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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata -Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti, all'esito dell'udienza dell'11/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1653/ 2023 anno R.G. previdenza vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. DE FILIPPO LUCIA con il Parte_1 quale elettivamente domicilia
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t. Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/92 ART 3 CO.3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere stato riconosciuto sordo sin dal 2016 ai sensi della Legge 95/2006 in quanto affetto da sordità bilaterale con impianti cocleari, sindrome depressiva e rinite – esponeva che in data 19.05.2020 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co.
3. e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P. Nel procedimento rubricato al n. rg. 3054/21 (ATP) veniva depositata la CTU medico legale che aveva escluso la sussistenza dei presupposti delle minorazioni di cui al comma 3 art. 3 Legge 104/92, ragion per cui il ricorrente proponeva il presente ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c. 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo riconoscimento dello status ex art 3 co. 3 l. 104/92. CP_ L' , nonostante rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non provvedeva alla propria costituzione processuale e pertanto veniva dichiarato contumace.
Il Giudice, pertanto, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali rilevando che il ctu nominato in fase di atp non aveva specificato i motivi medico legali per cui era giunto alle sue conclusioni (art. 3 co. 1 l. 104/92), né l'entità della minorazione e di conseguenza le implicazioni della minorazione del ricorrente sulla vita quotidiana e sulla sua autonomia personale. Veniva quindi conferito l'incarico di C.T.U. al Dott. medico otorinolaringoiatra e, all'esito del Persona_1 deposito della relazione medico legale e della discussione la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è fondata e va, pertanto, accolta. Quanto al requisito sanitario, il C.T.U., nominato in fase di ATP aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato senza specificare i motivi medico legali per cui era giunto alle sue conclusioni (art. 3 co. 1 l. 104/92), né l'entità della minorazione e di conseguenza le implicazioni della minorazione del ricorrente sulla vita quotidiana e sulla sua autonomia personale, come previsto dalla normativa. Si rendeva pertanto opportuno rinnovare l'accertamento medico legale mediante conferimento dell'incarico ad un nuovo CTU specializzato in otorinolaringoiatria il quale, all'esito di una approfondita indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente, ha verificato la presenza di un quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato. La conclusione cui è pervenuto il CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da Per_1 inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale della disabilità alla luce dell'età in cui è insorta la patologia invalidante. In particolare il CTU ha precisato che: “è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato. Si considera esaurita l'età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici per la sordità, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque. dell'attività lavorativa di macellaio svolta dal ricorrente.” Inoltre l'ausiliare nominato da questo Tribunale, ha chiarito: “Il caso dell'istante che essendo dichiarato “sordo”
“prelinguale” non ha un udito normale ma necessita per sentire di usare due impianti cocleari che necessitano di manutenzione, di adattamenti, di essere tolti in particolari condizioni nel corso della giornata (doccia, bagno di mare, attività ludiche, ecc). In questi casi il soggetto sprofonda nella più completa sordità. L'impianto cocleare, inoltre, nel caso in esame è stato effettuata a fine del periodo evolutivo: in questi casi il recupero del linguaggio è necessariamente parziale. Situazione aggravata dalla provenienza straniera del soggetto”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta poiché il ricorrente Pt_1 presenta i requisiti di cui al Comma 3 Art. 3 Legge 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa
[...] (19/05/2020) in quanto persona affetta da disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1) Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 art. 3 L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 19.05.2020; CP
2) Pone le spese di lite a carico dell' che liquida in € 1.200, oltre interessi e accessori di legge, con attribuzione;
CP
3) pone le spese della CTU a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata, 11/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti