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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1475/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GALIZIA ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA F. SAVINI 53 TERAMOpresso il difensore avv. GALIZIA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IESU MASSIMO e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AMERICA 11 ROMApresso il difensore avv. IESU MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 21 gennaio 2014 era intenta a passeggiare in località Parte_1
quando improvvisamente alle 1130 a causa di una buca presente sul manto Controparte_1 stradale non prevedibile e non evitabile cadeva rovinosamente a terra, per cui chiede al Tribunale di Teramo la condanna del al risarcimento. Quantifica i danni in euro 13.439. Il comune si CP_1 costituisce affermando che l'evento si verificò esclusivamente per la condotta disattenta ed imprudente dell'attrice.condotta istruttoria con interrogatorio, prova per testi e consulenza medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Per quanto possa essere stata coperta da foglie e sporcizie, la profonda fenditura dalle foto in atti non sembra essere di una profondità tale dal poter costituire insidia non visibile;
se solo l'attrice avesse posto attenzione a dove andava, avrebbe evitato la caduta;
tanto più che la strada le era nota, abitando nel paese. L'attrice, pur essendo in grado di percepire le condizioni della strada, in orario diurno ed in condizioni di visibilità e di tempo ottimali, non ha adeguato la propria condotta alla normale prudenza e condotta di un pedone, avuto riguardo alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura".La condotta del danneggiato (inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, in specie alle condizioni di dissesto della strada) costituisce il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode. Come affermato da Cassazione Civile, 2148/25, Giova rammentare che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di MO (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023,
n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto. Nel caso di specie non si comprende proprio come abbia fatto l'attrice , in pieno giorno , in condizioni di tempo variabile , mentre non pioveva, a cadere a causa di una fenditura poco profonda, lì da tempo e quindi perfettamente conoscibile dall'attrice. Non resta pertanto che respingere la domanda;
con spese a suo carico.
P.Q.M
Rigetta la domanda, e condanna l'attrice alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%; oltre spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 27 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1475/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GALIZIA ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA F. SAVINI 53 TERAMOpresso il difensore avv. GALIZIA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IESU MASSIMO e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AMERICA 11 ROMApresso il difensore avv. IESU MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 21 gennaio 2014 era intenta a passeggiare in località Parte_1
quando improvvisamente alle 1130 a causa di una buca presente sul manto Controparte_1 stradale non prevedibile e non evitabile cadeva rovinosamente a terra, per cui chiede al Tribunale di Teramo la condanna del al risarcimento. Quantifica i danni in euro 13.439. Il comune si CP_1 costituisce affermando che l'evento si verificò esclusivamente per la condotta disattenta ed imprudente dell'attrice.condotta istruttoria con interrogatorio, prova per testi e consulenza medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Per quanto possa essere stata coperta da foglie e sporcizie, la profonda fenditura dalle foto in atti non sembra essere di una profondità tale dal poter costituire insidia non visibile;
se solo l'attrice avesse posto attenzione a dove andava, avrebbe evitato la caduta;
tanto più che la strada le era nota, abitando nel paese. L'attrice, pur essendo in grado di percepire le condizioni della strada, in orario diurno ed in condizioni di visibilità e di tempo ottimali, non ha adeguato la propria condotta alla normale prudenza e condotta di un pedone, avuto riguardo alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura".La condotta del danneggiato (inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, in specie alle condizioni di dissesto della strada) costituisce il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode. Come affermato da Cassazione Civile, 2148/25, Giova rammentare che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di MO (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023,
n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto. Nel caso di specie non si comprende proprio come abbia fatto l'attrice , in pieno giorno , in condizioni di tempo variabile , mentre non pioveva, a cadere a causa di una fenditura poco profonda, lì da tempo e quindi perfettamente conoscibile dall'attrice. Non resta pertanto che respingere la domanda;
con spese a suo carico.
P.Q.M
Rigetta la domanda, e condanna l'attrice alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%; oltre spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 27 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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