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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 19/04/2024 da
con il patrocinio dell'avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
FEDERICA e dell'avv. GUALTIERI RAMONA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 19/04/2024 docente in servizio presso Parte_1
l'Istituto “S. Petrini” di Busto Arsizio in virtù di un contratto a tempo determinato fino al
30.6.2025 (come documentato con deposito del 3.1.2025) ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso a seguito della Controparte_1
stipula di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 presso la Scuola dell'infanzia dell'I.C. A. Manzoni di Legnano, in virtù di numerosi contratti dal 13.11.2020 al 22.11.2020, dal 23.11.2020 al 08.12.2020, dal
09.12.2020 al 16.12.2020, dal 17.12.2020 al 23.12.2020 e dal 07.01.2021 al 30.06.2021;
1
- 2021/2022 presso la Scuola primaria “A. Manzoni” di Legnano con contratti dal
29.09.2021 al 30.06.2022 per n. 12 ore settimanali di lezione e dal 29.09.2021 al
22.12.2021 per n. 12 ore settimanali;
- 2022/2023 presso la Scuola primaria “A. Manzoni” di Busto Arsizio dal 27.09.2022 al
01.10.2022 per n. 12 ore settimanali con contratti dal 02.10.2022 al 31.10.2022 per n. 12 ore settimanali;
dal 24.10.2022 al 30.06.2023 per n. 12 ore settimanali di lezione, dal
01.11.2022 al 04.12.2022 per n. 12 ore settimanali, dal 05.12.2022 al 05.12.2022 per n. 12 ore settimanali di lezione, dal 11.01.2023 al 13.01.2023 per n. 12 ore settimanali, dal
16.01.2023 al 16.01.2023 per n. 12 ore settimanali, dal 17.01.2023 al 24.01.2023 per n. 12 ore settimanali e dal 25.01.2023 al 25.01.2023 per n. 12 ore settimanali.
Senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, parte ricorrente ha chiesto: ” - In via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'ottenimento Parte_1 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa, per l'effetto -
Condannare il a mettere a disposizione della ricorrente Controparte_1 Pt_1
detta Carta Docente affinché ne possa usufruire per come previsto e disciplinato
[...]
dalla normativa.. Con vittoria di spese e compensi professionali. IVA e CPA come per legge.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1
assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15, con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 del regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 nella causa C– 451/21; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso e rigettare la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
escludendosi, inoltre, dal computo, gli anni scolastici
2
in cui la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 7.1.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso.1
1Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma Controparte_2 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Controparte_2 l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. Controparte_2 La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il , Controparte_2
3
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_2 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il
DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_3
ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Controparte_2 Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15
d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”….
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di
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cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_2
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2020/21,
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2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2020/21 e che il deposito del ricorso è intervenuto prima della maturazione del termine prescrizionale.
Non può, inoltre, essere accolta, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, l'eccezione di estinzione (o perenzione), essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno, per dodici ore settimanali (cfr. All.1 ricorrente).
Devono essere, pertanto, respinte sia l'eccezione di non spettanza del beneficio per lo svolgimento di una prestazione inferiore a 180 giorni, considerato che la ricorrente ha lavorato per oltre 9 mesi negli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella medesima cattedra, sia l'eccezione di non spettanza per lo svolgimento di un orario curriculare ridotto, avendo invece parte ricorrente svolto un orario curriculare completo, essendo comunque irrilevante lo svolgimento della prestazione del servizio per un numero di ore/settimana inferiore all'orario completo ricorrendo, anche in caso di orario ridotto, le esigenze formative e risultando ingiustificata la disparità di trattamento con gli altri docenti ad orario parziale, ma assunti a tempo indeterminato.
Con produzione 3.1.2025 la docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinatario di contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 2.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 700,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria e decisionale), oltre spese generali, accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/3 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_2
docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 700,00 oltre spese generali, accessori di legge e spese vive di euro
49,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 26.02.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.