Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 442
CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere.

  • Accolto
    Indebita compensazione delle spese

    La Corte ha ritenuto che la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado fosse illegittima in quanto non sussistevano gravi ed eccezionali motivi per discostarsi dal principio generale che le spese seguono la soccombenza. La condotta collaborativa dell'ufficio non integra tali motivi. Le spese vengono poste a carico della sola Regione Campania, stante la limitata rilevanza dell'attività del concessionario nella vicenda, e si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio e la circostanza che la Regione ha comunque prontamente annullato l'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 442
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo