Decreto presidenziale 7 gennaio 2021
Sentenza breve 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 21/01/2021, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2021
N. 00086/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carità di OR (TV), via della Libertà, n.1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Questura di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del rilascio della carta di soggiorno, a favore del ricorrente, da parte del QUESTORE DI -OMISSIS- – -OMISSIS-(af) datato 11.09.2020, con cui il Questore di -OMISSIS- ha decretato che “… L'istanza di rilascio della carta di soggiorno ai sensi del D.lgs. 30/2007 e succ. mod. e integr. è rifiutata. Al richiedente è stato rilasciato il permesso di soggiorno n.-OMISSIS- ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. 286/98 e 28 comma 1 lett. b) D.P.R. 394/99 e succ. mod. e integr.”, notificato in data 23.09.2020 (doc. 2), con conseguente accertamento del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari in luogo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, originario della -OMISSIS-, di aver presentato in data 8 luglio 2019 presso la Questura di -OMISSIS- istanza intesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno ai sensi del d.lgs. 30/2007 e succ. mod. e integr.
Essendo stato inizialmente rilasciato al ricorrente un permesso per motivi familiari valido sino al 7.7.2021, anziché la richiesta carta di soggiorno, a seguito delle richieste di chiarimenti inoltrate dal procuratore dell’istante, la Questura riconosceva che erroneamente l’istanza era stata esaminata quale richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 286/98 e 28 del DP.R. 394/99, salvo invitare lo straniero a presentarsi presso gli uffici per la notifica della comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/90 sussistendo motivi ostativi al rilascio della carta di soggiorno ai sensi del D.lgs. 30/2007.
Seguiva in data 23.9.2020 la notifica del decreto con il quale la Questura di -OMISSIS- denegava il rilascio della carta di soggiorno, stante l’esistenza di una condanna, risalente al 2008, a carico del richiedente a 6 anni di reclusione e 40.000€ di multa per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, contestualmente disponendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 19, comma 2 lettera c) del D.lgs. 286/98 e 28, comma 1 lettera b) del D.P.R. 394/99, trattandosi di soggetto convivente con figlio minore, cittadino italiano.
Con il ricorso in epigrafe, assistito da istanza cautelare, e per i motivi in esso dedotti è stato chiesto l’annullamento del provvedimento che ha denegato il rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari.
Si è costituita l’amministrazione intimata, le cui difese hanno concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, tenutasi, come da verbale, con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, effettuato l’avviso di cui all’art. 73, terzo comma c.p.a. essendo stata rilevata d’ufficio la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale adita; acquisite le note di udienza depositate dal procuratore del ricorrente; il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da verbale.
Premesso che – come ampiamente ricordato – il ricorrente, in Italia da 15 anni e in possesso di titolo di soggiorno per motivi familiari, ha inoltrato la richiesta, qui denegata, al fine di ottenere il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, appare indiscutibile che nella specie svenga fatto valere il diritto soggettivo all’unità familiare.
Orbene, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è attribuita alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale ordinario la giurisdizione <<per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2017, n. 30>>.
A sua volta l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2017, n. 30, come modificato dagli articoli 34, comma 18, lettera a), e 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, attribuisce all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sui provvedimenti di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, ove, all’articolo 7, comma 2, il diritto di soggiorno <<è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione…>>.
Atteso che, come si ricava dalla stessa difesa esposta in ricorso, nella specie il ricorrente ambiva all’ottenimento di tale tipologia di titolo di soggiorno, ne consegue che il provvedimento che ha denegato tale richiesta debba essere scrutinato nella sua legittimità dall’autorità giurisdizionale competente e pertanto il Collegio deve declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, c.p.a., gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conserveranno ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il processo verrà riproposto dinanzi al Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione (come peraltro espressamente precisato in calce al provvedimento impugnato).
La decisione del ricorso in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Individua quale Giudice munito della giurisdizione il Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.