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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 608/2024, avente per oggetto “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – normativa emergenziale Covid”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti MICHELE Parte_1 C.F._1
CI e AN SI, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ) - con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti SOSTENE DAVIDE FESTA e PAOLO BOTTARLINI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato in data 1.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, la società
[...]
ex datore di lavoro, impugnando il provvedimento di sospensione Controparte_1
dall'attività lavorativa e dalla retribuzione emesso nei suoi confronti, per il periodo dal
15.2.2022 al 30.4.2022, in applicazione delle disposizioni emergenziali di cui agli artt.
4-quater e 4-quinquies D.L. 44/2021.
Il ricorrente ha allegato:
− di essere stato assunto dalla in data Controparte_1
22.11.2010, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, originariamente in regime di tempo pieno e, a decorrere dal 1.9.2021, in regime di part-time orizzontale a 30 ore settimanali, con qualifica di impiegato di 4° livello C.C.N.L. Autoscuole e sede di lavoro in Calco (LC), Via Nazionale n. 10 (v. doc. 1 ricorrente);
− di essere stato sospeso dalla prestazione lavorativa a decorrere dal 15.2.2022, in quanto lavoratore ultracinquantenne non in possesso del cd. Green Pass Rafforzato, certificazione divenuta obbligatoria per accedere al luogo di lavoro, per tale categoria di soggetti, per effetto di quanto disposto dall'art.1 D.L. 1/2022, che aveva introdotto gli artt.
4-quater e 4-quinquies al D.L. 44/2021, conv. L. 76/2021 (v. doc. 2 ricorrente);
− di avere potuto beneficiare della riammissione in servizio con decorrenza dal giorno
2.5.2022, per effetto del D.L. 24/2022.
Lamentando di aver illegittimamente subìto, a causa dell'inibizione all'attività lavorativa da parte della convenuta, la perdita di ogni prestazione retributiva e contributiva per il periodo di sospensione, ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“Tutto ciò premesso, il Sig. ut supra rappresentato, assistito e domiciliato, RICORRE Parte_1 alla S.V. Ill.ma affinché, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.415 c.p.c., Voglia pronunziare la declaratoria di annullamento e/o nullità e/o revoca dell'ivi impugnato provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa e della retribuzione - Comunicazione di sospensione dalla prestazione lavorativa 15/2/2022- emesso dalla resistente a carico del Sig. e per l'effetto, riconosciuto e statuito il diritto del medesimo ricorrente a Parte_1 percepire tutti i trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogatigli dal momento della sua sospensione -15/02/2022- e fino al giorno della sua riammissione in servizio -30/04/2022-, condannare la resistente in persona Controparte_1 del proprio legale rapp.te P.T., con Sede Legale in Via Lorenzo Mascheroni, 27 – 20145 MILANO (MI)
- P.I.: , a corrispondere ad esso ricorrente tutti i suddetti trattamenti retributivi, oltre P.IVA_1 interessi e rivalutazione monetaria, e contributivi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1
rigetto delle avverse domande, in quanto infondate. Il datore di lavoro ha sostenuto di essersi correttamente attenuto al rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida di presidio e di prevenzione igienico-sanitarie emanate dalle Autorità competenti nel periodo emergenziale
Covid. Nel confermare sostanzialmente la dinamica dei fatti, la difesa della resistente ha precisato che:
− il ricorrente è stato assunto con contratto part time, dapprima a 24 ore e, dal 1.9.2021, incrementato a 30 ore settimanali;
2 − il ricorrente, in qualità di istruttore di guida per la patente B, svolgeva gran parte della propria attività lavorativa in auto, quindi a stretto contatto con allievi canditati all'esame di abilitazione, nonché in aula, con gli stessi, per la parte teorica;
− il rapporto di lavoro si è svolto regolarmente, senza circostanze rilevanti da segnalare;
− essendo il ricorrente privo della certificazione richiesta dalla legge per l'accesso ai luoghi di lavoro, cd. Green Pass Rafforzato, il datore di lavoro, a decorrere dal 15.2.2022, è stato obbligato ad adottare l'impugnato provvedimento di sospensione;
− a seguito delle modifiche legislative medio tempore intervenute, la resistente, come ammesso dalla controparte, ha tempestivamente richiamato in servizio il lavoratore, già
a decorrere dal giorno 1.5.2022;
− il a formulato richiesta di aspettativa non retribuita “per motivi personali, Pt_1
dal 2/05/2022 fino al 3/06/2022” (v. doc. 2 resistente);
− al termine dell'aspettativa, il rapporto di lavoro è ripreso con il ripristino del normale organigramma della società;
− successivamente il lavoratore ha formalizzato le proprie dimissioni volontarie con effetto dal 10.1.2023 (v. doc. 3 resistente);
− la società ha corrisposto al dipendente tutti gli emolumenti maturati in forza del contratto di lavoro e delle leggi applicabili al rapporto, sia nel corso dello stesso, sia alla data della sua cessazione.
Per corroborare la correttezza del proprio operato, la parte resistente ha richiamato alcune sentenze della Corte costituzionale, già pronunciatasi in materia di obbligo vaccinale e di sospensione dei lavoratori sforniti delle certificazioni richieste dalla legge.
All'udienza del 26.5.2025 non è stato possibile tentare la conciliazione perché il ricorrente non
è comparso ed il suo procuratore non era munito di procura speciale ex art. 185 c.p.c., quindi le parti hanno chiesto di fissarsi udienza di discussione finale con la modalità della trattazione scritta.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria, la causa è stata decisa a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, con termine al
13.11.2025.
3 2. La difesa attorea lamenta che, nel periodo dal 15.2.2022 al 30.4.2022, sia stato illegittimamente impedito al ricorrente di prestare la propria attività lavorativa, assumendo che quanto disposto dagli artt.
4-quater e 4-quinquies D.L. 44/2021 (conv. L. 76/2021), in materia di obbligo vaccinale e certificazioni richieste per poter accedere al luogo di lavoro, sarebbe in contrasto sia con la Costituzione (artt. 1, 3, 4, 32 Cost.), sia con l'art. 3 della Carta di Nizza, dovendosi considerare -a suo dire- l'inidoneità del vaccino a prevenire ed impedire la trasmissione del contagio del virus Sars-Cov-2. In particolare, secondo il ricorrente, le note sentenze nn. 14-15-16/2023 della Corte costituzionale sarebbero da superare, in quanto
“evidentemente fondate” sull'erroneo presupposto che il vaccino anti-Covid fornisse uno sbarramento alla diffusione del contagio del virus SARS-CoV-2. Tali pronunce non troverebbero comunque applicazione nel caso di specie, in quanto attinenti al cd. “comparto sanità” e, in ogni caso, sarebbero sprovviste di effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito. Il ricorrente ha sostenuto poi che la sospensione dal lavoro senza retribuzione, quindi senza mezzo di sostentamento, per i lavoratori ultracinquantenni non vaccinati o comunque non in possesso della richiesta certificazione, rappresenterebbe una evidente ed ingiustificata discriminazione rispetto ad altri lavoratori. La difesa attorea, invocando il diritto dell'UE e alcune pronunce della CGUE, ha poi denunciato la violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'UE da parte della normativa italiana, che sospende “drasticamente” dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi. Da ultimo, la difesa attorea ha lamentato la violazione della L.
145/2001, che recepisce la Convenzione di Oviedo del 4.4.1997 (Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), nonché del Protocollo addizionale del 12.1.1998, n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani, in ragione della pericolosità del vaccino a causa dei possibili effetti avversi.
2.1. La società convenuta ha contestato l'interpretazione attorea della disciplina legislativa in materia di obbligo vaccinale, evidenziando che tale corpus normativo è già stato, a più riprese, oggetto di vaglio da parte della Corte costituzionale (dapprima nelle sentenze nn. 14 e 15/2023
e da ultimo con la sentenza n. 188/2024), che ha dichiarato non fondate o inammissibili le questioni di legittimità sollevate. La resistente ha inoltre evidenziato di avere l'onere, quale
4 datore di lavoro e responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), di verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa emergenziale per l'accesso ai luoghi di lavoro. La sospensione del lavoratore, inottemperante all'obbligo vaccinale, rappresenterebbe perciò una misura coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087
c.c. e dall'art. 18 D.Lgs. 81/2008. Risulterebbe altresì priva di fondamento la pretesa attorea di considerare illegittima la sospensione del n virtù della asserita discriminazione del Pt_1
medesimo, non avendo controparte qualificato il titolo giuridico e/o la fonte del nostro ordinamento idonea ad attribuire al privato la facoltà di discostarsi dalla norma, anche se dallo stesso ritenuta ingiusta. Da ultimo, la resistente ha contestato la pretesa economica del lavoratore anche sotto il profilo della indeterminatezza del quantum.
3. La vicenda va inserita nel quadro della disciplina dettata per far fronte all'emergenza dell'epidemia da SARS-CoV-2.
Come noto, l'obbligo vaccinale, originariamente imposto agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario dall'art. 4 D.L. 44/2021, entrato in vigore in data 1.4.2021,
è stato poi esteso ad ulteriori categorie di lavoratori.
Per quanto di interesse nella presente sede, l'art. 1 D.L. 1/2022, entrato in vigore in data
8.1.2022, ha inserito nel D.L. 44/2021, conv. L. 76/2021, gli artt.
4-quater e 4-quinquies, estendendo l'obbligo di vaccinazione a tutte le persone di età pari o superiore a cinquanta anni e prevedendo per queste ultime, a partire dal 15.2.2022 e fino al 15.6.2022, l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde cd. rafforzata (o “Green Pass rafforzato”) -ottenibile solo a seguito di guarigione da Covid-19 o di conclusione del ciclo vaccinale anti-Covid- per l'accesso ai luoghi di lavoro.
In particolare, l'art.
4-quater cit. (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) prevedeva al comma 1 che “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli
5 articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”, con l'unica eccezione prevista dal comma 2, secondo cui “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla Controparte_2
vaccinazione anti SARS-CoV-2” e con la precisazione che “La disposizione di cui al comma
1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva
a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1”.
Seguiva l'art.
4-quinquies cit. (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro), a mente del quale, sempre a decorrere dal 15.2.2022, “i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4- quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione
o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del
2021”, con obbligo in capo ai datori di lavoro (comma 2) di “verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro
(…) con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021” e con la conseguenza, prevista dal comma 4, che “ I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma
1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno
2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la
6 retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al
15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021”, risultando pertanto vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo previsto dal medesimo comma 1 (comma 5). È significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale, prevendo al comma 6 dell'art.
4-quinquies cit. che “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma
1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.
Successivamente, per effetto dell'art. 8 (Obblighi vaccinali), comma 6, D.L. 24/2022 (conv. L.
52/2022), entrato in vigore il 25.3.2022, l'art.
4-quinquies cit. veniva così modificato “Art.
4- quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del
7 decreto-legge n. 52 del 2021”, sicché veniva meno l'obbligo di esibizione di Green Pass c.d. rinforzato per accedere al luogo di lavoro.
3.1. Così ricostruita la normativa di riferimento, si richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni espresse dalla Cassazione nella recentissima sentenza n. 26961 del 7.10.2025, proprio in un caso analogo a quello in esame, ossia di lavoratori ultracinquantenni, che avevano impugnato la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, in regime di assenza ingiustificata, disposta dal datore di lavoro in forza dell'articolo 4-quinquies D.L. 44/2021, per essersi gli stessi rifiutati di sottoporsi al vaccino obbligatorio contro il SARS-CoV-2.
Dopo aver preliminarmente “ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sez. unite (Cass. n. 9243 del 08/04/2025, Cass. S.U. n. 31692/2023,) su tutte le questioni sollevate dai ricorrenti in materia di sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l'osservanza dell'obbligo vaccinale contro il SARS CoV-2 (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al d.l. n.44/2001; poi per altre categorie di lavoratori in base al d.l.
172/2021, ed infine in base al d.l. n. 1/2022 convertito in l.n.18/2022, che ha introdotto per gli ultracinquantenni l'obbligo vaccinale e di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass con esenzione dall'obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo alla salute)”, chiarendo che
“è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi
a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione”, i giudici di legittimità hanno rilevato la mancata emersione di nuovi profili giuridici comportanti
“il riesame di quanto già deciso, sia riguardo alle questioni di legittimità costituzionali di tali discipline, sia per quanto attiene alla loro conformità agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria, citati in ricorso, di guisa che non può essere accolta neppure l'istanza di rinvio della decisione della causa avanzata dai ricorrenti in attesa della decisione delle questioni pendenti davanti alla Corte Cost. ed alla CGUE”. È stato quindi ribadito che “la normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione e la
8 tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra l'altro, con la sospensione dal lavoro per
i non vaccinati operanti prima in strutture sanitarie ed in seguito per altre categorie e di lavoratori e per i cittadini di età superiore ai 50 anni;
stabilendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione;
poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro, con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa”.
Pare opportuno riportare di seguito l'esaustiva sintesi operata dalla Suprema Corte, rispetto all'orientamento della Corte Costituzionale formatosi in materia di obbligo vaccinale e sospensione dal lavoro: “Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi alle numerose pronunce della Corte Cost. (nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e
186 del 2023, e più di recente n. 188/2024) (…) che hanno dichiarato non fondate tutte le questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotti gli obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio;
che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;
che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;
che l'obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi
9 responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
che l'art. 32
Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati”. Ed ancora i giudici di legittimità hanno osservato: “La Corte
Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023
e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto riconducibile alla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa;
che la mancata sottoposizione
a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale;
e che l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (cfr. Cass. n. 26961/2025; conf. Cass. n. 9243/2025, Cass.
n. 31692/2023).
Dunque, la normativa, che ha previsto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori non adempienti l'obbligo vaccinale, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale
10 che, nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze sul rapporto di lavoro derivate dal mancato adempimento dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizzato un ragionevole contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.
Quanto infine alla normativa europea, anzitutto si osserva come la direttiva UE della
Commissione Europea del 3.6.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125/2020, convertito L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui
è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). La decisione datoriale risulta quindi conforme non solo alla giurisprudenza costituzionale consolidata, ma anche alla giurisprudenza europea. Anche rispetto a tale profilo si è già espressa la Corte di Cassazione, nei seguenti termini: “Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale – sanzione, come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte
Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera;
tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale), era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa – retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-
765/21)” (cfr. Cass. n. 26961/2025 cit.).
4. Fatte queste premesse, nessuna censura può essere mossa alla condotta dell'odierna resistente.
11 È pacifico che ultracinquantenne all'epoca dei fatti, aveva l'obbligo di Parte_1
vaccinazione ex art.
4-quater D.L. 44/2021, non essendo stato allegato dallo stesso alcun
“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2”, unica eccezione di esenzione dalla vaccinazione prevista dal comma 2 dell'art.
4- quater cit.
È lo stesso ricorrente poi ad ammettere di essere stato sprovvisto della certificazione ex art.
4- quinquies cit., legittimamente richiesta dal datore di lavoro, per accedere al luogo di lavoro, con conseguente sospensione del diritto del lavoratore di svolgere l'attività lavorativa, oltre che di percepire la retribuzione.
Né può ravvisarsi nel caso di specie una qualche irregolarità nella procedura di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, non essendo stato allegato alcunché sotto tale profilo dalla difesa attorea ed evidenziandosi, peraltro, l'ineccepibilità della condotta del datore di lavoro che, non appena possibile, ha riammesso in servizio il lavoratore.
In definitiva, la sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione, provvedimento datoriale doveroso e conforme alla legge, è stato posto in essere nel pieno rispetto delle norme volte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell'interesse collettivo.
Le domande di vanno pertanto rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della condotta processuale attorea, che ha impedito lo svolgimento del tentativo di conciliazione in prima udienza e della formulazione di conclusioni, nelle note attoree del 12.11.2025, in parte errate (v. nome resistente) e in parte contenenti domande diverse da quelle rassegnate in ricorso, senza alcuna allegazione o deduzione a supporto di ciò.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta
12 le domande del ricorrente;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 11 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 608/2024, avente per oggetto “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – normativa emergenziale Covid”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti MICHELE Parte_1 C.F._1
CI e AN SI, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ) - con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti SOSTENE DAVIDE FESTA e PAOLO BOTTARLINI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato in data 1.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, la società
[...]
ex datore di lavoro, impugnando il provvedimento di sospensione Controparte_1
dall'attività lavorativa e dalla retribuzione emesso nei suoi confronti, per il periodo dal
15.2.2022 al 30.4.2022, in applicazione delle disposizioni emergenziali di cui agli artt.
4-quater e 4-quinquies D.L. 44/2021.
Il ricorrente ha allegato:
− di essere stato assunto dalla in data Controparte_1
22.11.2010, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, originariamente in regime di tempo pieno e, a decorrere dal 1.9.2021, in regime di part-time orizzontale a 30 ore settimanali, con qualifica di impiegato di 4° livello C.C.N.L. Autoscuole e sede di lavoro in Calco (LC), Via Nazionale n. 10 (v. doc. 1 ricorrente);
− di essere stato sospeso dalla prestazione lavorativa a decorrere dal 15.2.2022, in quanto lavoratore ultracinquantenne non in possesso del cd. Green Pass Rafforzato, certificazione divenuta obbligatoria per accedere al luogo di lavoro, per tale categoria di soggetti, per effetto di quanto disposto dall'art.1 D.L. 1/2022, che aveva introdotto gli artt.
4-quater e 4-quinquies al D.L. 44/2021, conv. L. 76/2021 (v. doc. 2 ricorrente);
− di avere potuto beneficiare della riammissione in servizio con decorrenza dal giorno
2.5.2022, per effetto del D.L. 24/2022.
Lamentando di aver illegittimamente subìto, a causa dell'inibizione all'attività lavorativa da parte della convenuta, la perdita di ogni prestazione retributiva e contributiva per il periodo di sospensione, ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“Tutto ciò premesso, il Sig. ut supra rappresentato, assistito e domiciliato, RICORRE Parte_1 alla S.V. Ill.ma affinché, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.415 c.p.c., Voglia pronunziare la declaratoria di annullamento e/o nullità e/o revoca dell'ivi impugnato provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa e della retribuzione - Comunicazione di sospensione dalla prestazione lavorativa 15/2/2022- emesso dalla resistente a carico del Sig. e per l'effetto, riconosciuto e statuito il diritto del medesimo ricorrente a Parte_1 percepire tutti i trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogatigli dal momento della sua sospensione -15/02/2022- e fino al giorno della sua riammissione in servizio -30/04/2022-, condannare la resistente in persona Controparte_1 del proprio legale rapp.te P.T., con Sede Legale in Via Lorenzo Mascheroni, 27 – 20145 MILANO (MI)
- P.I.: , a corrispondere ad esso ricorrente tutti i suddetti trattamenti retributivi, oltre P.IVA_1 interessi e rivalutazione monetaria, e contributivi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1
rigetto delle avverse domande, in quanto infondate. Il datore di lavoro ha sostenuto di essersi correttamente attenuto al rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida di presidio e di prevenzione igienico-sanitarie emanate dalle Autorità competenti nel periodo emergenziale
Covid. Nel confermare sostanzialmente la dinamica dei fatti, la difesa della resistente ha precisato che:
− il ricorrente è stato assunto con contratto part time, dapprima a 24 ore e, dal 1.9.2021, incrementato a 30 ore settimanali;
2 − il ricorrente, in qualità di istruttore di guida per la patente B, svolgeva gran parte della propria attività lavorativa in auto, quindi a stretto contatto con allievi canditati all'esame di abilitazione, nonché in aula, con gli stessi, per la parte teorica;
− il rapporto di lavoro si è svolto regolarmente, senza circostanze rilevanti da segnalare;
− essendo il ricorrente privo della certificazione richiesta dalla legge per l'accesso ai luoghi di lavoro, cd. Green Pass Rafforzato, il datore di lavoro, a decorrere dal 15.2.2022, è stato obbligato ad adottare l'impugnato provvedimento di sospensione;
− a seguito delle modifiche legislative medio tempore intervenute, la resistente, come ammesso dalla controparte, ha tempestivamente richiamato in servizio il lavoratore, già
a decorrere dal giorno 1.5.2022;
− il a formulato richiesta di aspettativa non retribuita “per motivi personali, Pt_1
dal 2/05/2022 fino al 3/06/2022” (v. doc. 2 resistente);
− al termine dell'aspettativa, il rapporto di lavoro è ripreso con il ripristino del normale organigramma della società;
− successivamente il lavoratore ha formalizzato le proprie dimissioni volontarie con effetto dal 10.1.2023 (v. doc. 3 resistente);
− la società ha corrisposto al dipendente tutti gli emolumenti maturati in forza del contratto di lavoro e delle leggi applicabili al rapporto, sia nel corso dello stesso, sia alla data della sua cessazione.
Per corroborare la correttezza del proprio operato, la parte resistente ha richiamato alcune sentenze della Corte costituzionale, già pronunciatasi in materia di obbligo vaccinale e di sospensione dei lavoratori sforniti delle certificazioni richieste dalla legge.
All'udienza del 26.5.2025 non è stato possibile tentare la conciliazione perché il ricorrente non
è comparso ed il suo procuratore non era munito di procura speciale ex art. 185 c.p.c., quindi le parti hanno chiesto di fissarsi udienza di discussione finale con la modalità della trattazione scritta.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria, la causa è stata decisa a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, con termine al
13.11.2025.
3 2. La difesa attorea lamenta che, nel periodo dal 15.2.2022 al 30.4.2022, sia stato illegittimamente impedito al ricorrente di prestare la propria attività lavorativa, assumendo che quanto disposto dagli artt.
4-quater e 4-quinquies D.L. 44/2021 (conv. L. 76/2021), in materia di obbligo vaccinale e certificazioni richieste per poter accedere al luogo di lavoro, sarebbe in contrasto sia con la Costituzione (artt. 1, 3, 4, 32 Cost.), sia con l'art. 3 della Carta di Nizza, dovendosi considerare -a suo dire- l'inidoneità del vaccino a prevenire ed impedire la trasmissione del contagio del virus Sars-Cov-2. In particolare, secondo il ricorrente, le note sentenze nn. 14-15-16/2023 della Corte costituzionale sarebbero da superare, in quanto
“evidentemente fondate” sull'erroneo presupposto che il vaccino anti-Covid fornisse uno sbarramento alla diffusione del contagio del virus SARS-CoV-2. Tali pronunce non troverebbero comunque applicazione nel caso di specie, in quanto attinenti al cd. “comparto sanità” e, in ogni caso, sarebbero sprovviste di effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito. Il ricorrente ha sostenuto poi che la sospensione dal lavoro senza retribuzione, quindi senza mezzo di sostentamento, per i lavoratori ultracinquantenni non vaccinati o comunque non in possesso della richiesta certificazione, rappresenterebbe una evidente ed ingiustificata discriminazione rispetto ad altri lavoratori. La difesa attorea, invocando il diritto dell'UE e alcune pronunce della CGUE, ha poi denunciato la violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'UE da parte della normativa italiana, che sospende “drasticamente” dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi. Da ultimo, la difesa attorea ha lamentato la violazione della L.
145/2001, che recepisce la Convenzione di Oviedo del 4.4.1997 (Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), nonché del Protocollo addizionale del 12.1.1998, n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani, in ragione della pericolosità del vaccino a causa dei possibili effetti avversi.
2.1. La società convenuta ha contestato l'interpretazione attorea della disciplina legislativa in materia di obbligo vaccinale, evidenziando che tale corpus normativo è già stato, a più riprese, oggetto di vaglio da parte della Corte costituzionale (dapprima nelle sentenze nn. 14 e 15/2023
e da ultimo con la sentenza n. 188/2024), che ha dichiarato non fondate o inammissibili le questioni di legittimità sollevate. La resistente ha inoltre evidenziato di avere l'onere, quale
4 datore di lavoro e responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), di verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa emergenziale per l'accesso ai luoghi di lavoro. La sospensione del lavoratore, inottemperante all'obbligo vaccinale, rappresenterebbe perciò una misura coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087
c.c. e dall'art. 18 D.Lgs. 81/2008. Risulterebbe altresì priva di fondamento la pretesa attorea di considerare illegittima la sospensione del n virtù della asserita discriminazione del Pt_1
medesimo, non avendo controparte qualificato il titolo giuridico e/o la fonte del nostro ordinamento idonea ad attribuire al privato la facoltà di discostarsi dalla norma, anche se dallo stesso ritenuta ingiusta. Da ultimo, la resistente ha contestato la pretesa economica del lavoratore anche sotto il profilo della indeterminatezza del quantum.
3. La vicenda va inserita nel quadro della disciplina dettata per far fronte all'emergenza dell'epidemia da SARS-CoV-2.
Come noto, l'obbligo vaccinale, originariamente imposto agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario dall'art. 4 D.L. 44/2021, entrato in vigore in data 1.4.2021,
è stato poi esteso ad ulteriori categorie di lavoratori.
Per quanto di interesse nella presente sede, l'art. 1 D.L. 1/2022, entrato in vigore in data
8.1.2022, ha inserito nel D.L. 44/2021, conv. L. 76/2021, gli artt.
4-quater e 4-quinquies, estendendo l'obbligo di vaccinazione a tutte le persone di età pari o superiore a cinquanta anni e prevedendo per queste ultime, a partire dal 15.2.2022 e fino al 15.6.2022, l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde cd. rafforzata (o “Green Pass rafforzato”) -ottenibile solo a seguito di guarigione da Covid-19 o di conclusione del ciclo vaccinale anti-Covid- per l'accesso ai luoghi di lavoro.
In particolare, l'art.
4-quater cit. (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) prevedeva al comma 1 che “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli
5 articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”, con l'unica eccezione prevista dal comma 2, secondo cui “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla Controparte_2
vaccinazione anti SARS-CoV-2” e con la precisazione che “La disposizione di cui al comma
1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva
a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1”.
Seguiva l'art.
4-quinquies cit. (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro), a mente del quale, sempre a decorrere dal 15.2.2022, “i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4- quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione
o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del
2021”, con obbligo in capo ai datori di lavoro (comma 2) di “verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro
(…) con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021” e con la conseguenza, prevista dal comma 4, che “ I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma
1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno
2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la
6 retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al
15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021”, risultando pertanto vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo previsto dal medesimo comma 1 (comma 5). È significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale, prevendo al comma 6 dell'art.
4-quinquies cit. che “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma
1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.
Successivamente, per effetto dell'art. 8 (Obblighi vaccinali), comma 6, D.L. 24/2022 (conv. L.
52/2022), entrato in vigore il 25.3.2022, l'art.
4-quinquies cit. veniva così modificato “Art.
4- quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del
7 decreto-legge n. 52 del 2021”, sicché veniva meno l'obbligo di esibizione di Green Pass c.d. rinforzato per accedere al luogo di lavoro.
3.1. Così ricostruita la normativa di riferimento, si richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni espresse dalla Cassazione nella recentissima sentenza n. 26961 del 7.10.2025, proprio in un caso analogo a quello in esame, ossia di lavoratori ultracinquantenni, che avevano impugnato la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, in regime di assenza ingiustificata, disposta dal datore di lavoro in forza dell'articolo 4-quinquies D.L. 44/2021, per essersi gli stessi rifiutati di sottoporsi al vaccino obbligatorio contro il SARS-CoV-2.
Dopo aver preliminarmente “ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sez. unite (Cass. n. 9243 del 08/04/2025, Cass. S.U. n. 31692/2023,) su tutte le questioni sollevate dai ricorrenti in materia di sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l'osservanza dell'obbligo vaccinale contro il SARS CoV-2 (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al d.l. n.44/2001; poi per altre categorie di lavoratori in base al d.l.
172/2021, ed infine in base al d.l. n. 1/2022 convertito in l.n.18/2022, che ha introdotto per gli ultracinquantenni l'obbligo vaccinale e di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass con esenzione dall'obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo alla salute)”, chiarendo che
“è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi
a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione”, i giudici di legittimità hanno rilevato la mancata emersione di nuovi profili giuridici comportanti
“il riesame di quanto già deciso, sia riguardo alle questioni di legittimità costituzionali di tali discipline, sia per quanto attiene alla loro conformità agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria, citati in ricorso, di guisa che non può essere accolta neppure l'istanza di rinvio della decisione della causa avanzata dai ricorrenti in attesa della decisione delle questioni pendenti davanti alla Corte Cost. ed alla CGUE”. È stato quindi ribadito che “la normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione e la
8 tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra l'altro, con la sospensione dal lavoro per
i non vaccinati operanti prima in strutture sanitarie ed in seguito per altre categorie e di lavoratori e per i cittadini di età superiore ai 50 anni;
stabilendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione;
poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro, con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa”.
Pare opportuno riportare di seguito l'esaustiva sintesi operata dalla Suprema Corte, rispetto all'orientamento della Corte Costituzionale formatosi in materia di obbligo vaccinale e sospensione dal lavoro: “Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi alle numerose pronunce della Corte Cost. (nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e
186 del 2023, e più di recente n. 188/2024) (…) che hanno dichiarato non fondate tutte le questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotti gli obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio;
che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;
che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;
che l'obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi
9 responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
che l'art. 32
Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati”. Ed ancora i giudici di legittimità hanno osservato: “La Corte
Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023
e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto riconducibile alla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa;
che la mancata sottoposizione
a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale;
e che l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (cfr. Cass. n. 26961/2025; conf. Cass. n. 9243/2025, Cass.
n. 31692/2023).
Dunque, la normativa, che ha previsto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori non adempienti l'obbligo vaccinale, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale
10 che, nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze sul rapporto di lavoro derivate dal mancato adempimento dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizzato un ragionevole contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.
Quanto infine alla normativa europea, anzitutto si osserva come la direttiva UE della
Commissione Europea del 3.6.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125/2020, convertito L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui
è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). La decisione datoriale risulta quindi conforme non solo alla giurisprudenza costituzionale consolidata, ma anche alla giurisprudenza europea. Anche rispetto a tale profilo si è già espressa la Corte di Cassazione, nei seguenti termini: “Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale – sanzione, come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte
Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera;
tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale), era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa – retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-
765/21)” (cfr. Cass. n. 26961/2025 cit.).
4. Fatte queste premesse, nessuna censura può essere mossa alla condotta dell'odierna resistente.
11 È pacifico che ultracinquantenne all'epoca dei fatti, aveva l'obbligo di Parte_1
vaccinazione ex art.
4-quater D.L. 44/2021, non essendo stato allegato dallo stesso alcun
“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2”, unica eccezione di esenzione dalla vaccinazione prevista dal comma 2 dell'art.
4- quater cit.
È lo stesso ricorrente poi ad ammettere di essere stato sprovvisto della certificazione ex art.
4- quinquies cit., legittimamente richiesta dal datore di lavoro, per accedere al luogo di lavoro, con conseguente sospensione del diritto del lavoratore di svolgere l'attività lavorativa, oltre che di percepire la retribuzione.
Né può ravvisarsi nel caso di specie una qualche irregolarità nella procedura di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, non essendo stato allegato alcunché sotto tale profilo dalla difesa attorea ed evidenziandosi, peraltro, l'ineccepibilità della condotta del datore di lavoro che, non appena possibile, ha riammesso in servizio il lavoratore.
In definitiva, la sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione, provvedimento datoriale doveroso e conforme alla legge, è stato posto in essere nel pieno rispetto delle norme volte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell'interesse collettivo.
Le domande di vanno pertanto rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della condotta processuale attorea, che ha impedito lo svolgimento del tentativo di conciliazione in prima udienza e della formulazione di conclusioni, nelle note attoree del 12.11.2025, in parte errate (v. nome resistente) e in parte contenenti domande diverse da quelle rassegnate in ricorso, senza alcuna allegazione o deduzione a supporto di ciò.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta
12 le domande del ricorrente;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 11 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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