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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/09/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2538/2018 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2538/2018 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., il quale si costituisce in forza di Parte_1 determinazione dirigenziale (U.D. Servizi alla Persona – Ufficio Mobilità) n. 636/2018, rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Maria Rosa ZACCARDO, dell'Ufficio Legale dell'ente, con elezione di domicilio nella sede dello stesso Ufficio Legale, in alla Via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità; Pt_1
ATTORE
E
(o , in persona del l.r. Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Raffaele DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – trasporto pubblico
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il CONSORZIO (o ricorreva al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse al di pagare Parte_1 immediatamente, in favore della medesima parte ricorrente, la somma di euro 5.528.266,78 complessivi, oltre agli interessi di mora calcolati dal trentesimo giorno successivo alla consegna delle fatture, al tasso previsto dall'art. 5, co. 3, del contratto, «con “una maggiorazione di otto punti sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea”, sino al soddisfo».
1 N. 2538/2018 R.G.A.C.
Il Co. veva svolto il servizio di trasporto pubblico locale, per conto del Comune CP_2 di in forza del contratto del 12 Dicembre 2013, rep. n. 177/MOB, con scadenza al 2 Pt_1
Febbraio 2015.
Prima della scadenza, il Sindaco del Comune di con provvedimento n. 17 del Pt_1
30 Gennaio 2015, emesso ai sensi dell'art. 5, co. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ordinava la prosecuzione del servizio.
Con ordinanza del 13 Febbraio successivo, il medesimo Sindaco imponeva al l'esecuzione immediata del servizio, secondo un nuovo programma di esercizio, CP_2 contro un corrispettivo di euro 592.918,00 complessivi.
Il emetteva fatture recanti il corrispettivo fissato, unilateralmente, dall'ente, CP_1
e fatture integrative, coi «maggiori importi connessi all'attività in concreto espletata;
e ciò fino al dicembre 2015, quando l'Amministrazione provvedeva a far subentrare nell'espletamento del “Servizio” altra Ditta nel frattempo selezionata.».
Il Comune non accettava le fatture integrative.
Le somme, che l'ente doveva pagare, corrispondevano, quindi, alle undici fatture integrative, per il periodo dal Febbraio al Dicembre del 2015 (euro 4.949,748,49, compresa l'IVA), ed a «due fatture relative alla manutenzione e servizi aggiuntivi dell'anno 2014.» (euro
578.518,29), per complessivi euro 5.528.266,78, IVA inclusa.
Le proroghe del rapporto, tuttavia, non potevano alterare condizioni contrattuali già stabilite, sicché le unilaterali riduzioni del corrispettivo erano nulle.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda monitoria, mediante decreto ingiuntivo n. 680/2018, tuttavia non concesso come provvisoriamente esecutivo.
3. Il Comune di proponeva opposizione, contestando la pretesa e chiedendo Pt_1 revocarsi il decreto ingiuntivo.
4. Resisteva la parte convenuta-opposta.
5. L'allora G.I. negava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giurisdizione sulla contestazione della validità dell'annullamento, in via di autotutela, degli atti amministrativi prodromici alla conclusione di un contratto, appartiene, laddove la P.A. voglia, ex post, sottrarsi all'adempimento del contratto medesimo, all'A.G.O.
(Cass. civ., Sezz. UU., ord. 9.10.2017, n. 23600: «In tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale. (Fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all'impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. "derivati", sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all'esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a sindacare la legittimità di atti del procedimento amministrativo
2 N. 2538/2018 R.G.A.C.
prodromico alla conclusione dei contratti ma piuttosto a realizzare una sorta di recesso unilaterale dagli stessi).».
Non può condividersi, allora, la contraria opinione dell'ente, oggi attore (in senso sostanziale).
2. Il di mediante la Giunta Comunale, adottava, il 3 Ottobre 2013, la Pt_1 Pt_1 deliberazione n. 156, mediante cui, nella pendenza dell'istruttoria, condotta dal Consiglio
Comunale per l'approvazione delle modifiche da apportarsi al Programma di esercizio approvato con deliberazione di C.C. n. 315, del 29.12.2010, si stabiliva, per ragioni d'urgenza,
«di anticipare l'attuazione del nuovo Programma di Esercizio», anche in ragione della
«complessità della gara per la nuova aggiudicazione» e dell'esigenza di «evitare possibili interruzioni del servizio»: si decideva, pertanto, «di stipulare con l'attuale gestore CP_2 un Contratto di Servizio della durata di un anno, prorogabile del tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara in caso dell'insorgenza di oggettive difficoltà».
Veniva, quindi, concluso, fra l'ente ed il Co.Tr.A.B., il contratto rep. n. 177/MOB, in data 12 Dicembre 2013: al consorzio veniva affidato l'esercizio del servizio di traporto pubblico urbano integrato, con previsione di possibili servizi aggiuntivi, quale la sosta regolamentata a pagamento.
La durata era fissata in dodici mesi dall'avvio del servizio: avvio che si sarebbe, poi, verificato il 3 Febbraio 2014.
La Giunta Comunale, tuttavia, con successiva deliberazione del 6 Novembre 2014, n.
167, decideva di annullare, in autotutela, la deliberazione n. 156.
La motivazione era la seguente:
3 N. 2538/2018 R.G.A.C.
La conseguente inefficacia del contratto, come ritenuta dall'ente, veniva comunicata al mediante nota prot. n. 78189, in data 12 Novembre 2014: il informava la CP_2 Pt_1 controparte che, d'ora innanzi, essa avrebbe dovuto «dare attuazione ai servizi ricompresi nel
Programma di Esercizio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 315 del 29/12/2010, alle condizioni stabilite con il Contratto n. 14973 Rep. del 14/1/2010 e con il “Verbale
d'accordo” approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 154 dl [sic] 31/10/2012».
Con provvedimento del 30 Gennaio 2015, n. 17, il Sindaco del Parte_1 considerato che il servizio sarebbe cessato il successivo 2 Febbraio, e richiamato l'art. 5, punto
5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ordinava al Co. «la prosecuzione del Servizio CP_2 di Trasporto Pubblico Locale, in corso di svolgimento, fino a nuova disposizione.».
Con deliberazione n. 12, del 10 Febbraio 2015, il Consiglio Comunale approvava un nuovo Programma di Esercizio del Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Non avendo il Co. acconsentito a proseguire il servizio consensualmente, sulla CP_2 base delle nuove condizioni, il Sindaco emetteva un nuovo provvedimento ex art. 5, punto 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, recante il numero 28 e la data del 13 Febbraio 2015, ordinava al «l'esecuzione immediata del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, CP_2 composto dal Nuovo Programma di Esercizio del trasporto urbano su gomma, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.02.2015, e dai tre impianti meccanizzati di risalita aperti (Prima, via Armellini e Basento), fino a nuova disposizione. Il corrispettivo economico del servizio da effettuare ammonterà a complessivi €. 592.918,00 (IVA compresa) mensili, di cui €. 199.105,00 per i tre impianti meccanizzati aperti (Prima, via Armellini e Basento)».
3. Alla luce dell'enunciazione dei fatti, come appena svolta, è vero che le condizioni contrattuali siano state abbandonate, unilateralmente, dall'ente locale, attraverso atti che non rispettavano i precetti, posti dalla l. 241/1990, della collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2 bis), della partecipazione al procedimento (artt. 7 ss.), della considerazione, nella revoca del provvedimento illegittimo, degli interessi dei soggetti incisi (art. 21 novies, nel testo vigente ratione temporis).
L'illegittimità e la nullità degli atti del procedimento, vizi allegati dalla parte formalmente convenuta, pertanto, debbono essere ravvisate.
Il consorzio concludeva un contratto, in presenza di una deliberazione di G.C. (la n.
156/2013), la quale specificava che il Consiglio non aveva ancora approvato il nuovo
Programma di Esercizio, ma che, ciononostante e per diverse ragioni, espressamente e specificamente enunziate, inerenti al perseguimento urgente dell'interesse pubblico, occorreva assicurare, alle condizioni di cui al Programma in itinere, il pubblico servizio di trasporto locale.
Lo stesso , pertanto, non poteva non confidare nella vigenza ed efficacia del CP_1 contratto, concluso sulla scorta di quella deliberazione, per l'intera prevista durata annuale: in assenza, peraltro, di qualunque clausola di limitazione della durata medesima (o di caducazione eventualmente ex tunc) sino all'eventuale deliberazione del Consiglio, con la quale non si approvasse il medesimo Programma: e si aggiunga che lo stesso Consiglio, in realtà, approvava
4 N. 2538/2018 R.G.A.C.
un diverso Programma di Esercizio soltanto il 10 Febbraio del 2015, ossia soltanto in data posteriore a quella, nella quale l'esercizio del servizio doveva, secondo i patti contrattuali (art. 4) cessare, data così fissata proprio affinché, nelle more, si potesse approvare tale Programma,
e si potesse svolgere la nuova procedura di aggiudicazione.
Nonostante quanto innanzi, l'ente, prim'ancora che fossero approvati i nuovi e diversi termini del Programma di Esercizio, revocava la deliberazione, che fondava il contratto, e riteneva inefficace il contratto medesimo, senza una preventiva partecipazione della controparte contrattuale e senza esprimersi circa la tutela degli interessi di questa: e, anzi, attraverso il Sindaco, si avvaleva (per due volte, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra) dello strumento dei provvedimenti di urgenza, previsto dall'art. 5, co. 5, del Regolamento (CE)
1370/2007, previsto per il «caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione»: in una situazione, però, nella quale non si era ancora verificata interruzione alcuna, ed esso non aveva indetto alcuna nuova procedura di aggiudicazione, sebbene la scadenza del rapporto contrattuale fosse ben nota, e così la necessità di procedere alla gara (onde il pericolo imminente, in realtà, era stato cagionato dalla stessa attività amministrativa del . Pt_1
I provvedimenti del Sindaco (cui mai il Co.Tr.A.B. prestava acquiescenza, come di evince dalla corrispondenza, depositata dalla stessa parte opponente: anzi, esso sollecitava il
Comune ad esperire la nuova gara, rifiutando le nuove condizioni imposte), inoltre, oneravano la controparte contrattuale di continuare ad esercitare il servizio, assunto sulla base di un determinato quadro economico, secondo condizioni unilateralmente imposte e ben più gravose.
Il Co.Tr.A.B., infatti, si vedeva costretto ad operare secondo gli ormai superati corrispettivi, oggetto del Programma di Esercizio del 2010.
Si tratta, insomma, di un'attività procedimentale illegittima (e l'operato di chi aveva stabilito la conclusione del contratto non veniva censurato neppure dalla Corte dei Conti, pur investita della questione della nuova Amministrazione comunale: come si evince dalla sentenza n. 98/2017, depositata dalla parte opposta), la quale deve vedere la disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo, che abbia disconosciuto le condizioni contrattuali precedenti,
e che contrasti con la domanda di pagamento delle undici fatture, emesse, ad integrazione di quelle conformi ai corrispettivi imposti dall'ente, per le mensilità dal Febbraio al Dicembre del
2015.
Appare superfluo, a questo punto, esaminare l'ulteriore questione se i provvedimenti sindacali abbiano o meno, considerando anche quelli, consimili, emanati precedentemente alla stipulazione del contratto, ecceduto eventualmente il termine massimo della loro durata, posto dal citato art. 5, co. 5, del Regolamento (CE) 1370/2007, come sostiene la parte opposta.
4. Altra parte della domanda, come proposta col ricorso monitorio, consiste nelle somme dovute quale corrispettivo di «due fatture relative alla manutenzione e servizi aggiuntivi dell'anno 2014.» (euro 578.518,29).
Il nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepisce, su tale parte del credito, quanto Pt_1 segue:
5 N. 2538/2018 R.G.A.C.
Come può osservarsi, non è contestato che siano stati resi i servizi aggiuntivi, fatturati per il 2014, né che sia stata compiuta la manutenzione: né la mancata approvazione del rendiconto (sul quale il non si pronunziava espressamente, nonostante il decorso di Pt_1 quasi tre anni, tra la trasmissione del medesimo ed il deposito del ricorso per decreto
6 N. 2538/2018 R.G.A.C.
ingiuntivo), di per sé, costituisce caso di preclusione, come tale previsto dalla legge o dai patti negoziali, all'accertamento della sussistenza del credito ed al pagamento della relativa somma.
L'ente invoca, poi, l'inefficacia del contratto n. 177/MOB: della quale si è trattato nel paragrafo antecedente.
Al Co.Tr.A.B., insomma, spetta pure tale somma.
5. Il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato esecutivo (art. 653 c.p.c.).
6. La davvero particolare complessità della lite consiglia la compensazione delle spese di lite fra le parti
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2538/2018 R.G.A.C., promossa dal
, in persona del Sindaco p.t., contro il Parte_1 [...]
(o , in persona del l.r. p.t., ogni diversa Controparte_1 CP_3 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 680/2018, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 20 Settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2538/2018 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., il quale si costituisce in forza di Parte_1 determinazione dirigenziale (U.D. Servizi alla Persona – Ufficio Mobilità) n. 636/2018, rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Maria Rosa ZACCARDO, dell'Ufficio Legale dell'ente, con elezione di domicilio nella sede dello stesso Ufficio Legale, in alla Via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità; Pt_1
ATTORE
E
(o , in persona del l.r. Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Raffaele DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – trasporto pubblico
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il CONSORZIO (o ricorreva al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse al di pagare Parte_1 immediatamente, in favore della medesima parte ricorrente, la somma di euro 5.528.266,78 complessivi, oltre agli interessi di mora calcolati dal trentesimo giorno successivo alla consegna delle fatture, al tasso previsto dall'art. 5, co. 3, del contratto, «con “una maggiorazione di otto punti sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea”, sino al soddisfo».
1 N. 2538/2018 R.G.A.C.
Il Co. veva svolto il servizio di trasporto pubblico locale, per conto del Comune CP_2 di in forza del contratto del 12 Dicembre 2013, rep. n. 177/MOB, con scadenza al 2 Pt_1
Febbraio 2015.
Prima della scadenza, il Sindaco del Comune di con provvedimento n. 17 del Pt_1
30 Gennaio 2015, emesso ai sensi dell'art. 5, co. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ordinava la prosecuzione del servizio.
Con ordinanza del 13 Febbraio successivo, il medesimo Sindaco imponeva al l'esecuzione immediata del servizio, secondo un nuovo programma di esercizio, CP_2 contro un corrispettivo di euro 592.918,00 complessivi.
Il emetteva fatture recanti il corrispettivo fissato, unilateralmente, dall'ente, CP_1
e fatture integrative, coi «maggiori importi connessi all'attività in concreto espletata;
e ciò fino al dicembre 2015, quando l'Amministrazione provvedeva a far subentrare nell'espletamento del “Servizio” altra Ditta nel frattempo selezionata.».
Il Comune non accettava le fatture integrative.
Le somme, che l'ente doveva pagare, corrispondevano, quindi, alle undici fatture integrative, per il periodo dal Febbraio al Dicembre del 2015 (euro 4.949,748,49, compresa l'IVA), ed a «due fatture relative alla manutenzione e servizi aggiuntivi dell'anno 2014.» (euro
578.518,29), per complessivi euro 5.528.266,78, IVA inclusa.
Le proroghe del rapporto, tuttavia, non potevano alterare condizioni contrattuali già stabilite, sicché le unilaterali riduzioni del corrispettivo erano nulle.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda monitoria, mediante decreto ingiuntivo n. 680/2018, tuttavia non concesso come provvisoriamente esecutivo.
3. Il Comune di proponeva opposizione, contestando la pretesa e chiedendo Pt_1 revocarsi il decreto ingiuntivo.
4. Resisteva la parte convenuta-opposta.
5. L'allora G.I. negava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giurisdizione sulla contestazione della validità dell'annullamento, in via di autotutela, degli atti amministrativi prodromici alla conclusione di un contratto, appartiene, laddove la P.A. voglia, ex post, sottrarsi all'adempimento del contratto medesimo, all'A.G.O.
(Cass. civ., Sezz. UU., ord. 9.10.2017, n. 23600: «In tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale. (Fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all'impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. "derivati", sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all'esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a sindacare la legittimità di atti del procedimento amministrativo
2 N. 2538/2018 R.G.A.C.
prodromico alla conclusione dei contratti ma piuttosto a realizzare una sorta di recesso unilaterale dagli stessi).».
Non può condividersi, allora, la contraria opinione dell'ente, oggi attore (in senso sostanziale).
2. Il di mediante la Giunta Comunale, adottava, il 3 Ottobre 2013, la Pt_1 Pt_1 deliberazione n. 156, mediante cui, nella pendenza dell'istruttoria, condotta dal Consiglio
Comunale per l'approvazione delle modifiche da apportarsi al Programma di esercizio approvato con deliberazione di C.C. n. 315, del 29.12.2010, si stabiliva, per ragioni d'urgenza,
«di anticipare l'attuazione del nuovo Programma di Esercizio», anche in ragione della
«complessità della gara per la nuova aggiudicazione» e dell'esigenza di «evitare possibili interruzioni del servizio»: si decideva, pertanto, «di stipulare con l'attuale gestore CP_2 un Contratto di Servizio della durata di un anno, prorogabile del tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara in caso dell'insorgenza di oggettive difficoltà».
Veniva, quindi, concluso, fra l'ente ed il Co.Tr.A.B., il contratto rep. n. 177/MOB, in data 12 Dicembre 2013: al consorzio veniva affidato l'esercizio del servizio di traporto pubblico urbano integrato, con previsione di possibili servizi aggiuntivi, quale la sosta regolamentata a pagamento.
La durata era fissata in dodici mesi dall'avvio del servizio: avvio che si sarebbe, poi, verificato il 3 Febbraio 2014.
La Giunta Comunale, tuttavia, con successiva deliberazione del 6 Novembre 2014, n.
167, decideva di annullare, in autotutela, la deliberazione n. 156.
La motivazione era la seguente:
3 N. 2538/2018 R.G.A.C.
La conseguente inefficacia del contratto, come ritenuta dall'ente, veniva comunicata al mediante nota prot. n. 78189, in data 12 Novembre 2014: il informava la CP_2 Pt_1 controparte che, d'ora innanzi, essa avrebbe dovuto «dare attuazione ai servizi ricompresi nel
Programma di Esercizio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 315 del 29/12/2010, alle condizioni stabilite con il Contratto n. 14973 Rep. del 14/1/2010 e con il “Verbale
d'accordo” approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 154 dl [sic] 31/10/2012».
Con provvedimento del 30 Gennaio 2015, n. 17, il Sindaco del Parte_1 considerato che il servizio sarebbe cessato il successivo 2 Febbraio, e richiamato l'art. 5, punto
5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ordinava al Co. «la prosecuzione del Servizio CP_2 di Trasporto Pubblico Locale, in corso di svolgimento, fino a nuova disposizione.».
Con deliberazione n. 12, del 10 Febbraio 2015, il Consiglio Comunale approvava un nuovo Programma di Esercizio del Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Non avendo il Co. acconsentito a proseguire il servizio consensualmente, sulla CP_2 base delle nuove condizioni, il Sindaco emetteva un nuovo provvedimento ex art. 5, punto 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, recante il numero 28 e la data del 13 Febbraio 2015, ordinava al «l'esecuzione immediata del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, CP_2 composto dal Nuovo Programma di Esercizio del trasporto urbano su gomma, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.02.2015, e dai tre impianti meccanizzati di risalita aperti (Prima, via Armellini e Basento), fino a nuova disposizione. Il corrispettivo economico del servizio da effettuare ammonterà a complessivi €. 592.918,00 (IVA compresa) mensili, di cui €. 199.105,00 per i tre impianti meccanizzati aperti (Prima, via Armellini e Basento)».
3. Alla luce dell'enunciazione dei fatti, come appena svolta, è vero che le condizioni contrattuali siano state abbandonate, unilateralmente, dall'ente locale, attraverso atti che non rispettavano i precetti, posti dalla l. 241/1990, della collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2 bis), della partecipazione al procedimento (artt. 7 ss.), della considerazione, nella revoca del provvedimento illegittimo, degli interessi dei soggetti incisi (art. 21 novies, nel testo vigente ratione temporis).
L'illegittimità e la nullità degli atti del procedimento, vizi allegati dalla parte formalmente convenuta, pertanto, debbono essere ravvisate.
Il consorzio concludeva un contratto, in presenza di una deliberazione di G.C. (la n.
156/2013), la quale specificava che il Consiglio non aveva ancora approvato il nuovo
Programma di Esercizio, ma che, ciononostante e per diverse ragioni, espressamente e specificamente enunziate, inerenti al perseguimento urgente dell'interesse pubblico, occorreva assicurare, alle condizioni di cui al Programma in itinere, il pubblico servizio di trasporto locale.
Lo stesso , pertanto, non poteva non confidare nella vigenza ed efficacia del CP_1 contratto, concluso sulla scorta di quella deliberazione, per l'intera prevista durata annuale: in assenza, peraltro, di qualunque clausola di limitazione della durata medesima (o di caducazione eventualmente ex tunc) sino all'eventuale deliberazione del Consiglio, con la quale non si approvasse il medesimo Programma: e si aggiunga che lo stesso Consiglio, in realtà, approvava
4 N. 2538/2018 R.G.A.C.
un diverso Programma di Esercizio soltanto il 10 Febbraio del 2015, ossia soltanto in data posteriore a quella, nella quale l'esercizio del servizio doveva, secondo i patti contrattuali (art. 4) cessare, data così fissata proprio affinché, nelle more, si potesse approvare tale Programma,
e si potesse svolgere la nuova procedura di aggiudicazione.
Nonostante quanto innanzi, l'ente, prim'ancora che fossero approvati i nuovi e diversi termini del Programma di Esercizio, revocava la deliberazione, che fondava il contratto, e riteneva inefficace il contratto medesimo, senza una preventiva partecipazione della controparte contrattuale e senza esprimersi circa la tutela degli interessi di questa: e, anzi, attraverso il Sindaco, si avvaleva (per due volte, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra) dello strumento dei provvedimenti di urgenza, previsto dall'art. 5, co. 5, del Regolamento (CE)
1370/2007, previsto per il «caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione»: in una situazione, però, nella quale non si era ancora verificata interruzione alcuna, ed esso non aveva indetto alcuna nuova procedura di aggiudicazione, sebbene la scadenza del rapporto contrattuale fosse ben nota, e così la necessità di procedere alla gara (onde il pericolo imminente, in realtà, era stato cagionato dalla stessa attività amministrativa del . Pt_1
I provvedimenti del Sindaco (cui mai il Co.Tr.A.B. prestava acquiescenza, come di evince dalla corrispondenza, depositata dalla stessa parte opponente: anzi, esso sollecitava il
Comune ad esperire la nuova gara, rifiutando le nuove condizioni imposte), inoltre, oneravano la controparte contrattuale di continuare ad esercitare il servizio, assunto sulla base di un determinato quadro economico, secondo condizioni unilateralmente imposte e ben più gravose.
Il Co.Tr.A.B., infatti, si vedeva costretto ad operare secondo gli ormai superati corrispettivi, oggetto del Programma di Esercizio del 2010.
Si tratta, insomma, di un'attività procedimentale illegittima (e l'operato di chi aveva stabilito la conclusione del contratto non veniva censurato neppure dalla Corte dei Conti, pur investita della questione della nuova Amministrazione comunale: come si evince dalla sentenza n. 98/2017, depositata dalla parte opposta), la quale deve vedere la disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo, che abbia disconosciuto le condizioni contrattuali precedenti,
e che contrasti con la domanda di pagamento delle undici fatture, emesse, ad integrazione di quelle conformi ai corrispettivi imposti dall'ente, per le mensilità dal Febbraio al Dicembre del
2015.
Appare superfluo, a questo punto, esaminare l'ulteriore questione se i provvedimenti sindacali abbiano o meno, considerando anche quelli, consimili, emanati precedentemente alla stipulazione del contratto, ecceduto eventualmente il termine massimo della loro durata, posto dal citato art. 5, co. 5, del Regolamento (CE) 1370/2007, come sostiene la parte opposta.
4. Altra parte della domanda, come proposta col ricorso monitorio, consiste nelle somme dovute quale corrispettivo di «due fatture relative alla manutenzione e servizi aggiuntivi dell'anno 2014.» (euro 578.518,29).
Il nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepisce, su tale parte del credito, quanto Pt_1 segue:
5 N. 2538/2018 R.G.A.C.
Come può osservarsi, non è contestato che siano stati resi i servizi aggiuntivi, fatturati per il 2014, né che sia stata compiuta la manutenzione: né la mancata approvazione del rendiconto (sul quale il non si pronunziava espressamente, nonostante il decorso di Pt_1 quasi tre anni, tra la trasmissione del medesimo ed il deposito del ricorso per decreto
6 N. 2538/2018 R.G.A.C.
ingiuntivo), di per sé, costituisce caso di preclusione, come tale previsto dalla legge o dai patti negoziali, all'accertamento della sussistenza del credito ed al pagamento della relativa somma.
L'ente invoca, poi, l'inefficacia del contratto n. 177/MOB: della quale si è trattato nel paragrafo antecedente.
Al Co.Tr.A.B., insomma, spetta pure tale somma.
5. Il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato esecutivo (art. 653 c.p.c.).
6. La davvero particolare complessità della lite consiglia la compensazione delle spese di lite fra le parti
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2538/2018 R.G.A.C., promossa dal
, in persona del Sindaco p.t., contro il Parte_1 [...]
(o , in persona del l.r. p.t., ogni diversa Controparte_1 CP_3 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 680/2018, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 20 Settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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