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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 1136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1136/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. PESCATORE GIACOMO Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA D. ALIGHIERI N. 26 40125 BOLOGNA,
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. TESTA MONICA CP_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA MARSALA 12/A, 29017 RE
D'DA
AZ NA (C.F. ) rappresentata a difesa CodiceFiscale_1
dall'Avv. Silvia Contardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
Pagina 1 presso il suo studio in RE D'RD (PC), Via Gorizia n. 15, silvia. Email_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
Giuseppe Toscani (C.F.- pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio in RE d'RD (PC), via G.Bressani, 4/b,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. In via principale, nel merito, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n. 524/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, nel giudizio recante
R.G. n. 2605/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per
l'effetto, rigettare ogni domanda attorea nonché tutte le domande formulate dai convenuti GNa AA HA e GN anche nei soli confronti CP_1
del GN siccome illegittime, inammissibili, infondate, non Parte_1
provate e/o come meglio.
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dovesse confermare la Sentenza, si insiste comunque per il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal convenuto signor siccome inammissibile, infondata non provata CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. In via di ulteriore subordine, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dovesse confermare la Sentenza anche relativamente al capo della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal convenuto signor si chiede - in riforma – (i) che venga CP_1
esclusa la debenza di qualsivoglia importo perché dalla somma di euro 19.415,55
Pagina 2 devono comunque essere decurtati euro 22.422,16 corrispondenti alla quota parte di imposta di successione riferibile al signor e che il signor CP_1 Parte_1
sta versando ratealmente quale obbligato in solido ovvero (ii) che, in via
[...]
ulteriormente gradata, dalla somma di euro 19.415,55 vengano decurtati euro
13.917,16 che, come in atti documentalmente provato, sono stati già corrisposti dal signor a titolo di imposta di successione.
5. Sempre e comunque Parte_1
con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario, CPA ed
IVA come per legge”
Per parte NA AZ “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - In via principale, respingere in toto l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 524/2024 emessa dal
Tribunale di Piacenza, nel giudizio recante R.G. n. 2605/2020; - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata e, pertanto, di ritenuta validità del testamento olografo impugnato, confermare la validità della disposizione testamentaria di legato contenuta nel testamento pubblico del Notaio del 15.05.2018 Reg. n. 140, in quanto non revocato e non incompatibile con le Per_1
disposizioni del testamento olografo. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compresa la fase cautelare svoltasi avanti l'Ecc.ma Corte.
Per parte “Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Bologna, CP_1
contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza N. 523/2024 resa in data 13/06/2024 e depositata il 14/06/2024 dal
Tribunale di Piacenza, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza. Con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per parte Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, accertati i Parte_2
fatti e respinta ogni contraria eccezione, in via principale e nel merito rigettare
l'appello promosso da poiché infondato, illegittimo e non provato Parte_1
e di conseguenza confermare la sentenza n°523/2024 emessa nella causa civile di I
Grado iscritta al n°2605/2020 R.G. resa dal Tribunale di Piacenza, in Camera di
Pagina 3 Consiglio con dott.ssa Marisella Gatti Presidente, dott.ssa Maddalena Ghisolfi
Giudice Relatore e dott.sa Laura Ventriglia decisa il 13 giugno 2024, il tutto confermando la condanna alle spese della sentenza di I grado e con refusione delle spese di CTU. Nella denegata ipotesi che venga riformata la sentenza di primo grado
n.523/2024 emessa nella causa civile di I Grado iscritta al n°2605/2020 R.G. resa dal Tribunale di Piacenza e riconosciuta la validità del testamento olografo impugnato, accertato che quest'ultimo non avendo revocato i precedenti testamenti né nello specifico i legati, quest'ultimi in quanto non incompatibili sopravvivono alla nuova disposizione testamentaria e pertanto riconoscere il legato a favore della sig.ra . Il tuttto con condanna alle spese della presente causa di Parte_2
appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_2 Parte_1
e AA HA al fine di sentire accertare la nullità e/o
[...] CP_1
annullabilità e/o inefficacia del testamento olografo di del 25.11.2018 Persona_2
per alterazione della data, con conseguente validità del testamento pubblico antecedente del 15.05.2018.
Si costituiva in giudizio nominato coerede unitamente a Parte_1 [...]
con il testamento impugnato, contestando integralmente il contenuto dell'atto CP_1
di citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva aderendo alle domande di parte attrice in relazione alla CP_1
non autenticità del testamento impugnato e chiedendo l'accertamento della propria qualità di erede universale in virtù del precedente testamento;
chiedeva inoltre in via riconvenzionale dichiararsi l'invalidità della dichiarazione di successione presentata da e la sua condanna sia alla restituzione dei beni ereditari e Parte_1
relativi frutti in suo possesso sia alla restituzione degli importi già addebitati dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di successione (€ 19.359,99 in data
Pagina 4 25.06.2020 ed € 55,56 in data 16.07.2020) compreso il “saldo” dell'imposta di successione come richiesta con avvisi di liquidazione prot. n. 4952/11.2.21, per €
42.155,20, e prot. n. 4969/11.2.21, per € 2.683,24, notificati il 19.02.2021 e relative spese.
Si costituiva in giudizio AA HA associandosi alla domanda attorea.
In corso di causa veniva svolta CTU grafologica.
Con sentenza n. 523/2024, pubblicata il 14.06.2024, il Tribunale di Piacenza ha accertato l'alterazione della data del testamento olografo di datato Persona_2
25.11.2018 e pubblicato il 17.03.2020 dichiarandone la nullità; ha accertato e dichiarato la devoluzione per testamento pubblico del 15.05.2018 della successione di e, conseguentemente, ha dichiarato la qualità di erede universale di Persona_2
e la qualità di eredi a titolo particolare di e di AA CP_1 Parte_2
HA; ha ordinato a di consegnare a tutti i beni Parte_1 CP_1
dell'eredità, compresi i frutti percetti e percipiendi dalla domanda giudiziale fino alla restituzione;
ha dichiarato l'invalidità delle dichiarazioni di successione presentate presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate da a Parte_1
nome di n. 193765 del 25.06.2020 e n. 229146 del 16.07.2020 CP_1
ordinandone la cancellazione;
ha condannato a restituire a Parte_1 [...]
la somma di € 19.415,55 già versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di CP_1
imposta di successione e le ulteriori somme richieste dall'Agenzia qualora versate.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo il rigetto Parte_1
delle domande svolte in primo grado dalle controparti.
Con il primo motivo deduceva vizio di ultrapetizione, per aver il Giudice interpretato la domanda attorea come azione di accertamento negativo con individuazione di una diversa causa petendi incompatibile con quella della domanda.
Con il secondo motivo lamentava l'errata ratio decidendi della sentenza poiché, pur muovendo dall'accertamento della validità formale del testamento olografo, è poi giunta alla ricostruzione della volontà del de cuius secondo il criterio del “più probabile che non”.
Pagina 5 Con il terzo motivo contestava la sentenza nella parte in cui, con insufficiente e contraddittoria motivazione, si è discostata dalle conclusioni del CTU aderendo a quelle dei CTP.
Con il quarto motivo contestava l'ammissione delle prove testimoniali volte ad accertare le “reali volontà del testatore”, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della (presunta) falsità di un atto testamentario e, dunque, in quanto tali, inammissibili e irrilevanti per indebito ampliamento del thema decidendum.
Con il quinto motivo contestava l'ordine di consegnare all'erede i beni CP_1
dell'eredità in assenza di specifica domanda.
Con il sesto motivo censurava l'accoglimento della domanda trasversale riconvenzionale del convenuto per carenza di motivazione, deducendo CP_1
l'erroneità del provvedimento per la sua condanna alla restituzione della somma di €
19.414,55 versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di successione.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
A tal fine rilevava che il Tribunale aveva correttamente qualificato la domanda dell'attrice come accertamento negativo dell'autenticità del testamento, facendo prevalere la sostanza delle pretese azionate dalla sulla forma, considerato Pt_2
anche il contenuto della domanda spiegata da CP_1
Rilevava inoltre la correttezza della motivazione, conforme ai principi processuali in materia di formazione della prova, rilevando come la CTU nell'esame peritale non avesse debitamente considerato la patologia agli arti superiori da cui il de cuius era affetto e le altre correzioni presenti nel testamento, né le scritture comparative disponibili, ed evidenziando che la decisione era stata correttamente assunta sulla base di tutto il materiale probatorio a disposizione.
Ribadiva inoltre che la domanda di restituzione era stata ritualmente formulata in primo grado e non tempestivamente contestata.
4.- Si costituiva in giudizio AA HA chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, chiedeva la conferma della validità della disposizione testamentaria in suo favore contenuta nel testamento
Pagina 6 pubblico del 15.05.2018 in quanto non revocata e non incompatibile con le disposizioni del testamento olografo.
A tal fine deduceva che il Giudice di primo grado aveva correttamente individuato nella domanda di accertamento negativo lo strumento processuale cui far ricorso per accertare l'autenticità del testamento olografo, così disattendendo la ricostruzione di controparte circa la necessità della proposizione di querela di falso, applicando correttamente il principio del “più probabile che non” secondo cui non occorre che l'accertamento probatorio raggiunga i requisiti della certezza, essendo sufficiente a ritenere provata la domanda un elevato grado di probabilità e dovendo, pertanto, il
Giudice scegliere tra le alternative quella che, in relazione alle prove disponibili, presenta un grado di attendibilità maggiore in base alla regolarità statistica e alla verosimiglianza logica. La stessa consulente aveva peraltro concluso nel senso di non poter stabilire se la correzione della data fosse opera del de cuius o di un terzo, fermo restando che le valutazioni del perito non sono vincolanti per il Giudice che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione coerente, ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata, come avvenuto nel caso di specie.
5.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in Parte_2
subordine, la conferma della validità della disposizione testamentaria in proprio favore, non incompatibile né revocata dal testamento olografo successivo.
A tal fine deduceva che il Tribunale non aveva reinterpretato la domanda attorea sulla base della costituzione di giacchè la stessa era chiaramente volta fin CP_1
dall'inizio a chiedere l'accertamento della falsità della data contenuta nel testamento olografo.
Il Giudice aveva correttamente dedotto e motivato il suo convincimento, all'esito di una copiosa istruttoria, facendo corretta applicazione del principio del “più probabile che non”, disattendo le conclusioni del CTU in ragione di numerosi elementi di prova.
6.- La vicenda processuale trae origine dalla successione di deceduto Persona_2
il 11/02/2020, lasciando suo unico erede universale, in virtù del testamento pubblico
Pagina 7 del 15.5.2018, il OT , istituendo contestualmente due legati a favore CP_1
della OT e della badante HA AA, revocando ogni Parte_2
precedente disposizione testamentaria;
il testamento veniva registrato in data
06/03/2020.
Dopo alcune settimane, apprendeva della sopraggiunta pubblicazione, CP_1
ad opera del fratello di un testamento olografo apparentemente datato Pt_1
25/11/2018, in cui il de cuius aveva istituito eredi, in parti uguali, i nipoti e CP_1
senza alcun ulteriore legato. Pt_1
Detto ultimo testamento è stato quindi impugnato da per non Parte_2
autenticità della data (25/11/2018), sul presupposto che lo stesso sia stata redatto nel
2013, su pressioni di con successiva alterazione della data originariamente Pt_1
apposta da “2013” in “2018” .
Riassunta in questi termini la vicenda, è quindi possibile passare all'esame dei singoli motivi di gravame.
Il primo, secondo e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Questa Corte condivide l'impostazione del primo giudice in ordine alla qualificazione della domanda svolta dall'attrice in primo grado quale domanda di accertamento negativo, avendo l'attrice chiesto espressamente di accertare l'alterazione della data del testamento olografo del 25.11.2018 con conseguente nullità/annullabilità/inefficacia.
Il Giudice non ha operato alcuna indebita riqualificazione della domanda, ma ha solo correttamente interpretato la stessa, ricostruendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia anche al fine di accertare l'onere probatorio a carico delle parti.
In linea con la giurisprudenza della Suprema Corte ha quindi ritenuto la corretteza dell'azione proposta secondo l'orientamento per cui la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo ex art. 602, comma 3, c.c. deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova secondo i principi generali e il normale riparto dell'onere della
Pagina 8 prova codificato dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. SS UU 12307/2015 che ha individuato nella proposizione di una domanda di accertamento negativo della validità del testamento olografo non autentico da parte di chi ne contesti l'autenticità, con il conseguente accollo dell'onere probatorio, una terza via circa lo strumento processuale utilizzabile allo scopo tra le tesi dell'istanza di verificazione e della querela di falso;
cfr. anche Cassazione civile sez. II, 22/09/2017, n.22197).
L'impugnativa della data, che si presume veridica ai sensi dell'art. 602, comma 3, c.c., anche al fine di dimostrare la nullità o l'inesistenza del testamento nel rapporto con uno precedente, va effettuata infatti nelle normali forme e con i consueti mezzi attraverso i quali si dimostra la difformità tra volontà e dichiarazione, giacchè la parte che chiede al giudice l'accertamento dell'inesistenza del diritto vantato dal convenuto deve provare l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di quest'ultimo.
La domanda di accertamento negativo è stata peraltro ritualmente introdotta in giudizio anche da nominato con precedente testamento pubblico del CP_1
15.5.2018 erede universale.
Entrambe le parti miravano ad ottenere nel giudizio il medesimo risultato.
Tutte le parti hanno inoltre chiesto CTU per accertare l'autenticità del testamento e la riconducibilità della correzione della data alla mano del testatore.
Dopo aver correttamente qualificato la domanda, il Giudice ha quindi concluso per l'invalidità del testamento in oggetto sulla base della valutazione dell'intero compendio probatorio a sua disposizione, con corretta applicazione del principio dell'onere della prova nei termini sopra precisati.
Passando ai motivi terzo e quarto si rileva quanto segue.
Il primo giudice, infatti, sulla base dei risultati della consulenza e delle osservazioni dei CTP, della certificazione medica in atti, delle dichiarazioni rese dal de cuius nel procedimento per ADS e delle testimonianze escusse, ha concluso per la non autenticità del testamento del 15.11.2018 per alterazione della data.
La consulenza svolta in primo grado aveva accertato che il testamento olografo nel testo manoscritto è stato vergato di pugno dal de cuius, anche se risulta
Pagina 9 “imperiziabile” la cifra 8 indicata nella data del testamento, visibilmente corretta con una penna diversa da quella con cui è stato vergato l'atto, precisando di non essere in grado di ricondurre al de cuius o ad altra mano detta correzione e rilevando altresì di non poter stabilire in quale misura la patologia degenerativa che all'epoca affliggeva il de cuius avesse influito sulla scrittura.
A riguardo, i CTP hanno tuttavia evidenziato come la correzione della cifra 8 appare totalmente diversa rispetto alle altre correzioni presenti nel testo “Come in tutte le correzioni presenti nel testamento, per dirla come la CTU, i ripassi sono incoerenti e
i tracciati sovrapposti. Per quanto riguarda il numero di unità dell'anno di redazione del testamento, al contrario, risulta ben evidente trattarsi di un “8”… I tremori e le indecisioni che caratterizzano tutte le manoscritture dell'intero testamento sono di colpo scomparse”, “Tutta la scrittura testamentaria manifesta una pressione tenue, spesso quasi impercettibile e sono davvero scarsi i tracciati ove si può percepire un'impronta pressoria che, comunque, nulla condivide con la forza impressa nelle due cerchiature che costituiscono la cifra “8” all'olografo in esame”.
Partendo da detti rilievi, il primo giudice ha quindi correttamente valutato secondo gli ordinari criteri tutti gli elementi probatori a sua disposizione per accertare l'autenticità dell'atto.
Dalla documentazione sanitaria depositata risulta che il de cuius a causa della patologia da cui era affetto, paralisi progressiva degli arti superiori, pur conservando le funzioni cognitive, riusciva con difficoltà a tenere in mano una penna e non era in grado di scrivere, come peraltro da lui stesso dichiarato nel maggio 2018 davanti al
Notaio al momento della redazione del testamento pubblico (cfr. test eseguiti nelle visite del 14/05/2014 e del 19.2.2016, in cui il de cuius non era stato in grado di scrivere una frase con soggetto e verbo, avendo ottenuto in entrambe le visite il punteggio 0 - docc. nn.
5-6 parte Saana;
la suddetta patologia risulta anche confermata nella visita geriatrica del 01/02/2018 contenente l'esito del medesimo test con punteggio zero in ordine alla capacità di scrivere una frase), patologia che verosimilmente impediva un gesto pressorio particolarmente forte quale quello
Pagina 10 esercitato per correggere la sola cifra “8”, con una pressione palesemente più forte di quella esercitata per le altre correzioni nell'atto.
Alle medesime conclusioni si giunge integrando gli esiti della verifica tecnica con a ricostruzione dell'effettiva volontà del de cuius quale risultante dalle dichiarazioni da lui rese in sede di ADS e dai testi escussi nel presente procedimento.
Risulta infatti che il de cuius nella procedura per ADS nei suoi confronti all'udienza del 18.12.2017 (solo alcuni mesi prima la data del testamento pubblico) aveva dichiarato il suo forte contrasto con il OT e il suo attaccamento all'altro Pt_1
OT , aderendo alla nomina di un ADS esterno. CP_1
I pessimi rapporti con sono stati confermati anche dall'amministratore di Pt_1
sostegno alla medesima udienza come anche dai testi escussi in primo grado.
e hanno confermato la volontà di di Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
lasciare i suoi beni al OT , sia perché lo aveva sempre aiutato nell'azienda, CP_1
sia perché si sentiva in colpa nei suoi confronti a causa di un incidente avuto in passato alla guida di un trattore con lui nel quale il medesimo aveva perso quattro dita della mano, ribadendo la sua volontà di lasciare anche un immobile alla badante che lo aveva assistito, così come poi disposto nel testamento pubblico redatto, legato di cui non vi è invece traccia nel testamento impugnato (si condivide l'irrilevanza della situazione debitoria del teste nei confronti dell'eredità, sicuramente Controparte_3
indifferente rispetto all'individuazione dell'erede, fermo restando che l'incapacità del teste non è stata tempestivamente sollevata).
La teste ha confermato i forti contrasti con il OT e l'intenzione Tes_1 Pt_1
del de cuius di lasciare un immobile alla sua badante.
marito della badante, ha riferito che nel novembre 2013 Persona_3 Pt_1
si era recato nella loro abitazione e aveva chiesto, con forti pressioni, allo
[...]
zio di redigere testamento olografo, alla presenza dello stesso OT, della badante e del marito. Per redigere il suddetto testamento, costituito da poche righe, il de cuius impiegò oltre tre ore a causa dell'incapacità di reggere bene la penna con le mani e,
Pagina 11 terminate le operazioni di scrittura, strappò di mano allo zio il Parte_1
testamento olografo e lo portò via.
Come rilevato in sentenza, non ha sostanzialmente contestato Parte_1
l'avvenuta redazione di un testamento nel 2013 e non ha offerto alcuna prova per dimostrare la redazione di un nuovo testamento alla sua presenza nel 2018 o la correzione concordata con lo zio della data del precedente testamento, né ha offerto prova contraria anche in ordine ai suoi rapporti con il de cuius.
Appare quindi ragionevole che il de cuius, consapevole di aver redatto un testamento nel 2013 di cui non aveva più disponibilità, abbia poi voluto redigere un nuovo testamento pubblico dinanzi ad un notaio nel 2018 esprimendo correttamente le proprie ultime volontà.
Passando all'esame del quinto motivo, si rileva che aveva CP_1
correttamente svolto fin dal primo grado domanda per ottenere la consegna di tutti i beni ereditari e la cancellazione delle trascrizioni e volturazioni effettuate in virtù della dichiarazione di successione relativa al testamento annullato. Dette domande non sono state oggetto di specifica tempestiva contestazione, essendo state solo genericamente ritenute “distinte e autonome” rispetto alla domanda principale. Il motivo è quindi infondato.
Il sesto motivo merita invece accoglimento.
Il primo Giudice ha condannato alla “restituzione della somma di Parte_1
€ 19.415,55, già versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di successione”.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 346/90 il pagamento dell'imposta di successione è dovuto anche in caso di impugnazione del testamento, salvo il diritto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, al rimborso di quanto pagato o pagato in eccedenza
(art. 42, 1 c. lett. e), D Lgs. 346/90). Per tali motivi, all'esito del CP_1
presente giudizio, ben potrà richiedere all'ufficio finanziario competente il rimborso dell'imposta di successione indebitamente corrisposta, restando escluso alcun rapporto obbligatorio al riguardo tra le parti ( Cassazione civile sez. II, 04/07/2012,
n.11195).
Pagina 12 Le ulteriori domande proposte da per la prima volta in appello sono Parte_1
inammissibili perché tardive.
All'accoglimento parziale dell'appello e alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna di alla refusione dei restanti due terzi. Parte_1
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Parte_2
NA AZ, costituiti, avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n.
523/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di di CP_1
restituzione da parte di delle somme richieste dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate a titolo di imposte di successione;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna alla refusione dei Parte_1
restanti due terzi in favore delle controparti che liquida in € 5.077,00 per compensi del primo grado ed € 4.630,00 per compensi del secondo grado in favore di ognuna, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1136/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. PESCATORE GIACOMO Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA D. ALIGHIERI N. 26 40125 BOLOGNA,
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. TESTA MONICA CP_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA MARSALA 12/A, 29017 RE
D'DA
AZ NA (C.F. ) rappresentata a difesa CodiceFiscale_1
dall'Avv. Silvia Contardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
Pagina 1 presso il suo studio in RE D'RD (PC), Via Gorizia n. 15, silvia. Email_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
Giuseppe Toscani (C.F.- pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio in RE d'RD (PC), via G.Bressani, 4/b,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. In via principale, nel merito, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n. 524/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, nel giudizio recante
R.G. n. 2605/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per
l'effetto, rigettare ogni domanda attorea nonché tutte le domande formulate dai convenuti GNa AA HA e GN anche nei soli confronti CP_1
del GN siccome illegittime, inammissibili, infondate, non Parte_1
provate e/o come meglio.
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dovesse confermare la Sentenza, si insiste comunque per il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal convenuto signor siccome inammissibile, infondata non provata CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. In via di ulteriore subordine, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dovesse confermare la Sentenza anche relativamente al capo della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal convenuto signor si chiede - in riforma – (i) che venga CP_1
esclusa la debenza di qualsivoglia importo perché dalla somma di euro 19.415,55
Pagina 2 devono comunque essere decurtati euro 22.422,16 corrispondenti alla quota parte di imposta di successione riferibile al signor e che il signor CP_1 Parte_1
sta versando ratealmente quale obbligato in solido ovvero (ii) che, in via
[...]
ulteriormente gradata, dalla somma di euro 19.415,55 vengano decurtati euro
13.917,16 che, come in atti documentalmente provato, sono stati già corrisposti dal signor a titolo di imposta di successione.
5. Sempre e comunque Parte_1
con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario, CPA ed
IVA come per legge”
Per parte NA AZ “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - In via principale, respingere in toto l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 524/2024 emessa dal
Tribunale di Piacenza, nel giudizio recante R.G. n. 2605/2020; - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata e, pertanto, di ritenuta validità del testamento olografo impugnato, confermare la validità della disposizione testamentaria di legato contenuta nel testamento pubblico del Notaio del 15.05.2018 Reg. n. 140, in quanto non revocato e non incompatibile con le Per_1
disposizioni del testamento olografo. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compresa la fase cautelare svoltasi avanti l'Ecc.ma Corte.
Per parte “Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Bologna, CP_1
contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza N. 523/2024 resa in data 13/06/2024 e depositata il 14/06/2024 dal
Tribunale di Piacenza, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza. Con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per parte Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, accertati i Parte_2
fatti e respinta ogni contraria eccezione, in via principale e nel merito rigettare
l'appello promosso da poiché infondato, illegittimo e non provato Parte_1
e di conseguenza confermare la sentenza n°523/2024 emessa nella causa civile di I
Grado iscritta al n°2605/2020 R.G. resa dal Tribunale di Piacenza, in Camera di
Pagina 3 Consiglio con dott.ssa Marisella Gatti Presidente, dott.ssa Maddalena Ghisolfi
Giudice Relatore e dott.sa Laura Ventriglia decisa il 13 giugno 2024, il tutto confermando la condanna alle spese della sentenza di I grado e con refusione delle spese di CTU. Nella denegata ipotesi che venga riformata la sentenza di primo grado
n.523/2024 emessa nella causa civile di I Grado iscritta al n°2605/2020 R.G. resa dal Tribunale di Piacenza e riconosciuta la validità del testamento olografo impugnato, accertato che quest'ultimo non avendo revocato i precedenti testamenti né nello specifico i legati, quest'ultimi in quanto non incompatibili sopravvivono alla nuova disposizione testamentaria e pertanto riconoscere il legato a favore della sig.ra . Il tuttto con condanna alle spese della presente causa di Parte_2
appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_2 Parte_1
e AA HA al fine di sentire accertare la nullità e/o
[...] CP_1
annullabilità e/o inefficacia del testamento olografo di del 25.11.2018 Persona_2
per alterazione della data, con conseguente validità del testamento pubblico antecedente del 15.05.2018.
Si costituiva in giudizio nominato coerede unitamente a Parte_1 [...]
con il testamento impugnato, contestando integralmente il contenuto dell'atto CP_1
di citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva aderendo alle domande di parte attrice in relazione alla CP_1
non autenticità del testamento impugnato e chiedendo l'accertamento della propria qualità di erede universale in virtù del precedente testamento;
chiedeva inoltre in via riconvenzionale dichiararsi l'invalidità della dichiarazione di successione presentata da e la sua condanna sia alla restituzione dei beni ereditari e Parte_1
relativi frutti in suo possesso sia alla restituzione degli importi già addebitati dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di successione (€ 19.359,99 in data
Pagina 4 25.06.2020 ed € 55,56 in data 16.07.2020) compreso il “saldo” dell'imposta di successione come richiesta con avvisi di liquidazione prot. n. 4952/11.2.21, per €
42.155,20, e prot. n. 4969/11.2.21, per € 2.683,24, notificati il 19.02.2021 e relative spese.
Si costituiva in giudizio AA HA associandosi alla domanda attorea.
In corso di causa veniva svolta CTU grafologica.
Con sentenza n. 523/2024, pubblicata il 14.06.2024, il Tribunale di Piacenza ha accertato l'alterazione della data del testamento olografo di datato Persona_2
25.11.2018 e pubblicato il 17.03.2020 dichiarandone la nullità; ha accertato e dichiarato la devoluzione per testamento pubblico del 15.05.2018 della successione di e, conseguentemente, ha dichiarato la qualità di erede universale di Persona_2
e la qualità di eredi a titolo particolare di e di AA CP_1 Parte_2
HA; ha ordinato a di consegnare a tutti i beni Parte_1 CP_1
dell'eredità, compresi i frutti percetti e percipiendi dalla domanda giudiziale fino alla restituzione;
ha dichiarato l'invalidità delle dichiarazioni di successione presentate presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate da a Parte_1
nome di n. 193765 del 25.06.2020 e n. 229146 del 16.07.2020 CP_1
ordinandone la cancellazione;
ha condannato a restituire a Parte_1 [...]
la somma di € 19.415,55 già versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di CP_1
imposta di successione e le ulteriori somme richieste dall'Agenzia qualora versate.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo il rigetto Parte_1
delle domande svolte in primo grado dalle controparti.
Con il primo motivo deduceva vizio di ultrapetizione, per aver il Giudice interpretato la domanda attorea come azione di accertamento negativo con individuazione di una diversa causa petendi incompatibile con quella della domanda.
Con il secondo motivo lamentava l'errata ratio decidendi della sentenza poiché, pur muovendo dall'accertamento della validità formale del testamento olografo, è poi giunta alla ricostruzione della volontà del de cuius secondo il criterio del “più probabile che non”.
Pagina 5 Con il terzo motivo contestava la sentenza nella parte in cui, con insufficiente e contraddittoria motivazione, si è discostata dalle conclusioni del CTU aderendo a quelle dei CTP.
Con il quarto motivo contestava l'ammissione delle prove testimoniali volte ad accertare le “reali volontà del testatore”, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della (presunta) falsità di un atto testamentario e, dunque, in quanto tali, inammissibili e irrilevanti per indebito ampliamento del thema decidendum.
Con il quinto motivo contestava l'ordine di consegnare all'erede i beni CP_1
dell'eredità in assenza di specifica domanda.
Con il sesto motivo censurava l'accoglimento della domanda trasversale riconvenzionale del convenuto per carenza di motivazione, deducendo CP_1
l'erroneità del provvedimento per la sua condanna alla restituzione della somma di €
19.414,55 versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di successione.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
A tal fine rilevava che il Tribunale aveva correttamente qualificato la domanda dell'attrice come accertamento negativo dell'autenticità del testamento, facendo prevalere la sostanza delle pretese azionate dalla sulla forma, considerato Pt_2
anche il contenuto della domanda spiegata da CP_1
Rilevava inoltre la correttezza della motivazione, conforme ai principi processuali in materia di formazione della prova, rilevando come la CTU nell'esame peritale non avesse debitamente considerato la patologia agli arti superiori da cui il de cuius era affetto e le altre correzioni presenti nel testamento, né le scritture comparative disponibili, ed evidenziando che la decisione era stata correttamente assunta sulla base di tutto il materiale probatorio a disposizione.
Ribadiva inoltre che la domanda di restituzione era stata ritualmente formulata in primo grado e non tempestivamente contestata.
4.- Si costituiva in giudizio AA HA chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, chiedeva la conferma della validità della disposizione testamentaria in suo favore contenuta nel testamento
Pagina 6 pubblico del 15.05.2018 in quanto non revocata e non incompatibile con le disposizioni del testamento olografo.
A tal fine deduceva che il Giudice di primo grado aveva correttamente individuato nella domanda di accertamento negativo lo strumento processuale cui far ricorso per accertare l'autenticità del testamento olografo, così disattendendo la ricostruzione di controparte circa la necessità della proposizione di querela di falso, applicando correttamente il principio del “più probabile che non” secondo cui non occorre che l'accertamento probatorio raggiunga i requisiti della certezza, essendo sufficiente a ritenere provata la domanda un elevato grado di probabilità e dovendo, pertanto, il
Giudice scegliere tra le alternative quella che, in relazione alle prove disponibili, presenta un grado di attendibilità maggiore in base alla regolarità statistica e alla verosimiglianza logica. La stessa consulente aveva peraltro concluso nel senso di non poter stabilire se la correzione della data fosse opera del de cuius o di un terzo, fermo restando che le valutazioni del perito non sono vincolanti per il Giudice che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione coerente, ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata, come avvenuto nel caso di specie.
5.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in Parte_2
subordine, la conferma della validità della disposizione testamentaria in proprio favore, non incompatibile né revocata dal testamento olografo successivo.
A tal fine deduceva che il Tribunale non aveva reinterpretato la domanda attorea sulla base della costituzione di giacchè la stessa era chiaramente volta fin CP_1
dall'inizio a chiedere l'accertamento della falsità della data contenuta nel testamento olografo.
Il Giudice aveva correttamente dedotto e motivato il suo convincimento, all'esito di una copiosa istruttoria, facendo corretta applicazione del principio del “più probabile che non”, disattendo le conclusioni del CTU in ragione di numerosi elementi di prova.
6.- La vicenda processuale trae origine dalla successione di deceduto Persona_2
il 11/02/2020, lasciando suo unico erede universale, in virtù del testamento pubblico
Pagina 7 del 15.5.2018, il OT , istituendo contestualmente due legati a favore CP_1
della OT e della badante HA AA, revocando ogni Parte_2
precedente disposizione testamentaria;
il testamento veniva registrato in data
06/03/2020.
Dopo alcune settimane, apprendeva della sopraggiunta pubblicazione, CP_1
ad opera del fratello di un testamento olografo apparentemente datato Pt_1
25/11/2018, in cui il de cuius aveva istituito eredi, in parti uguali, i nipoti e CP_1
senza alcun ulteriore legato. Pt_1
Detto ultimo testamento è stato quindi impugnato da per non Parte_2
autenticità della data (25/11/2018), sul presupposto che lo stesso sia stata redatto nel
2013, su pressioni di con successiva alterazione della data originariamente Pt_1
apposta da “2013” in “2018” .
Riassunta in questi termini la vicenda, è quindi possibile passare all'esame dei singoli motivi di gravame.
Il primo, secondo e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Questa Corte condivide l'impostazione del primo giudice in ordine alla qualificazione della domanda svolta dall'attrice in primo grado quale domanda di accertamento negativo, avendo l'attrice chiesto espressamente di accertare l'alterazione della data del testamento olografo del 25.11.2018 con conseguente nullità/annullabilità/inefficacia.
Il Giudice non ha operato alcuna indebita riqualificazione della domanda, ma ha solo correttamente interpretato la stessa, ricostruendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia anche al fine di accertare l'onere probatorio a carico delle parti.
In linea con la giurisprudenza della Suprema Corte ha quindi ritenuto la corretteza dell'azione proposta secondo l'orientamento per cui la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo ex art. 602, comma 3, c.c. deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova secondo i principi generali e il normale riparto dell'onere della
Pagina 8 prova codificato dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. SS UU 12307/2015 che ha individuato nella proposizione di una domanda di accertamento negativo della validità del testamento olografo non autentico da parte di chi ne contesti l'autenticità, con il conseguente accollo dell'onere probatorio, una terza via circa lo strumento processuale utilizzabile allo scopo tra le tesi dell'istanza di verificazione e della querela di falso;
cfr. anche Cassazione civile sez. II, 22/09/2017, n.22197).
L'impugnativa della data, che si presume veridica ai sensi dell'art. 602, comma 3, c.c., anche al fine di dimostrare la nullità o l'inesistenza del testamento nel rapporto con uno precedente, va effettuata infatti nelle normali forme e con i consueti mezzi attraverso i quali si dimostra la difformità tra volontà e dichiarazione, giacchè la parte che chiede al giudice l'accertamento dell'inesistenza del diritto vantato dal convenuto deve provare l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di quest'ultimo.
La domanda di accertamento negativo è stata peraltro ritualmente introdotta in giudizio anche da nominato con precedente testamento pubblico del CP_1
15.5.2018 erede universale.
Entrambe le parti miravano ad ottenere nel giudizio il medesimo risultato.
Tutte le parti hanno inoltre chiesto CTU per accertare l'autenticità del testamento e la riconducibilità della correzione della data alla mano del testatore.
Dopo aver correttamente qualificato la domanda, il Giudice ha quindi concluso per l'invalidità del testamento in oggetto sulla base della valutazione dell'intero compendio probatorio a sua disposizione, con corretta applicazione del principio dell'onere della prova nei termini sopra precisati.
Passando ai motivi terzo e quarto si rileva quanto segue.
Il primo giudice, infatti, sulla base dei risultati della consulenza e delle osservazioni dei CTP, della certificazione medica in atti, delle dichiarazioni rese dal de cuius nel procedimento per ADS e delle testimonianze escusse, ha concluso per la non autenticità del testamento del 15.11.2018 per alterazione della data.
La consulenza svolta in primo grado aveva accertato che il testamento olografo nel testo manoscritto è stato vergato di pugno dal de cuius, anche se risulta
Pagina 9 “imperiziabile” la cifra 8 indicata nella data del testamento, visibilmente corretta con una penna diversa da quella con cui è stato vergato l'atto, precisando di non essere in grado di ricondurre al de cuius o ad altra mano detta correzione e rilevando altresì di non poter stabilire in quale misura la patologia degenerativa che all'epoca affliggeva il de cuius avesse influito sulla scrittura.
A riguardo, i CTP hanno tuttavia evidenziato come la correzione della cifra 8 appare totalmente diversa rispetto alle altre correzioni presenti nel testo “Come in tutte le correzioni presenti nel testamento, per dirla come la CTU, i ripassi sono incoerenti e
i tracciati sovrapposti. Per quanto riguarda il numero di unità dell'anno di redazione del testamento, al contrario, risulta ben evidente trattarsi di un “8”… I tremori e le indecisioni che caratterizzano tutte le manoscritture dell'intero testamento sono di colpo scomparse”, “Tutta la scrittura testamentaria manifesta una pressione tenue, spesso quasi impercettibile e sono davvero scarsi i tracciati ove si può percepire un'impronta pressoria che, comunque, nulla condivide con la forza impressa nelle due cerchiature che costituiscono la cifra “8” all'olografo in esame”.
Partendo da detti rilievi, il primo giudice ha quindi correttamente valutato secondo gli ordinari criteri tutti gli elementi probatori a sua disposizione per accertare l'autenticità dell'atto.
Dalla documentazione sanitaria depositata risulta che il de cuius a causa della patologia da cui era affetto, paralisi progressiva degli arti superiori, pur conservando le funzioni cognitive, riusciva con difficoltà a tenere in mano una penna e non era in grado di scrivere, come peraltro da lui stesso dichiarato nel maggio 2018 davanti al
Notaio al momento della redazione del testamento pubblico (cfr. test eseguiti nelle visite del 14/05/2014 e del 19.2.2016, in cui il de cuius non era stato in grado di scrivere una frase con soggetto e verbo, avendo ottenuto in entrambe le visite il punteggio 0 - docc. nn.
5-6 parte Saana;
la suddetta patologia risulta anche confermata nella visita geriatrica del 01/02/2018 contenente l'esito del medesimo test con punteggio zero in ordine alla capacità di scrivere una frase), patologia che verosimilmente impediva un gesto pressorio particolarmente forte quale quello
Pagina 10 esercitato per correggere la sola cifra “8”, con una pressione palesemente più forte di quella esercitata per le altre correzioni nell'atto.
Alle medesime conclusioni si giunge integrando gli esiti della verifica tecnica con a ricostruzione dell'effettiva volontà del de cuius quale risultante dalle dichiarazioni da lui rese in sede di ADS e dai testi escussi nel presente procedimento.
Risulta infatti che il de cuius nella procedura per ADS nei suoi confronti all'udienza del 18.12.2017 (solo alcuni mesi prima la data del testamento pubblico) aveva dichiarato il suo forte contrasto con il OT e il suo attaccamento all'altro Pt_1
OT , aderendo alla nomina di un ADS esterno. CP_1
I pessimi rapporti con sono stati confermati anche dall'amministratore di Pt_1
sostegno alla medesima udienza come anche dai testi escussi in primo grado.
e hanno confermato la volontà di di Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
lasciare i suoi beni al OT , sia perché lo aveva sempre aiutato nell'azienda, CP_1
sia perché si sentiva in colpa nei suoi confronti a causa di un incidente avuto in passato alla guida di un trattore con lui nel quale il medesimo aveva perso quattro dita della mano, ribadendo la sua volontà di lasciare anche un immobile alla badante che lo aveva assistito, così come poi disposto nel testamento pubblico redatto, legato di cui non vi è invece traccia nel testamento impugnato (si condivide l'irrilevanza della situazione debitoria del teste nei confronti dell'eredità, sicuramente Controparte_3
indifferente rispetto all'individuazione dell'erede, fermo restando che l'incapacità del teste non è stata tempestivamente sollevata).
La teste ha confermato i forti contrasti con il OT e l'intenzione Tes_1 Pt_1
del de cuius di lasciare un immobile alla sua badante.
marito della badante, ha riferito che nel novembre 2013 Persona_3 Pt_1
si era recato nella loro abitazione e aveva chiesto, con forti pressioni, allo
[...]
zio di redigere testamento olografo, alla presenza dello stesso OT, della badante e del marito. Per redigere il suddetto testamento, costituito da poche righe, il de cuius impiegò oltre tre ore a causa dell'incapacità di reggere bene la penna con le mani e,
Pagina 11 terminate le operazioni di scrittura, strappò di mano allo zio il Parte_1
testamento olografo e lo portò via.
Come rilevato in sentenza, non ha sostanzialmente contestato Parte_1
l'avvenuta redazione di un testamento nel 2013 e non ha offerto alcuna prova per dimostrare la redazione di un nuovo testamento alla sua presenza nel 2018 o la correzione concordata con lo zio della data del precedente testamento, né ha offerto prova contraria anche in ordine ai suoi rapporti con il de cuius.
Appare quindi ragionevole che il de cuius, consapevole di aver redatto un testamento nel 2013 di cui non aveva più disponibilità, abbia poi voluto redigere un nuovo testamento pubblico dinanzi ad un notaio nel 2018 esprimendo correttamente le proprie ultime volontà.
Passando all'esame del quinto motivo, si rileva che aveva CP_1
correttamente svolto fin dal primo grado domanda per ottenere la consegna di tutti i beni ereditari e la cancellazione delle trascrizioni e volturazioni effettuate in virtù della dichiarazione di successione relativa al testamento annullato. Dette domande non sono state oggetto di specifica tempestiva contestazione, essendo state solo genericamente ritenute “distinte e autonome” rispetto alla domanda principale. Il motivo è quindi infondato.
Il sesto motivo merita invece accoglimento.
Il primo Giudice ha condannato alla “restituzione della somma di Parte_1
€ 19.415,55, già versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di successione”.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 346/90 il pagamento dell'imposta di successione è dovuto anche in caso di impugnazione del testamento, salvo il diritto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, al rimborso di quanto pagato o pagato in eccedenza
(art. 42, 1 c. lett. e), D Lgs. 346/90). Per tali motivi, all'esito del CP_1
presente giudizio, ben potrà richiedere all'ufficio finanziario competente il rimborso dell'imposta di successione indebitamente corrisposta, restando escluso alcun rapporto obbligatorio al riguardo tra le parti ( Cassazione civile sez. II, 04/07/2012,
n.11195).
Pagina 12 Le ulteriori domande proposte da per la prima volta in appello sono Parte_1
inammissibili perché tardive.
All'accoglimento parziale dell'appello e alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna di alla refusione dei restanti due terzi. Parte_1
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Parte_2
NA AZ, costituiti, avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n.
523/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di di CP_1
restituzione da parte di delle somme richieste dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate a titolo di imposte di successione;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna alla refusione dei Parte_1
restanti due terzi in favore delle controparti che liquida in € 5.077,00 per compensi del primo grado ed € 4.630,00 per compensi del secondo grado in favore di ognuna, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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