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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14811/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14811/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
FATTORI N.3 10141 TORINO, presso lo studio dell'avv. FALCO DENISE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA XX SETTEMBRE N.17 BORGOSESIA (VC), presso lo studio dell'avv. MAZZONE STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Spagna il 25/07/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGOMANERO (atto n. 75 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/08/2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Novara in data 11/06/2019.
Con ricorso depositato il 16/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGOMANERO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
b) il minore venga affidato in via condivisa ai genitori ed avrà il collocamento e la residenza anagrafica e prevalente presso l'abitazione materna in Spagna che potrà assumere le decisioni ordinarie relative alla vita del minore e quelle straordinarie urgenti qualora il padre non sia immediatamente reperibile anche al telefono attesa la residenza del minore in Spagna e la notevole distanza dal padre.
c) il padre potrà vedere il minore liberamente previo accordo con la madre e con un preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi del figlio nonché della distanza tra le residenze dei genitori. In ogni caso il SI si Parte_2 recherà in Spagna per fare visita al figlio o per portarlo in Italia per brevi periodi di vacanza concordati tra i genitori previo preavviso di cui sopra con ogni costo a suo carico.
pagina 2 di 4 La madre dal canto suo si impegna a recarsi in Italia un week end all'anno (dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì) da concordarsi tra le parti almeno un mese prima della data stabilita per agevolare ed alimentare il rapporto affettivo padre/figlio.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere ue settimane anche non consecutive comunicando Per_1 all'altro genitore il proprio piano ferie entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. Qualora il padre nulla comunichi entro la suddetta scadenza la madre sarà libera dì organizzare liberamente le ferie con il figlio.
Durante le festività natalizie: il minore trascorrerà con il padre almeno una settimana alternativamente dal 26 dicembre al 31 gennaio o dal 1 gennaio al 6 gennaio, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del predetto.
Il SI sarà libero di scegliere se rimanere in Spagna o portare il figlio in Italia per Parte_1 le vacanze, sempre tenendo in considerazione le comprovate esigenze del minore. Il pranzo e la cena del giorno di Natale potranno essere gestiti alternativamente tra i genitori.
Resta inteso tra le parti che il pernotto del minore con il padre dovrà tenere in considerazione le comprovate esigenze dello stesso. In ogni caso la madre si farà parte diligente per incentivare il pernotto di anche nei periodi di visita del padre in Spagna affinchè il minore possa abituarsi a dormire con Per_2 il predetto e rendere più agevole gli spostamenti in Italia in occasione dei periodi di vacanza.
d) La madre si impegna a garantire, compatibilmente con gli impegni lavorativi della medesima e del figlio, le videochiamate con il padre almeno ogni due giorni e le telefonate quotidianamente.
e) Il SI corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 di euro 250,00 da versarsi alla SIa entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Controparte_1 automaticamente ed annualmente aggiornato in base agli indici 1STAT. Il predetto si impegna altresì a corrispondere la quota del 50 % della scuola privata frequentata dal minore come da fatture emesse dalla struttura che verranno mensilmente consegnate dalla madre al SI . Parte_1
Qualora dovesse frequentare una scuola pubblica, il SI si impegnerà a Per_1 Parte_1 corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e sarà automaticamente ed annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT.
Le eventuali spese per corsi specialistici e/o universitari saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Il padre corrisponderà, altresì, il 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, scolastiche ed extrascolastiche e in generale le spese straordinarie purchè concordate e documentate ove previsto secondo il protocollo del Tribunale di Torino anche in merito alle modalità e termini di rimborso.
Il tutto sino all'autosufficienza economica del figlio.
f) I coniugi danno reciprocamente atto che ad oggi non sussistono tra di loro posizione debitorie/creditorie a tale titolo;
g) I coniugi si danno reciproco assenzo al rilascio, al rinnovo del passaporto valido anche per l'espatrio o di altri documenti equipollenti anche con riferimento al figlio minore.
h) I coniugi, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa, eventualmente anche non dedotta;
i) I coniugi dichiarano che le spese processuali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
NULLA SULLE SPESE. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente Rel/Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14811/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
FATTORI N.3 10141 TORINO, presso lo studio dell'avv. FALCO DENISE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA XX SETTEMBRE N.17 BORGOSESIA (VC), presso lo studio dell'avv. MAZZONE STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Spagna il 25/07/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGOMANERO (atto n. 75 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/08/2017. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Novara in data 11/06/2019.
Con ricorso depositato il 16/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGOMANERO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
b) il minore venga affidato in via condivisa ai genitori ed avrà il collocamento e la residenza anagrafica e prevalente presso l'abitazione materna in Spagna che potrà assumere le decisioni ordinarie relative alla vita del minore e quelle straordinarie urgenti qualora il padre non sia immediatamente reperibile anche al telefono attesa la residenza del minore in Spagna e la notevole distanza dal padre.
c) il padre potrà vedere il minore liberamente previo accordo con la madre e con un preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi del figlio nonché della distanza tra le residenze dei genitori. In ogni caso il SI si Parte_2 recherà in Spagna per fare visita al figlio o per portarlo in Italia per brevi periodi di vacanza concordati tra i genitori previo preavviso di cui sopra con ogni costo a suo carico.
pagina 2 di 4 La madre dal canto suo si impegna a recarsi in Italia un week end all'anno (dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì) da concordarsi tra le parti almeno un mese prima della data stabilita per agevolare ed alimentare il rapporto affettivo padre/figlio.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere ue settimane anche non consecutive comunicando Per_1 all'altro genitore il proprio piano ferie entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. Qualora il padre nulla comunichi entro la suddetta scadenza la madre sarà libera dì organizzare liberamente le ferie con il figlio.
Durante le festività natalizie: il minore trascorrerà con il padre almeno una settimana alternativamente dal 26 dicembre al 31 gennaio o dal 1 gennaio al 6 gennaio, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del predetto.
Il SI sarà libero di scegliere se rimanere in Spagna o portare il figlio in Italia per Parte_1 le vacanze, sempre tenendo in considerazione le comprovate esigenze del minore. Il pranzo e la cena del giorno di Natale potranno essere gestiti alternativamente tra i genitori.
Resta inteso tra le parti che il pernotto del minore con il padre dovrà tenere in considerazione le comprovate esigenze dello stesso. In ogni caso la madre si farà parte diligente per incentivare il pernotto di anche nei periodi di visita del padre in Spagna affinchè il minore possa abituarsi a dormire con Per_2 il predetto e rendere più agevole gli spostamenti in Italia in occasione dei periodi di vacanza.
d) La madre si impegna a garantire, compatibilmente con gli impegni lavorativi della medesima e del figlio, le videochiamate con il padre almeno ogni due giorni e le telefonate quotidianamente.
e) Il SI corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 di euro 250,00 da versarsi alla SIa entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Controparte_1 automaticamente ed annualmente aggiornato in base agli indici 1STAT. Il predetto si impegna altresì a corrispondere la quota del 50 % della scuola privata frequentata dal minore come da fatture emesse dalla struttura che verranno mensilmente consegnate dalla madre al SI . Parte_1
Qualora dovesse frequentare una scuola pubblica, il SI si impegnerà a Per_1 Parte_1 corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e sarà automaticamente ed annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT.
Le eventuali spese per corsi specialistici e/o universitari saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Il padre corrisponderà, altresì, il 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, scolastiche ed extrascolastiche e in generale le spese straordinarie purchè concordate e documentate ove previsto secondo il protocollo del Tribunale di Torino anche in merito alle modalità e termini di rimborso.
Il tutto sino all'autosufficienza economica del figlio.
f) I coniugi danno reciprocamente atto che ad oggi non sussistono tra di loro posizione debitorie/creditorie a tale titolo;
g) I coniugi si danno reciproco assenzo al rilascio, al rinnovo del passaporto valido anche per l'espatrio o di altri documenti equipollenti anche con riferimento al figlio minore.
h) I coniugi, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa, eventualmente anche non dedotta;
i) I coniugi dichiarano che le spese processuali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
NULLA SULLE SPESE. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente Rel/Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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