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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 24/03/2022, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2022
N. 00621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2021, proposto da
GI CO, GI PE, GI IA, GI NC, GI TO, ON IA IA, ON TO IO e ON PE, rappresentati e difesi dagli avvocati CO Muciaccia e Giorgio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San TO dei Normanni, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato (asseritamente) formatosi in ordine alla sentenza n. 470/2020 resa inter partes il 20.04.2020 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. III, con il seguente dispositivo <<... Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie solo in parte e ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e, per l’effetto, condanna il Comune resistente al risarcimento dei danni nei limiti e nei termini di cui in motivazione...>>.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce n. 470/2020;
Vista l’ordinanza collegiale del T.A.R. per la Puglia - Lecce n. 1391/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per i ricorrenti l’avv.to G. Pasca;
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso n.1568/2016, i ricorrenti - comproprietari dell’area di mq. 430,00 distinta in Catasto al foglio 26 particella 1828 occupata il 25/05/2006 dal Comune di San TO dei Normanni in virtù di decreto di occupazione d’urgenza del 05/05/2006 non seguito da decreto di esproprio - chiedevano a questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce la condanna del Comune di San TO dei Normanni al risarcimento del danno per equivalente monetario al valore venale dell’area de qua indicato in € 129.593,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni da mancato godimento dell’area predetta per il periodo di occupazione illegittima, cioè dal 24/02/2010 alla proposizione del ricorso.
Con sentenza n. 470/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce adito:
Ha respinto “la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario al valore venale dell’area occupata, che - a ben vedere - è rimasta di proprietà dei ricorrenti, in quanto, secondo gli ultimi - condivisibili - arresti del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria nn. 2 e 4/2020) «Per le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla pubblica amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce [più] causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo»… Pertanto, nel caso di specie, in carenza di un formale (e tempestivo) provvedimento di espropriazione da parte del Comune di San TO dei Normanni e in assenza del verificarsi delle ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2016, come, da ultimo, integrata dall’Adunanza Plenaria nn. 2 e 4/2020 e, in particolare, non essendosi perfezionata al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio alcuna valida “rinuncia abdicativa” dei ricorrenti al loro diritto di proprietà sull’area de qua, pur non avendo gli stessi domandato la restituzione dell’area di che trattasi, ma solo il risarcimento del danno per equivalente monetario al valore venale dell’area medesima, il terreno in questione è rimasto di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che deve essere respinta la predetta domanda di risarcimento del danno corrispondente al valore venale del bene immobile di che trattasi. Né può essere ordinata al Comune resistente la restituzione del terreno medesimo agli odierni ricorrenti, previa la necessaria riduzione in pristino, in base al noto principio della domanda, ovvero della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile, i quali prevedono rispettivamente che “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente” e che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
Ha accolto, solo in parte e ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a , “la domanda di condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni subìti dai ricorrenti per il mancato godimento dell’area di che trattasi in relazione al periodo di occupazione illegittima e sino alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (come richiesto dai ricorrenti), parzialmente, ossia nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale decorrente dalle singole annualità di occupazione illegittima, sicché devono ritenersi estinti per prescrizione i diritti di credito correlati alle prime due annualità di occupazione illegittima, a decorrere dal 24/02/2010) e il Comune resistente dovrà proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente monetario conseguente all’occupazione - tutt’ora - illegittima, secondo i seguenti criteri:1) dovrà tenersi conto dell’area effettivamente occupata per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi;2) il valore dell’area dovrà essere determinato sulla base del valore venale del terreno (stabilito secondo i criteri di cui all’art. 19 della Legge Regionale Puglia n. 3/2005) al momento dell’inizio dell’illegittima occupazione (24/02/2010, ossia il giorno successivo alla scadenza del quinquennio per l'emissione del decreto di esproprio decorrente dal provvedimento del Commissario Prefettizio del Comune di San TO dei Normanni n. 29 del 23 febbraio 2005 dichiarativo della pubblica utilità);3) quanto alla determinazione del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, questo dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale del terreno in parola (determinato al momento dell’illegittima occupazione), per il periodo dal 24 febbraio 2010 (data di inizio dell’illegittima occupazione, come precisato al precedente punto n. 2), fatta salva l’eccepita prescrizione quinquennale di cui sopra detto, e sino alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (come richiesto dai ricorrenti);4) trattandosi di debito di valore, tale somma (annua) di cui al precedente punto n. 3 dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il presente ricorso di “ottemperanza” (notificato al Comune di San TO dei Normanni il 9.4.2021 e depositato in data 21.4.2021) è rituale in quanto - pur non essendo stato dimostrato dai ricorrenti il passaggio in giudicato della sentenza n. 470/2020 - trattasi di un giudizio, proposto ai sensi dell’ultima parte dell’art. 34 quarto comma c.p.a., per l’ottemperanza di una sentenza di condanna c.d. “generica” emessa ai sensi dell’art. 34, quarto comma c.p.a., e quindi per la determinazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, essendo inutilmente decorso il termine di 60 giorni indicato nella predetta sentenza, in base ai criteri fissati nella menzionata sentenza n. 470/2020, a seguito di occupazione illegittima della P.A..
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, con ordinanza collegiale n.1391/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2021, questo Tribunale, atteso che il Comune di San TO dei Normanni non ha provveduto alla proposta e alla corresponsione del risarcimento dovuto ai ricorrenti per l’illegittima occupazione (nel termine ivi fissato di 60 giorni), in esecuzione della citata sentenza n. 470/2020, stante la necessità - ai sensi dell’art. 34, quarto comma ultima parte c.p.a. - procedere alla determinazione delle somme spettanti ai predetti ricorrenti, secondo i criteri ivi stabiliti, ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Brindisi, o suo delegato, in ordine alla determinazione del valore venale dell’area occupata di che trattasi al momento dell’inizio della occupazione illegittima (24 febbraio 2010) e sull’esatta determinazione e quantificazione delle somme dovute dal Comune di San TO dei Normanni ai ricorrenti secondo i suindicati criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n.470/2020, fissando il termine di 90 giorni per il compimento della Verificazione.
Con nota dell’8.3.2022 il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Brindisi Arch. Fabio Lacinio ha chiesto la fissazione di un ulteriore termine per il compimento delle operazioni della Verificazione, rilevando che il ritardo risultava dovuto alla generica indicazione, nell’ordinanza collegiale suindicata, del Verificatore nella persona del “Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Brindisi”, “atteso che gli uffici tecnici dell’Amministrazione, si identificano nei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover reiterare l’incombente istruttorio disposto con la citata ordinanza collegiale n. 1391/2021, disponendo, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti.
L'oggetto della Verificazione, affidata al Dirigente dell’U.T.C. - Settore LL.PP. - del Comune di Brindisi verterà sulla determinazione del valore venale dell’area occupata di che trattasi al momento dell’inizio della occupazione illegittima (24 febbraio 2010) e sull’esatta determinazione e quantificazione delle somme dovute dal Comune di San TO dei Normanni ai ricorrenti secondo i suindicati criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 470/2020.
Per il compimento della Verificazione rinnovata si fissa ora il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore, della presente ordinanza istruttoria.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni.
Il Verificatore, una volta esaurito l'incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando, altresì, conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di verificazione. I nominativi di tali tecnici, dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e a estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte, compresi i fascicoli del giudizio concluso con la sentenza n. 470/2020 citata.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all'assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni dedotte dai ricorrenti e sulle spese processuali del giudizio.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, dispone una Verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata al Dirigente dell’U.T.C. - Settore Lavori Pubblici - del Comune di Brindisi nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2022.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio, e al Verificatore Dirigente dell’U.T.C. - Settore Lavori Pubblici - del Comune di Brindisi.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO