Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elia Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 3;
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Carla Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti
del processo verbale accertamento e trasgressione - P.V. n. -OMISSIS- Reg. Stazione Forestale - Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” - Stazione di Como, Via Pio IX n. 130 (per brevità “Forestale”) - sanzione economica amministrativa minima - massima di €. 30.529,13/€. 91.587,39 per violazione dell'art. 29 R.R. Lombardia n. 5/2007 così come previsto dall'art. 43 L.R. Lombardia n. 31/2008 sanzionato dall'art. 61 c.2 e c.13 della L.R. 31/2008, contestata a -OMISSIS- proprietario dell'immobile e amministratore della “-OMISSIS-”, quale “obbligato in solido”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, quale la “segnalazione” e/o “esposto” di un soggetto privato evocato nel P.V. n. -OMISSIS-, ma non noto;
per il connesso/conseguente accertamento-dichiarazione
della legittimità dell'attività edificatoria produttiva industriale del ricorrente;
nonché' per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente ovvero mediante l'annullamento/revoca/archiviazione del Processo Verbale n. 04/2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. AN LE OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con verbale P.V. n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023, personale della Regione Carabinieri Forestale Lombardia-Stazione di Como ha accertato, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18 novembre 2022, che presso un’area situata nel territorio del Comune di Cantù, catastalmente individuata al mappale -OMISSIS-, sarebbe avvenuta la trasformazione del bosco ivi insediato, trasformazione che avrebbe comportato l’abbattimento di svariate piante di pino silvestre nonché la distruzione di un numero di ceppaie non più determinabile.
Con tale atto si è quindi individuato il sig. -OMISSIS-, proprietario dell’area e amministratore delegato della società -OMISSIS-che sulla stessa area ha ubicato la propria sede produttiva, quale responsabile in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 61, secondo comma, della legge regionale n. 31 del 2008, applicabile nei casi di trasformazione non autorizzata delle aree boscate.
Il verbale n. -OMISSIS- ha inoltre individuato la misura minima e massima della sanzione, ed ha rilevato che, per il caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, l’opzione favorevole sarebbe costituita dal versamento del terzo del massimo, pari ad euro 30.529,13.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio viene principalmente impugnato il ridetto verbale n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023.
Dopo la proposizione del ricorso, i ricorrenti sono venuti in possesso di documenti che hanno permesso la proposizione di motivi aggiunti con i quali sono state mosse nuove censure avverso gli atti già impugnati.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia, alla quale il ricorso e i motivi aggiuntivi sono stati notificati in quanto Ente competente alla irrogazione definitiva della sanzione ai sensi dell’art. 61, comma 12, della legge regionale n. 31 del 2008.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 26 marzo 2026.
Ritiene il Collegio che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa regionale nel corso della suindicata udienza.
Si osserva in proposito che, dall’esame degli atti di casa, emerge che il verbale impugnato è stato emanato ai sensi degli artt. 43 e 61 della legge regionale n. 31 del 2008.
Il citato art. 61 stabilisce, al comma 12, che <<Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi>>.
Come si vede la disposizione richiama espressamente la legge n. 689 del 1981 che, come noto, detta i principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo, le cui disposizioni regolano quindi anche l’irrogazione e l’impugnazione della sanzione in esame.
Ciò precisato, va ora richiamato l’art. 22, comma 1, della n. 689 del 1981, in base al quale <<Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Come si vede questa norma è chiara nell’attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, salva, fra l’altro, l’ipotesi in cui la sanzione pecuniaria sia stata applicata per trasgressioni che riguardano materie per le quali sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod, proc. amm.; ipotesi che nel caso concreto non ricorre posto che l’art. 133 cod. proc. amm. non contempla materie connesse alla tutela delle aree boschive e che l’eventuale presenza di questioni legate all’edilizia, all’urbanistica, all’ambiente e agli appalti è inidonea ad attrarne la controversia nell’ambito cognitivo di questo Giudice in quanto anche tali aspetti possono essere esaminati in via incidentale del giudice ordinario il quale, ai sensi degli art. artt. 4 e 5 dell’allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto.
Si deve pertanto ritenere, in linea peraltro con quanto di recente già affermato da questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 2755), che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, dovendo quest'ultima essere declinata in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nei termini di legge, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Alla luce della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice adito e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'articolo 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NU, Presidente
AN LE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AN LE OZ | LE NU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.