Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/1980, n. 1046
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Sentenza 13 febbraio 1980

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L'esigenza, postulata dall'art 210 cod proc civ, che l'ordine di esibizione contenga l'indicazione dei documenti che ne formano oggetto e da ritenere pienamente soddisfatta quando, pur in Mancanza di un'analitica indicazione testuale, la portata dell'ordine risulti chiara in relazione all'istanza diretta ad ottenerlo ed alle finalita, desumibili dalla materia controversa, della produzione richiesta. ( Conf 3868/75, mass n 378117).*

L'ingiunzione fiscale, essendo un atto che cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e che non puo mai acquistare efficacia di giudicato, puo sempre essere rinnovata dall'amministrazione, anche nelle more del giudizio di opposizione all'ingiunzione precedente. ( Conf 2902/76, mass n 381666; ( Conf 53/73, mass n 361806).*

Il semplice accordo per la risoluzione del contratto pluriennale di locazione non fa venir meno il diritto dell'amministrazione finanziaria di pretendere l'imposta di registro per il periodo locatizio successivo alla data in cui avrebbe effetto detta risoluzione, essendo, invece, Onere del contribuente dimostrare l'effettiva cessazione del contratto medesimo. ( V 49/69, Corte cost; ( V 434/79, mass n 396555; ( V 3674/74, mass n 372196; ( V 864/73, mass n 363179; ( V 1890/72, mass n 358952).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/1980, n. 1046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1046
    Data del deposito : 13 febbraio 1980

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