Articolo 12 della Legge 11 agosto 2003, n. 218
Articolo 11
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16 dicembre 2003
Art. 12. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2003