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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 567/2017 R.G., avente ad oggetto: mutuo;
TRA in p.l.r.p.t., p. iva n. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Matera P.IVA_1
Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), al Corso
Garibaldi n. 77;
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine CP_1 C.F._1 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Migaldi CE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Piazza Loreto-Via W. Tobagi n. 8;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.03.2017, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Paola, la sig.ra ,
[...] CP_1 deducendo che: la società attrice aveva versato, in favore della convenuta, in varie soluzioni temporali, la complessiva somma di £320.000.000, pari ad €165.266,21, a titolo di anticipo per i lavori da effettuarsi sul fabbricato di proprietà della convenuta, sito in Paola alla Contrada Pantani, al fine di renderlo idoneo all'espletamento di un'attività commerciale;
successivamente le parti stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto il godimento della suddetta unità immobiliare costituita da circa 2.000 mq, disposti su quattro piani, nonché magazzini con annesso terreno sito in Paola, alla contrada Pantani;
la durata del contratto veniva stabilita in anni 10, con un canone annuo pari a £12.000.000, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui sarebbe iniziata l'attività del conduttore ed a tutti gli effetti sarebbe stato funzionante il centro commerciale;
tuttavia, per il completamento della struttura del predetto fabbricato, si rendevano necessarie ingenti liquidità finanziarie e la convenuta, per farvi fronte, richiedeva tali somme “a titolo di acconto” alla società attrice, la quale effettuava i seguenti pagamenti: in data 06/04/1991, veniva corrisposta la somma di
£100.000.000, in data 4/6/1991 la somma di £100.000.000, successivamente veniva eseguito un ulteriore pagamento di £100.000.000, nonché ulteriori quattro pagamenti pari a £5.000.000 ciascuno, per un totale di Lire 320.000.000; la convenuta accettava il pagamento delle suddette somme, nonostante, in data 28.5.1991, avesse già ricevuto l'intimazione alla sospensione dei lavori da parte del cui faceva seguito, in data 6.6.1991, il sequestro preventivo del Parte_2 fabbricato;
in data 14.12.1991, la convenuta richiedeva al Comune di Paola l'autorizzazione per l'esecuzione dei predetti lavori, che veniva concessa con provvedimento del 16.5.92; tuttavia, in data 1.10.93, tale autorizzazione veniva revocata e la convenuta proponeva ricorso al TAR che veniva accolto con la sentenza n. 1601/1996; in data 5.9.97, l'Intendenza di finanza emanava l'autorizzazione amministrativa e, ancora, in data 3.7.02, il Comune di Paola autorizzava l'esecuzione dei lavori richiesti dalla sig.ra ZZ;
la società attrice, pertanto, evidenziava che, a tale ultima data, essendosi perfezionato l'iter amministrativo che conduceva all'avveramento della condizione alla quale era stata sottoposta l'esecuzione del contratto di locazione ad uso commerciale, la ZZ avrebbe dovuto terminare i lavori rendendo i locali idonei al funzionamento del Centro commerciale;
tuttavia, la convenuta provvedeva a mutare la destinazione dei locali oggetto del sopra citato contratto di locazione, da attività commerciale ad immobili destinati ad abitazione, contravvenendo ai precedenti accordi intervenuti con la società attrice, pertanto, in data
18 e 21 gennaio 2005, l'attrice richiedeva alla convenuta la restituzione della somma mutuata, senza ricevere alcun riscontro;
la medesima richiesta di restituzione veniva reiterata in data 11.2.09, ma anche quest'ultima non veniva riscontrata;
quindi, in data 31.7.09, l'attrice citava innanzi al
Tribunale di Paola, la sig.ra al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1 locazione stipulato tra le parti medesime;
con la sentenza n. 730/15, depositata il 10.11.15, il
Tribunale di Paola dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della locatrice;
a parere della società attrice, tra le parti in causa si sarebbe configurato, dunque, un rapporto di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., in quanto, la convenuta, al fine di eseguire i lavori necessari a rendere l'immobile di sua proprietà idoneo all'esercizio di attività commerciale, richiedeva in prestito alla società attrice le somme oggetto di causa. Pertanto, parte attrice domandava: accertarsi e dichiararsi la risoluzione contrattuale per inadempimento del prestito (mutuo) eseguito dalla società in favore Parte_1 della convenuta e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla restituzione della complessiva somma di £320.000.000, pari ad €165.266,21, oltre interessi legali dall'8.3.2004, al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 10.7.17, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale domandava: preliminarmente, rigettarsi le domande attoree CP_1 per palese intervenuta prescrizione e per palese genericità dell'atto di citazione, e quindi la nullità del predetto atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Migaldi CE.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice, all'udienza del 4.3.25, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dalla Parte_1 in p.l.r.p.t., deve essere accolta per le ragioni che seguono.
[...]
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di prescrizione e di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. dell'atto di citazione mosse dalla convenuta.
Quanto alla prima, essa è stata sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta tardivamente depositata, in data 10.07.2017, con conseguente decadenza dall'eccezione di merito in senso stretto de qua.
Questa, come noto, deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Poiché si tratta di eccezione in senso stretto, proponibile soltanto dalla parte che vi abbia interesse e non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c., v. anche Cass. S.U. n. 18128/2005, Cass. n. 1194/2007, Cass.
S.U. n. 10531/2013, Cass. n. 18602/2013), la tardività della sua prospettazione ne determina l'inammissibilità per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 167, comma II, c.p.c.
Con riguardo alla seconda eccezione, relativa alla violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., che prevedono la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti su cui la stessa si fonda, essa, a differenza dell'eccezione di prescrizione, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non è sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto. Questa circostanza non ricorre certamente nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa.
L'attore, anzi, in senso diametralmente opposto a quanto opinato da parte convenuta, espone in maniera sufficientemente chiara sia il petitum che gli elementi fattuali della domanda (Cass. n.
4828/2006), incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
In secondo luogo, va altresì disattesa l'eccezione con cui la convenuta ha rilevato la violazione da parte dell'attore del principio del ne bis in idem, stante la proposizione del giudizio iscritto presso il
Tribunale di Paola al R.G. nn. 1463/2006, conclusosi con sent. n. 247/2009, poi appellata in Corte
d'appello, R.G. 356/2010, sent. 1558/2016.
Come noto, detto principio, mutuato dall'art. 39 c.p.c., oltre ad evidenziare una sostanziale carenza di interesse alla decisione, risponde ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che il medesimo giudice o diversi giudici statuiscano due volte su una domanda identica nel petitum e nella causa petendi.
Per giurisprudenza consolidata il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio; ciò in quanto l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. n. 8607/2017; id n. 16847/2018; id. n. 27161/2018).
Il principio del ne bis in idem si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 324 cpc ossia il divieto per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia, mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, così passato in giudicato,
“fa stato” tra le parti.
Perché due azioni si possano dire identiche, occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Quand'anche uno solo di essi non coincida, non si potrà avere identità di azioni.
Quanto agli elementi soggettivi, questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo dell'azione. Più precisamente sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato, mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.
Dunque, considerato il tenore delle domande avanzate negli anzidetti giudizi (secondo quanto evincibile dal compendio documentale in atti), non può ritenersi che le stesse siano identiche a quelle proposte con l'introduzione della presente vertenza.
In particolare, infatti, se mediante l'introduzione del giudizio iscritto al R.G. n. 1463/2006, la Ciesse
UZ di SO CE & co. S.a.s. ha inteso ottenere la restituzione della somma quale anticipo per i lavori da effettuare nel locale oggetto di successivo contratto di locazione, senza domandare preventivamente, neppure in via incidentale, la risoluzione del contratto in forza del quale è stato effettuato l'asserito pagamento (così come confermato anche in appello); con il presente procedimento è stata, invece, richiesta la risoluzione del contratto di mutuo verbale stipulato tra le parti e sottoposto a condizione risolutiva, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
È, dunque, evidente che non si tratta di domande identiche sia nel petitum, che nella causa petendi, con quanto ne consegue in ordine alla mancata violazione del richiamato principio del ne bis in idem.
Venendo al merito della controversia, dal compendio probatorio in atti, risulta che, parte attrice afferma di aver concesso un prestito (muto) in denaro alla sig. , al fine di eseguire dei CP_1 lavori sul compendio immobiliare di proprietà della medesima, sito in Paola alla Contrada Pantani, al fine di renderlo idoneo all'espletamento di un'attività commerciale allegando n. 7 quietanze, sottoscritte dalla sig.ra dalle quali risulta che la stessa, riceveva dalla CP_1 [...]
la somma complessiva di Lire Parte_1
320.000,00 con indicazione specifica della causale, “Anticipo per i lavori da effettuare al mio fabbricato sito in Contrada Pantani e renderlo idoneo all'espletamento dell'attività commerciale per cui sarà stipulato regolare contratto di fitto, per i piani di cui è costituito l'edificio e del terreno, tutt'adiacente”. In questa sede, è necessario soffermarsi sulla nozione di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., consistente nella concessione di una somma di denaro da un soggetto ad un altro con l'intesa che quest'ultimo la restituisca entro un certo termine, senza necessità di forma scritta, e sul relativo onere della prova.
Il prestito tra privati è, infatti, una forma di finanziamento ampiamente usata, tuttavia, laddove si voglia far valere un diritto da esso derivante è necessaria la prova del fatto concreto sottostante, ovvero quanto meno della dazione del denaro e della sua esatta quantificazione. È vero che, proprio per ovviare agli inconvenienti collegati ad una mera forma orale, i prestiti tra privati vengono normalmente regolamentati da scritture private, nelle quali vanno indicati gli elementi minimi costituitivi del mutuo, quali i nomi delle parti, il quantum di denaro prestato e le modalità di restituzione dello stesso, nonché l'eventuale tasso d'interesse pattuito. ..." (cfr. Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6080/2025 del 17-06-2025), ma è vero anche che il nostro ordinamento qualifica il contratto di muto come contratto a forma libera.
Il mutuo è un contratto: reale, perché si perfeziona con la consegna delle cose, non bastando il mero consenso delle parti;
traslativo, perché consta di due azioni reciproche delle parti, una che consegna e l'altra che si obbliga alla restituzione;
unilaterale, perché l'obbligazione è unica e grava solo in capo al mutuatario.
È un contratto a forma libera, in quanto nel mutuo è rilevante la consegna, in qualunque modo avvenga e da chiunque venga effettuata, anche da un terzo per conto del mutuante e anche simbolicamente, tramite il conferimento di un oggetto che rappresenti il bene trasferito: conta, infatti, la disponibilità giuridica delle cose da parte del mutuatario.
Ora, come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma, è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Giova premettere altresì che, in materia di mutuo tra privati, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. La causa di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro - che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione -, essendo l'attore in senso sostanziale tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (Cass. 8 gennaio 2018,
n. 180; Cass. 14 febbraio 2010, n. 3258; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
Per ciò che concerne la restituzione delle somme date a mutuo e al relativo onere della prova, infatti, sull'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo grava l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche i titoli da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può infatti desumersi dalla mera consegna di assegni circolari o somme di denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, ammessa la ricezione, non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Trib. Roma, sez. XVII, n. 15948 dell'1.8.2019).
Considerato “che il mutuo di cui all'articolo 1813 c.c. va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere (ex articolo 2697 c.c.) ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione” (cfr. Cassazione 22/11/2021, n. 35959.) e che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass., sez. 3, sentenza 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del
20/08/2020 n. 17410, cfr. Cass. Ord., 08/10/2021, n. 27372), va rilevato che nella fattispecie il mutuante ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., dando prova sia della dazione di denaro sia del fatto costitutivo della sua pretesa.
Nel caso di specie, la società attrice, a fondamento della proposta domanda, ha dato prova del suo credito, in quanto, come anticipato, ha depositato in giudizio copia delle quietanze sottoscritte dalla convenuta, in particolare, quietanza del 06/04/1991, dalla quale risulta che veniva corrisposta la somma di £100.000.000; quietanza del 4/6/1991 per la somma di £100.000.000, quietanza, senza data, dalla quale risulta la dazione dell'ulteriore somma di £100.000.000, nonché n. 4 quietanze, del 27.1.91, di Lire 5.000.000 ciascuno, per un totale di complessivo di Lire 320.000.000 (cfr doc.
5,6,7,8, prod. attrice). Inoltre, parte convenuta giammai ha negato di aver ricevuto la cifra per cui è causa, bensì si è limita a contestare l'obbligo di restituzione della stessa, asserendo di avere trattenuto le predette somme solo a titolo di acconto sui canoni di locazione pattuiti con il relativo contratto di locazione nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria di parte attrice.
La dazione della somma di Lire 320.000,00 (€165.266,21), risulta, dunque incontestata: ciò che si contesta è il titolo da cui tale dazione deriva.
Ebbene, mentre parte attrice ha confermato il rapporto in base al quale ha effettuato il pagamento de quo, producendo in giudizio le suddette quietanze di pagamento, peraltro non disconosciute dalla parte convenuta, con l'indicazione specifica della causale “Anticipo per i lavori da effettuare al mio fabbricato sito in Contrada Pantani e renderlo idoneo all'espletamento dell'attività commerciale per cui sarà stipulato regolare contratto di fitto, per i piani di cui è costituito l'edificio e del terreno, tutt'adiacente”, parte convenuta si è limitata ad allegare la circostanza che le cifre per cui è causa sarebbero state corrisposte e trattenute a titolo di acconto sui canoni di locazione intervenuto tra le parti (cfr doc. 10 fascicolo di parte attrice)..
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l'assunto di parte convenuta risulta chiaramente smentito, oltre che dalla specifica causale indicata nelle quietanze prodotte in giudizio, anche dalla circostanza, accertata giudizialmente, che il suddetto contratto di locazione ad uso commerciale giammai ha avuto esecuzione, come risulta dalla sentenza n. 730/15, depositata il 10.11.15, dal
Tribunale di Paola, che ne dichiarava la risoluzione ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento della locatrice (cfr doc. 15 fascicolo di parte attrice).
Ne consegue, dunque, che anche in ragione della consistenza della somma in oggetto, non appare plausibile che la dazione possa riferirsi ad un anticipo dei canoni di locazione;
al contrario, risulta evidente, invece, il collegamento tra le dazioni effettuate dall'attrice e la causale indicata nelle quietanze depositate in atti.
Sul punto va citato il costante orientamento della Cassazione, la quale ha statuito che è pur vero che secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro;
tuttavia, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi fondanti quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio a un altro.
Di conseguenza, ha statuito la Cassazione, se si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”
(Cass. civ., sez. II, ordinanza 08.10.2021, n.27372).
Nella fattispecie, manca la dimostrazione di una diversa e plausibile giustificazione causale delle dazioni di denaro effettuate dalla società attrice, dal momento che la tesi di parte convenuta, che non ha mai negato di aver ricevuto le somme, appare del tutto inverosimile a fronte della causale indicata nelle quietanze prodotte in atti.
Per i suesposti motivi, la domanda di risoluzione del contratto di mutuo, e la conseguente restituzione delle somme mutuate, formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto fondata e la sig.ra deve essere condannata alla restituzione a favore della società attrice della CP_1 somma di €165.266,21.
Quanto agli interessi legali richiesti da parte attrice, a far data dall'8.3.2004, al soddisfo, tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto, dal compendio probatorio in atti, non è data evincersi la prova che il mutuo/prestito per cui è causa sia stato concesso a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
n. 147/2022, quinto scaglione (da €52.001 a €260.000), esclusa la fase istruttoria, di fatto non espletata, nella misura di €8.433,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 567/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione del contratto di mutuo proposta dalla società attrice;
2) Per l'effetto, ORDINA alla convenuta la restituzione delle somme ricevute, quantificate in
€165.266,21; 3) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €8.433,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi all'avv. Matera Salvatore;
Paola, lì 23.06.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 567/2017 R.G., avente ad oggetto: mutuo;
TRA in p.l.r.p.t., p. iva n. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Matera P.IVA_1
Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), al Corso
Garibaldi n. 77;
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine CP_1 C.F._1 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Migaldi CE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Piazza Loreto-Via W. Tobagi n. 8;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.03.2017, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Paola, la sig.ra ,
[...] CP_1 deducendo che: la società attrice aveva versato, in favore della convenuta, in varie soluzioni temporali, la complessiva somma di £320.000.000, pari ad €165.266,21, a titolo di anticipo per i lavori da effettuarsi sul fabbricato di proprietà della convenuta, sito in Paola alla Contrada Pantani, al fine di renderlo idoneo all'espletamento di un'attività commerciale;
successivamente le parti stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto il godimento della suddetta unità immobiliare costituita da circa 2.000 mq, disposti su quattro piani, nonché magazzini con annesso terreno sito in Paola, alla contrada Pantani;
la durata del contratto veniva stabilita in anni 10, con un canone annuo pari a £12.000.000, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui sarebbe iniziata l'attività del conduttore ed a tutti gli effetti sarebbe stato funzionante il centro commerciale;
tuttavia, per il completamento della struttura del predetto fabbricato, si rendevano necessarie ingenti liquidità finanziarie e la convenuta, per farvi fronte, richiedeva tali somme “a titolo di acconto” alla società attrice, la quale effettuava i seguenti pagamenti: in data 06/04/1991, veniva corrisposta la somma di
£100.000.000, in data 4/6/1991 la somma di £100.000.000, successivamente veniva eseguito un ulteriore pagamento di £100.000.000, nonché ulteriori quattro pagamenti pari a £5.000.000 ciascuno, per un totale di Lire 320.000.000; la convenuta accettava il pagamento delle suddette somme, nonostante, in data 28.5.1991, avesse già ricevuto l'intimazione alla sospensione dei lavori da parte del cui faceva seguito, in data 6.6.1991, il sequestro preventivo del Parte_2 fabbricato;
in data 14.12.1991, la convenuta richiedeva al Comune di Paola l'autorizzazione per l'esecuzione dei predetti lavori, che veniva concessa con provvedimento del 16.5.92; tuttavia, in data 1.10.93, tale autorizzazione veniva revocata e la convenuta proponeva ricorso al TAR che veniva accolto con la sentenza n. 1601/1996; in data 5.9.97, l'Intendenza di finanza emanava l'autorizzazione amministrativa e, ancora, in data 3.7.02, il Comune di Paola autorizzava l'esecuzione dei lavori richiesti dalla sig.ra ZZ;
la società attrice, pertanto, evidenziava che, a tale ultima data, essendosi perfezionato l'iter amministrativo che conduceva all'avveramento della condizione alla quale era stata sottoposta l'esecuzione del contratto di locazione ad uso commerciale, la ZZ avrebbe dovuto terminare i lavori rendendo i locali idonei al funzionamento del Centro commerciale;
tuttavia, la convenuta provvedeva a mutare la destinazione dei locali oggetto del sopra citato contratto di locazione, da attività commerciale ad immobili destinati ad abitazione, contravvenendo ai precedenti accordi intervenuti con la società attrice, pertanto, in data
18 e 21 gennaio 2005, l'attrice richiedeva alla convenuta la restituzione della somma mutuata, senza ricevere alcun riscontro;
la medesima richiesta di restituzione veniva reiterata in data 11.2.09, ma anche quest'ultima non veniva riscontrata;
quindi, in data 31.7.09, l'attrice citava innanzi al
Tribunale di Paola, la sig.ra al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto di CP_1 locazione stipulato tra le parti medesime;
con la sentenza n. 730/15, depositata il 10.11.15, il
Tribunale di Paola dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della locatrice;
a parere della società attrice, tra le parti in causa si sarebbe configurato, dunque, un rapporto di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., in quanto, la convenuta, al fine di eseguire i lavori necessari a rendere l'immobile di sua proprietà idoneo all'esercizio di attività commerciale, richiedeva in prestito alla società attrice le somme oggetto di causa. Pertanto, parte attrice domandava: accertarsi e dichiararsi la risoluzione contrattuale per inadempimento del prestito (mutuo) eseguito dalla società in favore Parte_1 della convenuta e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla restituzione della complessiva somma di £320.000.000, pari ad €165.266,21, oltre interessi legali dall'8.3.2004, al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 10.7.17, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale domandava: preliminarmente, rigettarsi le domande attoree CP_1 per palese intervenuta prescrizione e per palese genericità dell'atto di citazione, e quindi la nullità del predetto atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Migaldi CE.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice, all'udienza del 4.3.25, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dalla Parte_1 in p.l.r.p.t., deve essere accolta per le ragioni che seguono.
[...]
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di prescrizione e di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. dell'atto di citazione mosse dalla convenuta.
Quanto alla prima, essa è stata sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta tardivamente depositata, in data 10.07.2017, con conseguente decadenza dall'eccezione di merito in senso stretto de qua.
Questa, come noto, deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Poiché si tratta di eccezione in senso stretto, proponibile soltanto dalla parte che vi abbia interesse e non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c., v. anche Cass. S.U. n. 18128/2005, Cass. n. 1194/2007, Cass.
S.U. n. 10531/2013, Cass. n. 18602/2013), la tardività della sua prospettazione ne determina l'inammissibilità per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 167, comma II, c.p.c.
Con riguardo alla seconda eccezione, relativa alla violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., che prevedono la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti su cui la stessa si fonda, essa, a differenza dell'eccezione di prescrizione, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non è sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto. Questa circostanza non ricorre certamente nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa.
L'attore, anzi, in senso diametralmente opposto a quanto opinato da parte convenuta, espone in maniera sufficientemente chiara sia il petitum che gli elementi fattuali della domanda (Cass. n.
4828/2006), incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
In secondo luogo, va altresì disattesa l'eccezione con cui la convenuta ha rilevato la violazione da parte dell'attore del principio del ne bis in idem, stante la proposizione del giudizio iscritto presso il
Tribunale di Paola al R.G. nn. 1463/2006, conclusosi con sent. n. 247/2009, poi appellata in Corte
d'appello, R.G. 356/2010, sent. 1558/2016.
Come noto, detto principio, mutuato dall'art. 39 c.p.c., oltre ad evidenziare una sostanziale carenza di interesse alla decisione, risponde ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che il medesimo giudice o diversi giudici statuiscano due volte su una domanda identica nel petitum e nella causa petendi.
Per giurisprudenza consolidata il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio; ciò in quanto l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. n. 8607/2017; id n. 16847/2018; id. n. 27161/2018).
Il principio del ne bis in idem si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 324 cpc ossia il divieto per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia, mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, così passato in giudicato,
“fa stato” tra le parti.
Perché due azioni si possano dire identiche, occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Quand'anche uno solo di essi non coincida, non si potrà avere identità di azioni.
Quanto agli elementi soggettivi, questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo dell'azione. Più precisamente sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato, mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.
Dunque, considerato il tenore delle domande avanzate negli anzidetti giudizi (secondo quanto evincibile dal compendio documentale in atti), non può ritenersi che le stesse siano identiche a quelle proposte con l'introduzione della presente vertenza.
In particolare, infatti, se mediante l'introduzione del giudizio iscritto al R.G. n. 1463/2006, la Ciesse
UZ di SO CE & co. S.a.s. ha inteso ottenere la restituzione della somma quale anticipo per i lavori da effettuare nel locale oggetto di successivo contratto di locazione, senza domandare preventivamente, neppure in via incidentale, la risoluzione del contratto in forza del quale è stato effettuato l'asserito pagamento (così come confermato anche in appello); con il presente procedimento è stata, invece, richiesta la risoluzione del contratto di mutuo verbale stipulato tra le parti e sottoposto a condizione risolutiva, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
È, dunque, evidente che non si tratta di domande identiche sia nel petitum, che nella causa petendi, con quanto ne consegue in ordine alla mancata violazione del richiamato principio del ne bis in idem.
Venendo al merito della controversia, dal compendio probatorio in atti, risulta che, parte attrice afferma di aver concesso un prestito (muto) in denaro alla sig. , al fine di eseguire dei CP_1 lavori sul compendio immobiliare di proprietà della medesima, sito in Paola alla Contrada Pantani, al fine di renderlo idoneo all'espletamento di un'attività commerciale allegando n. 7 quietanze, sottoscritte dalla sig.ra dalle quali risulta che la stessa, riceveva dalla CP_1 [...]
la somma complessiva di Lire Parte_1
320.000,00 con indicazione specifica della causale, “Anticipo per i lavori da effettuare al mio fabbricato sito in Contrada Pantani e renderlo idoneo all'espletamento dell'attività commerciale per cui sarà stipulato regolare contratto di fitto, per i piani di cui è costituito l'edificio e del terreno, tutt'adiacente”. In questa sede, è necessario soffermarsi sulla nozione di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., consistente nella concessione di una somma di denaro da un soggetto ad un altro con l'intesa che quest'ultimo la restituisca entro un certo termine, senza necessità di forma scritta, e sul relativo onere della prova.
Il prestito tra privati è, infatti, una forma di finanziamento ampiamente usata, tuttavia, laddove si voglia far valere un diritto da esso derivante è necessaria la prova del fatto concreto sottostante, ovvero quanto meno della dazione del denaro e della sua esatta quantificazione. È vero che, proprio per ovviare agli inconvenienti collegati ad una mera forma orale, i prestiti tra privati vengono normalmente regolamentati da scritture private, nelle quali vanno indicati gli elementi minimi costituitivi del mutuo, quali i nomi delle parti, il quantum di denaro prestato e le modalità di restituzione dello stesso, nonché l'eventuale tasso d'interesse pattuito. ..." (cfr. Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6080/2025 del 17-06-2025), ma è vero anche che il nostro ordinamento qualifica il contratto di muto come contratto a forma libera.
Il mutuo è un contratto: reale, perché si perfeziona con la consegna delle cose, non bastando il mero consenso delle parti;
traslativo, perché consta di due azioni reciproche delle parti, una che consegna e l'altra che si obbliga alla restituzione;
unilaterale, perché l'obbligazione è unica e grava solo in capo al mutuatario.
È un contratto a forma libera, in quanto nel mutuo è rilevante la consegna, in qualunque modo avvenga e da chiunque venga effettuata, anche da un terzo per conto del mutuante e anche simbolicamente, tramite il conferimento di un oggetto che rappresenti il bene trasferito: conta, infatti, la disponibilità giuridica delle cose da parte del mutuatario.
Ora, come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma, è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Giova premettere altresì che, in materia di mutuo tra privati, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. La causa di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro - che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione -, essendo l'attore in senso sostanziale tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (Cass. 8 gennaio 2018,
n. 180; Cass. 14 febbraio 2010, n. 3258; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
Per ciò che concerne la restituzione delle somme date a mutuo e al relativo onere della prova, infatti, sull'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo grava l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche i titoli da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può infatti desumersi dalla mera consegna di assegni circolari o somme di denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, ammessa la ricezione, non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Trib. Roma, sez. XVII, n. 15948 dell'1.8.2019).
Considerato “che il mutuo di cui all'articolo 1813 c.c. va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere (ex articolo 2697 c.c.) ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione” (cfr. Cassazione 22/11/2021, n. 35959.) e che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass., sez. 3, sentenza 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del
20/08/2020 n. 17410, cfr. Cass. Ord., 08/10/2021, n. 27372), va rilevato che nella fattispecie il mutuante ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., dando prova sia della dazione di denaro sia del fatto costitutivo della sua pretesa.
Nel caso di specie, la società attrice, a fondamento della proposta domanda, ha dato prova del suo credito, in quanto, come anticipato, ha depositato in giudizio copia delle quietanze sottoscritte dalla convenuta, in particolare, quietanza del 06/04/1991, dalla quale risulta che veniva corrisposta la somma di £100.000.000; quietanza del 4/6/1991 per la somma di £100.000.000, quietanza, senza data, dalla quale risulta la dazione dell'ulteriore somma di £100.000.000, nonché n. 4 quietanze, del 27.1.91, di Lire 5.000.000 ciascuno, per un totale di complessivo di Lire 320.000.000 (cfr doc.
5,6,7,8, prod. attrice). Inoltre, parte convenuta giammai ha negato di aver ricevuto la cifra per cui è causa, bensì si è limita a contestare l'obbligo di restituzione della stessa, asserendo di avere trattenuto le predette somme solo a titolo di acconto sui canoni di locazione pattuiti con il relativo contratto di locazione nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria di parte attrice.
La dazione della somma di Lire 320.000,00 (€165.266,21), risulta, dunque incontestata: ciò che si contesta è il titolo da cui tale dazione deriva.
Ebbene, mentre parte attrice ha confermato il rapporto in base al quale ha effettuato il pagamento de quo, producendo in giudizio le suddette quietanze di pagamento, peraltro non disconosciute dalla parte convenuta, con l'indicazione specifica della causale “Anticipo per i lavori da effettuare al mio fabbricato sito in Contrada Pantani e renderlo idoneo all'espletamento dell'attività commerciale per cui sarà stipulato regolare contratto di fitto, per i piani di cui è costituito l'edificio e del terreno, tutt'adiacente”, parte convenuta si è limitata ad allegare la circostanza che le cifre per cui è causa sarebbero state corrisposte e trattenute a titolo di acconto sui canoni di locazione intervenuto tra le parti (cfr doc. 10 fascicolo di parte attrice)..
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l'assunto di parte convenuta risulta chiaramente smentito, oltre che dalla specifica causale indicata nelle quietanze prodotte in giudizio, anche dalla circostanza, accertata giudizialmente, che il suddetto contratto di locazione ad uso commerciale giammai ha avuto esecuzione, come risulta dalla sentenza n. 730/15, depositata il 10.11.15, dal
Tribunale di Paola, che ne dichiarava la risoluzione ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento della locatrice (cfr doc. 15 fascicolo di parte attrice).
Ne consegue, dunque, che anche in ragione della consistenza della somma in oggetto, non appare plausibile che la dazione possa riferirsi ad un anticipo dei canoni di locazione;
al contrario, risulta evidente, invece, il collegamento tra le dazioni effettuate dall'attrice e la causale indicata nelle quietanze depositate in atti.
Sul punto va citato il costante orientamento della Cassazione, la quale ha statuito che è pur vero che secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro;
tuttavia, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi fondanti quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio a un altro.
Di conseguenza, ha statuito la Cassazione, se si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”
(Cass. civ., sez. II, ordinanza 08.10.2021, n.27372).
Nella fattispecie, manca la dimostrazione di una diversa e plausibile giustificazione causale delle dazioni di denaro effettuate dalla società attrice, dal momento che la tesi di parte convenuta, che non ha mai negato di aver ricevuto le somme, appare del tutto inverosimile a fronte della causale indicata nelle quietanze prodotte in atti.
Per i suesposti motivi, la domanda di risoluzione del contratto di mutuo, e la conseguente restituzione delle somme mutuate, formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto fondata e la sig.ra deve essere condannata alla restituzione a favore della società attrice della CP_1 somma di €165.266,21.
Quanto agli interessi legali richiesti da parte attrice, a far data dall'8.3.2004, al soddisfo, tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto, dal compendio probatorio in atti, non è data evincersi la prova che il mutuo/prestito per cui è causa sia stato concesso a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
n. 147/2022, quinto scaglione (da €52.001 a €260.000), esclusa la fase istruttoria, di fatto non espletata, nella misura di €8.433,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 567/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione del contratto di mutuo proposta dalla società attrice;
2) Per l'effetto, ORDINA alla convenuta la restituzione delle somme ricevute, quantificate in
€165.266,21; 3) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €8.433,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi all'avv. Matera Salvatore;
Paola, lì 23.06.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli