CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1173/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062383852000 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLO n. 2024/55020 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 26.2.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240062383852 relativo all'accertamento di IRPEF e IVA del 2020 per l'importo di € 120.848,73
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è basato sui seguenti motivi:
1. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella per violazione dell'art. 15 e dell'art. 23 della convenzione tra Italia e Cina
2. Sulla corretta determinazione del credito per le imposte pagate all'estero . Illegittimità della cartella di pagamento per violazione e falsa applicazione degli art. 53 e 165 del TUIR . Infondatezza delle motivazioni contenute nella rettifica operata dall'Ufficio procedente alla cartella di pagamento ed inconferenza rispetto ai requisiti necessari per la spettanza del credito
Il ricorrente sostiene che la somma pretesa sia frutto di una doppia imposizione , in quanto, in base all'art.15 della convenzione Italia – Cina “ i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato , a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente .”
L'art. 23 della stessa convenzione, per evitare la doppia imposizione, prevede che se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l'Italia deve dedurre dalle imposte , i corrispondenti tributi, pagati in Cina.
Il ricorrente, pertanto, ha ritenuto di operare la suddetta deduzione delle imposte versate in Cina, non incorrendo in alcuna infedeltà, come contestato dall'amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce la legittimità del proprio operato in quanto , come da certificazione prodotta dallo stesso Ricorrente_1, i redditi prodotti in Cina alle dipendenze della NOKIA Management Co. Ltd. Shangai ammontano ad € 231.236 e, correttamente, è stata operata la deduzione della relativa imposta, pagata in Cina, dalle imposte dirette da pagare in Italia.
Non risulta, invece, analoga documentazione quanto al redito prodotto alle dipendenze di Società_1 and Network Italia s.p.a., pari ad € 119.527,79, somma che deve essere, pertanto, tassata in Italia
Il ricorrente sostiene che la detta somma sia compresa in quella già tassata, ma si tratta di due soggetti giuridici diversi e non vi è prova che la certificazione dell'avvenuto pagamento delle imposte in Cina si riferisca ad entrambi i rapporti di lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e, in applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere a controparte le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio che liquida in 5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa
AR CA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1173/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062383852000 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLO n. 2024/55020 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 26.2.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240062383852 relativo all'accertamento di IRPEF e IVA del 2020 per l'importo di € 120.848,73
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è basato sui seguenti motivi:
1. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella per violazione dell'art. 15 e dell'art. 23 della convenzione tra Italia e Cina
2. Sulla corretta determinazione del credito per le imposte pagate all'estero . Illegittimità della cartella di pagamento per violazione e falsa applicazione degli art. 53 e 165 del TUIR . Infondatezza delle motivazioni contenute nella rettifica operata dall'Ufficio procedente alla cartella di pagamento ed inconferenza rispetto ai requisiti necessari per la spettanza del credito
Il ricorrente sostiene che la somma pretesa sia frutto di una doppia imposizione , in quanto, in base all'art.15 della convenzione Italia – Cina “ i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato , a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente .”
L'art. 23 della stessa convenzione, per evitare la doppia imposizione, prevede che se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l'Italia deve dedurre dalle imposte , i corrispondenti tributi, pagati in Cina.
Il ricorrente, pertanto, ha ritenuto di operare la suddetta deduzione delle imposte versate in Cina, non incorrendo in alcuna infedeltà, come contestato dall'amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce la legittimità del proprio operato in quanto , come da certificazione prodotta dallo stesso Ricorrente_1, i redditi prodotti in Cina alle dipendenze della NOKIA Management Co. Ltd. Shangai ammontano ad € 231.236 e, correttamente, è stata operata la deduzione della relativa imposta, pagata in Cina, dalle imposte dirette da pagare in Italia.
Non risulta, invece, analoga documentazione quanto al redito prodotto alle dipendenze di Società_1 and Network Italia s.p.a., pari ad € 119.527,79, somma che deve essere, pertanto, tassata in Italia
Il ricorrente sostiene che la detta somma sia compresa in quella già tassata, ma si tratta di due soggetti giuridici diversi e non vi è prova che la certificazione dell'avvenuto pagamento delle imposte in Cina si riferisca ad entrambi i rapporti di lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e, in applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere a controparte le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio che liquida in 5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa
AR CA