Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2022, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00754/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2021, proposto da
CE IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento, assunto con determina prot. n. 0093867/2021 del 21 giugno 2021, con il quale il Dirigente del Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio ” del Comune di Lecce ha disposto l’annullamento d’ufficio, nell’esercizio del potere di autotutela, dell’assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, presentata in data 5 giugno 2020 al S.U.A.P, a mezzo di portale telematico, relativa alla realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della rete di telefonia mobile di ND RE S.p.A. su infrastruttura di proprietà CE IT S.p.A., alla via Nicola Argentina, 30, su immobile identificato al N.C.E.U., Foglio 226, part. 217 - Codice sito LE267, ivi ingiungendo, altresì, alle due società di rimuovere a propria cura e spese l’impianto per comunicazioni elettroniche già installato;
- in via gradata, e ove necessario, dell’art. 5, comma 3, lett. d) del Regolamento del Comune di Lecce sull’installazione degli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz e 300 GHz, approvato con D.C.C. n. 26 del 9 marzo 2007;
- nonché, in via ulteriormente gradata, ove e per quanto occorra, del Punto “B” del Regolamento Regionale 14 settembre 2006 n. 14, nella parte in cui dovesse essere interpretato siccome attributivo al Comune di Lecce del potere di imporre la coubicazione degli impianti nei centri abitati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ad oggi non conosciuto, ivi compreso - ove occorrer possa - il provvedimento prot. 56715 del 19 aprile 2021, con il quale è stato comunicato, tra l'altro, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. 259/03, presentata da CE e ND RE in data 5 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 giugno 2020, la Galata S.p.A. (oggi CE S.p.A.), unitamente alla ND RE S.p.A., ha presentato al SUAP del Comune di Lecce una Richiesta congiunta di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile ND RE S.p.A., su infrastruttura da realizzare di proprietà della CE S.p.A., alla via Nicola Argentina, 30, su immobile identificato al N.C.E.U., Foglio 226, part. 217.
La richiesta, redatta secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 259/2003 (CCE) e corredata da tutti i documenti previsti dalla legislazione vigente, è stata contestualmente trasmessa all’ARPA Puglia per il parere di competenza.
In data 15 ottobre 2020 è stata trasmessa dal Comune di Lecce alla Provincia di Lecce - Dirigente Servizi Pianificazione Territoriale e Tutela Venatoria, Domanda di Deposito Sismico ai sensi degli artt. 65-93 del DPR n. 380/2001 con annessa la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Frattanto, maturato in data 3 settembre 2020 il silenzio assenso sulla citata richiesta, stante il disposto di cui all’art. 87, comma 9, CCE, le Società in data 26 ottobre 2020 hanno comunicato al Comune di Lecce, per il tramite del SUAP, l’inizio dei lavori dal giorno 2 novembre 2020.
In data 21 novembre 2020 è stato effettuato dal Comune di Lecce un accertamento tecnico presso l’immobile interessato dall’esecuzione dei lavori relativi all’installazione della suddetta SRB. Il personale intervenuto ha intimato la immediata sospensione dei lavori, al fine di consentire la verifica del possesso del titolo abilitativo legittimante gli stessi, attesa la carenza delle relative informazioni sul cartello di cantiere.
Con nota prot. n. 139230 del 23 novembre 2020, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce, alla luce di quanto emerso dal precitato sopralluogo, è stata confermata la sospensione dei lavori e, contestualmente, è stato richiesto alla società CE di fornire copia del titolo abilitativo conseguito, nonché di tutta la documentazione posta a corredo della
pratica edilizia presentata. In data 1° dicembre 2020, la CE IT S.p.A. e la ND RE S.p.A. hanno presentato istanza acquisita al prot. n. 142969/2020 del Comune di Lecce di revoca del provvedimento di sospensione emesso, ivi evidenziando l’avvenuta formazione del silenzio assenso
sull’istanza presentata in data 5 giugno 2020, nonché la radicale inefficacia della disposta sospensione dei lavori.
Peraltro, in data 4 gennaio 2021 il SUAP ha comunicato alle Società la chiusura della relativa pratica per avvenuta formazione del silenzio assenso.
In data 1° marzo 2021, con istanza acquisita al prot. n. 31233, CE IT S.p.A. e ND RE S.p.A. hanno espressamente sollecitato la revoca del provvedimento di sospensione lavori, alla luce dei chiarimenti forniti e, soprattutto, in considerazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 87, comma 9, CCE.
In data 7 aprile 2021, a fronte della mancata espressa revoca del provvedimento di sospensione lavori del 23 novembre 2020, con istanza acquisita al prot. n. 50617/2021 dell’8 aprile 2021, le Società, ritenendo il provvedimento di sospensione privo di efficacia, hanno comunicato la ripresa dei lavori a far data dal 12 aprile 2021.
Sennonché, in data 19 aprile 2021, con nota prot. n. 56715/2021, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, il Comune di Lecce ha confermato la sospensione dei lavori e ha contestualmente comunicato a CE IT S.p.A. e a ND RE S.p.A., ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in via di autotutela del titolo abilitativo legittimamente formatosi per silentium sulla richiesta del 5 giugno 2021.
In particolare, con la precitata nota, il Comune ha posto a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento e della contestuale sospensione: la violazione dell’art. 5, comma 3, del Regolamento del Comune di Lecce sull’installazione degli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz e 300 GHz, approvato con D.C.C. n. 26 del 9 marzo 2007, che prescrive “ Gli operatori, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall’art. B del Regolamento Regionale n. 7/2006, nell’individuazione e nella realizzazione dei siti devono: … d) installare i sistemi radianti degli impianti su sostegni già esistenti mediante l’adozione di accordi di condivisione con altri operatori in numero preferibilmente non superiore a due ”.
A tal uopo, la civica Amministrazione ha evidenziato “ che la società, al fine di contribuire al raggiungimento di tale obiettivo di qualità, avrebbe potuto effettuare la coubicazione del proprio impianto con quello esistente del gestore TIM ”; b) ragioni di natura sanitaria, motivate dalla “ necessità di coubicazione dei due impianti in un unico sito ”.
In data 29 aprile 2021, pertanto, CE IT S.p.A. e ND RE S.p.A. hanno trasmesso a mezzo pec proprie controdeduzioni al preavviso di avvio del procedimento, eccependo l’irragionevolezza, l’illegittimità e l’infondatezza, sotto plurimi profili, dei motivi addotti dalla civica Amministrazione. In particolare, è stata contestata l’erronea invocazione delle sopracitate disposizioni regolamentari comunali e regionali, oltre che la pretestuosità delle opposte ragioni di natura sanitaria. Contestualmente, intimando il Comune ad astenersi dall’adottare il preannunciato provvedimento di annullamento, è stata richiesta la revoca dell’ordine di sospensione dei lavori, così da consentirne la ripresa.
In data 16 giugno 2021, a fronte della prolungata inerzia del Comune, CE IT S.p.A. e ND RE S.p.A. hanno, dunque, provveduto nuovamente a comunicare, a mezzo pec, la ripresa dei lavori dal 17 giugno 2021, rilevando la violazione dell’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001 e la conseguente inefficacia della sospensione dei lavori disposta con la succitata nota prot. n. 139230 del 23 novembre 2020.
Nondimeno, in data 21 giugno 2021, il Comune di Lecce con determina prot. n. 93867/2021, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ritenendo insufficienti le controdeduzioni trasmesse dalle Società, ha disposto l’annullamento d’ufficio, nell’esercizio del potere di autotutela, dell’assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003, presentata in data 5 giugno 2020 al SUAP, e ha ingiunto, altresì, alle due società di rimuovere a propria cura e spese l’impianto per comunicazioni elettroniche già installato.
Anche in tale sede il Comune ha ribadito la necessità di “ procedere all’esercizio del potere di autotutela in relazione al silenzio assenso formatosi con riferimento alla richiesta di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 259/03 acquisita al prot. gen. in data 25/11/2019 col n. 170389, in ragione della primaria esigenza di tutela dell’interesse pubblico al corretto uso del territorio, tanto in considerazione del fatto che non appare possibile tollerare l’effettuazione di interventi che si pongono in contrasto con le scelte di pianificazione urbanistica assunte dal Comune con l’approvazione del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/03/07 e, nello specifico, con quelle finalizzate al raggiungimento de gli obiettivi di qualità previsti dal punto B del regolamento regionale n. 14/2006 e contenute nell’art. 5 , comma 3, del regolamento comunale, già esplicitate nel procedimento prot. 56715 del 19/04/2021 ”.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento amministrativo e, in particolare, degli artt. 3, 7, 8, 10 nonché degli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione della normativa sovranazionale e nazionale in materia di TLC e, in particolare, degli artt. 86, 87 e 90 D.Lgs. n. 259/2003 - Difetto di istruttoria e di motivazione - Lesione dell’affidamento - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e mancanza dei presupposti; II. Sull’illegittimità della determinazione Comune di Lecce del 21 giugno 2021 - Violazione e falsa applicazione della normativa sovranazionale e nazionale in materia di TLC e, in particolare, dell’art. 89 CCE - Incompetenza - Eccesso di potere - Erronea individuazione dei presupposti in fatto e in diritto; III. Sull’illegittimità della determinazione Comune di Lecce del 21 giugno 2021 - Violazione e falsa applicazione della normativa sovranazionale e nazionale in materia di TLC e, in particolare, dell’art. 89 CCE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. d) del Regolamento comunale sull’installazione di impianti radioelettrici approvato con D.C.C. n. 26 del 9 marzo 2007 - Violazione e falsa applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 14 del 2006, punto B - Incompetenza - Eccesso di potere - Erronea individuazione dei presupposti in fatto e in diritto; IV. In via gradata. Illegittimità, in parte qua , dell’art. 5, comma 3, lett. d) Regolamento comunale sull’installazione di impianti radioelettrici approvato con D.C.C. n. 26 del 9 marzo 2007 - Violazione e falsa applicazione della normativa sovranazionale e nazionale in materia di TLC e, in particolare, dell’art. 89 CCE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 36/2001 - Incompetenza - Violazione e falsa applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 14 del 2006, punto B - Illegittimità, in via derivata, della determinazione 21 giugno 2021 - Eccesso di potere - Sviamento. In via ulteriormente gradata. Illegittimità, in parte qua , del Regolamento Regione Puglia n. 14 del 2006, punto B - Violazione e falsa applicazione della normativa sovranazionale e nazionale in materia di TLC e, in particolare, dell’art. 89 CCE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 36/2001 - Incompetenza - Illegittimità, in via derivata, della determinazione 21 giugno 2021.
In data 14 ottobre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 639 del 12.11.2021, il T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento gravato sulla scorta della seguente motivazione:
“- il provvedimento di autotutela impugnato sembra sostanzialmente imporre la coubicazione degli impianti in questione, nel mentre (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 26 giugno 2018, n. 1070) l’<<art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nello stabilire che: “Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private … l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità …”, riserva … all’Autorità Garante per le comunicazioni il potere di imporre la co-ubicazione degli impianti, entro limiti e con le modalità individuati dal legislatore>>; sicché sembra risultare illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, il provvedimento comunale che impone la co-localizzazione degli impianti (arg. ex T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione Seconda, 28 marzo 2013, n. 459);
- non appare sussistere un obbligo di condivisione nel Regolamento regionale 14 settembre 2006, n. 14, considerato che la richiamata lettera “B” non prescrive, come obbligatoria, la coubicazione, ma prevede, quale obiettivo di qualità in ipotesi di coubicazione di impianti, l’installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiori a due in una medesima localizzazione;
- le verifiche di compatibilità radioprotezionistica sembrano rimesse alla competente A.R.P.A.;
- appare sussistere la dedotta violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, sembrando non essere state compiutamente esternate le ragioni di pubblico interesse concreto e attuale idonee a giustificare l’esercizio del potere di autotutela, in comparazione con gli ulteriori interessi coinvolti e con l’affidamento del privato ”.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Secondo i principi consolidati, l’annullamento in via di autotutela di un titolo autorizzativo in materia edilizia, è subordinato alla coesistenza dei tre elementi dell’illegittimità dell’atto, dell’interesse pubblico all’annullamento, del termine ragionevole anche in rapporto alla tutela dell’affidamento.
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti indispensabili prescritti dalla norma. Infatti, in disparte la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione del silenzio assenso, nel caso in esame il titolo autorizzativo conseguito dalla ricorrente sull’istanza di autorizzazione non è inficiato da alcun vizio di legittimità.
Nella fattispecie, il Comune sostiene, in primo luogo, che “ l’impianto da realizzarsi … risulta posizionato a una distanza di circa 100 mt. da un altro impianto esistente del gestore TIM …” . Evidenzia, poi, che il vigente regolamento comunale sulla installazione degli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 khz e 300 ghz, approvato con D.C.C. n. 26 del 09.03.2007, all’art. 5, comma 3 punto d), stabilisce che “ gli operatori, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall’art. B del regolamento regionale 7/2006, nell’individuazione e nella realizzazione dei siti devono: installare i sistemi radianti degli impianti su sostegni già esistenti mediante l’adozione di accordi di condivisione con altri operatori in numero preferibilmente non superiore a due ”. Il vigente Regolamento regionale 14/09/2006 n. 14 – punto B – dispone quanto segue: “ Come obiettivo di qualità applicabile all’interno degli abitati, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 285/1992, si evidenzia l’esigenza di ricercare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell’esposizione dei cittadini. In tal senso, si indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di coubicazione di impianti negli abitati, l’installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiore a due in una medesima localizzazione. Resta comunque ferma l’esigenza di perseguire il corretto insediamento degli impianti rispetto alle valenze culturali ed estetiche del contesto territoriale interessato. In ogni caso, in ipotesi di coubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell’esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l’effettiva potenza e le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto ”.
Infine, il Comune di Lecce sostiene che “ sussistono ragioni di natura sanitaria ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta (nel caso di specie la necessità di coubicazione dei due impianti) essendosi all’interno della perimetrazione del centro abitato ”.
Tale motivazione risulta illegittima perché fa applicazione di una disposizione di Regolamento comunale che – laddove interpretata in senso restrittivo – risulterebbe in diretto contrasto con l’art. 89 del Codice delle Comunicazioni. Infatti, quanto all’imposizione del “ co-siting ” prevista dall’art. 5, comma 3, del Regolamento comunale, la stessa appare viziata a causa dell’assoluta incompetenza del Comune di Lecce, atteso che l’art. 89 del Codice delle Comunicazioni attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni il potere di chiedere ed eventualmente imporre ai gestori di telefonia la condivisione delle infrastrutture, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell’art. 11 dello Codice, e stabilendo altresì i criteri per la ripartizioni dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
Sull’illegittimità di un precedente provvedimento ostativo del Comune di Lecce, fondato sull’applicazione dell’art. 5, comma 3, punto d) del Regolamento Impianti, si è già espresso questo T.A.R. con la sentenza n. 1070/2018, ivi cosi statuendo: “ il citato art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nello stabilire che: “Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ... l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ...”, riserva infatti all’Autorità Garante per le comunicazioni il potere di imporre la co-ubicazione degli impianti, entro limiti e con le modalità individuati dal legislatore; - risulta dunque illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, il provvedimento comunale che impone la co-localizzazione degli impianti (TAR Veneto, Venezia, II, 28 marzo 2013 n. 459) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26/06/2018 n. 1070; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 28/03/2007, n. 1431).
In senso conforme, inoltre, il T.A.R. Lecce si è espresso nella sentenza 29 dicembre 2017, n. 2050, ove è stato affermato che: “ Parimenti illegittimo è l’impugnato diniego, nella parte in cui (in applicazione dell’art. 5 del predetto Regolamento comunale) si basa sulla mancata condivisione delle infrastrutture, pretendendo di imporre a ND Telecomunicazioni s.p.a. di posizionare l’intervento su impianto di altro gestore. Al riguardo è dirimente rilevare (T.A.R. Venezia, II, 17 maggio 2007, n. 1515, in termini, Consiglio di Stato, VI, 28 marzo 2007, n. 1431) che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice delle Comunicazioni”, spetta “all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture con conseguente esclusione di siffatto potere in capo all’Amministrazione comunale”, e (a maggior ragione) del potere di imporre la suddetta coubicazione ”.
Pertanto, appare evidente l’illegittimità della disposizione invocata dal Comune di Lecce a fondamento dell’annullamento – laddove interpretata in senso restrittivo –, atteso che con tale norma l’Ente si sarebbe illegittimamente sostituito alla Autorità, unico organo competente ad adottare provvedimenti in merito alla condivisione d’impianti.
Né d’altra parte sussiste un obbligo di condivisione nel Regolamento regionale 14 settembre 2006, n. 14, pur richiamato nella disposizione regolamentare comunale impugnata, atteso che l’art. B non prescrive, come obbligatoria, la coubicazione ma anzi prevede, quale obiettivo di qualità, che, in caso di condivisione, non vengano installati più di due impianti sullo stesso sito. L’interpretazione letterale dell’enunciato consente di giungere a chiare conclusioni: l’obiettivo di qualità ivi contenuto non incide sull’ an , ma sul quomodo dell’eventuale co-siting degli impianti.
In modo speculare, l’art. 5, comma 3, lett. d) del Regolamento Comunale non impone affatto agli operatori la coubicazione degli impianti nei centri abitati. Quel che il Regolamento prevede è che nell’ipotesi in cui fossero gli stessi operatori ad optare per il co-siting , gli impianti da collocare sulla medesima infrastruttura dovrebbero essere preferibilmente non più di due.
In secondo luogo, neppure sarebbero idonee a giustificare un annullamento del titolo le ragioni di natura sanitaria, peraltro genericamente evidenziate nel provvedimento di annullamento, atteso che, nella speciale materia delle telecomunicazioni le verifiche di compatibilità radioprotezionistica sono rimesse alla competente ARPA. Giova rammentare che, in materia, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla c.d. “ Legge quadro elettromagnetismo ” (L. 22.02.2001, n. 36), dal D.P.C.M. 08.07.2003, il tutto coordinato con il D.Lgs n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
In particolare, il comma 6 dell’art. 8 della l. n. 36/2001, oggetto peraltro di recenti modifiche introdotte dall’art. 38, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in l. 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che: “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4 ”.
Per costante giurisprudenza “secondo l’attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali stazioni radio base per telefonia mobile, risultante dal combinato disposto delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001 e nel D.Lgs. n. 259 del 2003, le funzioni legislative ed amministrative relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche sono attribuite allo Stato. Rimangono, invece, di competenza delle Regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che le fondamentali competenze in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni, mentre ai Comuni è riservata una potestà sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Il quadro normativo di riferimento, insomma, non assegna al Comune alcuna competenza in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, in quanto la tutela della salute pubblica e dell’ambiente è materia riservata allo Stato: l’art. 8 della legge quadro del 2001, se consente ai Comuni di operare in materia urbanistica attraverso la predisposizione di un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile, anche a finalità di tutela ambientale, non autorizza però che tale competenza sia ultroneamente funzionalizzata in direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento. Una volta che l’organo tecnico a ciò deputato abbia verificato che il volume complessivo delle emissioni prodotte dall’impianto da installare o da modificare non sia superiore ai limiti fissati dal richiamato D.P.C.M. 8 luglio 2003, nessun ulteriore potere di determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico compete all’autorità Comunale ” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 05/01/2021, n. 3; cfr. altresì T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 25/06/2020, n. 1521; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28/05/2019, n. 1209).
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per contrasto con il quadro normativo sopra definito.
Pertanto il ricorso è fondato; ne consegue l’annullamento del provvedimento n. 93867 del 21.06.2021 con cui il Comune di Lecce ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO