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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/08/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2722/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nrg. 2722/2021 avente ad oggetto pagamento corrispettivi contratto di prestazione d'opera intellettuale, promossa DA ( ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Dottore, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
ATTRICE CONTRO ( e con CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Pierpaolo Rivello e Mariapaola Marro, come da procura in atti CONVENUTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, In via principale: accertata la conclusione tra le parti dei contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui in premessa, condannare: la ed il signor (in qualità di socio amministratore della CP_1 Controparte_2 predetta società) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00, oltre IVA e interessi di mora dall'8 luglio 2020 sino al saldo effettivo, ovvero della diversa o, in subordine, inferiore somma accertata nel corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre interessi di mora dall'8 luglio 2020 al saldo effettivo;
• il signor al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_2
1.830,00, oltre interessi di mora dall'8 luglio 2020 sino al saldo effettivo, ovvero della diversa o, in subordine, inferiore somma accertata nel corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre interessi di mora dall'8 luglio 2020 al saldo effettivo In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario 15%, con 4% Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori ed I.V.A. (se dovuta) sugli importi imponibili.
1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
- nel merito: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sovra meglio esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice esercente attività di servizi in ambito immobiliare e Parte_1 aziendale, ha promosso il presente giudizio rappresentando di aver prestato in diverse occasioni attività di consulenza immobiliare in favore della società convenuta in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e altro convenuto,
[...]
esercente attività di gestione di immobili e mobili registrati, nel periodo tra il CP_2
2015 e il 2018, emettendo all'esito, nota proforma del complessivo importo di euro 25.000,00. Nel dettaglio, l'attività aveva avuto ad oggetto gli incombenti necessari per la vendita dell'Hotel Roma, in Limone Piemonte, di proprietà della convenuta, articolandosi, tra l'altro, in sopralluoghi e disamina di documentazione per la compravendita del complesso immobiliare, la ricerca di aziende e preventivi per la ristrutturazione termoidraulica;
del pari, la medesima attività era stata svolta in favore della convenuta per la vendita di tre appartamenti e cinque autorimesse site in Limone Piemonte. Analoga attività consulenziale è stata svolta, nello stesso periodo, in favore del personalmente, all'esito della quale la società attrice aveva emesso nota CP_2 proforma dell'importo di euro 1.830,00. Ciò posto, la società attrice agisce in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo per l'attività prestata in loro favore. 2. I convenuti si sono costituiti, contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum, rappresentando che tra le parti erano in essere rapporti di collaborazione professionale, nell'ambito dei quali il aveva prestato attività di consulenza in CP_2 favore di , amministratore della società attrice, al fine di intraprendere attività Persona_1 agricola in Polonia. Quanto all'attività di consulenza prestata dalla società attrice, i convenuti contestano l'effettivo svolgimento dell'attività, rappresentando che l'interessamento del per la ricerca di acquirenti del complesso immobiliare Per_1 dell'Hotel Roma non aveva avuto seguito per la scarsa conoscenza del mercato internazionale da parte del medesimo. Per l'effetto, i convenuti hanno specificamente contestato le singole voci della parcella proforma, rilevando come alcuna attività fosse stata prestata per la compravendita degli immobili, sia in ordine alla predisposizione della documentazione, curata dal in persona e sia quanto alla partecipazione agli CP_2 incontri e ai sopralluoghi, in cui la presenza del era stata del tutto irrilevante, anche Per_1 per la scarsa conoscenza della lingua inglese.
2.1. Soltanto per puro spirito conciliativo la società convenuta aveva riconosciuto al un compenso di euro 100.000,00 per la vendita dell'hotel Roma, simulando un Per_1 accordo per un incarico di mediazione, della durata di dodici mesi e con previsione del diritto di recesso per ciascuna parte. In conformità a tale accordo, la aveva pertanto CP_1
2 dichiarato il recesso, corrispondendo la somma di euro 100.000,00 in favore del . Per_1
Per la ridetta attività di intermediazione era stata corrisposta la somma di euro 12.200,00 alla società Mediaconsul contestando altresì la pretesa Controparte_3 dell'attore in ordine al quantum richiesto e concludendo per il rigetto della domanda attorea. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali. Riassegnato il fascicolo, la causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. La società attrice agisce per il pagamento dei compensi maturati per l'attività di consulenza e assistenza nell'ambito di distinti incarichi, svolti sia in favore della società convenuta per la vendita di immobili di sua proprietà, e sia in favore CP_1 dell'amministratore della medesima, L'incarico, secondo la Controparte_2 prospettazione attorea, si è articolato in diverse attività. Sotto tale profilo, giova rilevare che, secondo le coordinate interpretative espresse dalla giurisprudenza di legittimità,
“…nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (C. Civ. 21522/2019). Incombe pertanto sull'attrice l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico che lo svolgimento dell'attività di consulenza, nei termini innanzi indicati e sia la pattuizione del corrispettivo nella misura richiesta, vieppiù considerando la contestazione di parte convenuta, che ha contestato sia l'an di tale attività che il quantum richiesto.
3.1. Nel dettaglio, risultano in atti le due note proforma emesse dall'attrice: la prima, recante n. 1/A dell'8 luglio 2020, è relativa all'attività svolta in favore del convenuto dell'importo di euro 1.830,00, avente ad oggetto la redazione di un Controparte_2 preliminare di compravendita di un immobile sito in Mondovì, l'attività di consulenza per una controversia al “disaccordo” su spese condominiali tra inquilino e proprietario di un immobile sito in Vernante e la ricerca di istituti di credito per il finanziamento per lavori di Hotel Grand Palais Excelsior di proprietà del in Limone Piemonte, CP_2 nonché la “ricerca di due amministratori temporanei per l'attività della società Keys s.r.l. svolta nei locali della società (doc. 4 fascicolo parte attrice). La seconda CP_1 proforma è stata emessa per l'attività svolta in favore della società recante n. CP_1
2/A, dell'importo di euro 27.625,00; l'attività si è articolata in sopralluoghi e valutazione di documentazione e planimetrie, ricerca di preventivi, incontri con potenziali acquirenti dell'hotel Grand Palais in Limone Piemonte, di proprietà della società convenuta e nei necessari incombenti per la vendita all'asta di tre appartamenti e cinque autorimesse site in Limone Piemonte, mediante predisposizione della documentazione, incontri con il professionista delegato e con le imprese incaricate della demolizione e ristrutturazione
3 dei tre appartamenti con creazione di un unico appartamento (doc. 3 fascicolo parte attrice).
3.2. L'attività descritta nelle note proforma trova corrispondenza nella copiosa documentazione depositata da parte attrice a sostegno della propria pretesa. Risulta, in particolare, la produzione della corrispondenza telematica intervenuta tra il , il Per_1
e l'arch. tra il 2015 e il 2018, avente ad oggetto la consulenza relativa CP_2 Per_2 alla compravendita del complesso alberghiero Grand Palais Excelsior in Limone Piemonte, previa ristrutturazione delle suite e degli appartamenti residenziali ivi ubicati e recupero del sottotetto, come risulta dal permesso di costruire n. 2/2017 rilasciato dal Comune di Limone Piemonte (doc. 7 fascicolo parte attrice). La copiosa corrispondenza intervenuta tra le parti concerne in particolare la trasmissione della documentazione necessaria per la realizzazione della ristrutturazione (docc.
5-7 fascicolo parte attrice), comprendente altresì la ricerca di un tecnico per la redazione di una perizia di stima del valore dell'immobile (doc.
3.3. La corrispondenza tra le parti attesta altresì lo svolgimento dell'incarico in ordine alla ricerca di preventivi di imprese per la ristrutturazione dell'immobile e di consulenti per la redazione della perizia per la stima del valore dell'immobile (doc. 10 fascicolo parte attrice), nonché la ricerca di imprese per la ristrutturazione termoidraulica (doc. 14 fascicolo parte attrice). L'attività si è inoltre articolata con il descritto esame dei conti economici e della redditività delle unità immobiliari dell'albergo, di cui parimenti risulta la trasmissione da parte del (docc. 5 e 9 fascicolo parte attrice). La società CP_2 attrice ha parimenti comprovato anche i rapporti tenuti con le agenzie immobiliari EL
& KE (doc. 11 fascicolo parte attrice), che aveva inviato l'Exposé al e CP_2 quelli con l'agenzia EA IM (doc. 12 fascicolo parte attrice), come si evince peraltro dalla mail del 21 febbraio 2018, inviata al dal il quale scrive Per_1 CP_2 testualmente “fammi sapere cosa rispondere”, nonché con l'agenzia HN YL (doc. 13 fascicolo parte attrice), alla quale la società attrice aveva trasmesso documentazione relativa all'hotel; risulta altresì la corrispondenza con il promittente acquirente _3
(doc. 8 fascicolo parte attrice).
3.4. Del pari, parte attrice ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento dell'incarico conferito dal alla società per l'acquisto all'asta di talune unità CP_2 Pt_1 immobiliari in Limone Piemonte, tre appartamenti e cinque autorimesse, siti nel condominio Limone Centro in Limone Piemonte, in due occasioni (docc. 16 e 20 fascicolo parte attrice) come risulta in primo luogo dalla procura speciale notarile del 21 giugno 2016 conferita dal al , quale legale rappresentante della società CP_2 Per_1
per la partecipazione all'asta (doc. 17 fascicolo parte attrice), preceduta dalla Pt_1 corrispondenza del 30 maggio 2016 con cui il aveva inviato al la CP_2 Per_1 documentazione relativa agli immobili oggetto di vendita all'incanto, e seguita dalla corrispondenza intervenuta con la Professionista Delegata alla vendita (doc. 18 fascicolo parte attrice) e dall'adempimento di tutti gli incombenti successivi all'aggiudicazione, compresa la consegna delle chiavi (doc. 19 e doc. 21 fascicolo parte attrice), occupandosi altresì della successiva ricerca di preventivi di imprese per la ristrutturazione degli
4 immobili (doc. 23-25 fascicolo parte attrice). Risulta, infine, documentato lo svolgimento dell'incarico consulenziale richiesto dal in persona, relativo alle CP_2 questioni controverse in ordine alle spese condominiali dell'immobile condotto in locazione dal (doc. 26 fascicolo parte attrice) e come risulta dalla CP_2 corrispondenza telematica prodotta in atti (doc. 27 fascicolo parte attrice) e alla ricerca di soggetti che potessero ricoprire temporaneamente il ruolo di amministratori della società 2 Keys s.r.l., in ragione della sua incompatibilità (docc. 29-30 fascicolo parte attrice). 4. La documentazione fin qui esaminata è già di per sé sufficiente a ritenere che la società attrice abbia pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, relativo al conferimento dell'incarico professionale e alla sua esecuzione. Ad ulteriore sostegno, soccorrono le risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa. I testi hanno confermato l'attività svolta dal nell'interesse della e del La teste Per_1 CP_1 CP_2
all'epoca dei fatti segretaria della società attrice, ha dichiarato che il Testimone_1 era spesso presente presso gli uffici della per incontri con il;
la CP_2 Pt_1 Per_1 stessa teste, agente immobiliare ha dichiarato di aver partecipato agli incontri per controllare i documenti relativi al complesso immobiliare, confermando altresì la circostanza dell'incarico al Geom. per la redazione della perizia di stima del Parte_2 complesso alberghiero e degli incontri del con i titolari delle agenzie immobiliari e Per_1
i promittenti acquirenti. La teste ha altresì dichiarato di essersi occupata della predisposizione della pratica per la partecipazione all'asta e degli incombenti successivi all'aggiudicazione: “…in seguito all'acquisto all'asta presentammo dei tecnici di nostra fiducia, ricordo il Geom. e Geom. , per l'esecuzione di lavori sugli Controparte_4 Per_4 appartamenti aggiudicati in asta, erano tre e vennero uniti in un'unica unità immobiliare … i Per_ preventivi … furono redatti in seguito al sopralluogo a cui il signor aveva partecipato con i geometri … i lavori furono poi affidati alla e il relativo contratto fu stipulato nella CP_5 sede di ”. La teste ha altresì aggiunto: “… ricordo che in seguito a tali verifiche il signor Pt_1 Per_
scattava delle fotografie, che venivano utilizzate per aggiornare la pubblicità per la vendita … il signor chiedeva sempre consiglio per la scelta dei materiali, dell'arredamento, mi ricordo
CP_2 per esempio dei consigli circa l'acquisto delle cucine … preparai io stessa i compromessi, era poi venuto personalmente il signor a ritirarli nella sede della ”. La teste ha infine confermato
CP_2 Pt_1 le circostanze dell'incarico conferito dal nel suo stesso interesse: “… il signor
CP_2 ci chiese di ricercare due persone, che poi trovammo, per fare gli amministratori della
CP_2
Società indicata, prima fu il signor del poi la signora erano persone che conoscevamo CP_6 Per_5 Per_
… il signor nel periodo indicato chiese al signor se conosceva qualche banca CP_2 per poter ottenere un finanziamento;
in quel periodo noi avevamo rapporti stretti con la CR di Asti e gli presentammo la dott.ssa . Per_6
4.1. Il teste ha confermato la circostanza del sopralluogo Testimone_2 effettuato con il al fine di ottenere il preventivo per la ristrutturazione degli Per_1 immobili aggiudicati all'asta e la presenza in cantiere del medesimo, dopo la Per_ sottoscrizione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori: “…il signor veniva in cantiere, a volte anche con l'arch. che era il direttore dei lavori e il progettista, per Per_2 verificare la parte architettonica dei lavori, in quanto aveva più esperienza delle esigenze del mercato …
5 Per_ avvenivano quindi incontri in cantiere tra i signori e l'arch. , in cui si CP_2 Per_2 discuteva di scelte dei materiali, disposizione dell'immobile … per l'aspetto tecnico costruttivo era presente quasi ogni giorno il signor che aveva più esperienza di cantiere … ho avuto da CP_2 Pt_1
l'invito a fare il preventivo, successivamente vi è stato il contatto diretto con la con cui si è svolta CP_1 una trattativa, trattativa a cui ha partecipato , il contratto è stato definito col cliente finale Pt_1
. Del tutto irrilevanti le dichiarazioni della teste che ha confermato la CP_1 Tes_3 circostanza della trasferta a Belgrado, dichiarando che in tale occasione il era stato Per_1 invitato in qualità di “turista”, non conoscendo la città. Trattasi di dichiarazioni circoscritte a tale specifica circostanza che tuttavia non smentiscono la prova raggiunta dall'attrice in ordine allo svolgimento dell'incarico, per i motivi innanzi esposti. 5. In altri termini, i riscontri delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale non lasciano dubbi in ordine all'effettivo svolgimento delle attività descritte nelle note proforma emesse dalla società attrice. A fronte di tale compendio probatorio, parte convenuta ha formulato soltanto generiche contestazioni, sia in ordine all'an che al quantum della pretesa, contestando a monte l'avvenuto conferimento dell'incarico e, pertanto, correlativamente, la determinazione del quantum delle prestazioni. È appena il caso di evidenziare che la contestazione risulta del tutto generica, vieppiù considerando che, per quanto innanzi si è osservato, parte attrice ha offerto piena prova dell'esecuzione delle attività descritte nelle note di cui richiede il compenso;
sarebbe stato pertanto onere di parte convenuta contestare specificamente e puntualmente le circostanze di fatto dedotte dall'attore, con la conseguenza che la contestazione generica, equiparabile ad una non contestazione, produce l'effetto della relevatio ad onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che consente al giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al metariale processuale, dovendo ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (C. Civ. n. 14594/2012). Del tutto inconferenti sono altresì le allegazioni in ordine alle prestazioni eseguite dalla società in favore del – e non della Controparte_7 Per_1 società attrice – trattandosi di rapporto del tutto estraneo al presente giudizio. Pt_1
5.1. Del pari, del tutto infondata in quanto priva di idoneo supporto probatorio è la ricostruzione di parte convenuta in ordine all'accordo, intervenuto tra le parti, relativamente alla rivendita degli immobili acquisiti all'asta da parte della con il CP_1 riconoscimento del 25% degli utili rivenienti dalla rivendita in favore della società Pt_1 che avrebbe preteso il pagamento della somma di euro 100.000,00 inizialmente concordata pur a fronte di un prezzo di vendita inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto. A tal fine le parti avrebbero stipulato un simulato incarico di mediazione per la vendita dell'appartamento con annesse cantine, per la durata di dodici mesi e diritto di recesso per ciascuna parte, con corresponsione all'altra, della somma di euro 100.000,00. Il recesso esercitato dalla in esecuzione dell'accordo simulato, CP_1 Per_ avrebbe pertanto obbligato la società convenuta al pagamento, in favore della di tale somma. Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che il contratto simulato ha
6 effetti tipici meramente apparenti, in quanto in realtà gli effetti della stipulazione non sono voluti in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa). In altri termini, con l'accordo simulato, le parti intendono non perseguire gli effetti propri del contratto ovvero fanno apparire un contratto diverso da quello effettivamente e realmente voluto e concluso.
5.2. Ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non ha pertanto effetti tra le parti, che sono invece vincolate dalla stipulazione effettivamente voluta, salvi i limiti della prova della simulazione, poiché nel caso di simulazione relativa, tra le parti avrà effetto il contratto che hanno inteso realmente stipulare, purchè dotato dei requisiti di sostanza e di forma richiesta dal tipo e dall'oggetto del contratto dissimulato. Conseguenza è che la prova dell'accordo simulatorio deve essere assolta, tra le parti dell'accordo, mediante la produzione della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. In tal senso giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'articolo 1414 c.c., comma 2, e dell'articolo 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto” (C. Civ. n. 31243/2021). In altri termini, trattandosi di simulazione relativa, incombe sulla parte che intenda far valere l'accordo dissimulato, fornire la prova della simulazione, mediante la produzione, come già innanzi si è rilevato, di una scrittura contenente le controdichiarazioni delle parti. Prova che, nel caso di specie, non è stata assolta da parte convenuta. La domanda dell'attrice è pertanto fondata e va integralmente accolta, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento degli importi di cui alle note proforma depositate in atti, oltre interessi di mora dalla data di messa in mora, 8 luglio 2020, all'effettivo saldo. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenendo conto delle questioni affrontate, della complessiva attività svolta e dell'esito della controversia, con l'integrale accoglimento della domanda dell'attrice. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che i convenuti dovranno rifondere, in solido tra loro, alla società attrice, in complessivi euro ricorrente dovrà rifondere alla convenuta, in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea
7 condanna la società e nella qualità di socio amministratore CP_1 Controparte_2 della medesima, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società della CP_8 somma di euro 25.000,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della società Controparte_2 [...] CP_
della somma di euro 1.830,00, oltre interessi come in motivazione;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge Cuneo, 21 agosto 2024 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nrg. 2722/2021 avente ad oggetto pagamento corrispettivi contratto di prestazione d'opera intellettuale, promossa DA ( ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Dottore, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
ATTRICE CONTRO ( e con CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Pierpaolo Rivello e Mariapaola Marro, come da procura in atti CONVENUTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, In via principale: accertata la conclusione tra le parti dei contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui in premessa, condannare: la ed il signor (in qualità di socio amministratore della CP_1 Controparte_2 predetta società) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00, oltre IVA e interessi di mora dall'8 luglio 2020 sino al saldo effettivo, ovvero della diversa o, in subordine, inferiore somma accertata nel corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre interessi di mora dall'8 luglio 2020 al saldo effettivo;
• il signor al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_2
1.830,00, oltre interessi di mora dall'8 luglio 2020 sino al saldo effettivo, ovvero della diversa o, in subordine, inferiore somma accertata nel corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre interessi di mora dall'8 luglio 2020 al saldo effettivo In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario 15%, con 4% Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori ed I.V.A. (se dovuta) sugli importi imponibili.
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CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
- nel merito: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sovra meglio esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice esercente attività di servizi in ambito immobiliare e Parte_1 aziendale, ha promosso il presente giudizio rappresentando di aver prestato in diverse occasioni attività di consulenza immobiliare in favore della società convenuta in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e altro convenuto,
[...]
esercente attività di gestione di immobili e mobili registrati, nel periodo tra il CP_2
2015 e il 2018, emettendo all'esito, nota proforma del complessivo importo di euro 25.000,00. Nel dettaglio, l'attività aveva avuto ad oggetto gli incombenti necessari per la vendita dell'Hotel Roma, in Limone Piemonte, di proprietà della convenuta, articolandosi, tra l'altro, in sopralluoghi e disamina di documentazione per la compravendita del complesso immobiliare, la ricerca di aziende e preventivi per la ristrutturazione termoidraulica;
del pari, la medesima attività era stata svolta in favore della convenuta per la vendita di tre appartamenti e cinque autorimesse site in Limone Piemonte. Analoga attività consulenziale è stata svolta, nello stesso periodo, in favore del personalmente, all'esito della quale la società attrice aveva emesso nota CP_2 proforma dell'importo di euro 1.830,00. Ciò posto, la società attrice agisce in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo per l'attività prestata in loro favore. 2. I convenuti si sono costituiti, contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum, rappresentando che tra le parti erano in essere rapporti di collaborazione professionale, nell'ambito dei quali il aveva prestato attività di consulenza in CP_2 favore di , amministratore della società attrice, al fine di intraprendere attività Persona_1 agricola in Polonia. Quanto all'attività di consulenza prestata dalla società attrice, i convenuti contestano l'effettivo svolgimento dell'attività, rappresentando che l'interessamento del per la ricerca di acquirenti del complesso immobiliare Per_1 dell'Hotel Roma non aveva avuto seguito per la scarsa conoscenza del mercato internazionale da parte del medesimo. Per l'effetto, i convenuti hanno specificamente contestato le singole voci della parcella proforma, rilevando come alcuna attività fosse stata prestata per la compravendita degli immobili, sia in ordine alla predisposizione della documentazione, curata dal in persona e sia quanto alla partecipazione agli CP_2 incontri e ai sopralluoghi, in cui la presenza del era stata del tutto irrilevante, anche Per_1 per la scarsa conoscenza della lingua inglese.
2.1. Soltanto per puro spirito conciliativo la società convenuta aveva riconosciuto al un compenso di euro 100.000,00 per la vendita dell'hotel Roma, simulando un Per_1 accordo per un incarico di mediazione, della durata di dodici mesi e con previsione del diritto di recesso per ciascuna parte. In conformità a tale accordo, la aveva pertanto CP_1
2 dichiarato il recesso, corrispondendo la somma di euro 100.000,00 in favore del . Per_1
Per la ridetta attività di intermediazione era stata corrisposta la somma di euro 12.200,00 alla società Mediaconsul contestando altresì la pretesa Controparte_3 dell'attore in ordine al quantum richiesto e concludendo per il rigetto della domanda attorea. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali. Riassegnato il fascicolo, la causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. La società attrice agisce per il pagamento dei compensi maturati per l'attività di consulenza e assistenza nell'ambito di distinti incarichi, svolti sia in favore della società convenuta per la vendita di immobili di sua proprietà, e sia in favore CP_1 dell'amministratore della medesima, L'incarico, secondo la Controparte_2 prospettazione attorea, si è articolato in diverse attività. Sotto tale profilo, giova rilevare che, secondo le coordinate interpretative espresse dalla giurisprudenza di legittimità,
“…nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (C. Civ. 21522/2019). Incombe pertanto sull'attrice l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico che lo svolgimento dell'attività di consulenza, nei termini innanzi indicati e sia la pattuizione del corrispettivo nella misura richiesta, vieppiù considerando la contestazione di parte convenuta, che ha contestato sia l'an di tale attività che il quantum richiesto.
3.1. Nel dettaglio, risultano in atti le due note proforma emesse dall'attrice: la prima, recante n. 1/A dell'8 luglio 2020, è relativa all'attività svolta in favore del convenuto dell'importo di euro 1.830,00, avente ad oggetto la redazione di un Controparte_2 preliminare di compravendita di un immobile sito in Mondovì, l'attività di consulenza per una controversia al “disaccordo” su spese condominiali tra inquilino e proprietario di un immobile sito in Vernante e la ricerca di istituti di credito per il finanziamento per lavori di Hotel Grand Palais Excelsior di proprietà del in Limone Piemonte, CP_2 nonché la “ricerca di due amministratori temporanei per l'attività della società Keys s.r.l. svolta nei locali della società (doc. 4 fascicolo parte attrice). La seconda CP_1 proforma è stata emessa per l'attività svolta in favore della società recante n. CP_1
2/A, dell'importo di euro 27.625,00; l'attività si è articolata in sopralluoghi e valutazione di documentazione e planimetrie, ricerca di preventivi, incontri con potenziali acquirenti dell'hotel Grand Palais in Limone Piemonte, di proprietà della società convenuta e nei necessari incombenti per la vendita all'asta di tre appartamenti e cinque autorimesse site in Limone Piemonte, mediante predisposizione della documentazione, incontri con il professionista delegato e con le imprese incaricate della demolizione e ristrutturazione
3 dei tre appartamenti con creazione di un unico appartamento (doc. 3 fascicolo parte attrice).
3.2. L'attività descritta nelle note proforma trova corrispondenza nella copiosa documentazione depositata da parte attrice a sostegno della propria pretesa. Risulta, in particolare, la produzione della corrispondenza telematica intervenuta tra il , il Per_1
e l'arch. tra il 2015 e il 2018, avente ad oggetto la consulenza relativa CP_2 Per_2 alla compravendita del complesso alberghiero Grand Palais Excelsior in Limone Piemonte, previa ristrutturazione delle suite e degli appartamenti residenziali ivi ubicati e recupero del sottotetto, come risulta dal permesso di costruire n. 2/2017 rilasciato dal Comune di Limone Piemonte (doc. 7 fascicolo parte attrice). La copiosa corrispondenza intervenuta tra le parti concerne in particolare la trasmissione della documentazione necessaria per la realizzazione della ristrutturazione (docc.
5-7 fascicolo parte attrice), comprendente altresì la ricerca di un tecnico per la redazione di una perizia di stima del valore dell'immobile (doc.
3.3. La corrispondenza tra le parti attesta altresì lo svolgimento dell'incarico in ordine alla ricerca di preventivi di imprese per la ristrutturazione dell'immobile e di consulenti per la redazione della perizia per la stima del valore dell'immobile (doc. 10 fascicolo parte attrice), nonché la ricerca di imprese per la ristrutturazione termoidraulica (doc. 14 fascicolo parte attrice). L'attività si è inoltre articolata con il descritto esame dei conti economici e della redditività delle unità immobiliari dell'albergo, di cui parimenti risulta la trasmissione da parte del (docc. 5 e 9 fascicolo parte attrice). La società CP_2 attrice ha parimenti comprovato anche i rapporti tenuti con le agenzie immobiliari EL
& KE (doc. 11 fascicolo parte attrice), che aveva inviato l'Exposé al e CP_2 quelli con l'agenzia EA IM (doc. 12 fascicolo parte attrice), come si evince peraltro dalla mail del 21 febbraio 2018, inviata al dal il quale scrive Per_1 CP_2 testualmente “fammi sapere cosa rispondere”, nonché con l'agenzia HN YL (doc. 13 fascicolo parte attrice), alla quale la società attrice aveva trasmesso documentazione relativa all'hotel; risulta altresì la corrispondenza con il promittente acquirente _3
(doc. 8 fascicolo parte attrice).
3.4. Del pari, parte attrice ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento dell'incarico conferito dal alla società per l'acquisto all'asta di talune unità CP_2 Pt_1 immobiliari in Limone Piemonte, tre appartamenti e cinque autorimesse, siti nel condominio Limone Centro in Limone Piemonte, in due occasioni (docc. 16 e 20 fascicolo parte attrice) come risulta in primo luogo dalla procura speciale notarile del 21 giugno 2016 conferita dal al , quale legale rappresentante della società CP_2 Per_1
per la partecipazione all'asta (doc. 17 fascicolo parte attrice), preceduta dalla Pt_1 corrispondenza del 30 maggio 2016 con cui il aveva inviato al la CP_2 Per_1 documentazione relativa agli immobili oggetto di vendita all'incanto, e seguita dalla corrispondenza intervenuta con la Professionista Delegata alla vendita (doc. 18 fascicolo parte attrice) e dall'adempimento di tutti gli incombenti successivi all'aggiudicazione, compresa la consegna delle chiavi (doc. 19 e doc. 21 fascicolo parte attrice), occupandosi altresì della successiva ricerca di preventivi di imprese per la ristrutturazione degli
4 immobili (doc. 23-25 fascicolo parte attrice). Risulta, infine, documentato lo svolgimento dell'incarico consulenziale richiesto dal in persona, relativo alle CP_2 questioni controverse in ordine alle spese condominiali dell'immobile condotto in locazione dal (doc. 26 fascicolo parte attrice) e come risulta dalla CP_2 corrispondenza telematica prodotta in atti (doc. 27 fascicolo parte attrice) e alla ricerca di soggetti che potessero ricoprire temporaneamente il ruolo di amministratori della società 2 Keys s.r.l., in ragione della sua incompatibilità (docc. 29-30 fascicolo parte attrice). 4. La documentazione fin qui esaminata è già di per sé sufficiente a ritenere che la società attrice abbia pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, relativo al conferimento dell'incarico professionale e alla sua esecuzione. Ad ulteriore sostegno, soccorrono le risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa. I testi hanno confermato l'attività svolta dal nell'interesse della e del La teste Per_1 CP_1 CP_2
all'epoca dei fatti segretaria della società attrice, ha dichiarato che il Testimone_1 era spesso presente presso gli uffici della per incontri con il;
la CP_2 Pt_1 Per_1 stessa teste, agente immobiliare ha dichiarato di aver partecipato agli incontri per controllare i documenti relativi al complesso immobiliare, confermando altresì la circostanza dell'incarico al Geom. per la redazione della perizia di stima del Parte_2 complesso alberghiero e degli incontri del con i titolari delle agenzie immobiliari e Per_1
i promittenti acquirenti. La teste ha altresì dichiarato di essersi occupata della predisposizione della pratica per la partecipazione all'asta e degli incombenti successivi all'aggiudicazione: “…in seguito all'acquisto all'asta presentammo dei tecnici di nostra fiducia, ricordo il Geom. e Geom. , per l'esecuzione di lavori sugli Controparte_4 Per_4 appartamenti aggiudicati in asta, erano tre e vennero uniti in un'unica unità immobiliare … i Per_ preventivi … furono redatti in seguito al sopralluogo a cui il signor aveva partecipato con i geometri … i lavori furono poi affidati alla e il relativo contratto fu stipulato nella CP_5 sede di ”. La teste ha altresì aggiunto: “… ricordo che in seguito a tali verifiche il signor Pt_1 Per_
scattava delle fotografie, che venivano utilizzate per aggiornare la pubblicità per la vendita … il signor chiedeva sempre consiglio per la scelta dei materiali, dell'arredamento, mi ricordo
CP_2 per esempio dei consigli circa l'acquisto delle cucine … preparai io stessa i compromessi, era poi venuto personalmente il signor a ritirarli nella sede della ”. La teste ha infine confermato
CP_2 Pt_1 le circostanze dell'incarico conferito dal nel suo stesso interesse: “… il signor
CP_2 ci chiese di ricercare due persone, che poi trovammo, per fare gli amministratori della
CP_2
Società indicata, prima fu il signor del poi la signora erano persone che conoscevamo CP_6 Per_5 Per_
… il signor nel periodo indicato chiese al signor se conosceva qualche banca CP_2 per poter ottenere un finanziamento;
in quel periodo noi avevamo rapporti stretti con la CR di Asti e gli presentammo la dott.ssa . Per_6
4.1. Il teste ha confermato la circostanza del sopralluogo Testimone_2 effettuato con il al fine di ottenere il preventivo per la ristrutturazione degli Per_1 immobili aggiudicati all'asta e la presenza in cantiere del medesimo, dopo la Per_ sottoscrizione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori: “…il signor veniva in cantiere, a volte anche con l'arch. che era il direttore dei lavori e il progettista, per Per_2 verificare la parte architettonica dei lavori, in quanto aveva più esperienza delle esigenze del mercato …
5 Per_ avvenivano quindi incontri in cantiere tra i signori e l'arch. , in cui si CP_2 Per_2 discuteva di scelte dei materiali, disposizione dell'immobile … per l'aspetto tecnico costruttivo era presente quasi ogni giorno il signor che aveva più esperienza di cantiere … ho avuto da CP_2 Pt_1
l'invito a fare il preventivo, successivamente vi è stato il contatto diretto con la con cui si è svolta CP_1 una trattativa, trattativa a cui ha partecipato , il contratto è stato definito col cliente finale Pt_1
. Del tutto irrilevanti le dichiarazioni della teste che ha confermato la CP_1 Tes_3 circostanza della trasferta a Belgrado, dichiarando che in tale occasione il era stato Per_1 invitato in qualità di “turista”, non conoscendo la città. Trattasi di dichiarazioni circoscritte a tale specifica circostanza che tuttavia non smentiscono la prova raggiunta dall'attrice in ordine allo svolgimento dell'incarico, per i motivi innanzi esposti. 5. In altri termini, i riscontri delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale non lasciano dubbi in ordine all'effettivo svolgimento delle attività descritte nelle note proforma emesse dalla società attrice. A fronte di tale compendio probatorio, parte convenuta ha formulato soltanto generiche contestazioni, sia in ordine all'an che al quantum della pretesa, contestando a monte l'avvenuto conferimento dell'incarico e, pertanto, correlativamente, la determinazione del quantum delle prestazioni. È appena il caso di evidenziare che la contestazione risulta del tutto generica, vieppiù considerando che, per quanto innanzi si è osservato, parte attrice ha offerto piena prova dell'esecuzione delle attività descritte nelle note di cui richiede il compenso;
sarebbe stato pertanto onere di parte convenuta contestare specificamente e puntualmente le circostanze di fatto dedotte dall'attore, con la conseguenza che la contestazione generica, equiparabile ad una non contestazione, produce l'effetto della relevatio ad onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che consente al giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al metariale processuale, dovendo ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (C. Civ. n. 14594/2012). Del tutto inconferenti sono altresì le allegazioni in ordine alle prestazioni eseguite dalla società in favore del – e non della Controparte_7 Per_1 società attrice – trattandosi di rapporto del tutto estraneo al presente giudizio. Pt_1
5.1. Del pari, del tutto infondata in quanto priva di idoneo supporto probatorio è la ricostruzione di parte convenuta in ordine all'accordo, intervenuto tra le parti, relativamente alla rivendita degli immobili acquisiti all'asta da parte della con il CP_1 riconoscimento del 25% degli utili rivenienti dalla rivendita in favore della società Pt_1 che avrebbe preteso il pagamento della somma di euro 100.000,00 inizialmente concordata pur a fronte di un prezzo di vendita inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto. A tal fine le parti avrebbero stipulato un simulato incarico di mediazione per la vendita dell'appartamento con annesse cantine, per la durata di dodici mesi e diritto di recesso per ciascuna parte, con corresponsione all'altra, della somma di euro 100.000,00. Il recesso esercitato dalla in esecuzione dell'accordo simulato, CP_1 Per_ avrebbe pertanto obbligato la società convenuta al pagamento, in favore della di tale somma. Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che il contratto simulato ha
6 effetti tipici meramente apparenti, in quanto in realtà gli effetti della stipulazione non sono voluti in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa). In altri termini, con l'accordo simulato, le parti intendono non perseguire gli effetti propri del contratto ovvero fanno apparire un contratto diverso da quello effettivamente e realmente voluto e concluso.
5.2. Ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non ha pertanto effetti tra le parti, che sono invece vincolate dalla stipulazione effettivamente voluta, salvi i limiti della prova della simulazione, poiché nel caso di simulazione relativa, tra le parti avrà effetto il contratto che hanno inteso realmente stipulare, purchè dotato dei requisiti di sostanza e di forma richiesta dal tipo e dall'oggetto del contratto dissimulato. Conseguenza è che la prova dell'accordo simulatorio deve essere assolta, tra le parti dell'accordo, mediante la produzione della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. In tal senso giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'articolo 1414 c.c., comma 2, e dell'articolo 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto” (C. Civ. n. 31243/2021). In altri termini, trattandosi di simulazione relativa, incombe sulla parte che intenda far valere l'accordo dissimulato, fornire la prova della simulazione, mediante la produzione, come già innanzi si è rilevato, di una scrittura contenente le controdichiarazioni delle parti. Prova che, nel caso di specie, non è stata assolta da parte convenuta. La domanda dell'attrice è pertanto fondata e va integralmente accolta, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento degli importi di cui alle note proforma depositate in atti, oltre interessi di mora dalla data di messa in mora, 8 luglio 2020, all'effettivo saldo. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenendo conto delle questioni affrontate, della complessiva attività svolta e dell'esito della controversia, con l'integrale accoglimento della domanda dell'attrice. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che i convenuti dovranno rifondere, in solido tra loro, alla società attrice, in complessivi euro ricorrente dovrà rifondere alla convenuta, in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea
7 condanna la società e nella qualità di socio amministratore CP_1 Controparte_2 della medesima, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società della CP_8 somma di euro 25.000,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della società Controparte_2 [...] CP_
della somma di euro 1.830,00, oltre interessi come in motivazione;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge Cuneo, 21 agosto 2024 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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