Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 395/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 395/2024 VG del Registro Generale volontaria giurisdizione, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 26.2.2024, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Musicco, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Musicco, giusta ha mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e , con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis 51 Parte_1 CP_1
c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co.
1, c.c.
è stato previsto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento di € 200,00 mensile per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa, e oltre a € 25,00 per ciascun figlio, che il sig. verserà sui CP_1 conti personali dei figli, prendendosi atto degli ulteriori accordi economici e patrimoniali raggiunti dalle parti, che si sono dichiarate economicamente indipendenti.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Trani Parte_1 CP_1 al n. 390, parte II, serie A, anno 2000);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore