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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240016202237000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240020224988000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259008296810000 notificata in data
20 settembre 2025.
Al riguardo eccepisce l'omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento n. 02820240016202237000 anno d'imposta 2019 data di presunta notifica 25.07.2024, di € 1.822,87 e relativa ad IVA e n.
02820240020224988000 anno d'imposta 2020 data di presunta notifica 07.06.2024, di € 5.798,64 e relativa ad IVA, con conseguente decadenza e prescrizione dei relativi crediti, sanzioni e interessi.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 6 novembre 2025 contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con successive memorie illustrative depositate in data 15 gennaio 2026 il ricorrente contesta la regolarità della documentazione prodotta da parte convenuta e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che la cartella di pagamento n.
02820240016202237000 era stata consegnata in data 25 luglio 2024 a persona di famiglia dal messo notificatore e che il successivo avviso di avvenuta notifica è stato inviato con raccomandata postale n.
675264900278 in data 31 luglio 2024 ed è stata restituito al mittente per compiuta giacenza;
che la cartella di pagamento n. 02820240020224988000 è stata correttamente notificata per poste con raccomandata in data 7 giugno 2024.
Conseguentemente destituite di fondamento risultano tutte le eccezioni del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
700.00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026. Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240016202237000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240020224988000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259008296810000 notificata in data
20 settembre 2025.
Al riguardo eccepisce l'omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento n. 02820240016202237000 anno d'imposta 2019 data di presunta notifica 25.07.2024, di € 1.822,87 e relativa ad IVA e n.
02820240020224988000 anno d'imposta 2020 data di presunta notifica 07.06.2024, di € 5.798,64 e relativa ad IVA, con conseguente decadenza e prescrizione dei relativi crediti, sanzioni e interessi.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 6 novembre 2025 contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con successive memorie illustrative depositate in data 15 gennaio 2026 il ricorrente contesta la regolarità della documentazione prodotta da parte convenuta e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che la cartella di pagamento n.
02820240016202237000 era stata consegnata in data 25 luglio 2024 a persona di famiglia dal messo notificatore e che il successivo avviso di avvenuta notifica è stato inviato con raccomandata postale n.
675264900278 in data 31 luglio 2024 ed è stata restituito al mittente per compiuta giacenza;
che la cartella di pagamento n. 02820240020224988000 è stata correttamente notificata per poste con raccomandata in data 7 giugno 2024.
Conseguentemente destituite di fondamento risultano tutte le eccezioni del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
700.00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026. Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato