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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. IR OT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 3042/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione l'8/10/2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati ad Arce (FR), in Via Magni n. 6, presso lo studio dell'avv. Franceso
Italico De Santis, dal quale sono difesi giusta procura in calce alla citazione introduttiva opponenti
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, avente sede legale a Roma, in Via Piemonte n. 38, costituita tramite la mandataria
(c.f. ), a sua volta rappresentata da (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi Email_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 6/9/2024 opposta
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, avente sede legale a Sondrio, in Piazza Quadrivio n. 8, elettivamente domiciliata a
Sondrio, in Via Trieste n. 20/B, presso lo studio dell'avv. Michele Mazza, dal quale è difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 24/3/2021 intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/9/2020 i signori e Parte_1 Parte_2 hanno opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 1636/2020, emesso il 7/7/2020 su richiesta della Per effetto del provvedimento gli opponenti si sono Controparte_1 visti intimare il pagamento di € 161.895,27, oltre a interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto ai sensi di un contratto di mutuo ipotecario stipulato il
2/8/2013 con la poi oggetto di cartolarizzazione. A sostegno della Controparte_4 domanda i signori e hanno riferito che in forza della convenzione Parte_1 Parte_2
l'istituto di credito gli aveva concesso un finanziamento di € 145.000,00 destinato all'estinzione di un debito pregresso derivante da una fideiussione prestata in favore della
DSC Trading s.r.l.. A loro avviso il negozio dovrebbe considerarsi nullo per difetto di causa poiché erogato nell'intento di munire l'esposizione debitoria, di natura chirografaria, della citata garanzia reale;
il mutuo, in ogni caso, oltre a non individuare l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), anch'esso tra gli elementi costitutivi della fattispecie, prevederebbe interessi
1 usurari e anatocistici, commissioni e altri oneri non legittimi, come peraltro ammesso dalla in una transazione conclusa con la debitrice principale ad esito di Controparte_4 un contenzioso conciliato dagli interessati con il riconoscimento di una somma inferiore rispetto a quella controversa. Sulla scorta di quanto precede gli istanti hanno chiesto la declaratoria della nullità del contratto di mutuo, il rigetto delle pretese di pagamento avanzate in virtù dell'accordo o la condanna della controparte, quantomeno, a compensare il credito controverso con i controcrediti sorti dalle violazioni censurate;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Costituita con comparsa del 22/3/2021, la ha eccepito la validità del Controparte_1 contratto del 2/8/2023 assumendo l'estraneità della destinazione della cifra erogata al profilo causale della convenzione, non qualificabile in termini di mutuo di scopo. Ha dato conto, nello stesso tempo, dell'esatta rappresentazione, nel testo dell'accordo e nell'allegato documento di sintesi, del costo complessivo del finanziamento, pari al 4,54% sulla base del T.A.E.G. indicato nell'atto. Sul rilievo della totale genericità delle censure degli opponenti relative alla presunta illiceità delle condizioni negoziali la società ha concluso per il rigetto integrale dell'opposizione e per la condanna degli istanti al rimborso delle spese processuali inerenti al giudizio.
***
Il 24/3/2021 la è intervenuta ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c. per Controparte_4 sostenere le ragioni della A tali scopi l'istituto di credito ha Controparte_1 evidenziato l'estraneità ai fatti di causa della transazione intervenuta con la DSC Trading s.r.l., non avente ad oggetto le obbligazioni sorte dal contratto di mutuo del 2/8/2013, ma quelle scaturite da un conto corrente intestato soltanto alla società. Ha osservato, nella stessa prospettiva, che i signori e non hanno proposto alcuna domanda Parte_1 Parte_2 riconvenzionale con riferimento al rapporto in esame, inidoneo per tale motivo a influire sulla decisione della causa di opposizione. Per il resto la ha formulato Controparte_4 censure analoghe a quelle della convenuta a proposito della liceità della convenzione di finanziamento dal punto di vista causale e della genericità di tutte le restanti doglianze prospettate nella citazione introduttiva. Al pari della ha insistito, Controparte_1 quindi, per il rigetto dell'opposizione e per l'attribuzione in proprio favore delle spese di lite.
***
Con ordinanza del 3/12/2021 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività dell'ingiunzione e disposto l'avvio della procedura di mediazione, poi rivelatasi infruttuosa.
Nelle successive fasi della controversia non sono state esperite prove costituende.
Le parti hanno reiterato le conclusioni formulate nelle rispettive articolazioni difensive.
L'8/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriori termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai signori e vada Parte_1 Parte_2 respinta. Occorre considerare, al riguardo, che secondo l'interpretazione preferibile della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la destinazione delle somme erogate in forza di un finanziamento garantito da ipoteca di primo grado su immobili all'estinzione di precedenti esposizioni debitorie non è idonea di per sé a incidere sulla validità del negozio né ad alterarne lo schema causale, sussistendo un'ontologica diversità tra il “mutuo fondiario” e quello “di scopo”, connotato da un'esplicita vocazione al perseguimento di finalità previste dal
2 legislatore (v. Cass. S.U. 5/3/2025, n. 5841: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l'accredito su conto corrente. Inoltre, la destinazione immediata delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante non influisce sulla validità del contratto di mutuo. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”; cfr. per una pronuncia recente
Cass. 1/4/2025, n. 8670: “Il contratto di mutuo fondiario, non essendo un mutuo di scopo, può essere validamente utilizzato per il ripianamento di passività pregresse. La destinazione delle somme mutuate a tale scopo non incide sulla validità del contratto, in quanto la causa del mutuo fondiario è rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro garantita da ipoteca di primo grado su immobili, indipendentemente dall'utilizzo concreto delle somme.”).
Dalla lettura delle clausole inserite nel contratto del 2/8/2003 emerge l'assenza di vincoli di impiego degli importi erogati in grado di caratterizzare la causa del mutuo nei termini visti.
In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali si deve propendere per l'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'utilizzazione delle somme concesse dalla in Controparte_4 tutto o in parte, per l'estinzione dei debiti accumulati in precedenza dalla DSC Trading s.r.l..
Su tali profili della lite le considerazioni di parte opponente non possono che essere disattese.
***
Lo stesso vale per i rilievi dei signori e in tema di anatocismo e usura. Parte_1 Parte_2
Per gli intimati, in particolare, gli interessi del mutuo del 2/8/2013 si sommerebbero a quelli scaturenti dai debiti sanati attraverso il finanziamento, così da generare ulteriori interessi.
Vi sarebbe, ancora, il superamento del tasso soglia vigente (8,60%) a seguito del cumulo tra il saggio ordinario, fissato dalle parti al 4,108%, e l'entità di quello moratorio, pari al 6,108%.
Come rilevato dalle controparti, si tratta di deduzioni generiche e non suffragate da documenti o perizie, in violazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, anche in questo caso a
Sezioni Unite, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio nella materia bancaria
(in argomento Cass. S.U. 18/09/2020, n. 19597: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Ci si limita ad aggiungere, sul punto, che i signori e pretendono di Parte_1 Parte_2 sommare gli interessi afferenti a due distinti rapporti giuridici (il più volte ricordato mutuo fondiario e il conto corrente acceso dalla debitrice principale) senza alcun fondamento di giuridico, venendo in rilievo negozi assoggettati, per quanto attiene alle conseguenze dell'inadempimento, a regolamentazioni pattizie in nessuna maniera collegate tra loro.
***
Sulla lamentata omissione dell' va tenuto presente, da un lato, che si è al cospetto di CP_5 un'altra denominazione del T.A.E.G., espressamente quantificato all'art 3 del contratto di mutuo in misura del 4,54% e, dall'altro, che l'eventuale omissione di una simile indicazione nell'articolato contrattuale sarebbe stata comunque inidonea a determinare la nullità dell'accordo (Cass. 14/2/2023, n. 4597, per cui “l'indice sintetico di costo , altrimenti CP_5 3 detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385/1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
***
Le ragioni che precedono rendono superflui gli approfondimenti peritali invocati a più riprese dagli istanti, non essendovi alcuna necessità di ricalcolare il rapporto dare avere tra le parti.
Nemmeno sotto tale profilo le pretese degli opponenti si rivelano meritevoli di accoglimento.
***
Secondo soccombenza, i signori e sono tenuti al pagamento degli Parte_1 Parte_2 oneri processuali, stimabili in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità in € 7.600,00 (€
1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Tali importi spettano pure al Controparte_4 in veste di interventore adesivo (v. Cass. S.U. 30/10/2019, n. 27846: “In caso di
[...] intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3042/2020 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 1636/2020;
➢ condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di degli oneri processuali relativi al giudizio di opposizione, Controparte_1 stimabili in € 7.600,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] degli oneri processuali relativi al giudizio di opposizione, stimabili in € Controparte_4
7.600,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 13/10/2025
il giudice
IR OT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. IR OT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 3042/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione l'8/10/2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati ad Arce (FR), in Via Magni n. 6, presso lo studio dell'avv. Franceso
Italico De Santis, dal quale sono difesi giusta procura in calce alla citazione introduttiva opponenti
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, avente sede legale a Roma, in Via Piemonte n. 38, costituita tramite la mandataria
(c.f. ), a sua volta rappresentata da (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi Email_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 6/9/2024 opposta
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, avente sede legale a Sondrio, in Piazza Quadrivio n. 8, elettivamente domiciliata a
Sondrio, in Via Trieste n. 20/B, presso lo studio dell'avv. Michele Mazza, dal quale è difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 24/3/2021 intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/9/2020 i signori e Parte_1 Parte_2 hanno opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 1636/2020, emesso il 7/7/2020 su richiesta della Per effetto del provvedimento gli opponenti si sono Controparte_1 visti intimare il pagamento di € 161.895,27, oltre a interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto ai sensi di un contratto di mutuo ipotecario stipulato il
2/8/2013 con la poi oggetto di cartolarizzazione. A sostegno della Controparte_4 domanda i signori e hanno riferito che in forza della convenzione Parte_1 Parte_2
l'istituto di credito gli aveva concesso un finanziamento di € 145.000,00 destinato all'estinzione di un debito pregresso derivante da una fideiussione prestata in favore della
DSC Trading s.r.l.. A loro avviso il negozio dovrebbe considerarsi nullo per difetto di causa poiché erogato nell'intento di munire l'esposizione debitoria, di natura chirografaria, della citata garanzia reale;
il mutuo, in ogni caso, oltre a non individuare l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), anch'esso tra gli elementi costitutivi della fattispecie, prevederebbe interessi
1 usurari e anatocistici, commissioni e altri oneri non legittimi, come peraltro ammesso dalla in una transazione conclusa con la debitrice principale ad esito di Controparte_4 un contenzioso conciliato dagli interessati con il riconoscimento di una somma inferiore rispetto a quella controversa. Sulla scorta di quanto precede gli istanti hanno chiesto la declaratoria della nullità del contratto di mutuo, il rigetto delle pretese di pagamento avanzate in virtù dell'accordo o la condanna della controparte, quantomeno, a compensare il credito controverso con i controcrediti sorti dalle violazioni censurate;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Costituita con comparsa del 22/3/2021, la ha eccepito la validità del Controparte_1 contratto del 2/8/2023 assumendo l'estraneità della destinazione della cifra erogata al profilo causale della convenzione, non qualificabile in termini di mutuo di scopo. Ha dato conto, nello stesso tempo, dell'esatta rappresentazione, nel testo dell'accordo e nell'allegato documento di sintesi, del costo complessivo del finanziamento, pari al 4,54% sulla base del T.A.E.G. indicato nell'atto. Sul rilievo della totale genericità delle censure degli opponenti relative alla presunta illiceità delle condizioni negoziali la società ha concluso per il rigetto integrale dell'opposizione e per la condanna degli istanti al rimborso delle spese processuali inerenti al giudizio.
***
Il 24/3/2021 la è intervenuta ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c. per Controparte_4 sostenere le ragioni della A tali scopi l'istituto di credito ha Controparte_1 evidenziato l'estraneità ai fatti di causa della transazione intervenuta con la DSC Trading s.r.l., non avente ad oggetto le obbligazioni sorte dal contratto di mutuo del 2/8/2013, ma quelle scaturite da un conto corrente intestato soltanto alla società. Ha osservato, nella stessa prospettiva, che i signori e non hanno proposto alcuna domanda Parte_1 Parte_2 riconvenzionale con riferimento al rapporto in esame, inidoneo per tale motivo a influire sulla decisione della causa di opposizione. Per il resto la ha formulato Controparte_4 censure analoghe a quelle della convenuta a proposito della liceità della convenzione di finanziamento dal punto di vista causale e della genericità di tutte le restanti doglianze prospettate nella citazione introduttiva. Al pari della ha insistito, Controparte_1 quindi, per il rigetto dell'opposizione e per l'attribuzione in proprio favore delle spese di lite.
***
Con ordinanza del 3/12/2021 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività dell'ingiunzione e disposto l'avvio della procedura di mediazione, poi rivelatasi infruttuosa.
Nelle successive fasi della controversia non sono state esperite prove costituende.
Le parti hanno reiterato le conclusioni formulate nelle rispettive articolazioni difensive.
L'8/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriori termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai signori e vada Parte_1 Parte_2 respinta. Occorre considerare, al riguardo, che secondo l'interpretazione preferibile della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la destinazione delle somme erogate in forza di un finanziamento garantito da ipoteca di primo grado su immobili all'estinzione di precedenti esposizioni debitorie non è idonea di per sé a incidere sulla validità del negozio né ad alterarne lo schema causale, sussistendo un'ontologica diversità tra il “mutuo fondiario” e quello “di scopo”, connotato da un'esplicita vocazione al perseguimento di finalità previste dal
2 legislatore (v. Cass. S.U. 5/3/2025, n. 5841: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l'accredito su conto corrente. Inoltre, la destinazione immediata delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante non influisce sulla validità del contratto di mutuo. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”; cfr. per una pronuncia recente
Cass. 1/4/2025, n. 8670: “Il contratto di mutuo fondiario, non essendo un mutuo di scopo, può essere validamente utilizzato per il ripianamento di passività pregresse. La destinazione delle somme mutuate a tale scopo non incide sulla validità del contratto, in quanto la causa del mutuo fondiario è rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro garantita da ipoteca di primo grado su immobili, indipendentemente dall'utilizzo concreto delle somme.”).
Dalla lettura delle clausole inserite nel contratto del 2/8/2003 emerge l'assenza di vincoli di impiego degli importi erogati in grado di caratterizzare la causa del mutuo nei termini visti.
In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali si deve propendere per l'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'utilizzazione delle somme concesse dalla in Controparte_4 tutto o in parte, per l'estinzione dei debiti accumulati in precedenza dalla DSC Trading s.r.l..
Su tali profili della lite le considerazioni di parte opponente non possono che essere disattese.
***
Lo stesso vale per i rilievi dei signori e in tema di anatocismo e usura. Parte_1 Parte_2
Per gli intimati, in particolare, gli interessi del mutuo del 2/8/2013 si sommerebbero a quelli scaturenti dai debiti sanati attraverso il finanziamento, così da generare ulteriori interessi.
Vi sarebbe, ancora, il superamento del tasso soglia vigente (8,60%) a seguito del cumulo tra il saggio ordinario, fissato dalle parti al 4,108%, e l'entità di quello moratorio, pari al 6,108%.
Come rilevato dalle controparti, si tratta di deduzioni generiche e non suffragate da documenti o perizie, in violazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, anche in questo caso a
Sezioni Unite, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio nella materia bancaria
(in argomento Cass. S.U. 18/09/2020, n. 19597: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Ci si limita ad aggiungere, sul punto, che i signori e pretendono di Parte_1 Parte_2 sommare gli interessi afferenti a due distinti rapporti giuridici (il più volte ricordato mutuo fondiario e il conto corrente acceso dalla debitrice principale) senza alcun fondamento di giuridico, venendo in rilievo negozi assoggettati, per quanto attiene alle conseguenze dell'inadempimento, a regolamentazioni pattizie in nessuna maniera collegate tra loro.
***
Sulla lamentata omissione dell' va tenuto presente, da un lato, che si è al cospetto di CP_5 un'altra denominazione del T.A.E.G., espressamente quantificato all'art 3 del contratto di mutuo in misura del 4,54% e, dall'altro, che l'eventuale omissione di una simile indicazione nell'articolato contrattuale sarebbe stata comunque inidonea a determinare la nullità dell'accordo (Cass. 14/2/2023, n. 4597, per cui “l'indice sintetico di costo , altrimenti CP_5 3 detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385/1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
***
Le ragioni che precedono rendono superflui gli approfondimenti peritali invocati a più riprese dagli istanti, non essendovi alcuna necessità di ricalcolare il rapporto dare avere tra le parti.
Nemmeno sotto tale profilo le pretese degli opponenti si rivelano meritevoli di accoglimento.
***
Secondo soccombenza, i signori e sono tenuti al pagamento degli Parte_1 Parte_2 oneri processuali, stimabili in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità in € 7.600,00 (€
1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Tali importi spettano pure al Controparte_4 in veste di interventore adesivo (v. Cass. S.U. 30/10/2019, n. 27846: “In caso di
[...] intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3042/2020 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 1636/2020;
➢ condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di degli oneri processuali relativi al giudizio di opposizione, Controparte_1 stimabili in € 7.600,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] degli oneri processuali relativi al giudizio di opposizione, stimabili in € Controparte_4
7.600,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 13/10/2025
il giudice
IR OT
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