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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9822/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n.R.G. 9822/2020 promossa da:
(P.IVA E C.F. Parte_1
) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti P.IVA_1
dall'Avv. Crescenzo Pascariello (C.F. ) C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta (CE) alla Via
Municipio, 13;
-appellante- contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-appellato contumace-
nonché
1 e , in Controparte_2 Controparte_3
persona dei Prefetti pro tempore, domiciliate ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-appellati contumaci-
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con sentenza n. 636/2020 il Giudice di Pace di Maddaloni nella persona del Dott. Alfonso Di Nuzzo, ha accolto l'opposizione proposta da avverso estratto di ruolo relativo a Controparte_1
sanzioni amministrative C.d.S. (cartelle n. 02820050036603148000 –
e n. 02820040025764625001 – Controparte_2 CP_3
), dichiarando prescritti i relativi crediti e annullando gli
[...]
estratti di ruolo, con condanna alle spese.
impugna la sentenza deducendo: Controparte_4
l'inammissibilità dell'azione sull'estratto di ruolo per carenza di interesse;
la regolarità delle notifiche delle cartelle (2004 e 2006);
l'esistenza di atti interruttivi (comunicazioni 2015/2016) idonei a impedire la prescrizione.
2 All'udienza del 27/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pur se ritualmente intimate, non si sono costituiti né Controparte_1
né le Prefetture pertanto, se ne dichiara la loro contumacia.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sull'interesse ad agire, le eccezioni sono prive di pregio.
Invero, l'interesse ad agire sussiste allorché il debitore chieda l'accertamento della prescrizione di crediti portati a ruolo di cui è venuto a conoscenza anche tramite estratto di ruolo;
tale strumento di tutela anticipata è ammesso dall'orientamento ormai prevalente, che valorizza la necessità di consentire al contribuente la rimozione degli effetti pregiudizievoli di pretese non più esigibili. Nel caso di specie: il ruolo è formato;
la posizione debitoria risulta iscritta;
l'agente della riscossione può promuovere azioni esecutive.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante, che limita l'interesse all'esistenza di atti esecutivi, è superata dal più recente orientamento
(Cass. 6837/2022 cit.), che qualifica tale tutela come anticipata, idonea a evitare pregiudizi irreparabili.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'estratto di ruolo non sarebbe autonomamente impugnabile, è infondato. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 19704/2015, hanno stabilito che:
è ammissibile l'impugnazione della cartella della quale il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, in conseguenza della nullità o inesistenza della notifica. Tale principio è stato recentemente confermato da: Cass. n. 6837/6 del 02.03.2022; Cass. ord. n. 22507/2019. In tali pronunce si ribadisce che il contribuente
3 deve poter reagire giurisdizionalmente anche in assenza di notifica dell'atto presupposto.
È significativo rilevare che tale principio è riportato anche sul sito ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nella nota istituzionale denominata “Impugnabilità dell'estratto di ruolo”, a conferma di una prassi interpretativa consolidata.
Sulla prescrizione quinquennale va evidenziato che trattandosi di crediti per violazioni del Codice della Strada, trova applicazione l'art. 28 L. 689/1981, con termine quinquennale. La giurisprudenza è ormai costante (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Cass. n. 10809/2017).
L' non ha prodotto: notifiche validamente Pt_1 Parte_1
perfezionate; atti successivi interruttivi idonei.
Si precisa che tale onere probatorio grava sull'ente impositore (art. 2697 c.c.).
Sulla validità delle notifiche, va rilevato che relate depositate: presentano profili di incertezza soggettiva del consegnatario;
non risultano accompagnate dalle CAD (comunicazioni di avvenuto deposito); non consentono una verifica della legittimazione alla ricezione. La giurisprudenza distingue chiaramente tra: inesistenza
(che non produce effetti); invalidità (che consente il recupero della tutela anticipata). Nel caso di specie ricorre la prima.
Ne deriva la piena correttezza della statuizione di primo grado.
Il primo giudice si è correttamente adeguato a tali indirizzi e la relativa statuizione va confermata.
L'appello deve essere rigettato.
4 Poiché gli appellati non si sono costituiti, nulla va statuito quanto alle spese del presente grado;
nulla anche nei confronti delle Prefetture contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati;
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 636/2020 il Giudice di Pace di Maddaloni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così, 3/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n.R.G. 9822/2020 promossa da:
(P.IVA E C.F. Parte_1
) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti P.IVA_1
dall'Avv. Crescenzo Pascariello (C.F. ) C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta (CE) alla Via
Municipio, 13;
-appellante- contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-appellato contumace-
nonché
1 e , in Controparte_2 Controparte_3
persona dei Prefetti pro tempore, domiciliate ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-appellati contumaci-
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con sentenza n. 636/2020 il Giudice di Pace di Maddaloni nella persona del Dott. Alfonso Di Nuzzo, ha accolto l'opposizione proposta da avverso estratto di ruolo relativo a Controparte_1
sanzioni amministrative C.d.S. (cartelle n. 02820050036603148000 –
e n. 02820040025764625001 – Controparte_2 CP_3
), dichiarando prescritti i relativi crediti e annullando gli
[...]
estratti di ruolo, con condanna alle spese.
impugna la sentenza deducendo: Controparte_4
l'inammissibilità dell'azione sull'estratto di ruolo per carenza di interesse;
la regolarità delle notifiche delle cartelle (2004 e 2006);
l'esistenza di atti interruttivi (comunicazioni 2015/2016) idonei a impedire la prescrizione.
2 All'udienza del 27/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pur se ritualmente intimate, non si sono costituiti né Controparte_1
né le Prefetture pertanto, se ne dichiara la loro contumacia.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sull'interesse ad agire, le eccezioni sono prive di pregio.
Invero, l'interesse ad agire sussiste allorché il debitore chieda l'accertamento della prescrizione di crediti portati a ruolo di cui è venuto a conoscenza anche tramite estratto di ruolo;
tale strumento di tutela anticipata è ammesso dall'orientamento ormai prevalente, che valorizza la necessità di consentire al contribuente la rimozione degli effetti pregiudizievoli di pretese non più esigibili. Nel caso di specie: il ruolo è formato;
la posizione debitoria risulta iscritta;
l'agente della riscossione può promuovere azioni esecutive.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante, che limita l'interesse all'esistenza di atti esecutivi, è superata dal più recente orientamento
(Cass. 6837/2022 cit.), che qualifica tale tutela come anticipata, idonea a evitare pregiudizi irreparabili.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'estratto di ruolo non sarebbe autonomamente impugnabile, è infondato. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 19704/2015, hanno stabilito che:
è ammissibile l'impugnazione della cartella della quale il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, in conseguenza della nullità o inesistenza della notifica. Tale principio è stato recentemente confermato da: Cass. n. 6837/6 del 02.03.2022; Cass. ord. n. 22507/2019. In tali pronunce si ribadisce che il contribuente
3 deve poter reagire giurisdizionalmente anche in assenza di notifica dell'atto presupposto.
È significativo rilevare che tale principio è riportato anche sul sito ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nella nota istituzionale denominata “Impugnabilità dell'estratto di ruolo”, a conferma di una prassi interpretativa consolidata.
Sulla prescrizione quinquennale va evidenziato che trattandosi di crediti per violazioni del Codice della Strada, trova applicazione l'art. 28 L. 689/1981, con termine quinquennale. La giurisprudenza è ormai costante (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e Cass. n. 10809/2017).
L' non ha prodotto: notifiche validamente Pt_1 Parte_1
perfezionate; atti successivi interruttivi idonei.
Si precisa che tale onere probatorio grava sull'ente impositore (art. 2697 c.c.).
Sulla validità delle notifiche, va rilevato che relate depositate: presentano profili di incertezza soggettiva del consegnatario;
non risultano accompagnate dalle CAD (comunicazioni di avvenuto deposito); non consentono una verifica della legittimazione alla ricezione. La giurisprudenza distingue chiaramente tra: inesistenza
(che non produce effetti); invalidità (che consente il recupero della tutela anticipata). Nel caso di specie ricorre la prima.
Ne deriva la piena correttezza della statuizione di primo grado.
Il primo giudice si è correttamente adeguato a tali indirizzi e la relativa statuizione va confermata.
L'appello deve essere rigettato.
4 Poiché gli appellati non si sono costituiti, nulla va statuito quanto alle spese del presente grado;
nulla anche nei confronti delle Prefetture contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati;
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 636/2020 il Giudice di Pace di Maddaloni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così, 3/11/2025
Il Giudice
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