Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1070
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella per violazione della convenzione Italia-Cina

    L'Agenzia delle Entrate ha dedotto correttamente l'imposta pagata in Cina per i redditi percepiti da NOKIA Management Co. Ltd. Shangai. Tuttavia, non risulta documentazione analoga per i redditi percepiti da Società_1 and Network Italia s.p.a., pari ad € 119.527,79, somma che deve essere pertanto tassata in Italia. Il ricorrente sostiene che tale somma sia compresa in quella già tassata, ma non vi è prova che la certificazione del pagamento delle imposte in Cina si riferisca ad entrambi i rapporti di lavoro.

  • Rigettato
    Corretta determinazione del credito per le imposte pagate all'estero

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'imposta pagata in Cina per i redditi percepiti da NOKIA Management Co. Ltd. Shangai sia stata correttamente dedotta, manca la prova che la certificazione del pagamento delle imposte in Cina si riferisca anche ai redditi percepiti da Società_1 and Network Italia s.p.a., rendendo tale somma tassabile in Italia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1070
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1070
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo