Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/12/2025, n. 231
TRIBACQUE
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dei provvedimenti per difetto assoluto di attribuzione; violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 2020, eccesso di potere per incompetenza e sviamento, tardività e carenza di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che i termini amministrativi non espressamente qualificati come perentori siano ordinatori, pertanto l'Amministrazione non perde il potere di provvedere in caso di superamento del termine. L'emanazione di un provvedimento tardivo non comporta nullità per carenza di potere né vizio per violazione di legge, esponendo eventualmente l'amministrazione solo al procedimento per inerzia o al risarcimento del danno da ritardo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 comma 2 bis e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza, efficacia, buon andamento, correttezza, leale collaborazione, sviamento, carenza istruttoria, difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la formula matematica prevista dalla legge regionale per il calcolo del controvalore dell'energia gratuita è determinata dal prodotto tra la quantità di energia da fornire e il rapporto tra il valore dell'energia oraria immessa nell'anno e la sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete. L'avviso di pagamento ha indicato la formula applicata, i dati certificati da Terna S.p.a. e il prezzo zonale orario. La ricorrente non ha contestato specificamente i dati utilizzati né ha dedotto errori di calcolo.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 15 bis del d.l. n. 4 del 2022, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di interesse, poiché la società ricorrente non ha versato alcuna somma al GSE per aver percepito di più del prezzo fissato ai sensi del d.l. n. 4 del 2022. In ogni caso, il Tribunale ha già affermato il differente campo di applicazione delle due normative e la diversità dei fini per cui è prevista la modalità di determinazione dei prezzi, rendendo irrilevante il regime emergenziale rispetto alla determinazione del compenso per l'energia non ceduta gratuitamente. La questione di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sono state ritenute non rilevanti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, degli artt. 3, 41, 42, 117 Cost., in relazione all'art. 16 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea e all'art.1 del Primo protocollo addizionale CEDU

    Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata che afferma l'applicabilità dell'obbligo di cessione gratuita a tutti i concessionari idroelettrici, incluse le concessioni in corso. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che ha escluso profili di incostituzionalità denunciati, ritenendo che il legislatore statale possa incidere sui rapporti di durata e che i rapporti di gestione di un servizio di interesse economico generale siano esposti a novità normative. La Cassazione ha escluso violazioni dell'art. 117 Cost. e della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., ritenendo giustificato l'obbligo di cessione e la sua monetizzazione come onere gravante sull'operatore economico a fronte dello sfruttamento di un bene demaniale. La monetizzazione è stata ritenuta legittima anche se non espressamente prevista dall'art. 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 79 del 1999, poiché l'energia non ritirata resta nella disponibilità della società per la vendita sul mercato. Le censure relative alla proporzionalità del corrispettivo e all'affidamento sono state ritenute generiche.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/12/2025, n. 231
    Giurisdizione : Trib. Superiore delle Acque Pubbliche
    Numero : 231
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo