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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/11/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/6/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti MATARAZZO MATTIA, VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. Migotto Francesco per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 18/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo
Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione Controparte_1
di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del 01.09.2011, a complessivi anni 9 mesi 11 giorni 12 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente dalla data del Controparte_1
01.09.2011 (data di immissione in ruolo) nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità di servizio di anni 9 mesi 11 giorni 12 o con quella diversa di giustizia, nonché dalla data del 19.09.2017, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 15 e dalla data del 19.09.2023, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 21
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze retributive tra Controparte_1
quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 3.371,05 alla data del 31.05.2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.06.2023 ed oltre la rivalutazione monetaria o gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del trattamento di Controparte_1
fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
PER IL RESISTENTE Controparte_1
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso.
In via principale
- Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, voglia il Giudice adito compensare le spese tra le parti o, in ulteriore subordine, limitare la condanna dell'Amministrazione convenuta ad una misura ridotta delle spese di giudizio, concedendo altresì un congruo termine, non inferiore a mesi 6, per l'esecuzione della stessa, in ragione della complessità oggettiva della procedura di esecuzione, che coinvolge più Amministrazioni. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/6/2023 la signora nel dedurre: Parte_1
• di aver svolto alle dipendenze del convenuto attività di lavoro Controparte_1
subordinato in qualità di assistente amministrativo presso scuole statali con la sottoscrizione di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1/3/2000 al 31/8/2011 per come individuati nel dettagliato elenco di pg. 1 dell'atto introduttivo su orario completo di 36 ore settimanali per un totale di 3.627 giorni pari ad un servizio pre-ruolo effettivamente prestato di ANNI 9 MESI 11 GIORNI 12;
• di essere stata assunta dalla medesima Amministrazione scolastica con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2011 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale ATA profilo di assistente amministrativo presso la provincia di Pordenone dove tuttora presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Cordenons
ha inteso dolersi del fatto che il resistente soggetto datoriale, con decreto di ricostruzione di carriera del
30/03/2012 prot. N. 1079, ha valutato solo parzialmente il servizio pre-ruolo prestato dall'odierna attrice ai fini della progressione stipendiale e ricostruzione di carriera atteso che l'Amministrazione scolastica a fronte di anni 9 mesi 11 giorni 12 di servizio pre-ruolo effettivamente prestato su orario completo,
l'Amministrazione scolastica ha provveduto a valutare, ai fini giuridici ed economici, soltanto anni 8 mesi 2
e giorni 10 disponendo che la residua anzianità di anni 2 mesi 1 giorni 5 riconosciuta ai soli fini economici
“sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 co. 3 DPR 399/88, richiamato dall'art. 66 co 6CCNL 4/8/95”.
Chiedeva pertanto la EA CO la condanna dello stesso : CP_1
A) al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati con contratto di lavoro a tempo determinato e pari a complessivi anni 9 mesi 11 e giorni 12;
B) alla collocazione della parte ricorrente con decorrenza dalla data di immissione in ruolo del 1/9/2011 nel corretto gradone stipendiale avuto riguardo all'anzianità di servizio di volta in volta maturata;
C) alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive nel frattempo maturate e pari in linea capitale ad € 3371,05 alla data del 31/5/2023 oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande debitamente maggiorate a decorrere dal 1/6/2023; Ciò premesso, osserva il decidente quanto segue.
1) Destituita di fondamento appare la sollevata eccezione di prescrizione sia se riferita al diritto alla ricostruzione della carriera sia se riferita ai crediti contributivi ad essa connessi. Ed invero:
- Sotto il primo profilo costituisce un principio consolidato affermato dalla Suprema Corte (Cass. sez. lav.
30/1/2020 N. 2232) secondo cui l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo.
- Relativamente al secondo aspetto, risulta agli atti che già con diffida inoltrata al con CP_1
raccomandata a/r ricevuta il 24/1/2023 la ricorrente ha rivendicato il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sì da rivestire sicura valenza interruttiva della prescrizione.
2) Nel merito con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di lavoro a tempo determinato la clausola 1 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP (da ora, Accordo quadro) sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, pone quale obiettivo quello di “…a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato…”.
La clausola 2 del medesimo Accordo prevede che “Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascuno Stato membro”.
La successiva clausola 4, punto 1, di tale Accordo, stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che sussistano ragioni oggettive”.
L'art. 25 D. Lvo 15/6/2015 N. 81, rubricato “Principio di non discriminazione”, stabilisce che “1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro”. Sul punto si è espressa in modo pacifico la Corte di Giustizia Europea, la quale ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione” (Corte di Giustizia Europea VIII sezione 4 settembre 2014).
La valutazione dei contratti di lavoro (pre-ruolo) a tempo determinato del personale docente
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola pubblica ai fini della ricostruzione della carriera è stata oggetto di attenta verifica da parte della Suprema Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi proprio in ordine al metodo di applicazione dei conteggi posti in essere dalla Amministrazione scolastica ai fini della ricostruzione della carriera.
In particolare la problematica sottoposta al Giudice di legittimità aveva ad oggetto le modalità di computo
(come nel caso de quo) di periodi di lavoro prestati dal personale A.T.A. della scuola pubblica con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e del loro computo ai fini della ricostruzione della carriera.
Sul punto la medesima Corte ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558).
Tale orientamento risulta consolidato dal Supremo Collegio, il quale ha ribadito che “L'art. 569 del d.lgs. n.
297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31150
e successive Ordinanze N. 14109, 14110 e 14111 del 7/7/2020).
In considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione, pertanto, il periodo di lavoro svolto dalla parte ricorrente con i contratti di lavoro a termine presso le istituzioni statali della scuola pubblica dal 1/3/2000 al 31/8/2011, per un servizio complessivo di anni 9 mesi 11 giorni 12 su orario completo alla data del 1/9/2011 comporta pertanto il diritto:
- alla collocazione nel gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14 con decorrenza dal 1/9/2011;
- alla collocazione nel gradone stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 con decorrenza dal 19/9/2017 al compimento dell'anzianità di anni 15;
- alla collocazione nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 a decorrere dal 19/9/2023 con il compimento dell'anzianità di anni 21.
Ugualmente non contestato – se non sotto il mero profilo della decorrenza della prescrizione quinquennale
– deve ritenersi il conteggio delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, derivandone la condanna del al pagamento della complessiva somma di €. 3.371,05 maturata fino al 31.05.2023 con CP_1
maggiorazione del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo oltre le ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.06.2023 sino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono le domande attoree vanno pertanto accolte per come formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, di tutti i servizi pre-ruolo e pari, alla data del 01/09/2011,
a complessivi anni 9 mesi 11 giorni 12 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera di , in ossequio al principio di non Parte_1 discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria n° 1999/70/CE, disapplicato ogni provvedimento ostativo, previo inquadramento DELL'ODIERNA ATTRICE:
- nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 con decorrenza dal
01/09/2011;
- nel gradone stipendiale anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 con anzianità di servizio di anni 15 a decorrere dal 19/09/2017;
- nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 con anzianità di servizio di anni 21 a decorre dal 19/09/2023
3) Condanna altresì l'Amministrazione scolastica resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di differenze retributive maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nel gradone stipendiale il complessivo importo capitale di € 3.371,05 alla data del 31/05/2023 oltre alle ulteriori somme maturate con maggiorazione del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4) Condanna infine il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 complessivamente liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 18/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/6/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti MATARAZZO MATTIA, VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. Migotto Francesco per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 18/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo
Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione Controparte_1
di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del 01.09.2011, a complessivi anni 9 mesi 11 giorni 12 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente dalla data del Controparte_1
01.09.2011 (data di immissione in ruolo) nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità di servizio di anni 9 mesi 11 giorni 12 o con quella diversa di giustizia, nonché dalla data del 19.09.2017, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 15 e dalla data del 19.09.2023, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 21
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze retributive tra Controparte_1
quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 3.371,05 alla data del 31.05.2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.06.2023 ed oltre la rivalutazione monetaria o gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del trattamento di Controparte_1
fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
PER IL RESISTENTE Controparte_1
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso.
In via principale
- Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, voglia il Giudice adito compensare le spese tra le parti o, in ulteriore subordine, limitare la condanna dell'Amministrazione convenuta ad una misura ridotta delle spese di giudizio, concedendo altresì un congruo termine, non inferiore a mesi 6, per l'esecuzione della stessa, in ragione della complessità oggettiva della procedura di esecuzione, che coinvolge più Amministrazioni. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/6/2023 la signora nel dedurre: Parte_1
• di aver svolto alle dipendenze del convenuto attività di lavoro Controparte_1
subordinato in qualità di assistente amministrativo presso scuole statali con la sottoscrizione di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1/3/2000 al 31/8/2011 per come individuati nel dettagliato elenco di pg. 1 dell'atto introduttivo su orario completo di 36 ore settimanali per un totale di 3.627 giorni pari ad un servizio pre-ruolo effettivamente prestato di ANNI 9 MESI 11 GIORNI 12;
• di essere stata assunta dalla medesima Amministrazione scolastica con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2011 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale ATA profilo di assistente amministrativo presso la provincia di Pordenone dove tuttora presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Cordenons
ha inteso dolersi del fatto che il resistente soggetto datoriale, con decreto di ricostruzione di carriera del
30/03/2012 prot. N. 1079, ha valutato solo parzialmente il servizio pre-ruolo prestato dall'odierna attrice ai fini della progressione stipendiale e ricostruzione di carriera atteso che l'Amministrazione scolastica a fronte di anni 9 mesi 11 giorni 12 di servizio pre-ruolo effettivamente prestato su orario completo,
l'Amministrazione scolastica ha provveduto a valutare, ai fini giuridici ed economici, soltanto anni 8 mesi 2
e giorni 10 disponendo che la residua anzianità di anni 2 mesi 1 giorni 5 riconosciuta ai soli fini economici
“sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 co. 3 DPR 399/88, richiamato dall'art. 66 co 6CCNL 4/8/95”.
Chiedeva pertanto la EA CO la condanna dello stesso : CP_1
A) al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati con contratto di lavoro a tempo determinato e pari a complessivi anni 9 mesi 11 e giorni 12;
B) alla collocazione della parte ricorrente con decorrenza dalla data di immissione in ruolo del 1/9/2011 nel corretto gradone stipendiale avuto riguardo all'anzianità di servizio di volta in volta maturata;
C) alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive nel frattempo maturate e pari in linea capitale ad € 3371,05 alla data del 31/5/2023 oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande debitamente maggiorate a decorrere dal 1/6/2023; Ciò premesso, osserva il decidente quanto segue.
1) Destituita di fondamento appare la sollevata eccezione di prescrizione sia se riferita al diritto alla ricostruzione della carriera sia se riferita ai crediti contributivi ad essa connessi. Ed invero:
- Sotto il primo profilo costituisce un principio consolidato affermato dalla Suprema Corte (Cass. sez. lav.
30/1/2020 N. 2232) secondo cui l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo.
- Relativamente al secondo aspetto, risulta agli atti che già con diffida inoltrata al con CP_1
raccomandata a/r ricevuta il 24/1/2023 la ricorrente ha rivendicato il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sì da rivestire sicura valenza interruttiva della prescrizione.
2) Nel merito con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di lavoro a tempo determinato la clausola 1 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP (da ora, Accordo quadro) sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, pone quale obiettivo quello di “…a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato…”.
La clausola 2 del medesimo Accordo prevede che “Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascuno Stato membro”.
La successiva clausola 4, punto 1, di tale Accordo, stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che sussistano ragioni oggettive”.
L'art. 25 D. Lvo 15/6/2015 N. 81, rubricato “Principio di non discriminazione”, stabilisce che “1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro”. Sul punto si è espressa in modo pacifico la Corte di Giustizia Europea, la quale ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione” (Corte di Giustizia Europea VIII sezione 4 settembre 2014).
La valutazione dei contratti di lavoro (pre-ruolo) a tempo determinato del personale docente
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola pubblica ai fini della ricostruzione della carriera è stata oggetto di attenta verifica da parte della Suprema Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi proprio in ordine al metodo di applicazione dei conteggi posti in essere dalla Amministrazione scolastica ai fini della ricostruzione della carriera.
In particolare la problematica sottoposta al Giudice di legittimità aveva ad oggetto le modalità di computo
(come nel caso de quo) di periodi di lavoro prestati dal personale A.T.A. della scuola pubblica con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e del loro computo ai fini della ricostruzione della carriera.
Sul punto la medesima Corte ha stabilito il principio secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558).
Tale orientamento risulta consolidato dal Supremo Collegio, il quale ha ribadito che “L'art. 569 del d.lgs. n.
297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31150
e successive Ordinanze N. 14109, 14110 e 14111 del 7/7/2020).
In considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione, pertanto, il periodo di lavoro svolto dalla parte ricorrente con i contratti di lavoro a termine presso le istituzioni statali della scuola pubblica dal 1/3/2000 al 31/8/2011, per un servizio complessivo di anni 9 mesi 11 giorni 12 su orario completo alla data del 1/9/2011 comporta pertanto il diritto:
- alla collocazione nel gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14 con decorrenza dal 1/9/2011;
- alla collocazione nel gradone stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 con decorrenza dal 19/9/2017 al compimento dell'anzianità di anni 15;
- alla collocazione nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 a decorrere dal 19/9/2023 con il compimento dell'anzianità di anni 21.
Ugualmente non contestato – se non sotto il mero profilo della decorrenza della prescrizione quinquennale
– deve ritenersi il conteggio delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, derivandone la condanna del al pagamento della complessiva somma di €. 3.371,05 maturata fino al 31.05.2023 con CP_1
maggiorazione del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo oltre le ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.06.2023 sino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono le domande attoree vanno pertanto accolte per come formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, di tutti i servizi pre-ruolo e pari, alla data del 01/09/2011,
a complessivi anni 9 mesi 11 giorni 12 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera di , in ossequio al principio di non Parte_1 discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria n° 1999/70/CE, disapplicato ogni provvedimento ostativo, previo inquadramento DELL'ODIERNA ATTRICE:
- nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 con decorrenza dal
01/09/2011;
- nel gradone stipendiale anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 con anzianità di servizio di anni 15 a decorrere dal 19/09/2017;
- nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 con anzianità di servizio di anni 21 a decorre dal 19/09/2023
3) Condanna altresì l'Amministrazione scolastica resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di differenze retributive maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nel gradone stipendiale il complessivo importo capitale di € 3.371,05 alla data del 31/05/2023 oltre alle ulteriori somme maturate con maggiorazione del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4) Condanna infine il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 complessivamente liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 18/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci