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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17779 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE –
VERBALE DI UDIENZA
SOSTITUITO DA ORDINANZA EX ARTT. 127-TER E 128 C.P.C.
CON CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, a scioglimento della riserva prevista, per le udienze a trattazione scritta, dall'art. 127-ter c.p.c., e, quindi, nella specie, per l'udienza del 2/12/2025, nel procedimento n. r.g. 44249/2022, esaminati gli atti ed i documenti di causa, viste, in particolare, le note di trattazione delle parti da cui risulta, per quanto qui di stretta pertinenza: quanto a parte attrice: «la difesa di parte attrice si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento delle domande e delle conclusioni così come rassegnate nei propri atti. Tutta la documentazione depositata e l'attività istruttoria espletata hanno evidenziato la palese fondatezza delle pretese attoree: sia l'interrogatorio formale dell'attore sig. , sia le escussioni Pt_1 testimoniali dei sigg.ri e , entrambi presenti il giorno del Testimone_1 Testimone_2 sinistro e che hanno potuto quindi direttamente assistere all'incidente, hanno confermato la dinamica del sinistro, così come descritta negli atti di parte attrice. Non vi sono dunque dubbi su come si sia svolto l'incidente avvenuto al sig. il giorno Parte_2 18.02.2021, ore 20,00 circa e che è stato esclusivamente causato dalla convenuta Il CP_1 giorno del sinistro infatti il sig. stava camminando a piedi in via dei Panfili ( , Testimone_1 CP_1 quando cadeva a terra a causa del cedimento improvviso del terreno situato sotto i suoi piedi e costituito dal comune asfalto di strada. E'stato confermato in sede istruttoria che il luogo era buio, non vi era illuminazione, nel marciapiede non vi erano segnali di divieto di passaggio o di transito, e si poteva passare in fila indiana per la presenza di ponteggi. Come poc'anzi precisato l'evento è stato confermato dal sig. , Testimone_1 che stava camminando in fila indiana proprio dietro all'attore, che non aveva davanti a sé nessuno e, dal sig. , mentre si trovava davanti al ristorante Pizzeria “Al Panfilo”, di cui è Testimone_2 titolare ed ove erano diretti l'attore ed il fratello . Testimone_1 Anche la CTU ha confermato la dinamica del sinistro e la totale compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'evento così come descritto negli atti di parte attrice. Quanto alla quantificazione del danno biologico subito dal Sig. la CTU ha Parte_2 riconosciuto la diagnosi, le lesioni ed i danni fisici così come anche rilevati dal Ctp di parte attrice Dott. , ma non sono stati considerati anche i disturbi della sensibilità superficiale che si Per_1 irradiano fino al pollice ed il primo dito della mano sinistra, il deficit di forza, di cui soffre il sig.
, a causa del sinistro, l'incidenza dei postumi invalidanti sulle attività quotidiane dell'attore, Pt_1 con una percentuale di invalidità da considerare superiore rispetto a quella rilevata dal CTU. Tutte queste valutazioni non potranno non essere considerate opportunamente dall'Ill.mo Tribunale adito, al fine di valutare tutti i postumi riportati e documentati dall'attore e conseguentemente provvedere con una liquidazione dei danni subiti, soddisfacente e adeguata a quanto accaduto all'attore, compreso il rimborso delle spese mediche documentate, considerando quindi un IP al 12%, ITA al 100% gg.35 e ITP al 50% gg.60. Tutto quanto premesso, contestando anche in questo scritto difensivo tutto quanto ex adverso esposto, dedotto ed eccepito dalla convenuta in tutti gli scritti difensivi, per tutti i motivi ut CP_1 1 supra esposti, si insiste per il totale accoglimento delle domande attoree e delle conclusioni, da intendersi qui integralmente riportate»; quanto a parte convenuta: « NEI CONFRONTI DELL'ATTORE Come già precisato in comparsa di risposta nel caso trattato non è applicabile l'art. 2051 c.c. in quanto l'enorme estensione della rete viaria del Comune di e dei relativi manufatti rende impossibile CP_1 un effettivo controllo sulla stessa. Alla luce di tali considerazioni risulta chiaro che ipotizzare che la Pubblica Amministrazione possa presidiare ogni singolo centimetro delle proprie strade costituirebbe una fictio iuris inaccettabile poiché, al fine di sottrarsi alla responsabilità del custode, essa dovrebbe impiegare risorse economiche e umane che non potrebbero essere destinate ad altri e più importanti compiti su di essa gravanti. Inoltre l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. è da escludersi per un secondo motivo afferente al nesso causale tra il danno subito e la cosa in custodia. Invero, ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato ha l'onere di provare, oltre a quella che è stata la precisa dinamica del fatto lesivo, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento (Cfr. ex multis Tribunale di Roma, XII Sezione Civile, Sentenza 7 marzo 2018, n. 4847; Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, Sentenza 22 febbraio 2018, n. 4024; Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2301; Tribunale di Milano, X Sezione Civile, Sentenza 16 settembre 2016, n. 10179). Infatti, non basta che vi sia un difetto o una alterazione dell'assetto viario perché si realizzi una insidia in senso tecnico giuridico, ma “occorre che sia tale da non poter essere evitata da una persona attenta, diligente, collaborante, normalmente prudente” (Cfr. Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 14 dicembre 2017, n. 23619). Nel caso trattato è chiaro che a determinare l'evento abbia contribuito, in modo esclusivo e decisivo, il comportamento imprudente dell'odierno attore in quanto l'anomalia descritta non può considerarsi come res pericolosa. In particolare, è emerso in istruttoria che il sinistro è avvenuto su di un'area di cantiere angusta e poco illuminata. Orbene, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Sig. (che, tra l'altro, abitando Pt_1 in zona bene conosceva bene quei i luoghi) a tenere una maggiore prudenza. A ben vedere, infatti, l'attore, anziché passare per altra via (così come avrebbe fatto ogni cittadino che si fosse trovato in una situazione analoga), ha transitato su di un'area cantiere poco illuminata e che, dunque, con tutta probabilità poteva presentare delle insidie. Alla luce di quanto detto è chiaro che nel caso trattato non può trovare applicazione l'art. 2051 c.c. ma, eventualmente, solo l'art. 2043 c.c. la cui applicabilità è però esclusa dalle risultanze istruttorie che hanno dimostrato come il sinistro sia addebitabile alla condotta imprudente dell'attore. Invero, se in assenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno subito viene meno la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve escludersi, a maggior ragione, quella generale ex art. 2043 c.c. (Cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 40/2015). primo luogo si evidenzia che non sussistono i requisiti essenziali della non visibilità ed imprevedibilità propri dell'insidia. Tutto ciò, senza considerare che, in ogni caso, che l'aver concesso in appalto ad un terzo la manutenzione e la sorveglianza del luogo del sinistro solleva da qualsiasi colpa la convenuta Amministrazione. NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE Ad ogni buon conto questa difesa ribadisce che alla data del sinistro la manutenzione, la sorveglianza ed Cont il pronto intervento del luogo dove lo stesso si è verificato erano affidate al con CP_3 (mandataria) e (mandante) rimasto contumace nel giudizio. Controparte_4 Cont In particolare, in base agli art. 1, 6, 7 e 8 dell'Accordo Quadro in atti, detto ra obbligato a porre in essere autonomamente una continuativa e diligente sorveglianza sulle strade e sui manufatti stradali ricompresi nel Municipio X del Comune di provvedendo alla eliminazione immediata di tutto CP_1 quanto potesse costituire un pericolo per l'incolumità di cose o persone o, comunque, alla adeguata segnalazione dei percoli.
2 Alla luce di tali considerazioni risulta chiaro che, assumendosi che il sinistro sia avvenuto a causa della mancata manutenzione e/o sorveglianza della superfice stradale, la responsabilità di questo è ad Cont esclusivo carico del itato. Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, la in qualità CP_3 di Mandataria del RTI con dovrà essere condannata in via esclusiva a risarcire il Controparte_4 danno, ovvero, in subordine, dovrà mallevare il da ogni somma che esso dovesse essere CP_5 tenuto a pagare a favore della richiedente così come statuito dall'art. 14 dell'Accordo Quadro già citato. Infatti, in virtù dell'obbligo di manutenzione, sorveglianza e pronto intervento assunto contrattualmente dall'impresa, questa è tenuta a mallevare e garantire il soggetto appaltante da tutte le somme versate in virtù di una decisone giudiziale sfavorevole legata alle proprie inadempienze contrattuali (Cfr. ex multis Tribunale di Roma, Sentenza n. 22887/2012).
PQM
la difesa di confida nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta e successivi scritti difensivi, con il favore delle spese di giudizio. Si attesta che la Dott.ssa Martina Bordi (iscritta al Registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di con n. P79943) ha partecipato alla redazione delle presenti note di udienza ed esaminato gli CP_1 atti di causa»; decide la causa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. Roma, 17/12/2025 Il Giudice Adriano Carmelo Franco
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44249/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), parte Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato DI BENEDETTO ALFONSO, antistatario;
PARTE ATTRICE
E
già , in persona del Sindaco protempore, con sede in CP_1 CP_6
Piazza del Campidoglio, n. 1, C.F. , parte rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 P.IVA_1
RO IO e dall'avvocato SABATO NICOLA;
PARTE CONVENUTA
E Cont
, in qualità di mandataria del con in persona del legale CP_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore;
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/12/2025, sono state precisate le conclusioni ed è stata discussa per iscritto la causa;
il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:
4 «1) In data 18.02.2021 alle ore 20:00 circa il Sig. percorreva a piedi la Via dei Panfili Parte_2
( con direzione Viale Vasco De Gama quando, giunto in prossimità del ristorante denominato CP_1
“Al Panfilo” (altezza civico 187), ubicato sul marciapiede opposto a quello percorso dal Sig. , Pt_1 cadeva a terra a causa del cedimento improvviso del terreno situato sotto i suoi piedi e costituito dal comune asfalto di strada (doc. 1);
2) Il luogo del sinistro era buio poiché sopra al ciglio del marciapiede erano allocati i tubi innocenti del ponteggio ivi presente per effettuare dei lavori nella palazzina adiacente il marciapiede;
3) Il marciapiede, tuttavia, era libero, transitabile e non vi erano segnali con divieto di passaggio o che evidenziassero il pericolo di un cedimento;
4) A seguito della caduta il Sig. si recava al Pronto Soccorso dell'Opsedale Grassi di Ostia Pt_1
LI (Roma), ove gli veniva diagnosticata “frattura 1/3 medio prossimale radio sin in pregresso e intervento” e ove veniva sottoposto ad intervento di osteosintesi, con prognosi di gg. (doc. CP_7
2) […]».
Si costituiva in giudizio parte convenuta mentre non si costituiva la terza CP_1 chiamata , di cui veniva dichiarata la contumacia il 24/05/2023. CP_3
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni diverse da quelle meramente istruttorie:
- quanto a parte attrice, come da “MEMORIA EX ART. 183 CO. 6 N. 1 C.P.C.”:
«“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona del Sindaco p.t. CP_1
e della Do. in persona del l.r.p.t. nel sinistro occorso al Sig. in data CP_8 Parte_2
18.02.2021; b) condannare, di conseguenza, in persona del p.t. e CP_1 CP_9
Do. in persona del l.r.p.t. in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e CP_8 patrimoniali subiti in occasione del sinistro de quo dal Sig. nella misura Parte_2 complessiva di €uro 30.978,98 (trentamilanovecentosettantotto/98) di cui euro 30.000,00 per il danno biologico e morale e/o personalizzazione del danno ed euro 978,98 per le spese mediche documentate, o nell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi legali dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale, nonché degli interessi moratori così come previsti ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 L. 162/2014 e 1284 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ed alla svalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., anche aggravate ex art. 96 c.p.c. stante la mancata risposta ingiustificata all'invito alla negoziazione assistita»;
5 - quanto a parte convenuta, come da “COMPARSA DI CP_1
COSTITUZIONE E RISPOSTA”:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) in via preliminare, autorizzare la Cont chiamata in causa dell'impresa appaltatrice in qualità di mandataria del on CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Controparte_4 CP_1
Borgo di Sopra n. 4, CAP 00123, che, alla data del sinistro, aveva in manutenzione e sorveglianza il tratto di strada teatro dell'evento; B) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
C) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Cont della domanda attorea, individuare nella in qualità di mandataria del on CP_3
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'unica responsabile dell'evento CP_4 per cui è causa;
D) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice nei confronti di condannare la in qualità di CP_1 CP_3 mandataria del RTI con in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 mallevare e/o rimborsare quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per sorte, CP_1 interessi e quant'altro; E) con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Sul fatto
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo2051 c.c.: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Interrogatorio formale
All'udienza del giorno 10/07/2024, l'attore, in sede di interrogatorio formale, non ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e favorevoli alle controparti.
Testimonianza
All'udienza del giorno 5/2/2025, i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato le circostanze articolate da parte attrice chiarendo, tra l'altro:
- quanto a «camminavamo sul marciapiede posto sul lato opposto del Testimone_1 ristorante, in fila indiana in quanto c'era un restringimento del marciapiede dovuto alla presenza di ponteggi, quando giunti all'altezza del ristorante, ho visto mio fratello che mi precedeva sprofondare con un piede nell'asfalto per poi cadere in avanti”. ADR “ho visto che l'asfalto dove mio fratello ha poggiato il piede destro ha ceduto creando una buca dove poi si
è incastrato il piede” […] era buio e non c'era alcun lampione acceso […] Il marciapiede era stretto ma transitabile, era largo circa 70 cm e si passava “pelo pelo” in quanto c'era una
6 impalcatura e non c'erano segnalazioni con divieto di passaggio […] Non c'erano segnalazioni […] Il ristorante Dal Panfilo è vicino casa di mio fratello a Ostia […] Sul marciapiede non c'erano buche e il colore dell'asfalto ceduto era uniforme e non c'erano colori differenti con il resto del marciapiede, preciso comunque che era buio e non c'era illuminazione»; quanto a «In quel tratto di marciapiede c'erano delle transenne per Testimone_2
i lavori che stavano facendo al palazzo per cui bisognava camminare in fila indiana […] Era buio e c'era scarsa illuminazione […] Ho visto cadere per terra in avanti poi Parte_2 mi sono avvicinato per soccorrerlo e ho visto che aveva il piede non ricordo se destro o sinistro, dentro una buca abbastanza grande da poterci infilare un piede dentro»
Valutazione delle prove
I testi sono da ritenersi attendibili, in quanto le relative dichiarazioni non risultano né intrinsecamente, né estrinsecamente contraddittorie.
Lo stato dei luoghi, di cui si evidenziano, tra l'altro, il buio e l'assenza di segnalazioni, fa presumere che l'attore, nonostante la vicinanza del ristorante all'abitazione, non potesse accorgersi dell'insidia.
Prova del fatto allegato e responsabilità
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno occorsole.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
L'affermazione della esclusiva responsabilità di parte convenuta comporta la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'evento e consistenti:
a) nel "danno biologico" e nell'inabilità temporanea, ove accertati;
b) nell'ulteriore danno non patrimoniale riconoscibile, qualora provato nel caso in questione, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche tenuto conto quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 26972/2008;
c) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro;
d) nel danno patrimoniale subito, ove dimostrato.
La consulenza tecnica di ufficio
Nella fattispecie in esame, la consulenza medico-legale ha consentito di appurare che, in occasione del sinistro per cui è causa, parte attrice suindicata:
- ha subito un danno di tipo biologico;
- ha subito un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche;
- non ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica.
7 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
I punti di invalidità e i giorni di inabilità accertati dal C.T.U. risultano dal prospetto di calcolo del danno risarcibile oltre riportato.
Danno biologico
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macrolesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente,
è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento […]».
Criteri di liquidazione del danno biologico e della inabilità temporanea
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1, aggiornate, però, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 5 dell'articolo medesimo.
Per il risarcimento del danno biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, relative al 2025, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
8 Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro
1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico- fisica di una persona dell'età di un anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale), in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Il giudicante ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle “ES” cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione.
D'altra parte, le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011,
18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e quelle più recenti, sempre della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604, hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di è comunque in linea CP_1 con quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle ES (cfr Cass. Sez. III, 17 gennaio 2018,
n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo.
Da ultimo, peraltro, Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020 , n. 25164, ha sostanzialmente sconfessato il precedente orientamento filomeneghino, laddove ha stigmatizzato l'erronea incorporazione del danno morale nel danno biologico operata dalle tabelle ES, sancendo un principio, che, pur
9 pronunciato in materia di danno da sinistro stradale, deve ritenersi valido anche al di fuori della medesima (In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale, nell'ipotesi di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, è necessario procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale, automaticamente (ma erroneamente) conglobata nel danno biologico nella tabella milanese, giusta il disposto normativo di cui all' articolo
138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni).
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo determinare, nelle predette tabelle, in euro 130,25 giornalieri l'importo della temporanea assoluta per l'anno 2025, con proporzionale riduzione per la temporanea relativa.
Danno morale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Per la valutazione equitativa del danno morale, nel caso di effettiva prova (ivi compresa, nell'ambito del diritto civile, la presunzione) del danno, secondo i parametri della citata sentenza n. 26792/2008, si ritiene necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma non era compresa alcuna quota relativa al c.d. danno non patrimoniale soggettivo.
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla
10 diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma si estrinseca nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, sulla base, però, di parametri di carattere generale, individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici, dello stesso Tribunale, che si occupano del medesimo contenzioso.
La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso cui Giudici diversi sono giunti alla determinazione del relativo importo, allontanando il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione – ha attribuito un determinato risarcimento.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso
11 concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339).
La stessa Corte ha pure affermato che si può presumere, secondo l'“id quod plerumque accidit”, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.
(Cass. Sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243)
La giurisprudenza ha poi ribadito la inesistenza di una autonoma tipologia di danno classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente ormai pluriennale. Secondo la corte in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. Sez. III, 13 gennaio
2016, n. 336).
Personalizzazione del danno non patrimoniale
È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando
è diversa dall'operazione di possibile personalizzazione degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto, tenuto, infatti, conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media.
Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto
12 le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Sez. III, 7 maggio 2018, n. 10912).
Danno da lucro cessante
(maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi la semisomma del valore iniziale (quello alla data del fatto) e finale (quello alla data della decisione) del capitale, tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via equitativa, al maggior tasso tra quello risultante dalla media dei saggi di interesse legale e il tasso medio ponderato di interesse dei titoli di Stato calcolato sulla base dei rendimenti lordi
13 all'emissione dei titoli emessi nel singolo anno, rinvenibile, alla data della sentenza, all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/, vigenti nel periodo intercorrente tra il fatto e la decisione.
Danno patrimoniale
Il danno patrimoniale è il nocumento arrecato alla ricchezza, reddito (ricchezza in senso dinamico) o patrimonio (ricchezza in senso statico), del danneggiato.
Il danno patrimoniale è tradizionalmente ripartito in danno emergente e lucro cessante, a seconda che si concretizzi in una riduzione di ricchezza ovvero in un mancato incremento della stessa, e ulteriormente suddiviso in danno emergente passato, danno emergente futuro, lucro cessante passato e lucro cessante futuro, a seconda che, rispetto al momento della sua liquidazione, esso si traduca in:
- una riduzione di ricchezza che lo precede (come le spese mediche sostenute);
- una riduzione di ricchezza che lo segue (come le spese mediche che dovranno essere sostenute);
- in un mancato incremento di ricchezza che lo precede (come la perdita di redditi dal sinistro alla liquidazione);
- o in un mancato incremento di ricchezza che lo segue (come la perdita presumibile di redditi dopo la liquidazione.
Nel danno patrimoniale che ordinariamente si connette al danno biologico rientrano, di regola, le spese mediche sostenute o da sostenersi e la diminuzione di reddito passato o futuro.
In merito alla contrazione reddituale si pone la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica: mentre la prima, infatti, intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa in genere da parte di un soggetto, se compromessa, rientra nel danno biologico, la seconda, definibile come attitudine a svolgere in concreto una data attività, se compromessa, è riconducibile al danno patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale lamentato nel caso di specie, esso, se riconosciuto nella fattispecie in esame, risulta dal prospetto di cui oltre.
Sintesi dei danni riportati
Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra, parte attrice:
- ha riportato:
• i danni quantificabili sulla base dell'espletata ctu;
• un danno morale quantificabile, in conformità delle tabelle del Tribunale di Roma, tenendo conto della sofferenza presumibilmente subita in ragione dell'invalidità permanente riconosciuta, nella misura, calcolata in percentuale rispetto al danno biologico, risultante dal prospetto oltre riportato;
• un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche ritenute congrue dalla c.t.u.; 14 - non ha riportato:
• un danno personalizzabile, non risultando provate, secondo la giurisprudenza suindicata, circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età;
• un danno da incapacità lavorativa specifica, essendo stato escluso dalla ctu.
I dati utilizzati per il calcolo del danno risarcibile risultano dal prospetto di seguito riportato.
Prospetto di calcolo del danno risarcibile
Danno biologico e patrimoniale Dati calcolati
Data del provvedimento del Giudice 17/12/2025 Data di nascita 06/01/1951 Data del fatto 18/02/2021 Età alla data del fatto 70 Inabilità temporanea tabelle romane 30 30 40 7.163,50 Invalidità permanente 6,0 7.524,75 Danno morale 5,00% 376,24 Danno patrimoniale (spese mediche) 978,98 Debito risarcitorio 16.043,47 Indice devalutazione alla data del fatto 1,178 Tasso di interesse nel periodo "fatto-provvedimento del Giudice" 2,36 Debito devalutato al fatto 13.619,24 Semisomma 14.831,35 Giorni tra il fatto e il provvedimento del Giudice 1763 Lucro cessante il fatto e il provvedimento del Giudice 1.690,64 Debito risarcitorio totale 17.734,11
Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, nella tabella indicato come debito totale, decorrono, poi, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo.
La domanda di manleva
Per quanto concerne la domanda di manleva proposta da nei confronti dell'impresa CP_1 chiamata in causa, si ritiene che essa sia fondata, atteso che dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta della convenuta risulta:
- quanto all'allegato 2, contratto tra convenuta e terza chiamata, che ha appaltato CP_1 all'impresa i Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Zona A Ostia” (art. 1) per “365 giorni […] dalla data di 15 consegna dei lavori” (art. 2);
- quanto all'allegato 3, verbale di consegna dei lavori, che “si conferma l'avvio del servizio di sorveglianza e pronto intervento h24 da parte dell'impresa affidataria dalle ore 24:00 del
18.05.2020 alle ore 24:00 del 18/05/2021 […].
Dalla documentazione menzionata risulta, quindi, che il giorno in cui si è verificato il sinistro – 18/02/2021
– ricadeva nel periodo di vigenza dell'appalto tra e l'impresa . CP_1 CP_3
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di;
Parte_2
- dichiara la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, in ordine al sinistro per cui è causa;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore di , per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti Parte_2
e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 17.734,11, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, con distrazione a Parte_2 favore del difensore, avvocato DI BENEDETTO ALFONSO, dichiaratosi antistatario, che liquida in:
✓ € 800,00 per la c.t.u., oltre: a) accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e in concreto pagati sulle spese per la c.t.u. medesima;
b) rimborso del contributo unificato e della marca da bollo effettivamente pagati;
✓ € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché
c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
- dichiara che , in qualità di mandataria del RTI con in persona CP_3 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice per danni e spese di giudizio come sopra liquidate;
✓ condanna , in qualità di mandataria del RTI con in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante pro temporem al pagamento, in favore di in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari
16 aumentati delle spese generali, nonché contributo unificato, se versato.
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
17
– SEZIONE XIII CIVILE –
VERBALE DI UDIENZA
SOSTITUITO DA ORDINANZA EX ARTT. 127-TER E 128 C.P.C.
CON CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, a scioglimento della riserva prevista, per le udienze a trattazione scritta, dall'art. 127-ter c.p.c., e, quindi, nella specie, per l'udienza del 2/12/2025, nel procedimento n. r.g. 44249/2022, esaminati gli atti ed i documenti di causa, viste, in particolare, le note di trattazione delle parti da cui risulta, per quanto qui di stretta pertinenza: quanto a parte attrice: «la difesa di parte attrice si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento delle domande e delle conclusioni così come rassegnate nei propri atti. Tutta la documentazione depositata e l'attività istruttoria espletata hanno evidenziato la palese fondatezza delle pretese attoree: sia l'interrogatorio formale dell'attore sig. , sia le escussioni Pt_1 testimoniali dei sigg.ri e , entrambi presenti il giorno del Testimone_1 Testimone_2 sinistro e che hanno potuto quindi direttamente assistere all'incidente, hanno confermato la dinamica del sinistro, così come descritta negli atti di parte attrice. Non vi sono dunque dubbi su come si sia svolto l'incidente avvenuto al sig. il giorno Parte_2 18.02.2021, ore 20,00 circa e che è stato esclusivamente causato dalla convenuta Il CP_1 giorno del sinistro infatti il sig. stava camminando a piedi in via dei Panfili ( , Testimone_1 CP_1 quando cadeva a terra a causa del cedimento improvviso del terreno situato sotto i suoi piedi e costituito dal comune asfalto di strada. E'stato confermato in sede istruttoria che il luogo era buio, non vi era illuminazione, nel marciapiede non vi erano segnali di divieto di passaggio o di transito, e si poteva passare in fila indiana per la presenza di ponteggi. Come poc'anzi precisato l'evento è stato confermato dal sig. , Testimone_1 che stava camminando in fila indiana proprio dietro all'attore, che non aveva davanti a sé nessuno e, dal sig. , mentre si trovava davanti al ristorante Pizzeria “Al Panfilo”, di cui è Testimone_2 titolare ed ove erano diretti l'attore ed il fratello . Testimone_1 Anche la CTU ha confermato la dinamica del sinistro e la totale compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'evento così come descritto negli atti di parte attrice. Quanto alla quantificazione del danno biologico subito dal Sig. la CTU ha Parte_2 riconosciuto la diagnosi, le lesioni ed i danni fisici così come anche rilevati dal Ctp di parte attrice Dott. , ma non sono stati considerati anche i disturbi della sensibilità superficiale che si Per_1 irradiano fino al pollice ed il primo dito della mano sinistra, il deficit di forza, di cui soffre il sig.
, a causa del sinistro, l'incidenza dei postumi invalidanti sulle attività quotidiane dell'attore, Pt_1 con una percentuale di invalidità da considerare superiore rispetto a quella rilevata dal CTU. Tutte queste valutazioni non potranno non essere considerate opportunamente dall'Ill.mo Tribunale adito, al fine di valutare tutti i postumi riportati e documentati dall'attore e conseguentemente provvedere con una liquidazione dei danni subiti, soddisfacente e adeguata a quanto accaduto all'attore, compreso il rimborso delle spese mediche documentate, considerando quindi un IP al 12%, ITA al 100% gg.35 e ITP al 50% gg.60. Tutto quanto premesso, contestando anche in questo scritto difensivo tutto quanto ex adverso esposto, dedotto ed eccepito dalla convenuta in tutti gli scritti difensivi, per tutti i motivi ut CP_1 1 supra esposti, si insiste per il totale accoglimento delle domande attoree e delle conclusioni, da intendersi qui integralmente riportate»; quanto a parte convenuta: « NEI CONFRONTI DELL'ATTORE Come già precisato in comparsa di risposta nel caso trattato non è applicabile l'art. 2051 c.c. in quanto l'enorme estensione della rete viaria del Comune di e dei relativi manufatti rende impossibile CP_1 un effettivo controllo sulla stessa. Alla luce di tali considerazioni risulta chiaro che ipotizzare che la Pubblica Amministrazione possa presidiare ogni singolo centimetro delle proprie strade costituirebbe una fictio iuris inaccettabile poiché, al fine di sottrarsi alla responsabilità del custode, essa dovrebbe impiegare risorse economiche e umane che non potrebbero essere destinate ad altri e più importanti compiti su di essa gravanti. Inoltre l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. è da escludersi per un secondo motivo afferente al nesso causale tra il danno subito e la cosa in custodia. Invero, ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato ha l'onere di provare, oltre a quella che è stata la precisa dinamica del fatto lesivo, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento (Cfr. ex multis Tribunale di Roma, XII Sezione Civile, Sentenza 7 marzo 2018, n. 4847; Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, Sentenza 22 febbraio 2018, n. 4024; Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2301; Tribunale di Milano, X Sezione Civile, Sentenza 16 settembre 2016, n. 10179). Infatti, non basta che vi sia un difetto o una alterazione dell'assetto viario perché si realizzi una insidia in senso tecnico giuridico, ma “occorre che sia tale da non poter essere evitata da una persona attenta, diligente, collaborante, normalmente prudente” (Cfr. Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 14 dicembre 2017, n. 23619). Nel caso trattato è chiaro che a determinare l'evento abbia contribuito, in modo esclusivo e decisivo, il comportamento imprudente dell'odierno attore in quanto l'anomalia descritta non può considerarsi come res pericolosa. In particolare, è emerso in istruttoria che il sinistro è avvenuto su di un'area di cantiere angusta e poco illuminata. Orbene, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Sig. (che, tra l'altro, abitando Pt_1 in zona bene conosceva bene quei i luoghi) a tenere una maggiore prudenza. A ben vedere, infatti, l'attore, anziché passare per altra via (così come avrebbe fatto ogni cittadino che si fosse trovato in una situazione analoga), ha transitato su di un'area cantiere poco illuminata e che, dunque, con tutta probabilità poteva presentare delle insidie. Alla luce di quanto detto è chiaro che nel caso trattato non può trovare applicazione l'art. 2051 c.c. ma, eventualmente, solo l'art. 2043 c.c. la cui applicabilità è però esclusa dalle risultanze istruttorie che hanno dimostrato come il sinistro sia addebitabile alla condotta imprudente dell'attore. Invero, se in assenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno subito viene meno la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve escludersi, a maggior ragione, quella generale ex art. 2043 c.c. (Cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 40/2015). primo luogo si evidenzia che non sussistono i requisiti essenziali della non visibilità ed imprevedibilità propri dell'insidia. Tutto ciò, senza considerare che, in ogni caso, che l'aver concesso in appalto ad un terzo la manutenzione e la sorveglianza del luogo del sinistro solleva da qualsiasi colpa la convenuta Amministrazione. NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE Ad ogni buon conto questa difesa ribadisce che alla data del sinistro la manutenzione, la sorveglianza ed Cont il pronto intervento del luogo dove lo stesso si è verificato erano affidate al con CP_3 (mandataria) e (mandante) rimasto contumace nel giudizio. Controparte_4 Cont In particolare, in base agli art. 1, 6, 7 e 8 dell'Accordo Quadro in atti, detto ra obbligato a porre in essere autonomamente una continuativa e diligente sorveglianza sulle strade e sui manufatti stradali ricompresi nel Municipio X del Comune di provvedendo alla eliminazione immediata di tutto CP_1 quanto potesse costituire un pericolo per l'incolumità di cose o persone o, comunque, alla adeguata segnalazione dei percoli.
2 Alla luce di tali considerazioni risulta chiaro che, assumendosi che il sinistro sia avvenuto a causa della mancata manutenzione e/o sorveglianza della superfice stradale, la responsabilità di questo è ad Cont esclusivo carico del itato. Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, la in qualità CP_3 di Mandataria del RTI con dovrà essere condannata in via esclusiva a risarcire il Controparte_4 danno, ovvero, in subordine, dovrà mallevare il da ogni somma che esso dovesse essere CP_5 tenuto a pagare a favore della richiedente così come statuito dall'art. 14 dell'Accordo Quadro già citato. Infatti, in virtù dell'obbligo di manutenzione, sorveglianza e pronto intervento assunto contrattualmente dall'impresa, questa è tenuta a mallevare e garantire il soggetto appaltante da tutte le somme versate in virtù di una decisone giudiziale sfavorevole legata alle proprie inadempienze contrattuali (Cfr. ex multis Tribunale di Roma, Sentenza n. 22887/2012).
PQM
la difesa di confida nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta e successivi scritti difensivi, con il favore delle spese di giudizio. Si attesta che la Dott.ssa Martina Bordi (iscritta al Registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di con n. P79943) ha partecipato alla redazione delle presenti note di udienza ed esaminato gli CP_1 atti di causa»; decide la causa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. Roma, 17/12/2025 Il Giudice Adriano Carmelo Franco
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44249/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), parte Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato DI BENEDETTO ALFONSO, antistatario;
PARTE ATTRICE
E
già , in persona del Sindaco protempore, con sede in CP_1 CP_6
Piazza del Campidoglio, n. 1, C.F. , parte rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 P.IVA_1
RO IO e dall'avvocato SABATO NICOLA;
PARTE CONVENUTA
E Cont
, in qualità di mandataria del con in persona del legale CP_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore;
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/12/2025, sono state precisate le conclusioni ed è stata discussa per iscritto la causa;
il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:
4 «1) In data 18.02.2021 alle ore 20:00 circa il Sig. percorreva a piedi la Via dei Panfili Parte_2
( con direzione Viale Vasco De Gama quando, giunto in prossimità del ristorante denominato CP_1
“Al Panfilo” (altezza civico 187), ubicato sul marciapiede opposto a quello percorso dal Sig. , Pt_1 cadeva a terra a causa del cedimento improvviso del terreno situato sotto i suoi piedi e costituito dal comune asfalto di strada (doc. 1);
2) Il luogo del sinistro era buio poiché sopra al ciglio del marciapiede erano allocati i tubi innocenti del ponteggio ivi presente per effettuare dei lavori nella palazzina adiacente il marciapiede;
3) Il marciapiede, tuttavia, era libero, transitabile e non vi erano segnali con divieto di passaggio o che evidenziassero il pericolo di un cedimento;
4) A seguito della caduta il Sig. si recava al Pronto Soccorso dell'Opsedale Grassi di Ostia Pt_1
LI (Roma), ove gli veniva diagnosticata “frattura 1/3 medio prossimale radio sin in pregresso e intervento” e ove veniva sottoposto ad intervento di osteosintesi, con prognosi di gg. (doc. CP_7
2) […]».
Si costituiva in giudizio parte convenuta mentre non si costituiva la terza CP_1 chiamata , di cui veniva dichiarata la contumacia il 24/05/2023. CP_3
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni diverse da quelle meramente istruttorie:
- quanto a parte attrice, come da “MEMORIA EX ART. 183 CO. 6 N. 1 C.P.C.”:
«“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona del Sindaco p.t. CP_1
e della Do. in persona del l.r.p.t. nel sinistro occorso al Sig. in data CP_8 Parte_2
18.02.2021; b) condannare, di conseguenza, in persona del p.t. e CP_1 CP_9
Do. in persona del l.r.p.t. in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e CP_8 patrimoniali subiti in occasione del sinistro de quo dal Sig. nella misura Parte_2 complessiva di €uro 30.978,98 (trentamilanovecentosettantotto/98) di cui euro 30.000,00 per il danno biologico e morale e/o personalizzazione del danno ed euro 978,98 per le spese mediche documentate, o nell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi legali dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale, nonché degli interessi moratori così come previsti ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 L. 162/2014 e 1284 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ed alla svalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., anche aggravate ex art. 96 c.p.c. stante la mancata risposta ingiustificata all'invito alla negoziazione assistita»;
5 - quanto a parte convenuta, come da “COMPARSA DI CP_1
COSTITUZIONE E RISPOSTA”:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) in via preliminare, autorizzare la Cont chiamata in causa dell'impresa appaltatrice in qualità di mandataria del on CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Controparte_4 CP_1
Borgo di Sopra n. 4, CAP 00123, che, alla data del sinistro, aveva in manutenzione e sorveglianza il tratto di strada teatro dell'evento; B) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
C) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Cont della domanda attorea, individuare nella in qualità di mandataria del on CP_3
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'unica responsabile dell'evento CP_4 per cui è causa;
D) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice nei confronti di condannare la in qualità di CP_1 CP_3 mandataria del RTI con in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 mallevare e/o rimborsare quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per sorte, CP_1 interessi e quant'altro; E) con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Sul fatto
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo2051 c.c.: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Interrogatorio formale
All'udienza del giorno 10/07/2024, l'attore, in sede di interrogatorio formale, non ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e favorevoli alle controparti.
Testimonianza
All'udienza del giorno 5/2/2025, i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato le circostanze articolate da parte attrice chiarendo, tra l'altro:
- quanto a «camminavamo sul marciapiede posto sul lato opposto del Testimone_1 ristorante, in fila indiana in quanto c'era un restringimento del marciapiede dovuto alla presenza di ponteggi, quando giunti all'altezza del ristorante, ho visto mio fratello che mi precedeva sprofondare con un piede nell'asfalto per poi cadere in avanti”. ADR “ho visto che l'asfalto dove mio fratello ha poggiato il piede destro ha ceduto creando una buca dove poi si
è incastrato il piede” […] era buio e non c'era alcun lampione acceso […] Il marciapiede era stretto ma transitabile, era largo circa 70 cm e si passava “pelo pelo” in quanto c'era una
6 impalcatura e non c'erano segnalazioni con divieto di passaggio […] Non c'erano segnalazioni […] Il ristorante Dal Panfilo è vicino casa di mio fratello a Ostia […] Sul marciapiede non c'erano buche e il colore dell'asfalto ceduto era uniforme e non c'erano colori differenti con il resto del marciapiede, preciso comunque che era buio e non c'era illuminazione»; quanto a «In quel tratto di marciapiede c'erano delle transenne per Testimone_2
i lavori che stavano facendo al palazzo per cui bisognava camminare in fila indiana […] Era buio e c'era scarsa illuminazione […] Ho visto cadere per terra in avanti poi Parte_2 mi sono avvicinato per soccorrerlo e ho visto che aveva il piede non ricordo se destro o sinistro, dentro una buca abbastanza grande da poterci infilare un piede dentro»
Valutazione delle prove
I testi sono da ritenersi attendibili, in quanto le relative dichiarazioni non risultano né intrinsecamente, né estrinsecamente contraddittorie.
Lo stato dei luoghi, di cui si evidenziano, tra l'altro, il buio e l'assenza di segnalazioni, fa presumere che l'attore, nonostante la vicinanza del ristorante all'abitazione, non potesse accorgersi dell'insidia.
Prova del fatto allegato e responsabilità
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno occorsole.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
L'affermazione della esclusiva responsabilità di parte convenuta comporta la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'evento e consistenti:
a) nel "danno biologico" e nell'inabilità temporanea, ove accertati;
b) nell'ulteriore danno non patrimoniale riconoscibile, qualora provato nel caso in questione, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche tenuto conto quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 26972/2008;
c) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro;
d) nel danno patrimoniale subito, ove dimostrato.
La consulenza tecnica di ufficio
Nella fattispecie in esame, la consulenza medico-legale ha consentito di appurare che, in occasione del sinistro per cui è causa, parte attrice suindicata:
- ha subito un danno di tipo biologico;
- ha subito un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche;
- non ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica.
7 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
I punti di invalidità e i giorni di inabilità accertati dal C.T.U. risultano dal prospetto di calcolo del danno risarcibile oltre riportato.
Danno biologico
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macrolesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente,
è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento […]».
Criteri di liquidazione del danno biologico e della inabilità temporanea
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1, aggiornate, però, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 5 dell'articolo medesimo.
Per il risarcimento del danno biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, relative al 2025, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
8 Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro
1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico- fisica di una persona dell'età di un anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale), in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Il giudicante ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle “ES” cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione.
D'altra parte, le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011,
18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e quelle più recenti, sempre della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604, hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di è comunque in linea CP_1 con quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle ES (cfr Cass. Sez. III, 17 gennaio 2018,
n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo.
Da ultimo, peraltro, Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020 , n. 25164, ha sostanzialmente sconfessato il precedente orientamento filomeneghino, laddove ha stigmatizzato l'erronea incorporazione del danno morale nel danno biologico operata dalle tabelle ES, sancendo un principio, che, pur
9 pronunciato in materia di danno da sinistro stradale, deve ritenersi valido anche al di fuori della medesima (In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale, nell'ipotesi di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, è necessario procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale, automaticamente (ma erroneamente) conglobata nel danno biologico nella tabella milanese, giusta il disposto normativo di cui all' articolo
138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni).
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo determinare, nelle predette tabelle, in euro 130,25 giornalieri l'importo della temporanea assoluta per l'anno 2025, con proporzionale riduzione per la temporanea relativa.
Danno morale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Per la valutazione equitativa del danno morale, nel caso di effettiva prova (ivi compresa, nell'ambito del diritto civile, la presunzione) del danno, secondo i parametri della citata sentenza n. 26792/2008, si ritiene necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma non era compresa alcuna quota relativa al c.d. danno non patrimoniale soggettivo.
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla
10 diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma si estrinseca nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, sulla base, però, di parametri di carattere generale, individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici, dello stesso Tribunale, che si occupano del medesimo contenzioso.
La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso cui Giudici diversi sono giunti alla determinazione del relativo importo, allontanando il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione – ha attribuito un determinato risarcimento.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso
11 concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339).
La stessa Corte ha pure affermato che si può presumere, secondo l'“id quod plerumque accidit”, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.
(Cass. Sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243)
La giurisprudenza ha poi ribadito la inesistenza di una autonoma tipologia di danno classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente ormai pluriennale. Secondo la corte in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. Sez. III, 13 gennaio
2016, n. 336).
Personalizzazione del danno non patrimoniale
È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando
è diversa dall'operazione di possibile personalizzazione degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto, tenuto, infatti, conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media.
Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto
12 le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Sez. III, 7 maggio 2018, n. 10912).
Danno da lucro cessante
(maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi la semisomma del valore iniziale (quello alla data del fatto) e finale (quello alla data della decisione) del capitale, tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via equitativa, al maggior tasso tra quello risultante dalla media dei saggi di interesse legale e il tasso medio ponderato di interesse dei titoli di Stato calcolato sulla base dei rendimenti lordi
13 all'emissione dei titoli emessi nel singolo anno, rinvenibile, alla data della sentenza, all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/, vigenti nel periodo intercorrente tra il fatto e la decisione.
Danno patrimoniale
Il danno patrimoniale è il nocumento arrecato alla ricchezza, reddito (ricchezza in senso dinamico) o patrimonio (ricchezza in senso statico), del danneggiato.
Il danno patrimoniale è tradizionalmente ripartito in danno emergente e lucro cessante, a seconda che si concretizzi in una riduzione di ricchezza ovvero in un mancato incremento della stessa, e ulteriormente suddiviso in danno emergente passato, danno emergente futuro, lucro cessante passato e lucro cessante futuro, a seconda che, rispetto al momento della sua liquidazione, esso si traduca in:
- una riduzione di ricchezza che lo precede (come le spese mediche sostenute);
- una riduzione di ricchezza che lo segue (come le spese mediche che dovranno essere sostenute);
- in un mancato incremento di ricchezza che lo precede (come la perdita di redditi dal sinistro alla liquidazione);
- o in un mancato incremento di ricchezza che lo segue (come la perdita presumibile di redditi dopo la liquidazione.
Nel danno patrimoniale che ordinariamente si connette al danno biologico rientrano, di regola, le spese mediche sostenute o da sostenersi e la diminuzione di reddito passato o futuro.
In merito alla contrazione reddituale si pone la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica: mentre la prima, infatti, intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa in genere da parte di un soggetto, se compromessa, rientra nel danno biologico, la seconda, definibile come attitudine a svolgere in concreto una data attività, se compromessa, è riconducibile al danno patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale lamentato nel caso di specie, esso, se riconosciuto nella fattispecie in esame, risulta dal prospetto di cui oltre.
Sintesi dei danni riportati
Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra, parte attrice:
- ha riportato:
• i danni quantificabili sulla base dell'espletata ctu;
• un danno morale quantificabile, in conformità delle tabelle del Tribunale di Roma, tenendo conto della sofferenza presumibilmente subita in ragione dell'invalidità permanente riconosciuta, nella misura, calcolata in percentuale rispetto al danno biologico, risultante dal prospetto oltre riportato;
• un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche ritenute congrue dalla c.t.u.; 14 - non ha riportato:
• un danno personalizzabile, non risultando provate, secondo la giurisprudenza suindicata, circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età;
• un danno da incapacità lavorativa specifica, essendo stato escluso dalla ctu.
I dati utilizzati per il calcolo del danno risarcibile risultano dal prospetto di seguito riportato.
Prospetto di calcolo del danno risarcibile
Danno biologico e patrimoniale Dati calcolati
Data del provvedimento del Giudice 17/12/2025 Data di nascita 06/01/1951 Data del fatto 18/02/2021 Età alla data del fatto 70 Inabilità temporanea tabelle romane 30 30 40 7.163,50 Invalidità permanente 6,0 7.524,75 Danno morale 5,00% 376,24 Danno patrimoniale (spese mediche) 978,98 Debito risarcitorio 16.043,47 Indice devalutazione alla data del fatto 1,178 Tasso di interesse nel periodo "fatto-provvedimento del Giudice" 2,36 Debito devalutato al fatto 13.619,24 Semisomma 14.831,35 Giorni tra il fatto e il provvedimento del Giudice 1763 Lucro cessante il fatto e il provvedimento del Giudice 1.690,64 Debito risarcitorio totale 17.734,11
Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, nella tabella indicato come debito totale, decorrono, poi, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo.
La domanda di manleva
Per quanto concerne la domanda di manleva proposta da nei confronti dell'impresa CP_1 chiamata in causa, si ritiene che essa sia fondata, atteso che dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta della convenuta risulta:
- quanto all'allegato 2, contratto tra convenuta e terza chiamata, che ha appaltato CP_1 all'impresa i Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Zona A Ostia” (art. 1) per “365 giorni […] dalla data di 15 consegna dei lavori” (art. 2);
- quanto all'allegato 3, verbale di consegna dei lavori, che “si conferma l'avvio del servizio di sorveglianza e pronto intervento h24 da parte dell'impresa affidataria dalle ore 24:00 del
18.05.2020 alle ore 24:00 del 18/05/2021 […].
Dalla documentazione menzionata risulta, quindi, che il giorno in cui si è verificato il sinistro – 18/02/2021
– ricadeva nel periodo di vigenza dell'appalto tra e l'impresa . CP_1 CP_3
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di;
Parte_2
- dichiara la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, in ordine al sinistro per cui è causa;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore di , per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti Parte_2
e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 17.734,11, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, con distrazione a Parte_2 favore del difensore, avvocato DI BENEDETTO ALFONSO, dichiaratosi antistatario, che liquida in:
✓ € 800,00 per la c.t.u., oltre: a) accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e in concreto pagati sulle spese per la c.t.u. medesima;
b) rimborso del contributo unificato e della marca da bollo effettivamente pagati;
✓ € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché
c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
- dichiara che , in qualità di mandataria del RTI con in persona CP_3 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice per danni e spese di giudizio come sopra liquidate;
✓ condanna , in qualità di mandataria del RTI con in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante pro temporem al pagamento, in favore di in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari
16 aumentati delle spese generali, nonché contributo unificato, se versato.
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
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