TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10918/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZAMBON ELISABETTA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BALAUCA BIANCA ELENA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 22/05/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Albania in data 1.8.97 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Potevico-BS al numero 11 parte II serie C dell'anno 2025), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale. resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità Persona_1
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
genitoriale; le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con cui si trova in quel momento il figlio.
3. Tempi di permanenza. resterà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la madre. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé Persona_1 ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, secondo il seguente calendario di visita: • Durante l'anno scolastico, starà con la madre 4 gg la settimana e con il padre 1 gg la settimana da stabilirsi secondo la Per_1 seguente regola: - Nel caso in cui il padre abbia il turno mattutino di lavoro starà con il padre il giorno giovedì Per_1 dalle ore 17 fino a dopo cena;
- Nel caso in cui il padre abbia il turno pomeridiano l'incontro settimanale non sarà effettuato prevedendo un recupero nelle settimane successive che sarà possibile svolgere con le seguenti modalità: o weekend più lungo o altra cena nella settimana in cui il padre fa il turno mattutino;
- Nel caso in cui il padre abbia il turno notturno starà presso la casa del padre il giovedì dalle ore 17 fino a dopocena quando il padre lo riaccompagnerà a Per_1 casa. Quanto ai fine settimana, essi saranno alternati tra i genitori, a partire dal sabato mattina dalle ore 9 (ad eccezione della settimana in cui il padre lavora su turno notturno, nel qual caso prenderà dalle ore 14) e fino alla domenica Per_1 sera dopocena, salvo specifici diversi accordi tra le parti. • Quanto alle vacanze estive, i genitori faranno riferimento al diritto di visita stabilito per il periodo scolastico, fatte salve fino a due settimane che padre e madre potranno trascorrere con il minore, anche continuative ed anche all'estero, da concordare con l'altro genitore entro tempo congruo ed indicativamente entro la fine del mese di aprile, salvo casi eccezionali. • In occasione di Pasqua, Natale e altre festività infrascolastiche i genitori si alterneranno di anno in anno per i periodi di permanenza del ragazzo presso ciascuno di loro, ripartendo le festività più lunghe in ragione della metà a ciascuno.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Pontevico (BS), Via Romanino n. 25 è assegnata con gli arredi alla sig.ra nella sua Pt_1 qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore, con l'accordo essenziale e specifico delle parti che la sig.ra ne diverrà anche unica proprietaria in forza di accordo che prevede la cessione dell'immobile di proprietà del sig. alla CP_1 sig.ra con accollo della restante parte di mutuo da parte di quest'ultima (quantificabile in circa euro 80'000,00) Pt_1
L'immobile è così identificato: Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 1 Identificazione attuale: Comune di PONTEVICO Prov. BS Cod. C3JB Catasto U Sez. NCT Fgl. 13 Part. 581 Sub. 21 Fondo: - Nat. A2Ettari: - Are: - Centarie: - M. quadri: - N. vani: 4 M. cubi: - Indirizzo: VIA ROMANINO GEROLAMO Nr. N.C.M. Sc. - Int. - Piano T1S1Edif. - Lotto - Gruppo immobili graffati nr. – Identificazione precedente: - Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 2 Identificazione attuale: Comune di PONTEVICO Prov. BS Cod. C3JB Catasto U Sez. NCT Fgl. 13 Part. 581 Sub. 18 Fondo: - Nat. C6Ettari: -Are: - Centarie: - M. quadri: 35 N. vani: - M. cubi: - Indirizzo: VIA ROMANINO GEROLAMO Nr. N.C.M. Sc. - Int. - Piano S1 Edif. - Lotto - Gruppo immobili graffati nr. – Identificazione precedente: -
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio Per_1
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio: a) versando alla madre, sig.ra nella sua qualità di genitore Pt_1 collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio e con decorrenza dal mese di giugno 2025; l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita. b) versando alla madre la metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale Ordinario di Brescia.
Le parti dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla più a pretendere l'uno dall'altra»;
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
Rilevato inoltre che con note scritte del 13.11.25 le parti hanno chiarito che la cessione della casa coniugale di cui al punto 4) è da intendersi come impegno a formalizzare tale trasferimento davanti a un notaio scelto dalle parti;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 20/11/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
Pag. 3 di 3