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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1341/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1341/2018 R.G., vertente tra:
(in forma abbreviata in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1
, (in forma abbreviata G.P.M.) Parte_2 Parte_3 in persona del legale rapp.te p.t. , (già Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. , (c.f.
[...] Parte_2 Parte_4
), (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ) tutti
[...] C.F._3 Parte_6 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Bozzelli (c.f. ), C.F._5 Controparte_3
n.q. di erede di (c.f. Parte_5 C.F._6
Appellanti
(c.f. P.IVA ) (già Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e prima ) e (c.f. , P.IVA Controparte_5 CP_6 Controparte_7 P.IVA_3
) (già , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore ed P.IVA_4 CP_8 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Leonardo Bottazzi (c.f. ) C.F._7
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14413/2017
1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le società (già e adesso CP_6 Controparte_9 [...]
e (già e adesso per Controparte_4 CP_8 Controparte_10 Controparte_7 sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita della struttura alberghiera sita in Roma alla Via Luca Passi n.6 e del contratto di locazione finanziaria n.
857753-638043 riguardante lo stesso immobile entrambi sottoscritti in data 25.05.2006 con CP_9
e il primo da parte della ed il secondo da parte della
[...] Controparte_10 Parte_1
nonché delle fidejussioni prestate in data 25.05.2006 ed in data 4.10.2010 da Parte_3
, Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_5 Parte_5
(padre di , e dall' e per
[...] Pt_2 Parte_1 Parte_3 Controparte_2
l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma ed all'Ufficio delle Entrate di Cortelona la cancellazione degli atti dichiarati nulli con espressa esenzione di responsabilità; condannare infine le convenute in solido tra loro al pagamento delle competenze di causa.
Al riguardo gli attori hanno dedotto:
1) che in data 14.04.2005 la acquistava la piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, Pt_1 gravato da ipoteca iscritta in data 03.07.2002 a favore di NC NT BCI Mediocredito S.p.a. a garanzia di un finanziamento concesso al venditore: con l'acquisto del predetto immobile la Pt_1 si accollava il residuo mutuo ipotecario per euro 5.000.000,00;
2) che sempre in data 14.04.2005 alla veniva concessa dalla Cassa di risparmio di Parma e Pt_1
Piacenza (Cariparma) un'apertura di credito in conto corrente a fronte della concessione di garanzia ipotecaria di secondo grado per euro 5.000.000,00 sul predetto albergo, iscritta il 16 aprile 2005 contestualmente alla trascrizione dell'atto di acquisto dello stesso;
3) che sin dal maggio 2005 la aveva un'importante esposizione debitoria nei confronti Pt_1 di NC NT, tale da far sì che la società richiedesse in più occasione, con esito negativo, all'istituto di credito un prolungamento sui finanziamenti o sul mutuo contratto. La situazione economico/patrimoniale in cui versava la G.H.P. nel periodo tra il secondo semestre 2005 ed il primo semestre 2006 era in particolare la seguente: - mutuo accollato Controparte_11 euro 5.000.000,00 da estinguere in 25 rate;
- affidamento in conto corrente “Cariparma NC
NT” per 5.000.000,00 con rimborso di 1/8 all'anno del capitale a partire dalla fine del secondo anno per 10 anni;
- debiti verso soci per finanziamenti personali e Parte_2 Pt_4
2 per euro 8.100.000,00; - leasing strumentali “ ” per euro 1.500.000,00; - Pt_4 CP_9 saldo passivo c/C NC NT di euro 500.000,00 circa;
4) che, stante il peggioramento della situazione economica, la stessa NC NT suggeriva un'operazione di leasing finanziario immobiliare che veniva realizzata contestualmente alla compravendita dell'immobile stesso: da una parte la endeva il bene alle società Pt_1 [...]
e dall'altra parte le medesime società finanziarie CP_9 Controparte_10 stipulavano contratto di locazione finanziaria con la , futura utilizzatrice del bene Pt_3 immobile: sia la che la erano società appartenenti allo stesso nucleo familiare Pt_1 Pt_3
“Gruppo Mignano-Smiraglia”. I vincoli e le condizioni dell'operazione finanziaria dettati dal
Gruppo NC NT ai quali la famiglia dovette sottostare furono molteplici, Persona_1 tra i quali: - estinzione di entrambi i precedenti mutui con NC Intesta per circa 10 milioni di euro;
- locazione da parte di una società diversa rispetto alla con la creazione della Parte_1 Pt_3
- versamento di 9 milioni di euro (1/3 del prezzo di vendita dell'albergo) da parte della
[...] Pt_3
a “NC NT” a titolo di canone di prelocazione o maxicanone;
- garanzie fidejussorie personali da parte di tutti i soci (componenti della famiglia ) della e ed Persona_1 Pt_1 Pt_3 anche da parte della società immobiliare di cui era Controparte_2 Parte_2 amministratore;
- obbligo di sottoscrizione da parte dei soci di “postergazione” Persona_1 del credito di 9 milioni di euro vantato per il finanziamento alla società in favore delle Pt_3 banche;
5) che il rapporto tra le parti proseguiva con difficoltà fino al marzo 2011, quando NC NT comunicava al conduttore l'addebito sul canone mensile dell'ulteriore somma di euro 140.000,00 per imposta sostitutiva di registro da corrispondere immediatamente e non più al termine della locazione: ne seguivano molteplici richieste di rinegoziazione degli accordi;
6) che in data 3 gennaio 2012 le e comunicavano ai clienti Parte_7 CP_8 la risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni scaduti e imposta di registro;
7) che la complessiva operazione di vendita e successivo leasing finanziario dell'immobile, data la sostanziale identità tra le società e doveva essere inquadrata nella fattispecie Pt_1 Pt_3 denominata “sale and lease back”, con asserita violazione del divieto del “patto commissorio”, stante la sussistenza degli elementi sintomatici della causa illecita.
Si sono costituite in giudizio la (già e la (già CP_6 Controparte_9 CP_8
eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale in favore del Controparte_10
Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo altresì domanda riconvenzionale, anche ai sensi dell'art. 186 bis o ter, di condanna della società G.P.M. e dei
3 fideiussori, in via solidale tra loro, al pagamento nei confronti di della somma di CP_6 euro 594.288,46 e nei confronti di di euro 249.472,88 oltre interessi dalla Controparte_8 debenza al saldo per i canoni scaduti.
Le convenute hanno assunto:
1) di essere entrambe società (soggette all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_4
, ed appartenente al Gruppo NCrio , iscritto all'Albo dei Gruppi NCri)
[...] Controparte_4 aventi per oggetto sociale l'attività, in TA ed all'estero, di locazione finanziaria;
2) che i soci della e , sono la Parte_8 Parte_6 Parte_5 moglie ed i figli di appartenenti ad una nota famiglia di costruttori, da anni Parte_2 cliente di NC NT S.p.A. (ora e che lo stesso Controparte_4 Parte_2 attraverso altre società immobiliari si era occupato della costruzione dell'albergo oggetto di causa, utilizzando in parte mezzi propri, in parte stipulando, in data 26.06.2002 un contratto di mutuo di €
5 milioni concessogli da NC NTBci Mediocredito S.p.A. (ora ; Controparte_4
3) che in data 15/03/2004 venne costituita la che acquistò un anno dopo l'immobile in Parte_1 questione per ultimarlo e gestirlo. In tale fase la aveva avanzato formale richiesta a Pt_1 [...]
(ora di un finanziamento in forma di leasing immobiliare CP_9 CP_6 dell'importo di € 14,5 milioni, positivamente deliberato dalla società di leasing in data 16/02/2005 ma poi non perfezionatosi per scelta del cliente, che poi avrebbe acceso un finanziamento di € 5 milioni con l'Istituto NCrio Cariparma S.p.A., sotto forma di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;
4) che la struttura alberghiera era ultimata nel mese di marzo del 2005, con apertura a luglio dello stesso anno;
5) che fu lo stesso , socio di riferimento della a sollecitare la costituzione Parte_2 Pt_1 di una nuova società immobiliare - la - per la gestione della struttura alberghiera, la quale a Pt_3 sua volta chiedeva a la conclusione di un'operazione di locazione finanziaria per la CP_6 somma di € 28 milioni: somma superiore a quella in origine deliberata su richiesta della e Pt_1 giustificata dagli interventi migliorativi compiuti sulla struttura, il cui valore veniva confermato da apposita relazione tecnico estimativa;
6) che le dimensioni dell'operazione e l'impegno finanziario richiesto erano tali da non poter riguardare solamente da e pertanto veniva coinvolta nell'operazione la CP_6 CP_10
(ora , suddividendo le rispettive quote nella misura del 74,0741% in capo alla prima CP_8
e del 25,9259% in capo alla seconda;
7) che in data 25 maggio 2006, le convenute acquistavano dalla venditrice l'immobile per Pt_1 cui è causa, corrispondendo la somma di € 27.000.000,00 + I.V.A., nella misura di € 20.000.000,00
4 + I.V.A. proveniente da e di € 7.000.000,00 + I.V.A. proveniente da la società CP_6 CP_8 venditrice rilasciava nella stessa sede notarile del rogito ampia e liberatoria quietanza di Pt_1 pagamento. Contestualmente le parti stipulavano altresì il contratto di locazione finanziaria n.
857753-638043 concedendo il predetto immobile in leasing alla e a garanzia Pt_3 dell'adempimento delle obbligazioni contratte si costituivano fideiussori Parte_2
(c.f. ), Parte_4 Parte_5 C.F._2 Parte_6
(c.f. e, successivamente, la Parte_5 C.F._8 Controparte_2 ed unitamente , e creditori della
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_6 si rilasciavano ulteriore garanzia personale atipica, “a non esigere né ad incassare” dalla Pt_3 medesima società il credito vantato di € 9.000.000,00, sino a quando le ragioni creditorie delle società di leasing derivanti dalla stipula del contratto oggetto di causa non fossero state soddisfatte;
8) che sin da subito la effettuava pagamenti in ritardo e presentava difficoltà economiche Pt_3 tali da far sì che le convenute acconsentissero ad una prima rinegoziazione delle condizioni del contratto di leasing in data 31.10.2008 e poi in data 4.10.2010, con proroga della durata. Malgrado ciò, le difficoltà della persistevano e le società convenute, con comunicazione del Pt_3
21.12.2011 risolsero il contratto di leasing intimando la restituzione dell'immobile ed il pagamento del debito per l'importo scaduto e fatturato pari ad euro 594.288,46 per la CP_6 ed euro 249.472, 88 per la CP_8
10) eccepivano nel merito la validità dei contratti stipulati e delle fideiussioni, rilevando
l'inapplicabilità al caso di specie del combinato disposto di cui agli artt. 2744-1419 c.c.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato le domande avanzate dagli attori, mentre ha accolto le domande riconvenzionali proposte dalle convenute, condannando gli attori, tutti in solido tra loro, al pagamento nei confronti del
[...]
(già della somma di euro 594.288,46 oltre interessi convenzionali Controparte_5 CP_6 dalle singole scadenze al saldo effettivo e nei confronti dei della somma di euro CP_8
249.472,00 oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo effettivo, con condanna alle spese di lite.
Il giudice di primo grado, per quanto qui di interesse, ha innanzitutto evidenziato come lo schema negoziale socialmente tipico del lease back non integra di per sé una fattispecie negoziale fraudolenta, sanzionabile ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c., ma come tale accertamento debba essere svolto sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi fra i quali la situazione economica dell'impresa venditrice e l'adeguata proporzionalità delle prestazioni corrispettive (sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente), che permettono di valutare se
“le parti abbiano in realtà inteso realizzare gli effetti non consentiti di una vendita a scopo di
5 garanzia”. Ha proseguito sottolineando che “elemento decisivo al fine di fornire tale prova è
“l'identità soggettiva” del creditore e del concedente senza della quale lo scopo di garanzia è in radice escluso nonché la preesistenza o concomitanza di un rapporto obbligatorio tra le parti che giustifichi una garanzia reale a favore del creditore”.
Tanto premesso, ha ritenuto che gli attori non hanno provato la sussistenza degli elementi di cui sopra, evidenziando che se è pur vero che l'operazione finanziaria, compiuta formalmente da tre distinti soggetti giuridici, di fatto vede una sostanziale identità di soci tra la e la non Pt_1 Pt_3 vi è dall'altra parte la sussistenza di un preesistente rapporto di debito tra le parti, poiché la circostanza che le società concedenti facessero parte dello stesso gruppo bancario (NT) della società mutuante non può ritenersi “un indizio sintomatico della violazione del patto commissorio”. Inoltre, ha rilevato come non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sproporzione tra il prezzo ricevuto per la vendita dell'immobile ed il reale valore dello stesso, né delle difficoltà finanziare in cui versava il venditore “una cosa essendo l'esposizione finanziaria verso le banche e altra cosa una reale e duratura impossibilità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni”.
Infine, il Tribunale, rigettata l'eccezione di mutatio libelli sollevata dagli attori, ha altresì ritenuto fondate le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute evidenziando come gli attori nel corso del giudizio non avessero mai negato la loro morosità del pagamento dei canoni scaduti e come le contestazioni sollevate dagli stessi in ordine al quantum fossero generiche malgrado i convenuti avessero documentato con gli estratti conto il proprio credito.
La sentenza è stata impugnata da Parte_1 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
(c.f. ), (c.f. Parte_2 Parte_5 C.F._3 Parte_5
, , alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria C.F._6 Parte_6 della presente decisione, i quali hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande proposte in primo grado e il rigetto della domanda riconvenzionale con revoca della condanna degli attori, refusione delle spese di lite e CTU, con richiesta altresì di condanna alle spese di lite. Gli appellanti hanno poi reiterato le istanze istruttorie già formulate
e chiesto la rinnovazione della CTU grafologica sulla sottoscrizione della fideiussione.
Deducono, sinteticamente, gli appellanti che il Tribunale non ha compiuto un'analitica verifica della sussistenza degli indici rilevatori del patto commissorio, tutti di fatto presenti. Premettendo dunque l'identità soggettiva delle parti ed il fatto che l'utilizzo del prezzo di vendita per ripianare i pregressi debiti non esclude lo scopo di garanzia, come sostenuto dal tribunale, evidenziano la compresenza di tutti gli altri indici come rappresentati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di specie.
Impugnano altresì il capo della sentenza con il quale sono state accolte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti deducendo in particolare al punto G) “Inammissibilità della domanda
6 riconvenzionale. Violazione artt. 163 e 164 c.p.c.” ed al punto H) “Infondatezza della domanda riconvenzionale. Violazione dell'art. 115 commi 1 e 2 e dell'art. 2697 c.c.”.
Si sono costituite (ora e (ora Controparte_5 Controparte_4 CP_8
le quali hanno contestato la fondatezza in fatto e diritto del gravame proposto Controparte_7 ed hanno chiesto in via preliminare di dichiararlo inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto, richiamando in ogni caso le conclusioni come precisate nel giudizio di primo di grado ed in via istruttoria hanno chiesto il rigetto delle istanze proposte dagli appellanti ed in caso di rimessione in istruttoria hanno ribadito le proprie istanze istruttorie come già proposte nel giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello è stato da prima interrotto a causa del decesso di (c.f. Parte_5
e poi riassunto nei confronti dell'erede dello stesso, C.F._8 Controparte_3
Con ordinanza del 29.08.2024 (pubblicata il 04/09/2024 al n. cronologico 2614/2024), la Corte, rilevato che le parti appellate avevano eccepito - nella comparsa conclusionale - l'estinzione del processo poiché il ricorso per riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati agli eredi di , ha rimesso la causa sul ruolo assegnando termine per la Parte_5 rinnovazione della notificazione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.12.2024. Avverso la suddetta ordinanza gli appellati hanno proposto reclamo chiedendone la revoca con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza agli eredi della parte defunta: tale richiesta, preliminarmente alle istanze già proposte, è stata nuovamente formulata nelle note di precisazione delle conclusioni. La Corte ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del
27.12.2024 con la quale ha altresì rilevato “che il reclamo avverso l'ordinanza collegiale è inammissibile, non essendo previsto tale rimedio avverso l'ordinanza collegiale, che resta comunque revocabile eventualmente anche in sede di merito”.
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione sollevata dagli appellati in merito all'estinzione del giudizio a seguito della mancata notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza agli eredi della parte defunta, riportandosi alle motivazioni già assunte con l'ordinanza del 29.08.2024 (pubblicata il 04/09/2024 al n. cronologico 2614/2024) ed evidenziando altresì come gli appellanti abbiano successivamente provveduto correttamente alla rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di nei termini assegnati dalla Corte. Parte_5
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello indicati dalla lettera A) alla lettera F), possono essere trattati congiuntamente, argomentando gli stessi in ordine alla configurabilità del negozio del “sale and lease back” ed alla presenza degli indici rilevatori del patto commissorio.
7 Va premesso che il negozio giuridico del “sale and lease back nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende ("sale") un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all'esercizio della sua attività, ad un'impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all'alienante ("lease back") che, per potere utilizzare il bene, le corrisponde un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d'opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo dei bene stesso. Più precisamente, alla scadenza del contratto, il "seller-lessee" (alienante- utilizzatore) potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per
l'acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione. A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing "ordinario", contratto con cui l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel "sale and lease back", posto che un bene siffatto è già in proprietà del "seller-lessee", l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde - come sottolineato in dottrina - "all'esigenza di (auto)finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto"
(Corte Cass., Sez. 3, Ord. nr. 4664-2021).
La natura di tale contratto fa sì, peraltro, che lo stesso possa “mascherare” un patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c. e pertanto è necessario procedere alla verifica della presenza o meno di elementi sintomatici atti a provare la violazione o meno di tale patto. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte: “Al fine, peraltro, di verificare se una specifica operazione di
"sale and lease back" sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell'art. 2744 cod. civ., si è prefigurato, da parte di questa Corte, una sorta di "stress test", affermandosi che "gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, così individuati: 1) la presenza dì una situazione di credito e debito tra la società finanziaria
(concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
2) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza;
3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto" (così, in motivazione, già Cass.
Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.)”, ed è solo il “"concorso" di tali elementi sintomatici che "vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia
8 stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge" (Corte Cass., Sez. 3, Ord. nr. 4664-2021).
Si segnala altresì come con recenti pronunciamenti, la Suprema Corte ha escluso invece la necessità di un concorso di tali elementi sintomatici, affermando: “In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. nr. 16367/2023 e cfr. anche Cass. Civ. Sez. Ord. nr. 28553/2024).
Tanto premesso, ritiene la Corte che nell'ipotesi di specie si sia in presenza di un'operazione
(lecita, per quanto appresso) di "sale and lease back", poiché essa è di fatto intervenuta tra due soggetti, intesi quali centri di interessi.
Da un lato, infatti, vi è una identità sostanziale tra venditore (G.H.P.) ed utilizzatore ( , come Pt_3 peraltro accertata anche dal giudice di primo grado, la cui motivazione quindi sul punto si condivide: è apprezzabile infatti una sostanziale identità dei soci della e della (tutti Pt_1 Pt_3 facenti parte del gruppo Mignano-Smiraglia) e soprattutto dell'amministratore – Parte_4
– che sottoscrisse sia il contratto di vendita dell'immobile, in veste di venditore, sia quello di leasing in veste di conduttore;
immobile che peraltro è rimasto sempre nella disponibilità e nella gestione degli appellanti.
Dall'altro lato del rapporto, parimenti, si riscontra anche un identico centro di interessi tra NT
e NC NT, che comporta dunque un accertamento positivo in merito alla CP_9 presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita, almeno per quanto riguarda
[...]
, rientrando quest'ultima nel Gruppo NC NT, con il quale la aveva CP_9 Parte_1 esposizioni debitorie.
Sul punto si evidenzia infatti da una parte che la società di leasing era società Controparte_9 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NC NT S.p.a. ed appartenente al “Gruppo
NT”, e dall'altra che a prescindere dalle formalità riguardanti le costituzioni societarie , ciò che prevale è il principio di effettività, “…in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione dell'attività del gruppo…”
9 (Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 24943/2019): principio che nel caso di specie conduce quindi all'affermazione di una sostanziale identità tra e NC NT che agisce in Controparte_9 questa sede di gravame quale soggetto creditore degli appellanti a tutela della ragione creditoria
(vedi anche Cass. Civ., Sez. 3, Ord. nr. 16367/2023).
Tanto verificato in ordine alle posizioni concretamente assunte dalle parti in causa nell'operazione finanziaria in esame, la Corte rileva come la stessa operazione non abbia comunque assunto i caratteri di una vendita a scopo di garanzia, non essendo innanzitutto stati provati in corso di causa due degli elementi richiamati dalla (parte della) giurisprudenza sopra indicata che, se presenti, avrebbero permesso di individuare la stipula di un patto commissorio in frode alla legge in luogo del lecito negozio giuridico di “sale and lease back”, e più precisamente: a) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice e b) la sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato.
In merito alla situazione di difficoltà economica dell'impresa venditrice, gli appellanti hanno dedotto infatti una serie di circostanze e prodotto documenti comprovanti una particolare esposizione debitoria della che avrebbe dovuto legittimare il sospetto di un approfittamento Pt_1 da parte delle società finanziarie di una condizione di debolezza della stessa. Ritiene la Corte che gli appellanti, pur deducendo un'esposizione debitoria con gli istituti bancari del CP_12
, non abbiano in realtà fornito adeguata provata di come tali esposizioni incidessero
[...] realmente sulla tenuta della della neonata G.P.M. e dello stesso “Gruppo familiare Pt_1
Mignano-Smiraglia”, la cui commistione ed identità di parti è stata richiamata più volte dagli appellanti stessi, ma la cui consistenza resta poco chiara, soprattutto alla luce del fatto che sia la che la risultano comunque società relativamente “giovani” e con capitale societario Pt_1 Pt_3
“contenuto” rispetto all'importante operazione finanziaria compiuta. Tale commistione emerge chiaramente dai documenti prodotti dalle appellate e non contestati – e richiamati – dagli appellanti, dai quali si evince la presenza di più società sempre in gestione della famiglia che muovevano capitali nell'interesse delle appellanti, oltre ai singoli soci (doc. 12 bis, 12 ter e 14 bis fascicolo primo grado appellate). I bilanci prodotti della e della on sono sufficienti a provare Pt_1 Pt_3 una difficoltà economica tale da legittimare il sospetto di un approfittamento da parte delle società di leasing al momento della stipula dei contratti oggetto di causa. Gli stessi appellanti deducono chenel 2005 il Gruppo Familiare Mignano-Smiraglia aveva un'esposizione da circa €.10-11
LN (con proprietà immobiliare di circa €.27 LN a garanzia) ed un attivo patrimoniale di circa +€. (cfr. bilancio al 31/12/2006 sul 2005 all. 28 e 29) (pag. 29 atto di citazione CP_13 in appello). L'andamento negativo successivo all'operazione e documentato attraverso i bilanci degli anni dal 2007 al 2010 non è idoneo a dimostrare che tali conseguenze fossero
10 previste o prevedibili al momento della conclusione dell'operazione finanziaria (2006). Inoltre, la ricostruzione fornita dagli appellanti sulla base della quale le richieste di ristrutturazione del debito e prolungamento del mutuo avanzate a NC NT e precedenti al maggio 2006 avessero avuto esito negativo, facendo sì che gli stessi fossero “guidati” verso l'operazione finanziaria, suggerita dalla banca ed oggetto di causa, è priva di qualsiasi riscontro probatorio: non è stata prodotto sul punto alcun documento.
Anche con riferimento “alla sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato” le censure sollevate dagli appellanti non colgono nel segno. Con il gravame proposto gli stessi evidenziano come il giudice di primo grado si sarebbe di fatto limitato a riscontrare l'insussistenza della sproporzione tra il valore del finanziamento e quello dell'immobile, quando invece a rilevare per la configurazione di tale indice nel caso di specie è lo “squilibrio delle prestazioni corrispettive”, facendo riferimento a tutte le richieste che le società di leasing avrebbero imposto al gruppo Mignano-Smiraglia. Proseguono gli appellanti rilevando che “appare viziato da limitazione,
l'argomento logico che porta ad escludere la sproporzione, in sentenza, nonostante “il concreto utilizzo del prezzo per ripianare pregressi debiti”, sottolineando che anche non volendo considerare quanto versato per ripianare i debiti pregressi, la sproporzione si avrebbe comunque alla luce del maxi-canone, del prezzo del riscatto e anche del canone mensile da corrispondere.
Nessuna delle contestazioni sollevate è fondata.
Considerato come pacifico il dato relativo al valore dell'immobile pari ad euro 27.000.000,00,
l'operazione finanziaria oggetto di causa è stata conclusa per un corrispettivo totale pari per l'appunto ad euro 27.000.000,00 + iva. Il fatto che una parte di tale somma sia stata impiegata per ripagare pregressi debiti non ha alcuna rilevanza sul valore dell'operazione, se non quella – come già evidenziato dal tribunale – di liberare gli appellanti da posizioni debitorie e pertanto escludere proprio quella finalità di garanzia, vietata dalla legge. Le contestazioni mosse in ordine alla quantificazione della prima rata di canone trattenuta dalle società di leasing, come quelle attinenti alle singole rate ed al prezzo di riscatto, risultano generiche e fondate su mere supposizioni, non supportate da ulteriori elementi indiziari che era onere degli appellanti fornire anche attraverso eventuale consulenza di parte sulla correttezza dei tassi applicati e sulla sostenibilità dell'operazione; si evidenzia peraltro la richiesta di CTU avanzata dagli appellanti, se accolta così come formulata nell'atto di citazione e nelle memorie, non avrebbe fornito alcun elemento utile sulla questione, avendo gli stessi chiesto genericamente di accertare e dichiarare “l'esattezza e gli importi indicati in citazione e nelle domande proposte”.
Tutte le altre deduzioni svolte dagli appellanti al fine di dimostrare una non adeguata proporzionalità delle prestazioni corrispettive non afferiscono strettamente all'indice della
11 “sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato”, ma sono volti a segnalare altri – e diversi indici- che dovrebbero rivelare come l'operazione sia stata compiuta per realizzare di fatto una garanzia in contrasto con il divieto normativo: le censure non colgono nel segno.
La Corte rileva innanzitutto che la circostanza per la quale gli appellanti sarebbero stati “costretti” dalle appellate a costituire la società per poter procedere con l'operazione finanziaria non è Pt_3 stata provata, e risulta contestata dalle appellate, che peraltro avrebbero fornito una causa diversa dell'avvenuta costituzione societaria dipendente dalla volontà di escludere un socio della Pt_1
(fatto anche quest'ultimo non provato). Mentre l'estinzione del mutuo e del finanziamento per i quali gravavano ipoteche sull'immobile oggetto della vendita, la postergazione dei crediti ed infine le fideiussioni personali non sono elementi fortemente indizianti di una situazione di costrizione del debitore, volta soprattutto alla costituzione di un negozio giuridico in violazione della legge, ben potendo essere indici di una complessiva contrattazione tra le parti a fronte di un'operazione finanziaria del valore di 27.000.000. Si evidenzia peraltro, quale elemento indiziario inconferente alla ricostruzione operata dagli appellanti, come le società di leasing abbiano modificato il contratto di leasing sia nell'ottobre 2008 ampliando la durata del contratto, dai 180 mesi iniziali a 240 mesi, con riduzione dei canoni mensili (doc. 13 fascicolo di primo grado appellate), che nell'ottobre 2010 prima con l'adesione all'accordo, denominato “Avviso Comune”, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio e poi con la rinegoziazione dell'accordo, prorogando la durata del contratto per ulteriori 12 mesi e riducendo pertanto ulteriormente il canone mensile (doc. nr. 15 fascicolo di primo grado appellate), il che si giustificava in una prospettiva di affidamento sul creditore.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello è infondato anche tenuto conto della giurisprudenza più recente, che fa riferimento al contenuto complessivo dell'operazione economica per ravvisare gli elementi caratterizzanti il negozio illecito dedotto, che nella specie per quanto detto fin qui, non sono concretamente ravvisabili.
Anche i motivi di appello indicati alla lettera G) e alla lettera H), possono essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi il gravame proposto in ordine all'accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute.
Da un lato gli appellanti deducono l'inammissibilità di tale domanda rilevando, in breve, come la domanda svolta nella memoria nr. 1 IN VIA PRELIMINARE RICONVENZIONALE DI MERITO volta ad “accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società nonché dei fideiussori Pt_3
(C.F. ), Parte_2 Parte_4 Parte_5 C.F._2
, (C.F. ) e in Parte_6 Parte_5 C.F._6 Controparte_2 via solidale fra loro, al pagamento, nei confronti di della somma di €.594.228,46= e CP_6
12 nei confronti di della somma di €.249.472,88=, oltre interessi dalla debenza al CP_8 saldo anche ai sensi della L.231/02” e nella medesima formulazione riproposta anche NEL
MERITO IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA, fosse in realtà stata avanzata in sede di comparsa di costituzione e risposta quale istanza per l'emissione di un'ordinanza provvisionale ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., comportando dunque una mutatio libelli e limitando e condizionando il diritto di difesa delle appellate, la cui difesa sul punto si era focalizzata sul profilo del riconoscimento di debito.
Dall'altra parte evidenziano comunque come tale domanda non sia stata provata, avendo le appellate prodotto, in copia, esclusivamente gli estratti conto, che però erano stati tempestivamente contestati.
Le censure sollevate sono entrambe infondate e devono essere rigettate.
Rileva la Corte che condivisibile sono le conclusioni a cui è giunto il Tribunale nel configurare nell'ipotesi di specie non una “mutatio libelli” bensì una semplice “emendatio”, poiché la modifica apportata alla domanda con la memoria nr. 1 non ha introdotto né un nuovo “petitum” né una
“causa petendi” fondata su situazioni giuridiche differenti (si veda sul punto la già richiamata Cass.
Civ. nr. 7524/2005 ed anche Cass. Civ. nr. 7579/2007) e trattandosi di fatto della medesima questione – mancato pagamento dei canoni scaduti – per la quale in comparsa di costituzione si era presentata istanza ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c.. Si evidenzia peraltro che non è stato violato alcun diritto di difesa degli appellanti che già con la memoria nr. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. prendevano posizione sulla problematica dei ratei non pagati, esplicando le proprie argomentazioni anche sotto un profilo sostanziale.
Tanto assunto, infondate risultano comunque le deduzioni avanzate in ordine alla violazione dell'art. 2697 c.p.c.. Richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova nel caso di inadempimento dell'obbligazione (vedi Cass. Civ. SS. UU. nr. 13533/2001), la Corte ritiene che le appellate con l'allegazione del contratto di leasing - fonte del loro diritto - e delle missive di risoluzione accompagnate dagli estratti conto con indicazione del credito scaduto (all. nr.
17 bis e 17 ter fascicolo di primo grado di parte appellata), abbiano assunto al proprio onere probatorio poiché l'estratto conto, così come prodotto, è comunque documento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice anche nel contesto di altri elementi. Dato pacifico è la morosità degli appellanti che di fatto ha portato alla risoluzione del contratto di leasing, le cui contestazioni in ordine al quantum sono risultate totalmente generiche: gli stessi infatti hanno unicamente contestato come la comunicazione di risoluzione del dicembre 2011 fosse smentita dalla successiva fatturazione da parte della del 15.05.2012 e del 14.06.2012 (allegato nr. 26 CP_8 prodotto con la memoria nr. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.- fascicolo di primo grado appellanti),
13 circostanze queste ultime a loro volta confutate dalle società di leasing con produzione dei doc. 22 e
23, attestanti sia la risoluzione avvenuta anche da parte di nel dicembre 2021, sia l'allegato CP_8 estratto conto da cui è dato evincere che dal momento della predetta risoluzione nessun canone sia stato ulteriormente addebitato (fascicolo primo grado appellate) provvedendo all'emissione di note di credito.
Infine, in merito all'eccezione di nullità del contratto di fideiussione “in quanto riproducente la forma dei contratti fideiussori suggerita dall'associazione bancaria ABI in violazione delle norme sulla concorrenza, come affermato dall'indagine della NC d'TA n. 55/2005” sollevata per la prima volta dagli appellanti nella comparsa conclusionale in grado di appello depositata in data
22.04.2024, con deposito del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” ed il conseguente Schema ABI datato 08.07.2005, la Corte rileva la tardività ed inammissibilità della stessa.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, che con il pronunciamento nr. 20713/2013, condiviso da questa Corte, ha stabilito: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)”. Così specificando “È opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242) (…). In quella sentenza è stato affermato, tra
l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, (…) poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di
14 una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della NC
d'TA, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della NC d'TA suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.” (Cass. Civ. Sez. 3,
Ord. 20713/2023).
Pertanto, se anche tale eccezione di nullità può essere rilevata d'ufficio, presuppone però che determinate circostanze di fatto, quali la conformità al modello ABI e la produzione dello stesso, debbano essere dedotte nel giudizio di primo grado, configurandosi altrimenti una violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel caso di specie, le fideiussioni oggetto di causa sono state sottoscritte in data
25.05.2006 – dunque un anno dopo l'intervento della NC d'TA e la predisposizione del modello ABI -, il giudizio di primo grado è stato iscritto il 24 febbraio 2012 e nulla è stato eccepito sul punto prima della comparsa conclusionale depositata in appello: è evidente che al netto della proposizione della domanda di nullità, sono proprio i fatti costitutivi della stessa a non essere stati ritualmente e tempestivamente dedotti.
In conclusione, stante il rigetto del gravame proposto e dunque della domanda giudiziale così come formulata e trascritta, deve disporsi, in conformità della relativa domanda degli appellati nella comparsa conclusionale in appello la cancellazione della domanda giudiziale in oggetto - trascrizione nn. Reg. Gen. 45220 – Reg. Part. 33328 del 02.05.2012 e la trascrizione nn. Reg.
Gen. 70617 – Reg. Part. 51849 del 10.07.2015 – (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. nr. 23929/2007 e
Cass. Civ. Sez. 6-3, Ord. nr. 27298/2022).
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in dispositivo, in ragione dei valori medi tabellari, e tenuto conto del valore della causa, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
15 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
(già ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
(c.f. ) , Parte_2 Parte_5 C.F._3 Controparte_3
; Parte_6
2) Ordina all'Agenzia delle Entrate, all'Ufficio territorialmente competente la cancellazione della domanda giudiziale avvenuta con le seguenti trascrizioni: trascrizione nn. Reg. Gen. 45220 – Reg.
Part. 33328 del 02.05.2012 e la trascrizione nn. Reg. Gen. 70617 – Reg. Part. 51849 del
10.07.2015;
3) Condanna gli appellanti, tutti in solido tra di loro, alla rifusione delle spese del grado, nei confronti delle società appellate, e liquidate in euro Controparte_4 Controparte_7
34.500,00 per compensi avvocato, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 30 ottobre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Maria Grazia Serafin
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1341/2018 R.G., vertente tra:
(in forma abbreviata in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1
, (in forma abbreviata G.P.M.) Parte_2 Parte_3 in persona del legale rapp.te p.t. , (già Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. , (c.f.
[...] Parte_2 Parte_4
), (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ) tutti
[...] C.F._3 Parte_6 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Bozzelli (c.f. ), C.F._5 Controparte_3
n.q. di erede di (c.f. Parte_5 C.F._6
Appellanti
(c.f. P.IVA ) (già Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e prima ) e (c.f. , P.IVA Controparte_5 CP_6 Controparte_7 P.IVA_3
) (già , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore ed P.IVA_4 CP_8 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Leonardo Bottazzi (c.f. ) C.F._7
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14413/2017
1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le società (già e adesso CP_6 Controparte_9 [...]
e (già e adesso per Controparte_4 CP_8 Controparte_10 Controparte_7 sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita della struttura alberghiera sita in Roma alla Via Luca Passi n.6 e del contratto di locazione finanziaria n.
857753-638043 riguardante lo stesso immobile entrambi sottoscritti in data 25.05.2006 con CP_9
e il primo da parte della ed il secondo da parte della
[...] Controparte_10 Parte_1
nonché delle fidejussioni prestate in data 25.05.2006 ed in data 4.10.2010 da Parte_3
, Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_5 Parte_5
(padre di , e dall' e per
[...] Pt_2 Parte_1 Parte_3 Controparte_2
l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma ed all'Ufficio delle Entrate di Cortelona la cancellazione degli atti dichiarati nulli con espressa esenzione di responsabilità; condannare infine le convenute in solido tra loro al pagamento delle competenze di causa.
Al riguardo gli attori hanno dedotto:
1) che in data 14.04.2005 la acquistava la piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, Pt_1 gravato da ipoteca iscritta in data 03.07.2002 a favore di NC NT BCI Mediocredito S.p.a. a garanzia di un finanziamento concesso al venditore: con l'acquisto del predetto immobile la Pt_1 si accollava il residuo mutuo ipotecario per euro 5.000.000,00;
2) che sempre in data 14.04.2005 alla veniva concessa dalla Cassa di risparmio di Parma e Pt_1
Piacenza (Cariparma) un'apertura di credito in conto corrente a fronte della concessione di garanzia ipotecaria di secondo grado per euro 5.000.000,00 sul predetto albergo, iscritta il 16 aprile 2005 contestualmente alla trascrizione dell'atto di acquisto dello stesso;
3) che sin dal maggio 2005 la aveva un'importante esposizione debitoria nei confronti Pt_1 di NC NT, tale da far sì che la società richiedesse in più occasione, con esito negativo, all'istituto di credito un prolungamento sui finanziamenti o sul mutuo contratto. La situazione economico/patrimoniale in cui versava la G.H.P. nel periodo tra il secondo semestre 2005 ed il primo semestre 2006 era in particolare la seguente: - mutuo accollato Controparte_11 euro 5.000.000,00 da estinguere in 25 rate;
- affidamento in conto corrente “Cariparma NC
NT” per 5.000.000,00 con rimborso di 1/8 all'anno del capitale a partire dalla fine del secondo anno per 10 anni;
- debiti verso soci per finanziamenti personali e Parte_2 Pt_4
2 per euro 8.100.000,00; - leasing strumentali “ ” per euro 1.500.000,00; - Pt_4 CP_9 saldo passivo c/C NC NT di euro 500.000,00 circa;
4) che, stante il peggioramento della situazione economica, la stessa NC NT suggeriva un'operazione di leasing finanziario immobiliare che veniva realizzata contestualmente alla compravendita dell'immobile stesso: da una parte la endeva il bene alle società Pt_1 [...]
e dall'altra parte le medesime società finanziarie CP_9 Controparte_10 stipulavano contratto di locazione finanziaria con la , futura utilizzatrice del bene Pt_3 immobile: sia la che la erano società appartenenti allo stesso nucleo familiare Pt_1 Pt_3
“Gruppo Mignano-Smiraglia”. I vincoli e le condizioni dell'operazione finanziaria dettati dal
Gruppo NC NT ai quali la famiglia dovette sottostare furono molteplici, Persona_1 tra i quali: - estinzione di entrambi i precedenti mutui con NC Intesta per circa 10 milioni di euro;
- locazione da parte di una società diversa rispetto alla con la creazione della Parte_1 Pt_3
- versamento di 9 milioni di euro (1/3 del prezzo di vendita dell'albergo) da parte della
[...] Pt_3
a “NC NT” a titolo di canone di prelocazione o maxicanone;
- garanzie fidejussorie personali da parte di tutti i soci (componenti della famiglia ) della e ed Persona_1 Pt_1 Pt_3 anche da parte della società immobiliare di cui era Controparte_2 Parte_2 amministratore;
- obbligo di sottoscrizione da parte dei soci di “postergazione” Persona_1 del credito di 9 milioni di euro vantato per il finanziamento alla società in favore delle Pt_3 banche;
5) che il rapporto tra le parti proseguiva con difficoltà fino al marzo 2011, quando NC NT comunicava al conduttore l'addebito sul canone mensile dell'ulteriore somma di euro 140.000,00 per imposta sostitutiva di registro da corrispondere immediatamente e non più al termine della locazione: ne seguivano molteplici richieste di rinegoziazione degli accordi;
6) che in data 3 gennaio 2012 le e comunicavano ai clienti Parte_7 CP_8 la risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni scaduti e imposta di registro;
7) che la complessiva operazione di vendita e successivo leasing finanziario dell'immobile, data la sostanziale identità tra le società e doveva essere inquadrata nella fattispecie Pt_1 Pt_3 denominata “sale and lease back”, con asserita violazione del divieto del “patto commissorio”, stante la sussistenza degli elementi sintomatici della causa illecita.
Si sono costituite in giudizio la (già e la (già CP_6 Controparte_9 CP_8
eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale in favore del Controparte_10
Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo altresì domanda riconvenzionale, anche ai sensi dell'art. 186 bis o ter, di condanna della società G.P.M. e dei
3 fideiussori, in via solidale tra loro, al pagamento nei confronti di della somma di CP_6 euro 594.288,46 e nei confronti di di euro 249.472,88 oltre interessi dalla Controparte_8 debenza al saldo per i canoni scaduti.
Le convenute hanno assunto:
1) di essere entrambe società (soggette all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_4
, ed appartenente al Gruppo NCrio , iscritto all'Albo dei Gruppi NCri)
[...] Controparte_4 aventi per oggetto sociale l'attività, in TA ed all'estero, di locazione finanziaria;
2) che i soci della e , sono la Parte_8 Parte_6 Parte_5 moglie ed i figli di appartenenti ad una nota famiglia di costruttori, da anni Parte_2 cliente di NC NT S.p.A. (ora e che lo stesso Controparte_4 Parte_2 attraverso altre società immobiliari si era occupato della costruzione dell'albergo oggetto di causa, utilizzando in parte mezzi propri, in parte stipulando, in data 26.06.2002 un contratto di mutuo di €
5 milioni concessogli da NC NTBci Mediocredito S.p.A. (ora ; Controparte_4
3) che in data 15/03/2004 venne costituita la che acquistò un anno dopo l'immobile in Parte_1 questione per ultimarlo e gestirlo. In tale fase la aveva avanzato formale richiesta a Pt_1 [...]
(ora di un finanziamento in forma di leasing immobiliare CP_9 CP_6 dell'importo di € 14,5 milioni, positivamente deliberato dalla società di leasing in data 16/02/2005 ma poi non perfezionatosi per scelta del cliente, che poi avrebbe acceso un finanziamento di € 5 milioni con l'Istituto NCrio Cariparma S.p.A., sotto forma di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;
4) che la struttura alberghiera era ultimata nel mese di marzo del 2005, con apertura a luglio dello stesso anno;
5) che fu lo stesso , socio di riferimento della a sollecitare la costituzione Parte_2 Pt_1 di una nuova società immobiliare - la - per la gestione della struttura alberghiera, la quale a Pt_3 sua volta chiedeva a la conclusione di un'operazione di locazione finanziaria per la CP_6 somma di € 28 milioni: somma superiore a quella in origine deliberata su richiesta della e Pt_1 giustificata dagli interventi migliorativi compiuti sulla struttura, il cui valore veniva confermato da apposita relazione tecnico estimativa;
6) che le dimensioni dell'operazione e l'impegno finanziario richiesto erano tali da non poter riguardare solamente da e pertanto veniva coinvolta nell'operazione la CP_6 CP_10
(ora , suddividendo le rispettive quote nella misura del 74,0741% in capo alla prima CP_8
e del 25,9259% in capo alla seconda;
7) che in data 25 maggio 2006, le convenute acquistavano dalla venditrice l'immobile per Pt_1 cui è causa, corrispondendo la somma di € 27.000.000,00 + I.V.A., nella misura di € 20.000.000,00
4 + I.V.A. proveniente da e di € 7.000.000,00 + I.V.A. proveniente da la società CP_6 CP_8 venditrice rilasciava nella stessa sede notarile del rogito ampia e liberatoria quietanza di Pt_1 pagamento. Contestualmente le parti stipulavano altresì il contratto di locazione finanziaria n.
857753-638043 concedendo il predetto immobile in leasing alla e a garanzia Pt_3 dell'adempimento delle obbligazioni contratte si costituivano fideiussori Parte_2
(c.f. ), Parte_4 Parte_5 C.F._2 Parte_6
(c.f. e, successivamente, la Parte_5 C.F._8 Controparte_2 ed unitamente , e creditori della
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_6 si rilasciavano ulteriore garanzia personale atipica, “a non esigere né ad incassare” dalla Pt_3 medesima società il credito vantato di € 9.000.000,00, sino a quando le ragioni creditorie delle società di leasing derivanti dalla stipula del contratto oggetto di causa non fossero state soddisfatte;
8) che sin da subito la effettuava pagamenti in ritardo e presentava difficoltà economiche Pt_3 tali da far sì che le convenute acconsentissero ad una prima rinegoziazione delle condizioni del contratto di leasing in data 31.10.2008 e poi in data 4.10.2010, con proroga della durata. Malgrado ciò, le difficoltà della persistevano e le società convenute, con comunicazione del Pt_3
21.12.2011 risolsero il contratto di leasing intimando la restituzione dell'immobile ed il pagamento del debito per l'importo scaduto e fatturato pari ad euro 594.288,46 per la CP_6 ed euro 249.472, 88 per la CP_8
10) eccepivano nel merito la validità dei contratti stipulati e delle fideiussioni, rilevando
l'inapplicabilità al caso di specie del combinato disposto di cui agli artt. 2744-1419 c.c.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato le domande avanzate dagli attori, mentre ha accolto le domande riconvenzionali proposte dalle convenute, condannando gli attori, tutti in solido tra loro, al pagamento nei confronti del
[...]
(già della somma di euro 594.288,46 oltre interessi convenzionali Controparte_5 CP_6 dalle singole scadenze al saldo effettivo e nei confronti dei della somma di euro CP_8
249.472,00 oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo effettivo, con condanna alle spese di lite.
Il giudice di primo grado, per quanto qui di interesse, ha innanzitutto evidenziato come lo schema negoziale socialmente tipico del lease back non integra di per sé una fattispecie negoziale fraudolenta, sanzionabile ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c., ma come tale accertamento debba essere svolto sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi fra i quali la situazione economica dell'impresa venditrice e l'adeguata proporzionalità delle prestazioni corrispettive (sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente), che permettono di valutare se
“le parti abbiano in realtà inteso realizzare gli effetti non consentiti di una vendita a scopo di
5 garanzia”. Ha proseguito sottolineando che “elemento decisivo al fine di fornire tale prova è
“l'identità soggettiva” del creditore e del concedente senza della quale lo scopo di garanzia è in radice escluso nonché la preesistenza o concomitanza di un rapporto obbligatorio tra le parti che giustifichi una garanzia reale a favore del creditore”.
Tanto premesso, ha ritenuto che gli attori non hanno provato la sussistenza degli elementi di cui sopra, evidenziando che se è pur vero che l'operazione finanziaria, compiuta formalmente da tre distinti soggetti giuridici, di fatto vede una sostanziale identità di soci tra la e la non Pt_1 Pt_3 vi è dall'altra parte la sussistenza di un preesistente rapporto di debito tra le parti, poiché la circostanza che le società concedenti facessero parte dello stesso gruppo bancario (NT) della società mutuante non può ritenersi “un indizio sintomatico della violazione del patto commissorio”. Inoltre, ha rilevato come non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sproporzione tra il prezzo ricevuto per la vendita dell'immobile ed il reale valore dello stesso, né delle difficoltà finanziare in cui versava il venditore “una cosa essendo l'esposizione finanziaria verso le banche e altra cosa una reale e duratura impossibilità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni”.
Infine, il Tribunale, rigettata l'eccezione di mutatio libelli sollevata dagli attori, ha altresì ritenuto fondate le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute evidenziando come gli attori nel corso del giudizio non avessero mai negato la loro morosità del pagamento dei canoni scaduti e come le contestazioni sollevate dagli stessi in ordine al quantum fossero generiche malgrado i convenuti avessero documentato con gli estratti conto il proprio credito.
La sentenza è stata impugnata da Parte_1 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
(c.f. ), (c.f. Parte_2 Parte_5 C.F._3 Parte_5
, , alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria C.F._6 Parte_6 della presente decisione, i quali hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande proposte in primo grado e il rigetto della domanda riconvenzionale con revoca della condanna degli attori, refusione delle spese di lite e CTU, con richiesta altresì di condanna alle spese di lite. Gli appellanti hanno poi reiterato le istanze istruttorie già formulate
e chiesto la rinnovazione della CTU grafologica sulla sottoscrizione della fideiussione.
Deducono, sinteticamente, gli appellanti che il Tribunale non ha compiuto un'analitica verifica della sussistenza degli indici rilevatori del patto commissorio, tutti di fatto presenti. Premettendo dunque l'identità soggettiva delle parti ed il fatto che l'utilizzo del prezzo di vendita per ripianare i pregressi debiti non esclude lo scopo di garanzia, come sostenuto dal tribunale, evidenziano la compresenza di tutti gli altri indici come rappresentati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di specie.
Impugnano altresì il capo della sentenza con il quale sono state accolte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti deducendo in particolare al punto G) “Inammissibilità della domanda
6 riconvenzionale. Violazione artt. 163 e 164 c.p.c.” ed al punto H) “Infondatezza della domanda riconvenzionale. Violazione dell'art. 115 commi 1 e 2 e dell'art. 2697 c.c.”.
Si sono costituite (ora e (ora Controparte_5 Controparte_4 CP_8
le quali hanno contestato la fondatezza in fatto e diritto del gravame proposto Controparte_7 ed hanno chiesto in via preliminare di dichiararlo inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto, richiamando in ogni caso le conclusioni come precisate nel giudizio di primo di grado ed in via istruttoria hanno chiesto il rigetto delle istanze proposte dagli appellanti ed in caso di rimessione in istruttoria hanno ribadito le proprie istanze istruttorie come già proposte nel giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello è stato da prima interrotto a causa del decesso di (c.f. Parte_5
e poi riassunto nei confronti dell'erede dello stesso, C.F._8 Controparte_3
Con ordinanza del 29.08.2024 (pubblicata il 04/09/2024 al n. cronologico 2614/2024), la Corte, rilevato che le parti appellate avevano eccepito - nella comparsa conclusionale - l'estinzione del processo poiché il ricorso per riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati agli eredi di , ha rimesso la causa sul ruolo assegnando termine per la Parte_5 rinnovazione della notificazione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.12.2024. Avverso la suddetta ordinanza gli appellati hanno proposto reclamo chiedendone la revoca con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza agli eredi della parte defunta: tale richiesta, preliminarmente alle istanze già proposte, è stata nuovamente formulata nelle note di precisazione delle conclusioni. La Corte ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del
27.12.2024 con la quale ha altresì rilevato “che il reclamo avverso l'ordinanza collegiale è inammissibile, non essendo previsto tale rimedio avverso l'ordinanza collegiale, che resta comunque revocabile eventualmente anche in sede di merito”.
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione sollevata dagli appellati in merito all'estinzione del giudizio a seguito della mancata notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza agli eredi della parte defunta, riportandosi alle motivazioni già assunte con l'ordinanza del 29.08.2024 (pubblicata il 04/09/2024 al n. cronologico 2614/2024) ed evidenziando altresì come gli appellanti abbiano successivamente provveduto correttamente alla rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di nei termini assegnati dalla Corte. Parte_5
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello indicati dalla lettera A) alla lettera F), possono essere trattati congiuntamente, argomentando gli stessi in ordine alla configurabilità del negozio del “sale and lease back” ed alla presenza degli indici rilevatori del patto commissorio.
7 Va premesso che il negozio giuridico del “sale and lease back nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende ("sale") un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all'esercizio della sua attività, ad un'impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all'alienante ("lease back") che, per potere utilizzare il bene, le corrisponde un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d'opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo dei bene stesso. Più precisamente, alla scadenza del contratto, il "seller-lessee" (alienante- utilizzatore) potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per
l'acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione. A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing "ordinario", contratto con cui l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel "sale and lease back", posto che un bene siffatto è già in proprietà del "seller-lessee", l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde - come sottolineato in dottrina - "all'esigenza di (auto)finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto"
(Corte Cass., Sez. 3, Ord. nr. 4664-2021).
La natura di tale contratto fa sì, peraltro, che lo stesso possa “mascherare” un patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c. e pertanto è necessario procedere alla verifica della presenza o meno di elementi sintomatici atti a provare la violazione o meno di tale patto. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte: “Al fine, peraltro, di verificare se una specifica operazione di
"sale and lease back" sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell'art. 2744 cod. civ., si è prefigurato, da parte di questa Corte, una sorta di "stress test", affermandosi che "gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, così individuati: 1) la presenza dì una situazione di credito e debito tra la società finanziaria
(concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
2) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza;
3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto" (così, in motivazione, già Cass.
Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.)”, ed è solo il “"concorso" di tali elementi sintomatici che "vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia
8 stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge" (Corte Cass., Sez. 3, Ord. nr. 4664-2021).
Si segnala altresì come con recenti pronunciamenti, la Suprema Corte ha escluso invece la necessità di un concorso di tali elementi sintomatici, affermando: “In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. nr. 16367/2023 e cfr. anche Cass. Civ. Sez. Ord. nr. 28553/2024).
Tanto premesso, ritiene la Corte che nell'ipotesi di specie si sia in presenza di un'operazione
(lecita, per quanto appresso) di "sale and lease back", poiché essa è di fatto intervenuta tra due soggetti, intesi quali centri di interessi.
Da un lato, infatti, vi è una identità sostanziale tra venditore (G.H.P.) ed utilizzatore ( , come Pt_3 peraltro accertata anche dal giudice di primo grado, la cui motivazione quindi sul punto si condivide: è apprezzabile infatti una sostanziale identità dei soci della e della (tutti Pt_1 Pt_3 facenti parte del gruppo Mignano-Smiraglia) e soprattutto dell'amministratore – Parte_4
– che sottoscrisse sia il contratto di vendita dell'immobile, in veste di venditore, sia quello di leasing in veste di conduttore;
immobile che peraltro è rimasto sempre nella disponibilità e nella gestione degli appellanti.
Dall'altro lato del rapporto, parimenti, si riscontra anche un identico centro di interessi tra NT
e NC NT, che comporta dunque un accertamento positivo in merito alla CP_9 presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita, almeno per quanto riguarda
[...]
, rientrando quest'ultima nel Gruppo NC NT, con il quale la aveva CP_9 Parte_1 esposizioni debitorie.
Sul punto si evidenzia infatti da una parte che la società di leasing era società Controparte_9 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NC NT S.p.a. ed appartenente al “Gruppo
NT”, e dall'altra che a prescindere dalle formalità riguardanti le costituzioni societarie , ciò che prevale è il principio di effettività, “…in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione dell'attività del gruppo…”
9 (Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 24943/2019): principio che nel caso di specie conduce quindi all'affermazione di una sostanziale identità tra e NC NT che agisce in Controparte_9 questa sede di gravame quale soggetto creditore degli appellanti a tutela della ragione creditoria
(vedi anche Cass. Civ., Sez. 3, Ord. nr. 16367/2023).
Tanto verificato in ordine alle posizioni concretamente assunte dalle parti in causa nell'operazione finanziaria in esame, la Corte rileva come la stessa operazione non abbia comunque assunto i caratteri di una vendita a scopo di garanzia, non essendo innanzitutto stati provati in corso di causa due degli elementi richiamati dalla (parte della) giurisprudenza sopra indicata che, se presenti, avrebbero permesso di individuare la stipula di un patto commissorio in frode alla legge in luogo del lecito negozio giuridico di “sale and lease back”, e più precisamente: a) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice e b) la sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato.
In merito alla situazione di difficoltà economica dell'impresa venditrice, gli appellanti hanno dedotto infatti una serie di circostanze e prodotto documenti comprovanti una particolare esposizione debitoria della che avrebbe dovuto legittimare il sospetto di un approfittamento Pt_1 da parte delle società finanziarie di una condizione di debolezza della stessa. Ritiene la Corte che gli appellanti, pur deducendo un'esposizione debitoria con gli istituti bancari del CP_12
, non abbiano in realtà fornito adeguata provata di come tali esposizioni incidessero
[...] realmente sulla tenuta della della neonata G.P.M. e dello stesso “Gruppo familiare Pt_1
Mignano-Smiraglia”, la cui commistione ed identità di parti è stata richiamata più volte dagli appellanti stessi, ma la cui consistenza resta poco chiara, soprattutto alla luce del fatto che sia la che la risultano comunque società relativamente “giovani” e con capitale societario Pt_1 Pt_3
“contenuto” rispetto all'importante operazione finanziaria compiuta. Tale commistione emerge chiaramente dai documenti prodotti dalle appellate e non contestati – e richiamati – dagli appellanti, dai quali si evince la presenza di più società sempre in gestione della famiglia che muovevano capitali nell'interesse delle appellanti, oltre ai singoli soci (doc. 12 bis, 12 ter e 14 bis fascicolo primo grado appellate). I bilanci prodotti della e della on sono sufficienti a provare Pt_1 Pt_3 una difficoltà economica tale da legittimare il sospetto di un approfittamento da parte delle società di leasing al momento della stipula dei contratti oggetto di causa. Gli stessi appellanti deducono chenel 2005 il Gruppo Familiare Mignano-Smiraglia aveva un'esposizione da circa €.10-11
LN (con proprietà immobiliare di circa €.27 LN a garanzia) ed un attivo patrimoniale di circa +€. (cfr. bilancio al 31/12/2006 sul 2005 all. 28 e 29) (pag. 29 atto di citazione CP_13 in appello). L'andamento negativo successivo all'operazione e documentato attraverso i bilanci degli anni dal 2007 al 2010 non è idoneo a dimostrare che tali conseguenze fossero
10 previste o prevedibili al momento della conclusione dell'operazione finanziaria (2006). Inoltre, la ricostruzione fornita dagli appellanti sulla base della quale le richieste di ristrutturazione del debito e prolungamento del mutuo avanzate a NC NT e precedenti al maggio 2006 avessero avuto esito negativo, facendo sì che gli stessi fossero “guidati” verso l'operazione finanziaria, suggerita dalla banca ed oggetto di causa, è priva di qualsiasi riscontro probatorio: non è stata prodotto sul punto alcun documento.
Anche con riferimento “alla sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato” le censure sollevate dagli appellanti non colgono nel segno. Con il gravame proposto gli stessi evidenziano come il giudice di primo grado si sarebbe di fatto limitato a riscontrare l'insussistenza della sproporzione tra il valore del finanziamento e quello dell'immobile, quando invece a rilevare per la configurazione di tale indice nel caso di specie è lo “squilibrio delle prestazioni corrispettive”, facendo riferimento a tutte le richieste che le società di leasing avrebbero imposto al gruppo Mignano-Smiraglia. Proseguono gli appellanti rilevando che “appare viziato da limitazione,
l'argomento logico che porta ad escludere la sproporzione, in sentenza, nonostante “il concreto utilizzo del prezzo per ripianare pregressi debiti”, sottolineando che anche non volendo considerare quanto versato per ripianare i debiti pregressi, la sproporzione si avrebbe comunque alla luce del maxi-canone, del prezzo del riscatto e anche del canone mensile da corrispondere.
Nessuna delle contestazioni sollevate è fondata.
Considerato come pacifico il dato relativo al valore dell'immobile pari ad euro 27.000.000,00,
l'operazione finanziaria oggetto di causa è stata conclusa per un corrispettivo totale pari per l'appunto ad euro 27.000.000,00 + iva. Il fatto che una parte di tale somma sia stata impiegata per ripagare pregressi debiti non ha alcuna rilevanza sul valore dell'operazione, se non quella – come già evidenziato dal tribunale – di liberare gli appellanti da posizioni debitorie e pertanto escludere proprio quella finalità di garanzia, vietata dalla legge. Le contestazioni mosse in ordine alla quantificazione della prima rata di canone trattenuta dalle società di leasing, come quelle attinenti alle singole rate ed al prezzo di riscatto, risultano generiche e fondate su mere supposizioni, non supportate da ulteriori elementi indiziari che era onere degli appellanti fornire anche attraverso eventuale consulenza di parte sulla correttezza dei tassi applicati e sulla sostenibilità dell'operazione; si evidenzia peraltro la richiesta di CTU avanzata dagli appellanti, se accolta così come formulata nell'atto di citazione e nelle memorie, non avrebbe fornito alcun elemento utile sulla questione, avendo gli stessi chiesto genericamente di accertare e dichiarare “l'esattezza e gli importi indicati in citazione e nelle domande proposte”.
Tutte le altre deduzioni svolte dagli appellanti al fine di dimostrare una non adeguata proporzionalità delle prestazioni corrispettive non afferiscono strettamente all'indice della
11 “sproporzione tra il valore del bene ed il corrispettivo versato”, ma sono volti a segnalare altri – e diversi indici- che dovrebbero rivelare come l'operazione sia stata compiuta per realizzare di fatto una garanzia in contrasto con il divieto normativo: le censure non colgono nel segno.
La Corte rileva innanzitutto che la circostanza per la quale gli appellanti sarebbero stati “costretti” dalle appellate a costituire la società per poter procedere con l'operazione finanziaria non è Pt_3 stata provata, e risulta contestata dalle appellate, che peraltro avrebbero fornito una causa diversa dell'avvenuta costituzione societaria dipendente dalla volontà di escludere un socio della Pt_1
(fatto anche quest'ultimo non provato). Mentre l'estinzione del mutuo e del finanziamento per i quali gravavano ipoteche sull'immobile oggetto della vendita, la postergazione dei crediti ed infine le fideiussioni personali non sono elementi fortemente indizianti di una situazione di costrizione del debitore, volta soprattutto alla costituzione di un negozio giuridico in violazione della legge, ben potendo essere indici di una complessiva contrattazione tra le parti a fronte di un'operazione finanziaria del valore di 27.000.000. Si evidenzia peraltro, quale elemento indiziario inconferente alla ricostruzione operata dagli appellanti, come le società di leasing abbiano modificato il contratto di leasing sia nell'ottobre 2008 ampliando la durata del contratto, dai 180 mesi iniziali a 240 mesi, con riduzione dei canoni mensili (doc. 13 fascicolo di primo grado appellate), che nell'ottobre 2010 prima con l'adesione all'accordo, denominato “Avviso Comune”, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio e poi con la rinegoziazione dell'accordo, prorogando la durata del contratto per ulteriori 12 mesi e riducendo pertanto ulteriormente il canone mensile (doc. nr. 15 fascicolo di primo grado appellate), il che si giustificava in una prospettiva di affidamento sul creditore.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello è infondato anche tenuto conto della giurisprudenza più recente, che fa riferimento al contenuto complessivo dell'operazione economica per ravvisare gli elementi caratterizzanti il negozio illecito dedotto, che nella specie per quanto detto fin qui, non sono concretamente ravvisabili.
Anche i motivi di appello indicati alla lettera G) e alla lettera H), possono essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi il gravame proposto in ordine all'accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute.
Da un lato gli appellanti deducono l'inammissibilità di tale domanda rilevando, in breve, come la domanda svolta nella memoria nr. 1 IN VIA PRELIMINARE RICONVENZIONALE DI MERITO volta ad “accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società nonché dei fideiussori Pt_3
(C.F. ), Parte_2 Parte_4 Parte_5 C.F._2
, (C.F. ) e in Parte_6 Parte_5 C.F._6 Controparte_2 via solidale fra loro, al pagamento, nei confronti di della somma di €.594.228,46= e CP_6
12 nei confronti di della somma di €.249.472,88=, oltre interessi dalla debenza al CP_8 saldo anche ai sensi della L.231/02” e nella medesima formulazione riproposta anche NEL
MERITO IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA, fosse in realtà stata avanzata in sede di comparsa di costituzione e risposta quale istanza per l'emissione di un'ordinanza provvisionale ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., comportando dunque una mutatio libelli e limitando e condizionando il diritto di difesa delle appellate, la cui difesa sul punto si era focalizzata sul profilo del riconoscimento di debito.
Dall'altra parte evidenziano comunque come tale domanda non sia stata provata, avendo le appellate prodotto, in copia, esclusivamente gli estratti conto, che però erano stati tempestivamente contestati.
Le censure sollevate sono entrambe infondate e devono essere rigettate.
Rileva la Corte che condivisibile sono le conclusioni a cui è giunto il Tribunale nel configurare nell'ipotesi di specie non una “mutatio libelli” bensì una semplice “emendatio”, poiché la modifica apportata alla domanda con la memoria nr. 1 non ha introdotto né un nuovo “petitum” né una
“causa petendi” fondata su situazioni giuridiche differenti (si veda sul punto la già richiamata Cass.
Civ. nr. 7524/2005 ed anche Cass. Civ. nr. 7579/2007) e trattandosi di fatto della medesima questione – mancato pagamento dei canoni scaduti – per la quale in comparsa di costituzione si era presentata istanza ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c.. Si evidenzia peraltro che non è stato violato alcun diritto di difesa degli appellanti che già con la memoria nr. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. prendevano posizione sulla problematica dei ratei non pagati, esplicando le proprie argomentazioni anche sotto un profilo sostanziale.
Tanto assunto, infondate risultano comunque le deduzioni avanzate in ordine alla violazione dell'art. 2697 c.p.c.. Richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova nel caso di inadempimento dell'obbligazione (vedi Cass. Civ. SS. UU. nr. 13533/2001), la Corte ritiene che le appellate con l'allegazione del contratto di leasing - fonte del loro diritto - e delle missive di risoluzione accompagnate dagli estratti conto con indicazione del credito scaduto (all. nr.
17 bis e 17 ter fascicolo di primo grado di parte appellata), abbiano assunto al proprio onere probatorio poiché l'estratto conto, così come prodotto, è comunque documento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice anche nel contesto di altri elementi. Dato pacifico è la morosità degli appellanti che di fatto ha portato alla risoluzione del contratto di leasing, le cui contestazioni in ordine al quantum sono risultate totalmente generiche: gli stessi infatti hanno unicamente contestato come la comunicazione di risoluzione del dicembre 2011 fosse smentita dalla successiva fatturazione da parte della del 15.05.2012 e del 14.06.2012 (allegato nr. 26 CP_8 prodotto con la memoria nr. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.- fascicolo di primo grado appellanti),
13 circostanze queste ultime a loro volta confutate dalle società di leasing con produzione dei doc. 22 e
23, attestanti sia la risoluzione avvenuta anche da parte di nel dicembre 2021, sia l'allegato CP_8 estratto conto da cui è dato evincere che dal momento della predetta risoluzione nessun canone sia stato ulteriormente addebitato (fascicolo primo grado appellate) provvedendo all'emissione di note di credito.
Infine, in merito all'eccezione di nullità del contratto di fideiussione “in quanto riproducente la forma dei contratti fideiussori suggerita dall'associazione bancaria ABI in violazione delle norme sulla concorrenza, come affermato dall'indagine della NC d'TA n. 55/2005” sollevata per la prima volta dagli appellanti nella comparsa conclusionale in grado di appello depositata in data
22.04.2024, con deposito del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” ed il conseguente Schema ABI datato 08.07.2005, la Corte rileva la tardività ed inammissibilità della stessa.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, che con il pronunciamento nr. 20713/2013, condiviso da questa Corte, ha stabilito: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)”. Così specificando “È opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242) (…). In quella sentenza è stato affermato, tra
l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, (…) poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di
14 una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della NC
d'TA, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della NC d'TA suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.” (Cass. Civ. Sez. 3,
Ord. 20713/2023).
Pertanto, se anche tale eccezione di nullità può essere rilevata d'ufficio, presuppone però che determinate circostanze di fatto, quali la conformità al modello ABI e la produzione dello stesso, debbano essere dedotte nel giudizio di primo grado, configurandosi altrimenti una violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel caso di specie, le fideiussioni oggetto di causa sono state sottoscritte in data
25.05.2006 – dunque un anno dopo l'intervento della NC d'TA e la predisposizione del modello ABI -, il giudizio di primo grado è stato iscritto il 24 febbraio 2012 e nulla è stato eccepito sul punto prima della comparsa conclusionale depositata in appello: è evidente che al netto della proposizione della domanda di nullità, sono proprio i fatti costitutivi della stessa a non essere stati ritualmente e tempestivamente dedotti.
In conclusione, stante il rigetto del gravame proposto e dunque della domanda giudiziale così come formulata e trascritta, deve disporsi, in conformità della relativa domanda degli appellati nella comparsa conclusionale in appello la cancellazione della domanda giudiziale in oggetto - trascrizione nn. Reg. Gen. 45220 – Reg. Part. 33328 del 02.05.2012 e la trascrizione nn. Reg.
Gen. 70617 – Reg. Part. 51849 del 10.07.2015 – (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. nr. 23929/2007 e
Cass. Civ. Sez. 6-3, Ord. nr. 27298/2022).
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in dispositivo, in ragione dei valori medi tabellari, e tenuto conto del valore della causa, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
15 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
(già ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
(c.f. ) , Parte_2 Parte_5 C.F._3 Controparte_3
; Parte_6
2) Ordina all'Agenzia delle Entrate, all'Ufficio territorialmente competente la cancellazione della domanda giudiziale avvenuta con le seguenti trascrizioni: trascrizione nn. Reg. Gen. 45220 – Reg.
Part. 33328 del 02.05.2012 e la trascrizione nn. Reg. Gen. 70617 – Reg. Part. 51849 del
10.07.2015;
3) Condanna gli appellanti, tutti in solido tra di loro, alla rifusione delle spese del grado, nei confronti delle società appellate, e liquidate in euro Controparte_4 Controparte_7
34.500,00 per compensi avvocato, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 30 ottobre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Maria Grazia Serafin
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