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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15324/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Monte Donzelli N. 48 80129 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0298288 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21039/2025 depositato il 01/12/2025
Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 con ricorso notificato all'ufficio Ufficio Provinciale di Napoli, hanno impugnato l'avviso di accertamento prot. n. NA0285276, notificatogli in data 01/07/2025, avente ad oggetto “variazione della destinazione da A10 ad A4” prot. NA0372212 del 08/12/2023 , nell'ambito della quale l'ufficio non ritenendo congrua la rendita catastale attribuita dalla parte all'immobile, rettificava il classamento in modo diverso In data 21/10/2025 con prot. 210628 l'ufficio inviava al ricorrente proposta conciliativa per la definizione della controversia proponendo per l'unità oggetto del contendere un classamento diverso In data 24/10/2025 con prot. 213377 il ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa inviata dall'Ufficio, rinunciando al giudizio instaurato presso codesta Corte di Giustizia Tributaria (RGR 15324/25 sez. 2).
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato in atti come l'ufficio abbia già provveduto all'accoglimento della richiesta depositando provvedimento di sgravio
Osserva la Commissione che l'acquisita prova della definizione in via amministrativa della lite comporta la cessazione della materia del contendere;
ciò è stato espressamente chiesto da parte resistente, senza opposizione – sul punto specifico – ad opera di controparte.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che - essendo cessata la materia del contendere - dichiari l'estinzione del giudizio e le spese sono compensate considerata la complessita della vicenda
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 2, così provvede: dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15324/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Monte Donzelli N. 48 80129 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0298288 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21039/2025 depositato il 01/12/2025
Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 con ricorso notificato all'ufficio Ufficio Provinciale di Napoli, hanno impugnato l'avviso di accertamento prot. n. NA0285276, notificatogli in data 01/07/2025, avente ad oggetto “variazione della destinazione da A10 ad A4” prot. NA0372212 del 08/12/2023 , nell'ambito della quale l'ufficio non ritenendo congrua la rendita catastale attribuita dalla parte all'immobile, rettificava il classamento in modo diverso In data 21/10/2025 con prot. 210628 l'ufficio inviava al ricorrente proposta conciliativa per la definizione della controversia proponendo per l'unità oggetto del contendere un classamento diverso In data 24/10/2025 con prot. 213377 il ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa inviata dall'Ufficio, rinunciando al giudizio instaurato presso codesta Corte di Giustizia Tributaria (RGR 15324/25 sez. 2).
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato in atti come l'ufficio abbia già provveduto all'accoglimento della richiesta depositando provvedimento di sgravio
Osserva la Commissione che l'acquisita prova della definizione in via amministrativa della lite comporta la cessazione della materia del contendere;
ciò è stato espressamente chiesto da parte resistente, senza opposizione – sul punto specifico – ad opera di controparte.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che - essendo cessata la materia del contendere - dichiari l'estinzione del giudizio e le spese sono compensate considerata la complessita della vicenda
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 2, così provvede: dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.