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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4169/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128751053548848 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava un preavviso di fermo emesso per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2016.
Si costituiva la Regione Campania rappresentando di aver annullato l'atto e chiedendo con varie argomentazioni la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte di 1° grado, con sentenza 15713/2024, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio di primo grado
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre Municipia chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio limitandosi a richiamare una condotta collaborativa dell'ufficio, argomento che di per sé non integra i gravi ed eccezionali motivi.
Le spese vengono poste a carico della sola Regione Campania, stante la limitata rilevanza dell'attività del concessionario nella vicenda, e si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio e la circostanza che la Regione ha comunque prontamente annullato l'atto.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in euro 280,00 oltre accessori ed in euro 286,00 per il presente grado;
oltre rimborso contributo unificato con attribuzione
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4169/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128751053548848 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava un preavviso di fermo emesso per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2016.
Si costituiva la Regione Campania rappresentando di aver annullato l'atto e chiedendo con varie argomentazioni la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte di 1° grado, con sentenza 15713/2024, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio di primo grado
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre Municipia chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio limitandosi a richiamare una condotta collaborativa dell'ufficio, argomento che di per sé non integra i gravi ed eccezionali motivi.
Le spese vengono poste a carico della sola Regione Campania, stante la limitata rilevanza dell'attività del concessionario nella vicenda, e si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio e la circostanza che la Regione ha comunque prontamente annullato l'atto.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in euro 280,00 oltre accessori ed in euro 286,00 per il presente grado;
oltre rimborso contributo unificato con attribuzione