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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11459/2025 R.G. promosso da
) (avv. RAIMONDI ELENA) Parte_1 C.F._1
e
DA RA ( ) (avv.ti CANDRINA CINZIA e BALDUZZI DA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/7/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
3) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in base alle condizioni di seguito pattuite. Per_
4) Mantenimento e frequentazione delle figlie. A) Affidamento condiviso delle figlie minori , , ed Per_1 Per_3 Per_
che abiteranno con la madre presso una nuova abitazione (rispetto alla casa familiare) sita in Gottolengo (BS)
Via Roma n.41G e dove trasferiranno la loro residenza (l'abitazione verrà rilasciata entro e non oltre il mese di agosto 2025). B) Il padre verserà a titolo di mantenimento per le figlie la somma complessiva mensile di € 1.000,00, da adeguarsi automaticamente per legge ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016 da intendersi qui integralmente trascritto e da considerarsi parte integrante del presente atto. Al compimento del diciottesimo anno d'età di ciascuna figlia, il padre verserà l'assegno di mantenimento direttamente alla destinataria su un conto corrente dedicato e che verrà aperto a tale scopo. C) Il sig. RI verserà, inoltre, alla moglie un ulteriore importo di € 200,00 mensili quale contributo alla gestione della casa.
1 Tali somme verranno versate dal sig. RI alla moglie ogni giorno 20 del mese sul conto corrente intestato alla sig.ra intrattenuto presso la Banca BCC Agrobresciano, Agenzia di Calvisano (BS) Iban Pt_1
[...]. CP_ D) Gli assegni erogandi dall' e/o assegno unico a sostegno del reddito verranno dapprima richiesti dalla Sig.ra e dalla stessa integralmente incassati e poi la sig.ra una volta ricevute le somme di spettanza, provvederà Pt_1 Pt_1
a corrispondere al marito un terzo delle somme incassate quale compartecipazione alle spese di gestione delle figlie.
E) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri e in particolare secondo gli accordi meglio descritti nei singoli piani genitoriali qui di seguito allegati per ciascuna figlia da considerarsi parte integrante del presente atto.
5) La casa coniugale, sita in Calvisano Via Zappaglia n. 1, di proprietà di e , verrà lasciata Controparte_2 CP_3 libera da persone e da cose (entro e non oltre il mese di agosto 2025) come da accordo già intercorso tra i coniugi.
Gli arredi in essa contenuti verranno divisi di comune accordo tra i coniugi. Il sig. RI allo stato continuerà ad abitare presso l'abitazione dei genitori sita in Calvisano (BS), Via Zappaglia n. 1/A. Tale immobile, di apprezzabili dimensioni in quanto porzione di cascinale, consentirà al sig. RI anche di ospitare comodamente le figlie non solo durante il giorno ma anche per il pernotto fino a quando il sig. RI sceglierà di reperire nuova abitazione in base alle proprie esigenze.
6) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, A) gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti e, pertanto, non richiedono per sé un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge. B) In relazione alle autovetture, l'auto Tiguan tg. FT 926 HF, di proprietà del sig. RI rimarrà assegnata e in uso esclusivo allo stesso, mentre l'auto Fiat Tipo tg. GM203NW di proprietà della sig.ra rimarrà Pt_1 assegnata e in uso esclusivo alla stessa.
7) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica derivante dal matrimonio con il presente atto e, al buon fine di quanto ivi previsto, di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
8) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3. L. n. 898/70 e dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
9) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi ID RI e in data 2 luglio 2011. Parte_1
10) Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
11) I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso per il rilascio di documenti e passaporto per sé stessi e per le figlie minori.
12) Le condizioni di cui sopra troveranno applicazione dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
13) I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
14) Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 2/7/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Calvisano (BS) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2011).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST TI AN HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11459/2025 R.G. promosso da
) (avv. RAIMONDI ELENA) Parte_1 C.F._1
e
DA RA ( ) (avv.ti CANDRINA CINZIA e BALDUZZI DA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/7/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
3) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in base alle condizioni di seguito pattuite. Per_
4) Mantenimento e frequentazione delle figlie. A) Affidamento condiviso delle figlie minori , , ed Per_1 Per_3 Per_
che abiteranno con la madre presso una nuova abitazione (rispetto alla casa familiare) sita in Gottolengo (BS)
Via Roma n.41G e dove trasferiranno la loro residenza (l'abitazione verrà rilasciata entro e non oltre il mese di agosto 2025). B) Il padre verserà a titolo di mantenimento per le figlie la somma complessiva mensile di € 1.000,00, da adeguarsi automaticamente per legge ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016 da intendersi qui integralmente trascritto e da considerarsi parte integrante del presente atto. Al compimento del diciottesimo anno d'età di ciascuna figlia, il padre verserà l'assegno di mantenimento direttamente alla destinataria su un conto corrente dedicato e che verrà aperto a tale scopo. C) Il sig. RI verserà, inoltre, alla moglie un ulteriore importo di € 200,00 mensili quale contributo alla gestione della casa.
1 Tali somme verranno versate dal sig. RI alla moglie ogni giorno 20 del mese sul conto corrente intestato alla sig.ra intrattenuto presso la Banca BCC Agrobresciano, Agenzia di Calvisano (BS) Iban Pt_1
[...]. CP_ D) Gli assegni erogandi dall' e/o assegno unico a sostegno del reddito verranno dapprima richiesti dalla Sig.ra e dalla stessa integralmente incassati e poi la sig.ra una volta ricevute le somme di spettanza, provvederà Pt_1 Pt_1
a corrispondere al marito un terzo delle somme incassate quale compartecipazione alle spese di gestione delle figlie.
E) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri e in particolare secondo gli accordi meglio descritti nei singoli piani genitoriali qui di seguito allegati per ciascuna figlia da considerarsi parte integrante del presente atto.
5) La casa coniugale, sita in Calvisano Via Zappaglia n. 1, di proprietà di e , verrà lasciata Controparte_2 CP_3 libera da persone e da cose (entro e non oltre il mese di agosto 2025) come da accordo già intercorso tra i coniugi.
Gli arredi in essa contenuti verranno divisi di comune accordo tra i coniugi. Il sig. RI allo stato continuerà ad abitare presso l'abitazione dei genitori sita in Calvisano (BS), Via Zappaglia n. 1/A. Tale immobile, di apprezzabili dimensioni in quanto porzione di cascinale, consentirà al sig. RI anche di ospitare comodamente le figlie non solo durante il giorno ma anche per il pernotto fino a quando il sig. RI sceglierà di reperire nuova abitazione in base alle proprie esigenze.
6) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, A) gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti e, pertanto, non richiedono per sé un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge. B) In relazione alle autovetture, l'auto Tiguan tg. FT 926 HF, di proprietà del sig. RI rimarrà assegnata e in uso esclusivo allo stesso, mentre l'auto Fiat Tipo tg. GM203NW di proprietà della sig.ra rimarrà Pt_1 assegnata e in uso esclusivo alla stessa.
7) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica derivante dal matrimonio con il presente atto e, al buon fine di quanto ivi previsto, di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
8) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3. L. n. 898/70 e dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
9) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi ID RI e in data 2 luglio 2011. Parte_1
10) Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
11) I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso per il rilascio di documenti e passaporto per sé stessi e per le figlie minori.
12) Le condizioni di cui sopra troveranno applicazione dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
13) I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
14) Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 2/7/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Calvisano (BS) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2011).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST TI AN HE
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