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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/03/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione civile
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritto al n. 57301 del Ruolo Generale degli Affari
di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/03/1986), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CLAUDIA PIERINI e dell'avv. PAIELLA VALENTINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 20/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FREZZOLINI LAVINIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
- premesso che con decreto di omologa del 22 Parte_1
aprile 2016 il Tribunale di Roma disciplinava le condizioni relative all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore (Roma, 16/02/2014), nata dalla relazione Per_1
more uxorio tra il medesimo e Pt_1 Controparte_1
ed in forza della quali l'istante ha l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie – ha chiesto all'intestato Tribunale di voler ridurre tale importo ad euro 350,00 mensili, oltre sempre al 50% delle spese extra, avendo subito una contrazione del reddito e fronte di un aumento di quello della resistente.
All'uopo il rappresentava che le condizioni di cui Pt_1
al suindicato decreto di omologa erano state concordate dalle parti sul presupposto che l'odierno ricorrente, impiegato di banca, guadagnava uno stipendio mensile di Euro 1.600,00,
aveva dichiarato un reddito lordo nell'anno 2013 di Euro 44.481,
era gravato da un mutuo per la casa familiare con una rata 3
mensile di Euro 1.200 ed aveva un ulteriore reddito di Euro 1.300
mensili derivanti dalla locazione di un locale commerciale;
di contro la all'epoca era disoccupata e impossidente;
che CP_1
la casa familiare era stata posta in vendita con rogito fissato per il giorno 30/11/2015 e le parti avevano concordato di prevedere il mantenimento per , a carico del padre, per l'importo di Per_1
Euro 700,00/mese a decorrere dal medesimo mese di novembre
2015 ed in considerazione della vendita della casa familiare;
che a seguito dell'operazione di vendita della casa familiare e negozio in P.zza della Visione n. 19, detratti Euro € 174.766,25
per il mutuo ed Euro 44.411,86 il finanziamento per la ristrutturazione, in data 05/02/2016 il ricorrente aveva incamerato il residuo di Euro 90.000; che successivamente il predetto importo era stato eroso dal mantenimento e dalle spese extra versate per e senza che il ricorrente avesse Per_1
acquistato una nuova abitazione;
che nel frattempo in data
29/10/2018, il medesimo riacquistava il locale commerciale,
precedentemente venduto, di 30 mq in Roma, P.zza della Visione
n. 19 per il cui acquisto otteneva un mutuo presso la BCC di
Roma, dell'importo di € 130.000,00 con scadenza nell'anno 2049
e rata mensile di € 564,78; nonché contraeva un finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile medesimo con scadenza 4
nell'anno 2024 e rata mensile di € 383,00; che tale locale gli fruttava un reddito mensile da locazione di Euro 1.300 tuttavia, a fronte dei finanziamenti e delle spese da sostenere, tale importo si azzerava;
che il ricorrente abitava in una casa messa a disposizione dalla propria madre, a titolo di comodato d'uso, per la quale corrispondeva oneri mensili per € 300,00; che a ciò
andavano aggiunti i costi per la benzina considerati che i figli
(avuto da un'altra relazione) e abitavano Per_2 Per_1
lontano rispetto alla sua abitazione;
che per il mantenimento dell'altro figlio versava Euro 350,00 mensili alla Per_2
madre; che inoltre doveva inoltre rimborsare l'ulteriore finanziamento, contratto con la società Agos ai fini della ristrutturazione dalla propria casa di abitazione;
che tale ristrutturazione era stata effettuata a seguito delle indicazioni ricevute dal curatore del minore nella causa RG. 5013/22 con le quali gli era stato richiesto di personalizzare la casa per accogliere i figli;
che infine aveva sostenuto esborsi per €
34.715,85 per la assistenza legale nei vari giudizi ossia quello penale promosso dalla nel quale era stato assolto perchè CP_1
il fatto non sussisteva, e quello innanzi il Tribunale dei minorenni che si era concluso con l'affidamento condiviso di . Per_1
Si costituiva in giudizio che Controparte_1 5
contestava la fondatezza della domanda avversaria chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto coperto dal giudicato del precedente giudizio tra le parti, in via principale confermare le vigenti statuizioni.
La rappresentava che il ricorrente aveva formulato CP_1
le medesime eccezioni già esaminate nel precedente ricorso dallo stesso proposto e rigettato dal Tribunale;
ripercorreva le vicende giudiziarie tra le parti e precisamente deduceva che le parti avevano raggiunto un accordo omologato in data
22.04.2016; che il ricorrente aveva poi proposto un ricorso per la riduzione del mantenimento che con decreto 11.05.2018 veniva rigettato;
che nel periodo in cui era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale e non aveva frequentato la figlia il medesimo non aveva versato un importo maggiore per il mantenimento, né aveva effettuato l'aggiornamento ISTAT
dell'assegno; che anche nel successivo procedimento RG.
5013/2022 il predetto reiterava la richiesta di riduzione del mantenimento che con decreto del luglio 2022 veniva respinta;
che nel presente giudizio il ricorrente aveva rappresentato le voci di spesa già indicate nel precedente giudizio, la cui domanda era stata respinta.
La resistente sosteneva che si era sempre fatta carico della 6
cura e dell'accudimento della figlia da sola;
che, di contro, il veniva aiutato dalla madre la quale abitava in un Pt_1
prestigioso quartiere di Roma e conduceva un ristorante;
che il medesimo effettuava viaggi (settimana bianca, Monaco,
Istanbul), frequentava assiduamente lo stadio Olimpico per le partite di calcio;
che invece la viveva un con reddito CP_1
mensile di € 670.00 mensili, quindi inferiore ai 900,00 dichiarati nel 2018 e inferiore a quello di Euro 1.100 (netto) percepito nel
2023; che dalla gestione della società costituita nel 2023 aveva percepito, nei primi 10 mesi, un utile documentato di € 6.700,00;
che doveva sostenere il costo della casa condotta in locazione il cui canone mensile ammontava ad Euro 964,00.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed assunte informazioni tramite la Guardia di Finanza,
all'udienza dell'11 febbraio 2025, svoltasi con modalità cartolari,
il giudice delegato rimetteva la decisione al collegio.
Dalla documentazione in atti si evince che il Pt_1
impiegato presso la banca BCC, ha dichiarato redditi netti negli anni 2021,2022, 2023 (giuste dich. Unico 2022,2023,2024 in atti)
per Euro 26.919, Euro 26.759, Euro 26.890, con un reddito netto medio mensile nel triennio di Euro 2.238 ca a cui aggiungere il reddito da locazione;
è proprietario di un locale 7
commerciale (33 mq – cat. C1) in Roma piazza della Visione, 19
condotto in locazione al canone annuo di Euro 15.600 pari ad
Euro 1.300 lordi mensili, è inoltre proprietario di 1/3 sempre in piazza della Visione, 19 di un immobile (121 mq-cat. F1); ha un conto corrente presso la banca BCC con saldi al 31.12.21 di
Euro 2.167,45, al 31.12.22 di Euro 1.938, al 31.12.23 di Euro
1.364, e di una carta American express (entrambi come da dichiarazione sostitutiva del 7.03.2024 non avendo depositato i relativi estratti conto); detiene la quota del 10% della società
che non produce utili;
dal punto di vista passivo il Controparte_2
predetto a) ha un mutuo (ipotecario dell'importo di Euro 130.000
dal 31.10.2018 al 31.03.2049 con rata mensile di Euro 564,78,
contratto per l'acquisto del suddetto locale commerciale;
b) ha un finanziamento con Agos dell'importo di Euro 26.784
dall'08.08.2022 all'08.07.2028 con una rata mensile di Euro
374,00, contratto per la ristrutturazione della casa di abitazione c)
ha un finanziamento con Crediper di Euro 37.818
dall'01.01.2022 all'01.03.2030 con rata mensile di Euro 382,00
per la ristrutturazione del predetto locale commerciale, d) ha un contratto di comodato d'uso per la casa di abitazione che prevede un rimborso mensile di Euro 300,00 alla propria madre;
e) sostiene oneri per il mantenimento dell'altro figlio pari ad 8
Euro 350,00 mensili.
Invero sebbene il ricorrente abbia effettivamente una situazione debitoria impegnativa, occorre tuttavia osservare che il finanziamento Agos - che è stato dedotto essere assunto per rendere la propria abitazione idonea ad accogliere i figli - non può essere preso in considerazione in quanto non risulta dimostrato, nemmeno approssimativamente, l'impiego delle somme per la ristrutturazione della abitazione che avrebbe consentito al Tribunale di valutarne l'ammissibilità e posto che il finanziamento comunque terminerà nell'anno 2028; che non vi è
nemmeno la prova dei dedotti esborsi mensili di Euro 300 per la casa concessa in comodato d'uso dalla propria madre, né il medesimo ha prodotto gli estratti dei conto correnti o fornito la prova, almeno in via approssimativa, di aver eroso la somma di
Euro 90.000 per il mantenimento della figlia.
Quanto al mantenimento dell'altro figlio, di cui in qualche misura il Tribunale terrà conto, va tuttavia precisato che il desiderio di avere altri figli, del tutto legittimo e comprensibile,
non può avvenire a detrimento del figlio/a nato in [...] e non giustifica di per sé la riduzione del mantenimento (a quest'ultimo riguardo vedi Cass. 3464/2022).
A ciò aggiungasi che pure la resistente ha avuto un altro 9
figlio e pertanto anche la medesima sostiene ulteriori oneri economici.
Pur volendo considerare che il reddito da locazione sia neutro, in ragione dei finanziamenti in essere e della tassazione
IMU, e tener conto in qualche misura degli obblighi di mantenimento nei confronti dell'altro figlio - quanto anzidetto nei limiti e nei termini sopraindicati - ed escludendo gli altri oneri perché non ritenuti fondati il medesimo può contare su un reddito mensile di Euro 1.900 circa.
Venendo alla situazione della la medesima, CP_1
attualmente ha costituito con un altro socio, in data 14.03.2023,
la società Giano s.n.c. di cui è socio amministratore e nella quale svolge la propria attività, ha dichiarato redditi netti negli anni
2021, 2022, 2023 (giuste dich. Unico 2022,2023,2024 in atti) per
Euro 11.120, Euro 12.754, Euro 1.390, di essere intestatari di un conto corrente presso la banca BCC con saldo al 31/12/21 di €
3.480,76 , al 31/12/22 di € 1.657,08, al 31/12/2 di € 6.403,62 e di un conto personale presso la BNL con saldi esigui ed infine di avere un conto corrente per la società sempre la banca BCC
con saldi al 31/12/2023 di € 8.368,79, al 29/03/2024 di €
6.429,60; non è intestataria di beni immobili.
Ciò premesso dalla documentazione in atti ed in particolare 10
dalla ricevuta allegato come documento 8 di parte ricorrente appare evidente che il contratto di locazione è in capo alla resistente ed a tale , suo compagno, per cui gli oneri Per_3
effettivamente a suo carico ammontano ad Euro 470 circa mensili non essendo peraltro in dubbio, anche alla luce della relazione investigativa in atti (doc. 21 di parte ricorrente) la sussistenza di una relazione tra le parti quantomeno fino all'anno 2024 (come da rilievi della relazione) quando è nato il figlio.
Inoltre la medesima è gravata da un finanziamento di Euro
226 mensili dal 27/11/2020 per 120 rate che tuttavia non assume rilievo in quanto successivo alla separazione delle parti.
Occorre poi considerare che nell'anno 2023 la medesima ha intrapreso un'attività commerciale tramite la predetta società
Giano snc dalla quale percepisce un reddito da lavoro dipendente ed altro derivante dagli utili della società e che il conto relativo alla società presenta significative movimentazioni in entrata ed in uscita.
Orbene alla luce delle rispettive situazioni delle parti, non vi
è dubbio che la resistente, diversamente da quanto affermato,
abbia migliorato la propria situazione economica.
Analogamente per quanto attiene al ricorrente, appare altresì
evidente che la situazione economica dello stesso non sia del 11
tutto attendibile in considerazione del fatto che alcuni finanziamenti non rilevano ai fini del giudizio per i motivi anzidetti, e che la situazione economica sia opaca in ragione del mancato deposito degli estratti conto dei conto correnti bancari e della circostanza di non aver anche dato atto ad es. della sussistenza di un ulteriore quota di proprietà di un immobile circostanze queste che da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In conclusione, valutata la situazione economica delle parti,
considerato che la somma di Euro 700 stabilita tra le parti teneva conto della circostanza che la resistente non lavorava e che attualmente la sua situazione economica è migliorata, valutato che entrambe le parti hanno un ulteriore figlio/a da mantenere,
tenuto conto che, per fatto notorio, con il crescere della prole,
attualmente ha 11 anni e si approssima alla fase della Per_1
adolescenza, aumentano le esigenze relative alle spese straordinarie piuttosto che quelle ordinarie il Collegio ritiene equo ridurre l'importo del mantenimento ad Euro 550,00
mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza, da corrispondere dal padre alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e suscettibile di aggiornamento ISTAT automatico come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal 12
Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui di seguito si trascrivono.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
57301/2023 così decide:
accoglie parzialmente il ricorso ed a modifica del decreto di omologa del 22/04/2016 di questo Tribunale
- dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (Roma, Per_1
16/02/2014) l'assegno di euro 550,00 mensili a decorrere dal deposito della sentenza, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025 e condanna al Parte_1
pagamento in favore di del relativo Controparte_1
importo entro il giorno 5 di ogni mese;
- fermo l'obbligo dei genitori di contribuire in eguale misura (50%) al pagamento delle spese extra con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui si 13
intendono integralmente richiamate e trascritte.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Ciani
Prima Sezione civile
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritto al n. 57301 del Ruolo Generale degli Affari
di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/03/1986), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CLAUDIA PIERINI e dell'avv. PAIELLA VALENTINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 20/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FREZZOLINI LAVINIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
- premesso che con decreto di omologa del 22 Parte_1
aprile 2016 il Tribunale di Roma disciplinava le condizioni relative all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore (Roma, 16/02/2014), nata dalla relazione Per_1
more uxorio tra il medesimo e Pt_1 Controparte_1
ed in forza della quali l'istante ha l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie – ha chiesto all'intestato Tribunale di voler ridurre tale importo ad euro 350,00 mensili, oltre sempre al 50% delle spese extra, avendo subito una contrazione del reddito e fronte di un aumento di quello della resistente.
All'uopo il rappresentava che le condizioni di cui Pt_1
al suindicato decreto di omologa erano state concordate dalle parti sul presupposto che l'odierno ricorrente, impiegato di banca, guadagnava uno stipendio mensile di Euro 1.600,00,
aveva dichiarato un reddito lordo nell'anno 2013 di Euro 44.481,
era gravato da un mutuo per la casa familiare con una rata 3
mensile di Euro 1.200 ed aveva un ulteriore reddito di Euro 1.300
mensili derivanti dalla locazione di un locale commerciale;
di contro la all'epoca era disoccupata e impossidente;
che CP_1
la casa familiare era stata posta in vendita con rogito fissato per il giorno 30/11/2015 e le parti avevano concordato di prevedere il mantenimento per , a carico del padre, per l'importo di Per_1
Euro 700,00/mese a decorrere dal medesimo mese di novembre
2015 ed in considerazione della vendita della casa familiare;
che a seguito dell'operazione di vendita della casa familiare e negozio in P.zza della Visione n. 19, detratti Euro € 174.766,25
per il mutuo ed Euro 44.411,86 il finanziamento per la ristrutturazione, in data 05/02/2016 il ricorrente aveva incamerato il residuo di Euro 90.000; che successivamente il predetto importo era stato eroso dal mantenimento e dalle spese extra versate per e senza che il ricorrente avesse Per_1
acquistato una nuova abitazione;
che nel frattempo in data
29/10/2018, il medesimo riacquistava il locale commerciale,
precedentemente venduto, di 30 mq in Roma, P.zza della Visione
n. 19 per il cui acquisto otteneva un mutuo presso la BCC di
Roma, dell'importo di € 130.000,00 con scadenza nell'anno 2049
e rata mensile di € 564,78; nonché contraeva un finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile medesimo con scadenza 4
nell'anno 2024 e rata mensile di € 383,00; che tale locale gli fruttava un reddito mensile da locazione di Euro 1.300 tuttavia, a fronte dei finanziamenti e delle spese da sostenere, tale importo si azzerava;
che il ricorrente abitava in una casa messa a disposizione dalla propria madre, a titolo di comodato d'uso, per la quale corrispondeva oneri mensili per € 300,00; che a ciò
andavano aggiunti i costi per la benzina considerati che i figli
(avuto da un'altra relazione) e abitavano Per_2 Per_1
lontano rispetto alla sua abitazione;
che per il mantenimento dell'altro figlio versava Euro 350,00 mensili alla Per_2
madre; che inoltre doveva inoltre rimborsare l'ulteriore finanziamento, contratto con la società Agos ai fini della ristrutturazione dalla propria casa di abitazione;
che tale ristrutturazione era stata effettuata a seguito delle indicazioni ricevute dal curatore del minore nella causa RG. 5013/22 con le quali gli era stato richiesto di personalizzare la casa per accogliere i figli;
che infine aveva sostenuto esborsi per €
34.715,85 per la assistenza legale nei vari giudizi ossia quello penale promosso dalla nel quale era stato assolto perchè CP_1
il fatto non sussisteva, e quello innanzi il Tribunale dei minorenni che si era concluso con l'affidamento condiviso di . Per_1
Si costituiva in giudizio che Controparte_1 5
contestava la fondatezza della domanda avversaria chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto coperto dal giudicato del precedente giudizio tra le parti, in via principale confermare le vigenti statuizioni.
La rappresentava che il ricorrente aveva formulato CP_1
le medesime eccezioni già esaminate nel precedente ricorso dallo stesso proposto e rigettato dal Tribunale;
ripercorreva le vicende giudiziarie tra le parti e precisamente deduceva che le parti avevano raggiunto un accordo omologato in data
22.04.2016; che il ricorrente aveva poi proposto un ricorso per la riduzione del mantenimento che con decreto 11.05.2018 veniva rigettato;
che nel periodo in cui era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale e non aveva frequentato la figlia il medesimo non aveva versato un importo maggiore per il mantenimento, né aveva effettuato l'aggiornamento ISTAT
dell'assegno; che anche nel successivo procedimento RG.
5013/2022 il predetto reiterava la richiesta di riduzione del mantenimento che con decreto del luglio 2022 veniva respinta;
che nel presente giudizio il ricorrente aveva rappresentato le voci di spesa già indicate nel precedente giudizio, la cui domanda era stata respinta.
La resistente sosteneva che si era sempre fatta carico della 6
cura e dell'accudimento della figlia da sola;
che, di contro, il veniva aiutato dalla madre la quale abitava in un Pt_1
prestigioso quartiere di Roma e conduceva un ristorante;
che il medesimo effettuava viaggi (settimana bianca, Monaco,
Istanbul), frequentava assiduamente lo stadio Olimpico per le partite di calcio;
che invece la viveva un con reddito CP_1
mensile di € 670.00 mensili, quindi inferiore ai 900,00 dichiarati nel 2018 e inferiore a quello di Euro 1.100 (netto) percepito nel
2023; che dalla gestione della società costituita nel 2023 aveva percepito, nei primi 10 mesi, un utile documentato di € 6.700,00;
che doveva sostenere il costo della casa condotta in locazione il cui canone mensile ammontava ad Euro 964,00.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed assunte informazioni tramite la Guardia di Finanza,
all'udienza dell'11 febbraio 2025, svoltasi con modalità cartolari,
il giudice delegato rimetteva la decisione al collegio.
Dalla documentazione in atti si evince che il Pt_1
impiegato presso la banca BCC, ha dichiarato redditi netti negli anni 2021,2022, 2023 (giuste dich. Unico 2022,2023,2024 in atti)
per Euro 26.919, Euro 26.759, Euro 26.890, con un reddito netto medio mensile nel triennio di Euro 2.238 ca a cui aggiungere il reddito da locazione;
è proprietario di un locale 7
commerciale (33 mq – cat. C1) in Roma piazza della Visione, 19
condotto in locazione al canone annuo di Euro 15.600 pari ad
Euro 1.300 lordi mensili, è inoltre proprietario di 1/3 sempre in piazza della Visione, 19 di un immobile (121 mq-cat. F1); ha un conto corrente presso la banca BCC con saldi al 31.12.21 di
Euro 2.167,45, al 31.12.22 di Euro 1.938, al 31.12.23 di Euro
1.364, e di una carta American express (entrambi come da dichiarazione sostitutiva del 7.03.2024 non avendo depositato i relativi estratti conto); detiene la quota del 10% della società
che non produce utili;
dal punto di vista passivo il Controparte_2
predetto a) ha un mutuo (ipotecario dell'importo di Euro 130.000
dal 31.10.2018 al 31.03.2049 con rata mensile di Euro 564,78,
contratto per l'acquisto del suddetto locale commerciale;
b) ha un finanziamento con Agos dell'importo di Euro 26.784
dall'08.08.2022 all'08.07.2028 con una rata mensile di Euro
374,00, contratto per la ristrutturazione della casa di abitazione c)
ha un finanziamento con Crediper di Euro 37.818
dall'01.01.2022 all'01.03.2030 con rata mensile di Euro 382,00
per la ristrutturazione del predetto locale commerciale, d) ha un contratto di comodato d'uso per la casa di abitazione che prevede un rimborso mensile di Euro 300,00 alla propria madre;
e) sostiene oneri per il mantenimento dell'altro figlio pari ad 8
Euro 350,00 mensili.
Invero sebbene il ricorrente abbia effettivamente una situazione debitoria impegnativa, occorre tuttavia osservare che il finanziamento Agos - che è stato dedotto essere assunto per rendere la propria abitazione idonea ad accogliere i figli - non può essere preso in considerazione in quanto non risulta dimostrato, nemmeno approssimativamente, l'impiego delle somme per la ristrutturazione della abitazione che avrebbe consentito al Tribunale di valutarne l'ammissibilità e posto che il finanziamento comunque terminerà nell'anno 2028; che non vi è
nemmeno la prova dei dedotti esborsi mensili di Euro 300 per la casa concessa in comodato d'uso dalla propria madre, né il medesimo ha prodotto gli estratti dei conto correnti o fornito la prova, almeno in via approssimativa, di aver eroso la somma di
Euro 90.000 per il mantenimento della figlia.
Quanto al mantenimento dell'altro figlio, di cui in qualche misura il Tribunale terrà conto, va tuttavia precisato che il desiderio di avere altri figli, del tutto legittimo e comprensibile,
non può avvenire a detrimento del figlio/a nato in [...] e non giustifica di per sé la riduzione del mantenimento (a quest'ultimo riguardo vedi Cass. 3464/2022).
A ciò aggiungasi che pure la resistente ha avuto un altro 9
figlio e pertanto anche la medesima sostiene ulteriori oneri economici.
Pur volendo considerare che il reddito da locazione sia neutro, in ragione dei finanziamenti in essere e della tassazione
IMU, e tener conto in qualche misura degli obblighi di mantenimento nei confronti dell'altro figlio - quanto anzidetto nei limiti e nei termini sopraindicati - ed escludendo gli altri oneri perché non ritenuti fondati il medesimo può contare su un reddito mensile di Euro 1.900 circa.
Venendo alla situazione della la medesima, CP_1
attualmente ha costituito con un altro socio, in data 14.03.2023,
la società Giano s.n.c. di cui è socio amministratore e nella quale svolge la propria attività, ha dichiarato redditi netti negli anni
2021, 2022, 2023 (giuste dich. Unico 2022,2023,2024 in atti) per
Euro 11.120, Euro 12.754, Euro 1.390, di essere intestatari di un conto corrente presso la banca BCC con saldo al 31/12/21 di €
3.480,76 , al 31/12/22 di € 1.657,08, al 31/12/2 di € 6.403,62 e di un conto personale presso la BNL con saldi esigui ed infine di avere un conto corrente per la società sempre la banca BCC
con saldi al 31/12/2023 di € 8.368,79, al 29/03/2024 di €
6.429,60; non è intestataria di beni immobili.
Ciò premesso dalla documentazione in atti ed in particolare 10
dalla ricevuta allegato come documento 8 di parte ricorrente appare evidente che il contratto di locazione è in capo alla resistente ed a tale , suo compagno, per cui gli oneri Per_3
effettivamente a suo carico ammontano ad Euro 470 circa mensili non essendo peraltro in dubbio, anche alla luce della relazione investigativa in atti (doc. 21 di parte ricorrente) la sussistenza di una relazione tra le parti quantomeno fino all'anno 2024 (come da rilievi della relazione) quando è nato il figlio.
Inoltre la medesima è gravata da un finanziamento di Euro
226 mensili dal 27/11/2020 per 120 rate che tuttavia non assume rilievo in quanto successivo alla separazione delle parti.
Occorre poi considerare che nell'anno 2023 la medesima ha intrapreso un'attività commerciale tramite la predetta società
Giano snc dalla quale percepisce un reddito da lavoro dipendente ed altro derivante dagli utili della società e che il conto relativo alla società presenta significative movimentazioni in entrata ed in uscita.
Orbene alla luce delle rispettive situazioni delle parti, non vi
è dubbio che la resistente, diversamente da quanto affermato,
abbia migliorato la propria situazione economica.
Analogamente per quanto attiene al ricorrente, appare altresì
evidente che la situazione economica dello stesso non sia del 11
tutto attendibile in considerazione del fatto che alcuni finanziamenti non rilevano ai fini del giudizio per i motivi anzidetti, e che la situazione economica sia opaca in ragione del mancato deposito degli estratti conto dei conto correnti bancari e della circostanza di non aver anche dato atto ad es. della sussistenza di un ulteriore quota di proprietà di un immobile circostanze queste che da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In conclusione, valutata la situazione economica delle parti,
considerato che la somma di Euro 700 stabilita tra le parti teneva conto della circostanza che la resistente non lavorava e che attualmente la sua situazione economica è migliorata, valutato che entrambe le parti hanno un ulteriore figlio/a da mantenere,
tenuto conto che, per fatto notorio, con il crescere della prole,
attualmente ha 11 anni e si approssima alla fase della Per_1
adolescenza, aumentano le esigenze relative alle spese straordinarie piuttosto che quelle ordinarie il Collegio ritiene equo ridurre l'importo del mantenimento ad Euro 550,00
mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza, da corrispondere dal padre alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e suscettibile di aggiornamento ISTAT automatico come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal 12
Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui di seguito si trascrivono.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
57301/2023 così decide:
accoglie parzialmente il ricorso ed a modifica del decreto di omologa del 22/04/2016 di questo Tribunale
- dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (Roma, Per_1
16/02/2014) l'assegno di euro 550,00 mensili a decorrere dal deposito della sentenza, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025 e condanna al Parte_1
pagamento in favore di del relativo Controparte_1
importo entro il giorno 5 di ogni mese;
- fermo l'obbligo dei genitori di contribuire in eguale misura (50%) al pagamento delle spese extra con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui si 13
intendono integralmente richiamate e trascritte.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Ciani