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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14254 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17081/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 23 settembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17081/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(cod. fisc.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Campagna (cod. fisc.:
) del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio Legale sito in Foggia (71122-FG) alla via Antonio Gramsci n. 107/I scala D, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego di permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale CP_2 (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 27.02.2025 e notificato al ricorrente in data 07.03.2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino senegalese, originario di Casamance;
di essere giunto in Italia nel 2013; di essere ospite di un ragazzo maliano;
di aver sempre lavorato, seppur in maniera irregolare a causa della mancanza del permesso di soggiorno;
di aver ottenuto contratti di lavoro in regola dal 2023; di aver imparato la lingua italiana;
di avere attualmente un lavoro regolare.
Il ricorrente sostiene di aver presentato istanza di protezione speciale presso la Questura di nel 2022; che l'istruttoria è durata tre anni;
che solo in seguito a numerosi solleciti, CP_2
allegati in atti, nell'anno 2025 veniva emesso e notificato il decreto impugnato, nonostante il parere della Commissione procedente fosse stato emesso nell'anno 2022 e regolarmente trasmesso alla Questura. Il ricorrente riferisce che in tutti questi anni si è recato presso la
Questura ogni mese, con aggravio di spese sostenute per i trasporti, in quanto disperato per la propria condizione.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. AG [GC], § 110; BU c. IA [GC], § 71; TO e Testimone_2
OV c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2013 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, ha sempre lavorato, seppur per tanti anni in maniera non regolare. Dal 2023 è riuscito ad ottenere un lavoro regolare;
mentre nel 2024, come risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato regolarmente per la società cooperativa AGRICOLA TORRE dal 21/02/2024 al 30/04/2024, successivamente con la società UL IX SRL dal 06/04/2024 al
30/06/2024 e con dal 16/04/2024 al 31/12/2024. Il rapporto Parte_2
con la ditta prosegue anche per il 2025 con un regolare Parte_2
contratto di lavoro dal 10/01/2025 al 31/12/2025, pertanto ancora in corso di validità, come attestato dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga del mese di marzo 2025.
A riprova del proficuo percorso di integrazione del ricorrente in atti vi è il deposito del certificato di conoscenza di lingua italiana livello A2. Inoltre, bisogna sottolineare la lunga permanenza del ricorrente in Italia e la mancanza di contatti attuali con la sua famiglia in
Senegal.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese devono essere compensate stante l'accoglimento della domanda sulla base di documentazione intervenuta successivamente alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 25/09/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 23 settembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17081/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(cod. fisc.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Campagna (cod. fisc.:
) del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio Legale sito in Foggia (71122-FG) alla via Antonio Gramsci n. 107/I scala D, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego di permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale CP_2 (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 27.02.2025 e notificato al ricorrente in data 07.03.2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino senegalese, originario di Casamance;
di essere giunto in Italia nel 2013; di essere ospite di un ragazzo maliano;
di aver sempre lavorato, seppur in maniera irregolare a causa della mancanza del permesso di soggiorno;
di aver ottenuto contratti di lavoro in regola dal 2023; di aver imparato la lingua italiana;
di avere attualmente un lavoro regolare.
Il ricorrente sostiene di aver presentato istanza di protezione speciale presso la Questura di nel 2022; che l'istruttoria è durata tre anni;
che solo in seguito a numerosi solleciti, CP_2
allegati in atti, nell'anno 2025 veniva emesso e notificato il decreto impugnato, nonostante il parere della Commissione procedente fosse stato emesso nell'anno 2022 e regolarmente trasmesso alla Questura. Il ricorrente riferisce che in tutti questi anni si è recato presso la
Questura ogni mese, con aggravio di spese sostenute per i trasporti, in quanto disperato per la propria condizione.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. AG [GC], § 110; BU c. IA [GC], § 71; TO e Testimone_2
OV c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2013 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, ha sempre lavorato, seppur per tanti anni in maniera non regolare. Dal 2023 è riuscito ad ottenere un lavoro regolare;
mentre nel 2024, come risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato regolarmente per la società cooperativa AGRICOLA TORRE dal 21/02/2024 al 30/04/2024, successivamente con la società UL IX SRL dal 06/04/2024 al
30/06/2024 e con dal 16/04/2024 al 31/12/2024. Il rapporto Parte_2
con la ditta prosegue anche per il 2025 con un regolare Parte_2
contratto di lavoro dal 10/01/2025 al 31/12/2025, pertanto ancora in corso di validità, come attestato dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga del mese di marzo 2025.
A riprova del proficuo percorso di integrazione del ricorrente in atti vi è il deposito del certificato di conoscenza di lingua italiana livello A2. Inoltre, bisogna sottolineare la lunga permanenza del ricorrente in Italia e la mancanza di contatti attuali con la sua famiglia in
Senegal.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese devono essere compensate stante l'accoglimento della domanda sulla base di documentazione intervenuta successivamente alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 25/09/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni