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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10933/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112301451584 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112301451584 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di pagamento TARI n. 112301451584, relativo alle annualità 2022 e secondo semestre 2023, deducendone l'illegittimità per mancato riconoscimento delle riduzioni e detassazioni spettanti in ragione del conferimento dei rifiuti a operatori privati autorizzati e della produzione di rifiuti speciali.
La Corte di primo grado, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto dell'odierna appellata all'esclusione della quota variabile della tariffa limitatamente alle superfici produttive di rifiuti speciali, confermando la debenza della quota fissa e disponendo la rideterminazione dell'importo dovuto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello Roma Capitale, deducendo, in sintesi, sia l'erronea applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 116/2020 che la pretesa mancanza dei presupposti per l'esclusione della quota variabile della TARI che ha indotto in confusione il primo giudice, che ha travisato il concetto di fuoriuscita dal servizio pubblico e detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali.
Si costituiva Resistente_1 S.r.l., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, evidenziando l'inammissibilità e infondatezza dei motivi dedotti, oltre alla loro natura meramente reiterativa delle difese già svolte in primo grado.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, la Corte ritiene il gravame ammissibile sotto il profilo temporale, risultando proposto nel termine lungo di cui agli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, in assenza di notifica della sentenza di primo grado.
In ogni caso, l'appello è manifestamente infondato nel merito, in quanto la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione della normativa vigente, distinguendo in modo coerente la fuoriuscita dal servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani dalla detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006.
Il primo Giudice ha accertato, con valutazione di merito congruamente motivata e non censurabile in questa sede, che la società contribuente ha documentato l'avvio a recupero dei rifiuti speciali, in particolare degli imballaggi terziari e che le superfici interessate risultano identificabili sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Per il primo Giudice l'esclusione riguarda unicamente la quota variabile della tariffa, restando dovuta la quota fissa, in conformità alla funzione solidaristica della stessa.
Tale impostazione è pienamente conforme alla normativa nazionale e alla giurisprudenza consolidata, anche di questa Corte, nonché ai precedenti specifici riguardanti la medesima contribuente. Le ulteriori censure sollevate da Roma Capitale risultano generiche e non supportate da specifici rilievi istruttori, nonché in parte nuove o comunque non tempestivamente dedotte in primo grado, e pertanto inammissibili. Deve inoltre rilevarsi che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte appellata, confermato anche in sede di legittimità, depone univocamente nel senso della correttezza della soluzione adottata dal primo giudice, come dimostrato dai decreti di estinzione della Corte di Cassazione relativi a controversie analoghe
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da Roma Capitale deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Roma Capitale e conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.
10933/2024; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di
Resistente_1 S.r.l., che liquida in euro 5.000, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore La Presidente
Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10933/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112301451584 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112301451584 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di pagamento TARI n. 112301451584, relativo alle annualità 2022 e secondo semestre 2023, deducendone l'illegittimità per mancato riconoscimento delle riduzioni e detassazioni spettanti in ragione del conferimento dei rifiuti a operatori privati autorizzati e della produzione di rifiuti speciali.
La Corte di primo grado, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto dell'odierna appellata all'esclusione della quota variabile della tariffa limitatamente alle superfici produttive di rifiuti speciali, confermando la debenza della quota fissa e disponendo la rideterminazione dell'importo dovuto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello Roma Capitale, deducendo, in sintesi, sia l'erronea applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 116/2020 che la pretesa mancanza dei presupposti per l'esclusione della quota variabile della TARI che ha indotto in confusione il primo giudice, che ha travisato il concetto di fuoriuscita dal servizio pubblico e detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali.
Si costituiva Resistente_1 S.r.l., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, evidenziando l'inammissibilità e infondatezza dei motivi dedotti, oltre alla loro natura meramente reiterativa delle difese già svolte in primo grado.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, la Corte ritiene il gravame ammissibile sotto il profilo temporale, risultando proposto nel termine lungo di cui agli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, in assenza di notifica della sentenza di primo grado.
In ogni caso, l'appello è manifestamente infondato nel merito, in quanto la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione della normativa vigente, distinguendo in modo coerente la fuoriuscita dal servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani dalla detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006.
Il primo Giudice ha accertato, con valutazione di merito congruamente motivata e non censurabile in questa sede, che la società contribuente ha documentato l'avvio a recupero dei rifiuti speciali, in particolare degli imballaggi terziari e che le superfici interessate risultano identificabili sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Per il primo Giudice l'esclusione riguarda unicamente la quota variabile della tariffa, restando dovuta la quota fissa, in conformità alla funzione solidaristica della stessa.
Tale impostazione è pienamente conforme alla normativa nazionale e alla giurisprudenza consolidata, anche di questa Corte, nonché ai precedenti specifici riguardanti la medesima contribuente. Le ulteriori censure sollevate da Roma Capitale risultano generiche e non supportate da specifici rilievi istruttori, nonché in parte nuove o comunque non tempestivamente dedotte in primo grado, e pertanto inammissibili. Deve inoltre rilevarsi che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte appellata, confermato anche in sede di legittimità, depone univocamente nel senso della correttezza della soluzione adottata dal primo giudice, come dimostrato dai decreti di estinzione della Corte di Cassazione relativi a controversie analoghe
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da Roma Capitale deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Roma Capitale e conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.
10933/2024; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di
Resistente_1 S.r.l., che liquida in euro 5.000, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore La Presidente
Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli