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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 731/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ER - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2235/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi: - INTIM. DI PAGAM n. 02820239014759435000 IRPEF-ALTRO 1999
- INTIM. DI PAGAM n. 02820239014759435000 IVA-ALTRO 1999
- INTIM. DI PAGAM n. 02820239014759435000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070000739983000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070000739983000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6099/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: DE e la DP ER si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di ER, con la sentenza n. 2235\24, ha rigettato il ricorso rilevando che lo stesso concerneva avverso l'intimazione per mancato pagamento tasse automobilistiche 2007 e
2008; i primi giudici hanno rimarcato che, contrariamente da quanto dedotto dalla contribuente, risultavano ritualmente notificate le cartelle (21\8\23), preavviso di fermo amministrativo e due avvisi di intimazione
(16\9\17, 5\2\20), con effetti anche interruttivi della prescrizione (tenuto anche conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale di contenimento del Covid 19).
La contribuente ha proposto appello, deducendo plurimi vizi della sentenza: a) omessa motivazione e contrasto tra eccezione, deduzione e motivazione;
violazione dell'art. 36 d.lgs 546\92 e 132 c.p.c.; b) omessa e\o irritale notifica degli atti interruttivi della prescrizione e di ogni atto presupposto;
violazione dell'art. 36 d.
p.r. 56\92 e 60 d.p.r. 600\73- art. 7 sexies l. 212\00 e 139 ss c.p.c.; c) intervenuta prescrizione, quinquennale e decennale;
d) omesso rilievo della prescrizione per le sanzioni amministrative;
e) mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle entrate che l'ADER , chiedendo il rigetto dell'appello..
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminare e dirimente l'esame del primo motivo di appello.
La contribuente, a ministero dell'avv. Difensore_1, ha impugnato, in primo grado, l'intimazione di pagamento n. 02820239014759435000, notificata l'8\11\23, e della cartella sottesa, relativa a Iva, Irpef, Ilor anno
1999; così anche l'intestazione della sentenza appellata.
In motivazione però come ricorrente è indicato tale Nominativo_1, difeso dall'avv. Nominativo_2, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 02820239014221954 not. 21\11\23, relativa a tasse automobilistiche, come sopra indicato.
Palese è quindi l'errore in cui è incorso il primo giudice (riconosciuto anche dall'ADER; l'AE tace sul punto), che si risolve – in primo luogo- in vizio della motivazione (rectius, omissione di motivazione, attinendo quella pronunciata a altra parte e ad altra fattispecie).
Tuttavia – e di ciò si mostra consapevole l'appellante (che articola motivi anche di merito, attinenti al proprio originario ricorso) – non ne segue la remissione del procedimento al primo giudice, attesa la tassatività delle fattispecie di cui all'art. 59 d.lgs 546\92 (ratione temporis applicabile).
Vi è di più.
Il vizio prospettato dall'appellante (ontologicamente sussistente, come detto) integra, in prima battuta , un errore materiale, che investe l'intera decisione (il giudice ha deciso un procedimento diverso da quello di cui al ricorso originario), correggibile con il relativo procedimento, ovvero – per altro verso- un motivo di revocazione (sicuramente decisivo, attesa la sua radicalità, investendo il giudizio nel suo complesso) della sentenza di primo grado, ex comb. disp. art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c. e 64 d.p.r. 546\92 cit.
Si veda al riguardo (in quanto pienamente riferibile al caso di specie) Cons. stato 11 ottobre 2021, n. 6758:
“Ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice;
perché
l'omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull'inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la loro inesistenza“
La Corte di primo grado è pertanto incorsa in un palese errore di fatto (appunto risultante dagli atti e dai documenti di causa), cui non può porsi rimedio con l'appello, atteso che i “motivi specifici di impugnazione” di cui all'art. 53 d.p.r. cit., prescindono, inevitabilmente, dalla pronuncia di prime cure che, appunto per errore di fatto, concerne tutt'altra vicenda.
Le due fattispecie normative – l'appello e la revocazione – non sono sovrapponibili, e tanto meno
“intercambiabili”, avendo ciascuna il proprio ambito applicativo, v. in generale Cass. SU 5 marzo 2024 n.
5792 ; v. altresì Cass. 24 settembre 2020 n. 20113, sull'onere della parte soccombente di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con i mezzi ordinari (nella specie il ricorso per cassazione), ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile”.
Ne segue- vi è qui spazio per il rilievo d'ufficio – l'inammissibilità dell'appello.
Le spese, atteso l'esito del giudizio, possono compensarsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Spese e competenze compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 731/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ER - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2235/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi: - INTIM. DI PAGAM n. 02820239014759435000 IRPEF-ALTRO 1999
- INTIM. DI PAGAM n. 02820239014759435000 IVA-ALTRO 1999
- INTIM. DI PAGAM n. 02820239014759435000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070000739983000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070000739983000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6099/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: DE e la DP ER si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di ER, con la sentenza n. 2235\24, ha rigettato il ricorso rilevando che lo stesso concerneva avverso l'intimazione per mancato pagamento tasse automobilistiche 2007 e
2008; i primi giudici hanno rimarcato che, contrariamente da quanto dedotto dalla contribuente, risultavano ritualmente notificate le cartelle (21\8\23), preavviso di fermo amministrativo e due avvisi di intimazione
(16\9\17, 5\2\20), con effetti anche interruttivi della prescrizione (tenuto anche conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale di contenimento del Covid 19).
La contribuente ha proposto appello, deducendo plurimi vizi della sentenza: a) omessa motivazione e contrasto tra eccezione, deduzione e motivazione;
violazione dell'art. 36 d.lgs 546\92 e 132 c.p.c.; b) omessa e\o irritale notifica degli atti interruttivi della prescrizione e di ogni atto presupposto;
violazione dell'art. 36 d.
p.r. 56\92 e 60 d.p.r. 600\73- art. 7 sexies l. 212\00 e 139 ss c.p.c.; c) intervenuta prescrizione, quinquennale e decennale;
d) omesso rilievo della prescrizione per le sanzioni amministrative;
e) mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle entrate che l'ADER , chiedendo il rigetto dell'appello..
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminare e dirimente l'esame del primo motivo di appello.
La contribuente, a ministero dell'avv. Difensore_1, ha impugnato, in primo grado, l'intimazione di pagamento n. 02820239014759435000, notificata l'8\11\23, e della cartella sottesa, relativa a Iva, Irpef, Ilor anno
1999; così anche l'intestazione della sentenza appellata.
In motivazione però come ricorrente è indicato tale Nominativo_1, difeso dall'avv. Nominativo_2, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 02820239014221954 not. 21\11\23, relativa a tasse automobilistiche, come sopra indicato.
Palese è quindi l'errore in cui è incorso il primo giudice (riconosciuto anche dall'ADER; l'AE tace sul punto), che si risolve – in primo luogo- in vizio della motivazione (rectius, omissione di motivazione, attinendo quella pronunciata a altra parte e ad altra fattispecie).
Tuttavia – e di ciò si mostra consapevole l'appellante (che articola motivi anche di merito, attinenti al proprio originario ricorso) – non ne segue la remissione del procedimento al primo giudice, attesa la tassatività delle fattispecie di cui all'art. 59 d.lgs 546\92 (ratione temporis applicabile).
Vi è di più.
Il vizio prospettato dall'appellante (ontologicamente sussistente, come detto) integra, in prima battuta , un errore materiale, che investe l'intera decisione (il giudice ha deciso un procedimento diverso da quello di cui al ricorso originario), correggibile con il relativo procedimento, ovvero – per altro verso- un motivo di revocazione (sicuramente decisivo, attesa la sua radicalità, investendo il giudizio nel suo complesso) della sentenza di primo grado, ex comb. disp. art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c. e 64 d.p.r. 546\92 cit.
Si veda al riguardo (in quanto pienamente riferibile al caso di specie) Cons. stato 11 ottobre 2021, n. 6758:
“Ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice;
perché
l'omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull'inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la loro inesistenza“
La Corte di primo grado è pertanto incorsa in un palese errore di fatto (appunto risultante dagli atti e dai documenti di causa), cui non può porsi rimedio con l'appello, atteso che i “motivi specifici di impugnazione” di cui all'art. 53 d.p.r. cit., prescindono, inevitabilmente, dalla pronuncia di prime cure che, appunto per errore di fatto, concerne tutt'altra vicenda.
Le due fattispecie normative – l'appello e la revocazione – non sono sovrapponibili, e tanto meno
“intercambiabili”, avendo ciascuna il proprio ambito applicativo, v. in generale Cass. SU 5 marzo 2024 n.
5792 ; v. altresì Cass. 24 settembre 2020 n. 20113, sull'onere della parte soccombente di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con i mezzi ordinari (nella specie il ricorso per cassazione), ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile”.
Ne segue- vi è qui spazio per il rilievo d'ufficio – l'inammissibilità dell'appello.
Le spese, atteso l'esito del giudizio, possono compensarsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Spese e competenze compensate.