i pareri acquisiti nel corso del procedimento, tutti favorevolmente orientati nel cogliere segnali di completa resipiscenza.
4. Si è costituita in giudizio la difesa erariale che, ottemperando -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, ha prodotto, come richiesto dal Tribunale, “ la documentazione inerente i fatti di causa, assieme ad una dettagliata relazione ” in merito al procedimento di cui si controverte.
Parte ricorrente eccepisce peraltro la tardività della produzione, perché avvenuta oltre il termine stabilito dal suddetto provvedimento istruttorio (30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza).
5. Chiamata alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivo d’impugnazione, il cui carattere satisfattivo e assorbente consente di prescindere dall’esame delle restanti censure.
Preliminarmente deve essere in ogni caso disatteso il rilievo in rito, sopra accennato, con cui il ricorrente lamenta il tardivo deposito della documentazione prodotta dall’Amministrazione, poiché effettuato soltanto il-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, ossia oltre il termine di 30 giorni stabilito da questo Tribunale con ordinanza depositata il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- (n. 5 del 2020).
Va infatti ricordato che, per giurisprudenza costante, “ nel processo amministrativo, il quale a differenza del processo civile non è distinto in varie fasi (per quanto qui rileva, in una fase preparatoria ed in una successiva fase istruttoria) il termine fissato dal giudice per l’adempimento istruttorio deve ritenersi meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme del codice regolatrici del potere istruttorio ( artt. 65 e 68 c.p.a.), né dall’analoga norma prima vigente (art. 23 comma 4, l. n. 1034 del 1971) ” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1515).
La documentazione prodotta dalla difesa erariale deve essere quindi considerata validamente acquisita al fascicolo del giudizio e utilizzabile in ogni sua parte.
7. Passando ora al merito, deve essere esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale viene contestata la tardività della contestazione degli addebiti formulati a carico dell’interessato e la conseguente estinzione dell’azione disciplinare.
La censura, come detto, è fondata.
Questo Tribunale (Sez. I, n. 345 del 2020) ha recentemente ricordato che “ l’art. 1392, comma 1, del Codice dell’Ordinamento -O-OMISSIS-ISSIS-ilitare prevede che il procedimento disciplinare di stato ‘deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili’.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4349; Tar Veneto, Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 937, punto 3.1 in diritto; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652) ha chiarito che al fine di far decorrere il termine è necessario che la sentenza sia stata formalmente trasmessa e conosciuta dall'Amministrazione nella sua integralità, munita dell'attestazione dell'irrevocabilità ”.
Detto termine perentorio (la cui previsione costituisce un ragionevole punto di equilibrio fra la necessità, da una parte, di consentire all’autorità procedente di valutare i fatti soltanto se il loro accertamento giurisdizionale sia divenuto definitivo e l’esigenza, dall’altra, di impedire che la soggezione, da parte dell’interessato, alla potestà disciplinare possa propagarsi indefinitamente nel tempo) decorre, pertanto, allorquando l’Amministrazione abbia acquisito copia della sentenza completa dell’annotazione di intervenuta irrevocabilità, adempimento che, nel caso di specie, si è pacificamente perfezionato il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, sicché è tale data di riferimento a costituire inderogabilmente il dies a quo di tutti i termini del procedimento sanzionatorio in esame, e quindi, in primo luogo, del termine di 90 giorni entro cui, a pena di decadenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 1° marzo 2017, n. 949), deve pervenire all’incolpato la contestazione degli addebiti.
Dagli atti di causa (cfr. doc. 16 del ricorrente) emerge che l’avviso dell’inchiesta formale, contenente l’enunciazione dei fatti addebitati, è stato notificato all’interessato dall’ufficiale inquirente con nota, a firma dello stesso, consegnata mercoledì -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, recante l’invito ad esercitare le prerogative difensive spettanti all’incolpato: la possibilità di nomina del proprio difensore (dovendosi, diversamente, procedere alla nomina d’ufficio) e di prendere visione degli atti, presentandosi innanzi all’autorità procedente (con l’assistenza del suddetto difensore); la facoltà di produrre, entro il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, memorie o documenti; l’ulteriore facoltà di chiedere che siano ascoltate persone informate sui fatti.
Tale doveroso atto d’impulso del procedimento, contenente le informazioni necessarie a consentire all’incolpato l’esercizio delle facoltà difensionali assicurategli dall’ordinamento, è stato notificato oltre la scadenza del suddetto termine perentorio.
Infatti, avendo l’Amministrazione acquisito copia della sentenza penale, munita dell’attestazione di irrevocabilità, il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, l’atto di contestazione degli addebiti avrebbe dovuto essere comunicato all’interessato entro i novanta giorni successivi, ossia non oltre lunedì -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- (primo giorno utile non festivo, susseguente a domenica 16 giugno, data di effettiva scadenza del termine).
La notificazione della nota compilata dall’ufficiale istruttore è stata però eseguita, come visto, il successivo -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, sicché essa deve essere giudicata intempestiva: ciò ha determinato l’irreversibile decadenza della potestà disciplinare così da precludere l’adozione dell’avversato provvedimento sanzionatorio.
Il decreto di irrogazione della sanzione è dunque illegittimo perché pronunciato all’esito di un procedimento che non avrebbe neppure potuto essere proseguito, allorquando la potestà disciplinare, dopo l’inutile decorso del termine stabilito per la formale contestazione degli addebiti, era venuta meno senza che si fosse validamente costituito il contraddittorio con l’incolpato.
8. Non può invece essere condiviso l’assunto, prospettato nel decreto oggetto dell’impugnazione e ulteriormente sviluppato nella relazione stilata dall’Amministrazione, secondo cui la contestazione degli addebiti si sarebbe ritualmente perfezionata il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- (ultimo giorno utile non festivo per l’effettuazione di tale adempimento), perché surrogata dalla comunicazione all’interessato della nota, di pari data, con la quale la -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-del -O-OMISSIS-ISSIS-inistero della Difesa, dopo aver dato conto della propria determinazione di instaurare l’azione disciplinare, delineando i fatti oggetto dell’incolpazione, chiedeva di notificare, “ in forma certa e documentata, entro e non oltre la scadenza indicata […]”, l’atto in questione.
Tale adempimento non appare infatti idoneo a produrre le conseguenze giuridiche che discendono dalla formale contestazione degli addebiti, anche a prescindere dalla posizione (contestata dal ricorrente) del soggetto che lo abbia posto in essere o dalla mancata assunzione da parte di questi di una specifica competenza all’interno del procedimento disciplinare.
Va ricordato, in proposito, che, secondo costante giurisprudenza, " nei confronti di un militare, ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo " (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4584).
La contestazione degli addebiti costituisce dunque un atto dal contenuto tipico, che non assolve ad una mera finalità informativa (rendere l’interessato edotto dell’incolpazione e della pendenza del procedimento), e che, al contrario, persegue innanzitutto esigenze di garanzia, dovendo assicurare al destinatario la piena conoscenza (e così la piena percorribilità) delle prerogative difensive approntate a suo favore dall’ordinamento, a partire dalla facoltà di nominare entro un termine brevissimo (appena 5 giorni) un proprio difensore di fiducia, di acquisire la piena conoscenza della documentazione presente nel fascicolo anche estraendone copia, di produrre memorie e di avanzare richieste istruttorie (mediante un’istanza di audizione delle persone informate).
Non vi è quindi dubbio come la nota, comunicata (come confermato dallo stesso ricorrente) il -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, non persegua alcuna di queste essenziali finalità, che risultano adempiute soltanto in seguito, mediante la notificazione eseguita a cura dell’ufficiale inquirente.
Circostanza di cui lo stesso ufficiale appare ben consapevole, avendo questi precisato, all’interno del proprio resoconto, trasmesso al -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-(doc. 17 del ricorrente), di avere provveduto, in data -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, alla contestazione degli addebiti, “ in aggiunta a quanto già fatto dal -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-in data -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- u.s. ”.
Immediatamente traspare come, attraverso la locuzione “ quanto già fatto dal -O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS- ” (la materiale consegna all’interessato della nota che palesava l’attivazione dell’inchiesta disciplinare per i fatti definiti in sede penale), l’ufficiale inquirente abbia inteso indicare una modalità di comunicazione atipica, non sovrapponibile alla formale contestazione degli addebiti che egli ha posto in essere, una volta assunta (altrettanto formalmente) la propria particolare veste in seno al procedimento.
Nell’ambito della disciplina dei corpi militari, infatti, la contestazione degli addebiti, come condivisa giurisprudenza ha già avuto modo precisare, “ non prevede equivalenti e grava completamente sull'Amministrazione militare procedente e su essa soltanto ” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 24 ottobre 2012, n. 378).
Pertanto, la notificazione della nota ministeriale e la stessa conoscenza dei fatti (pur nella loro specifica declinazione disciplinare), ottenuta dal futuro incolpato ancor prima della rituale attivazione del contraddittorio procedimentale (che può avvenire solo mediante la formale contestazione degli addebiti), non tiene luogo di quest’ultima e non produce alcuno dei suoi effetti tipici, primo fra tutti, quello di costituire valido (e tempestivo) esercizio della potestà disciplinare entro il termine decadenziale indicato dall’art. 1392, comma 1, del Codice dell’Ordinamento -O-OMISSIS-ISSIS-ilitare.
9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva accolto in relazione al primo motivo d’impugnazione, previo l’assorbimento delle restanti censure, con conseguente annullamento del decreto n. -O-OMISSIS-ISSIS-_-O-O-OMISSIS-ISSIS-ISSIS-, meglio in epigrafe descritto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.-O-OMISSIS-ISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei -O-OMISSIS-ISSIS-agistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.