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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/08/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6553/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore n. 4654/2018;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata come in atti, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Piero Ferrara in virtù di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Pastore Alfonso, in virtù di procura in atti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
citava in giudizio la l fine di dichiarare non dovute le somme richieste Controparte_1 Parte_1
dalla titolo di corrispettivo per le forniture dei servizi idrici per il periodo considerato;
Parte_1
in particolare, si deduceva che la nviava a parte attrice fattura n. 1106816/2015, importi Parte_1
di euro 822,00 e 7.300,00, dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi idrici;
osservava che tra le parti non sussiste alcun rapporto contrattuale, in assenza di apposito contratto, e che la sarebbe subentrata al nella gestione del servizio idrico integrato;
Parte_1 Parte_2 evidenziava che “a partire dall'agosto 2008, data di installazione del misuratore, al 30.08.2015 ha consumato realmente mc 2490” e che “il costo del consumo reale idrico di mc 2490 è pari ad euro
1.000” (pag. 3, atto di citazione); concludeva al fine di “dichiarare che il consumo idrico reale è di mc. 2409 e di conseguenza dichiarare che l'attore” “deve alla er il costo di detto consumo Pt_1 reale la giusta somma di euro 1000” (pag. 5, atto di citazione).
Si costituiva la deducendo di essere subentrata al nel rapporto con Parte_1 Parte_2
l'utenza, ed evidenziando che la ben può concludere il contratto in assenza di forma Parte_1
scritta; concludeva chiedendo una pronuncia di rigetto della domanda proposta, con vittoria di spese.
Parte appellante proponeva appello in relazione alla “sentenza che annullava la fattura n.
2015.1106816 e dichiarava che la somma dovuta dal sig. alla per il consumo Controparte_1 Pt_1 idrico accertato di mc. 24909 è pari ad € 996,00” (pag. 2, atto di appello), sostenendo che tra la
[...]
e l'utente il rapporto contrattuale sarebbe stato stipulato tra due privati, sicchè non sarebbe Pt_1
necessaria la forma scritta ad substantiam, invocando il principio della libertà della forma del contratto ed il rapporto contrattuale di fatto, nascendo il rapporto obbligatorio dal fatto obiettivo dell'utilizzazione della prestazione;
che la successione della l sarebbe ex lege Parte_1 Pt_2 nel rapporto contrattuale di somministrazione, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione;
che il Regolamento del S.I.I. e la Carta dei servizi integrano il contratto di somministrazione, pertanto, sussistendo un rapporto contrattuale tra la e l'utente, la tariffa e Pt_1
il metodo di fatturazione sarebbero corretti.
Domandava, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti, con rigetto della domanda di parte appellata e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
Si aggiunga che la ricostruzione secondo la quale l'azione di accertamento negativo rientrerebbe nel giudizio secondo equità (Cass., n. 8946 del 2016) risulta oggetto di rimeditazione dalla successiva pronuncia della stessa Corte di legittimità (“nella fattispecie oggetto di quel giudizio questa Corte ha risolto il problema della riconducibilità della controversia ad un contrato di utenza riconducibile all'art. 1342 cod. civ., dando rilievo - per quello che la motivazione parrebbe suggerire - alla circostanza che veniva in evidenza una domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto di utenza. Ebbene, indipendentemente dalla bontà della decisione - il cui ragionamento potrebbe essere discusso, considerando che una domanda di accertamento negativo di un rapporto contrattuale c.d. di massa, supponendo il vanto dell'esistenza di esso da parte del convenuto, comunque non cessa di concernere il rapporto giuridico relativo al contratto di cui si nega la conclusione e, dunque, la relativa azione a quella stregua si può dire, per usare la formula del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., «derivante da rapporto giuridico relativo a contratto concluso secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile», tanto più se si considera che, di fronte ad una domanda basata sulla deduzione dell'esistenza del contratto il convenuto può chiedere egli stesso l'accertamento negativo di detta esistenza” (Cass., ord. n. 13796 del 2018).
Nel merito, l'appello è infondato.
In primo luogo, giova precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016); con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass.,
Sentenza n. 8933 del 2009).
Ebbene, nel caso di specie va rilevato che – al netto di opposizioni generiche – il puntuale oggetto di contestazione, in primo grado, consisteva nel quantum debeatur; in proposito, difatti, la stessa parte attrice chiedeva “dichiarare che il consumo idrico reale è di mc. 2409 e di conseguenza dichiarare che l'attore” “deve alla er il costo di detto consumo reale la giusta somma di euro 1000” (pag. Pt_1
5, atto di citazione).
In proposito, alcuna altra somma – ulteriore a quella pacificamente riconosciuta da parte appellata – risulta concretamente provata;
in proposito, “allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi”, con l'ulteriore precisazione che le letture eseguite dal gestore, a fronte della contestazione di controparte, devono essere supportate da un riscontro probatorio, “rientrante nell'onere del gestore ed indispensabile” (Trib. Oristano, n. 182 del 2022; Trib.
Potenza n. 891 del 2020).
In proposito, l'art. 38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato in atti prevede che “la lettura dei contatori viene eseguita da personale incaricato dal Soggetto gestore con cadenza periodica e di norma almeno due volte l'anno”; “in carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura, il
Soggetto gestore può emettere fatture di acconto sulla base dei consumi pregressi”, che nel caso di specie non risultano in atti.
Ebbene, parte appellata contesta parzialmente l'effettività dei consumi, ed a fronte di ciò in atti non risulta alcuna lettura dei consumi pregressi o concreto riscontro probatorio alle somme richieste a titolo di “pagamenti precedenti”, riferibili a taluni anni anteriori (tra il 2005 ed il 2008) rispetto alla fattura del 2015, ovvero a titolo di generiche “altre bollette”, nemmeno identificate in relazione al periodi di riferimento.
Ne deriva che il credito affermato da parte appellante non trova alcun concreto riscontro probatorio
– ulteriore rispetto alle somme non contestate – e pertanto non risulta soddisfatto l'“onere del gestore ed indispensabile” (Trib. Oristano, n. 182 del 2022; Trib. Potenza n. 891 del 2020); pertanto, correttamente nella sentenza impugnata non è stato riconosciuto un credito ulteriore a quello pacifico.
A fronte del rigetto dell'appello, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 662,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12 agosto 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 12 agosto 2025.