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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11334 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19001/2023 R.G.
Tribunale di Napoli Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 19001/2023 R.G., vertente
TRA
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Aniello Falcone 332, Parco Lamaro, palazzina n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco Donnarumma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1 difeso ed elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, Via Armando Diaz, 11, Napoli
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20-9-2023 proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. Persona_1
115/2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositato in data 14-7-2023 e comunicato il 23-8-2023 e contestualmente, previo accertamento
1 dei presupposti per l'accesso al beneficio, chiedeva la liquidazione del compenso spettante al suo difensore, avv. Marco Donnarumma, in relazione all'attività espletata nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. RG 6768/2021 definito dinanzi a questo tribunale con sentenza del 15-11-2021.
Si costituiva in giudizio il , instando per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il processo, interrotto in data 3.5.2024 a seguito del decesso della ricorrente, veniva riassunto da n.q. di erede di il quale insisteva per l'accoglimento Parte_1 Persona_1 dell'opposizione. La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co, c.c. all'udienza del 2-12-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
In primo luogo, va premesso che la revoca del provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello stato è disciplinata dall'art. 136 d.P.R. 115/2002, secondo cui la revoca deve essere disposta se, nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione ovvero se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In punto di rito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il regime impugnatorio avverso il decreto di revoca, è rappresentato dal rimedio ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R. (Cass. 29228/2017), che espressamente rinvia all'art. 15 d.lgs
150/2011. In relazione alla norma de qua la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106/2016, ha avuto modo di precisare che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario
è regolata nelle forme del rito sommario (oggi rito semplificato), ai sensi dell'art. 15, d. lgs.
150/2011, e, in quanto tale, è assoggettata al termine decadenziale di trenta giorni previsto per l'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. Ne consegue che anche l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136 cit. deve intendersi assoggettata al medesimo termine.
Da tale premessa derivano la tempestività del ricorso proposto (depositato in data 20-9-2023) e la corretta instaurazione del contraddittorio, posto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato nel la parte legittimata a stare in giudizio nei Controparte_1
procedimenti di opposizione ex art. 170, d.p.r. 115/2002 (cfr. Cass., S.U. 8516/2012).
2 Ciò chiarito, nel caso di specie, il collegio ha correlato la revoca disposta all'insussistenza dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 76, c. I e 92, d.p.R. 115/2002, dal momento che, con provvedimento del 10.11.2021, veniva disposta l'integrazione della documentazione depositata a mezzo produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'istante e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare convivente, oppure di quelle negative della Agenzia delle
Entrate (per tutti i predetti soggetti), per il tempo compreso dalla proposizione della domanda sino alla data di conclusione del giudizio de quo e tale richiesta era rimasta inevasa
Ad avviso dell'opponente, il collegio decidente avrebbe errato nel non considerare le autocertificazioni prodotte dall'istante e la circostanza che le certificazioni reddituali dell'ADE non le erano state consegnate nonostante le plurime espresse richieste.
Al riguardo deve premettersi che, secondo quanto previsto dall'art. 76, d.p.r. 115/2002 nella formulazione vigente all'epoca a cui si riferisce l'istanza di liquidazione (2021), può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,78. Peraltro, salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. L'art. 92 del medesimo d.p.r. dispone che se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Una eccezione alla regola prevista in ordine al cumulo dei redditi dei familiari conviventi si rinviene nell'art. 76, co. 4, ove si precisa che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nella specie, non aveva familiari conviventi (cfr. certificato di stato di famiglia Persona_1
del 11-2-2021 in atti) e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 13-6-2024 emerge che nell'anno 2021 l'opponente non ha percepito redditi.
Tale documentazione è utilizzabile nel presente giudizio, ancorché non prodotta dinanzi al collegio, dal momento che l'art. 15, d.lgs. 150/2011 prevede al comma quinto che possano essere acquisiti anche d'ufficio i documenti e le informazioni necessari per la decisione.
3 Pertanto, essendo stata fornita la prova della sussistenza, in capo alla parte opponente, dei presupposti per accedere al beneficio, va dichiarato il diritto di e, per essa, del Persona_1 suo erede, , di accedere al patrocinio a spese dello Stato in relazione al Parte_1
processo R.G. n° 6768/2021 del Tribunale di Napoli.
3. L'opponente ha poi richiesto la liquidazione dei compensi spettanti al difensore nell'ambito del giudizio n. 6768/2021 a cui si riferisce il beneficio.
All'uopo deve osservarsi che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo
l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.”(Cass. 14177/2025). Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento,
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato, tenuto conto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 14-7-2023 e ammette e, per essa, il Persona_1 suo erede, , al patrocinio a spese dello Stato in relazione al processo Parte_1
R.G. n° 6768/2021 definito dinanzi al Tribunale di Napoli.
2) Rigetta l'istanza di liquidazione proposta dall'opponente.
3) Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA, da versarsi in favore dell'Erario.
Napoli, 3-12-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
4
Tribunale di Napoli Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 19001/2023 R.G., vertente
TRA
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Aniello Falcone 332, Parco Lamaro, palazzina n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco Donnarumma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1 difeso ed elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, Via Armando Diaz, 11, Napoli
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20-9-2023 proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. Persona_1
115/2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositato in data 14-7-2023 e comunicato il 23-8-2023 e contestualmente, previo accertamento
1 dei presupposti per l'accesso al beneficio, chiedeva la liquidazione del compenso spettante al suo difensore, avv. Marco Donnarumma, in relazione all'attività espletata nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. RG 6768/2021 definito dinanzi a questo tribunale con sentenza del 15-11-2021.
Si costituiva in giudizio il , instando per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il processo, interrotto in data 3.5.2024 a seguito del decesso della ricorrente, veniva riassunto da n.q. di erede di il quale insisteva per l'accoglimento Parte_1 Persona_1 dell'opposizione. La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co, c.c. all'udienza del 2-12-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
In primo luogo, va premesso che la revoca del provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello stato è disciplinata dall'art. 136 d.P.R. 115/2002, secondo cui la revoca deve essere disposta se, nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione ovvero se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In punto di rito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il regime impugnatorio avverso il decreto di revoca, è rappresentato dal rimedio ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R. (Cass. 29228/2017), che espressamente rinvia all'art. 15 d.lgs
150/2011. In relazione alla norma de qua la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106/2016, ha avuto modo di precisare che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario
è regolata nelle forme del rito sommario (oggi rito semplificato), ai sensi dell'art. 15, d. lgs.
150/2011, e, in quanto tale, è assoggettata al termine decadenziale di trenta giorni previsto per l'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. Ne consegue che anche l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136 cit. deve intendersi assoggettata al medesimo termine.
Da tale premessa derivano la tempestività del ricorso proposto (depositato in data 20-9-2023) e la corretta instaurazione del contraddittorio, posto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato nel la parte legittimata a stare in giudizio nei Controparte_1
procedimenti di opposizione ex art. 170, d.p.r. 115/2002 (cfr. Cass., S.U. 8516/2012).
2 Ciò chiarito, nel caso di specie, il collegio ha correlato la revoca disposta all'insussistenza dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 76, c. I e 92, d.p.R. 115/2002, dal momento che, con provvedimento del 10.11.2021, veniva disposta l'integrazione della documentazione depositata a mezzo produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'istante e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare convivente, oppure di quelle negative della Agenzia delle
Entrate (per tutti i predetti soggetti), per il tempo compreso dalla proposizione della domanda sino alla data di conclusione del giudizio de quo e tale richiesta era rimasta inevasa
Ad avviso dell'opponente, il collegio decidente avrebbe errato nel non considerare le autocertificazioni prodotte dall'istante e la circostanza che le certificazioni reddituali dell'ADE non le erano state consegnate nonostante le plurime espresse richieste.
Al riguardo deve premettersi che, secondo quanto previsto dall'art. 76, d.p.r. 115/2002 nella formulazione vigente all'epoca a cui si riferisce l'istanza di liquidazione (2021), può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,78. Peraltro, salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. L'art. 92 del medesimo d.p.r. dispone che se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Una eccezione alla regola prevista in ordine al cumulo dei redditi dei familiari conviventi si rinviene nell'art. 76, co. 4, ove si precisa che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nella specie, non aveva familiari conviventi (cfr. certificato di stato di famiglia Persona_1
del 11-2-2021 in atti) e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 13-6-2024 emerge che nell'anno 2021 l'opponente non ha percepito redditi.
Tale documentazione è utilizzabile nel presente giudizio, ancorché non prodotta dinanzi al collegio, dal momento che l'art. 15, d.lgs. 150/2011 prevede al comma quinto che possano essere acquisiti anche d'ufficio i documenti e le informazioni necessari per la decisione.
3 Pertanto, essendo stata fornita la prova della sussistenza, in capo alla parte opponente, dei presupposti per accedere al beneficio, va dichiarato il diritto di e, per essa, del Persona_1 suo erede, , di accedere al patrocinio a spese dello Stato in relazione al Parte_1
processo R.G. n° 6768/2021 del Tribunale di Napoli.
3. L'opponente ha poi richiesto la liquidazione dei compensi spettanti al difensore nell'ambito del giudizio n. 6768/2021 a cui si riferisce il beneficio.
All'uopo deve osservarsi che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo
l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.”(Cass. 14177/2025). Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento,
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato, tenuto conto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 14-7-2023 e ammette e, per essa, il Persona_1 suo erede, , al patrocinio a spese dello Stato in relazione al processo Parte_1
R.G. n° 6768/2021 definito dinanzi al Tribunale di Napoli.
2) Rigetta l'istanza di liquidazione proposta dall'opponente.
3) Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA, da versarsi in favore dell'Erario.
Napoli, 3-12-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
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