TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5046/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Enrico Grego e , CP_1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato CP_2 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria Pia Casalegno;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 23.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 19.7.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale e avanzando altresì
1 domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 172/2025, pubblicata il 19.2.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni come ivi precisate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Portoferraio (LI) il 15.9.2018 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza del
19.2.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
la pattuizione, concordata dalle parti nei termini di seguito riportati, circa la corresponsione di una somma a titolo di assegno divorzile in unica soluzione sia da ritenere equa alla stregua delle risultanze acquisite nel procedimento;
ritenuto, più in generale, che le condizioni oggetto di accordo tra i ricorrenti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del figlio minore (nato dall'unione coniugale il 11.9.2019), e non ponendosi Per_1
2 in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_2
contratto a Portoferraio (LI) il 15.9.2018;
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. Le Parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
2. Il figlio rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la madre che ha già trasferito la propria residenza in Genova, Via dei Franzone n. 6/22.
3. La casa già coniugale sita in Pieve Ligure (GE), Via Coriolano Bozzo n. 8, di proprietà di
è rimasta nella disponibilità del marito da luglio 2024, e rimarrà nella sua CP_2
disponibilità.
Tutte le utenze relative alla casa già coniugale rimarranno a carico del Signor così CP_2
come le spese di amministrazione ordinaria.
3 bis A titolo di concorso spese di locazione per l'attuale ubicazione abitativa di Pt_1
con il figlio , il Sig. ha già corrisposto alla stessa
[...] Per_1 CP_2 Pt_1
l'importo di 12.000,00 euro complessivi relativi ai sei mesi decorrenti dal mese di luglio
[...]
2024 incluso (mese di rilascio della casa coniugale).
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti termini, salvi eventuali diversi accordi fra i genitori di volta in volta (che dovranno comunque assicurare al figlio un assetto regolare e ordinato di incontri):
a) week-end alternati dal venerdì (all'uscita dall'asilo o da scuola oppure, nei periodi di fermo scolastico, dalle ore 16.00) sino alla domenica sera (ore 21.00 circa) con riaccompagnamento presso la casa materna;
3 b) il martedì di tutte le settimane (dall'uscita dall'asilo o da scuola oppure, nei periodi di fermo scolastico, dalle ore 16.00) sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento diretto a scuola
(oppure, nei periodi di fermo scolastico, alle ore 9.00 presso la casa materna);
c) il mercoledì della settimana che termina con il week-end di competenza materna (dall'uscita dall'asilo o da scuola) sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Nei periodi di fermo scolastico il padre terrà anche nel corso della giornata e lo riporterà il giovedì Per_1
mattina alle ore 9.00 presso la casa materna;
d) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive divise in due periodi (con analogo periodo di tre settimane non consecutive anche in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30/5 di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni dei fine settimana. A decorrere dall'estate 2026 ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane consecutive nell'ambito delle tre settimane di competenza estiva;
e) nel periodo natalizio: secondo il criterio dell'alternanza dal 24 dicembre (ore 9.00) al 31 dicembre (ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 18.00) con l'altro genitore.
Tuttavia, le giornate del 24 e del 25 dicembre verranno trascorse dal figlio con i genitori con il principio dell'alternanza annuale con i seguenti orari: il 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore
22.00 con un genitore e dalle 22.00 del 24 dicembre sino alle ore 22.00 del 25 dicembre con l'altro genitore.
Il giorno 25 dicembre del 2024 è stato con la madre;
Per_1
f) tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza) in coincidenza con la sospensione didattica. Per la Pasqua 2025 la madre ha tenuto con sé dal “giovedì Santo” al sabato ed il padre nei giorni di Pasqua, lunedì ed Per_1
il martedì;
g) nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
h) la settimana bianca (da considerarsi da sabato alla domenica successiva) sarà divisa in due periodi di quattro giorni (sabato-mercoledì / mercoledì-domenica) per ciascun genitore;
4 i) i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio. Qualora ciò non fosse possibile trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il pranzo Per_1
(indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00).
5. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa al figlio come, per esempio (con elencazione non tassativa), in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
Il figlio, quindi, verrà educato sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze del minore.
6. In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto del figlio (per oltre 12 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso.
I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra il figlio ed i nonni.
7. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
I genitori potranno comunicare quotidianamente con il figlio in via telefonica (senza previo accordo).
8. Il signor si impegna a corrispondere alla Signora a titolo di CP_2 Parte_1
mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 2.000,00 (duemila/00) entro i primi Per_1
cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale, indice base 1.6.2024, con accredito a mezzo bonifico (IBAN: [...]).
9. Le seguenti spese straordinarie saranno sostenute dal Sig. al 100% (su cui le CP_2
Parti concordano sin d'ora indipendentemente da quanto previsto in tema accordo nel verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016, salvo quanto infra specificato):
a. spese mediche, dentistiche, specialistiche in genere (con accordo sui professionisti ed i preventivi) e farmaceutiche solo se prescritte dallo specialista concordemente incaricato dai genitori (ancorché eventualmente non coperte dal S.S.N.);
b. spese scolastiche/universitarie pubbliche. In relazione a tali spese i genitori concordano che il padre contribuirà nella misura del 100% per libri, iscrizioni, materiale didattico
5 esclusivamente di inizio anno e nei limiti e quantità richiesti dalla scuola/università, ripetizioni laddove risultino carenze nell'andamento scolastico.
Con riferimento alle spese per tutte le gite scolastiche, tablet e computer (richiesti dall'istituto scolastico/università), il padre contribuirà nella misura del 90% e la madre nella misura del restante 10%.
Le Parti convengono che il trasporto relativo allo “scuolabus” resta a carico del genitore che ne ha necessità;
c. rette istituti privati (scuola americana già concordata almeno sino alla quinta elementare ed eventuali successivi da concordare);
d. corsi di lingua straniera a Genova previo accordo sulla scelta del professore e/o dell'Istituto;
e. attività sportive (due di tipo ordinario concordate dai genitori di volta in volta: per esempio calcio, tennis, sci, ecc.), attrezzature incluse di inizio attività per ciascun anno;
f. attività parascolastiche da concordare dai genitori di volta in volta (per esempio corsi di musica, centri estivi, etc). I genitori concordano sin d'ora che, qualora il figlio praticasse uno sport a livello agonistico, quest'ultima attività avrà prevalenza su qualsiasi altra.
Laddove nticipasse in tutto od in parte tali spese, il Sig. sarà Parte_1 CP_2
tenuto al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti.
Allo stesso modo per quanto riguarda le spese di cui al punto b che precede, ultimo capoverso, CP_ laddove il Signor anticipasse in tutto od in parte tali spese, la Signora sarà tenuta Pt_1
al rimborso del 10% entro 10 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti.
10. A regolamentazione dei rapporti economici fra le Parti resta convenuto quanto segue:
a) sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il Sig. si CP_2
impegna a pagare assegno mensile di mantenimento in favore di i euro Parte_1
1.500,00 (millecinquecento/00) a mezzo bonifico (IBAN: [...]).
Tale importo è stato determinato tenendo conto della liquidazione una tantum ex art. 5 legge
898/1970 come infra sub b;
b) a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 legge 898/1970 nonché a regolamentazione ed estinzione di qualsiasi obbligazione derivante dal matrimonio anche di carattere risarcitorio
6 e/o restitutorio si impegna a corrispondere a che accetta - CP_2 Parte_1
l'importo di 1.000.000,00 (un milione/00) di euro pagato nei seguenti termini:
- b.1euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) già corrisposti alla firma del ricorso per separazione, firma che ha costituito quietanza;
- b.2euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a mezzo assegni circolari (termine essenziale in favore di Pt_1
).
[...]
Per detto secondo pagamento, laddove non puntualmente corrisposto, viene pattuita una penale giornaliera di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico di importo CP_2
specificatamente accettato dal medesimo e ritenuto congruo.
A garanzia del pagamento di 500.000,00 euro di cui al punto b.2 il Sig. ha CP_2
consegnato alla firma del ricorso di separazione/divorzio a fideiussione Parte_1
bancaria a “prima richiesta” di Banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking n.
00020/8200/04106837 deliberata in data 18.07.2024 con scadenza 31.5.2026 a cura e spese del marito (salvo l'importo di euro 4.000,00 che resta a carico di ià Parte_1
CP_ corrisposto al Signor alla consegna della fideiussione).
11. Al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e contestualmente al saldo della CP_ seconda tranche di 500.000,00 euro onsegnerà al Signor scrittura Parte_1
privata sulle questioni sollevate in relazione all'attività del marito e di terzi soggetti. Tale scrittura è sottoscritta contestualmente al ricorso per separazione e divorzio e consegnata a mani fiduciarie dell'Avv. Enrico Grego che, in caso di inadempimento della Signora alla Pt_1
sottoscrizione delle note in sostituzione di udienza nel procedimento di divorzio, si obbliga a consegnarla all'Avv. Maria Pia Casalegno.
12. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quello del figlio minore, documenti che, per quest'ultimo, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
13. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Nella misura in cui una clausola del presente accordo dovesse risultare o diventare nulla, ciò non comprometterà la validità delle rimanenti clausole. La clausola nulla verrà
7 sostituita da una clausola valida che rispetti la volontà espressa dalle Parti nel presente accordo.
14. L'eventuale tolleranza di una delle Parti al ritardo o inadempimento dell'altra parte non potrà in ogni caso essere interpretata come implicita rinuncia al relativo diritto.
15. Il presente accordo prevale su qualunque altro documento scambiato fra le Parti.
16. Le condizioni di separazione e divorzio di cui al ricorso introduttivo sono inscindibilmente connesse e costituiscono un unico contesto di pattuizioni tra le Parti.
17. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso di divorzio i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano.
18. Le spese legali per la redazione del presente accordo e più in generale per l'attività dei rispettivi legali e/o tecnici resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono la presente transazione per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma
8, Legge 31.12.2012, n. 247”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 61, parte II, serie C, anno 2018), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Enrico Grego e , CP_1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato CP_2 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria Pia Casalegno;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 23.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 19.7.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale e avanzando altresì
1 domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 172/2025, pubblicata il 19.2.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni come ivi precisate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Portoferraio (LI) il 15.9.2018 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza del
19.2.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
la pattuizione, concordata dalle parti nei termini di seguito riportati, circa la corresponsione di una somma a titolo di assegno divorzile in unica soluzione sia da ritenere equa alla stregua delle risultanze acquisite nel procedimento;
ritenuto, più in generale, che le condizioni oggetto di accordo tra i ricorrenti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del figlio minore (nato dall'unione coniugale il 11.9.2019), e non ponendosi Per_1
2 in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_2
contratto a Portoferraio (LI) il 15.9.2018;
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. Le Parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
2. Il figlio rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la madre che ha già trasferito la propria residenza in Genova, Via dei Franzone n. 6/22.
3. La casa già coniugale sita in Pieve Ligure (GE), Via Coriolano Bozzo n. 8, di proprietà di
è rimasta nella disponibilità del marito da luglio 2024, e rimarrà nella sua CP_2
disponibilità.
Tutte le utenze relative alla casa già coniugale rimarranno a carico del Signor così CP_2
come le spese di amministrazione ordinaria.
3 bis A titolo di concorso spese di locazione per l'attuale ubicazione abitativa di Pt_1
con il figlio , il Sig. ha già corrisposto alla stessa
[...] Per_1 CP_2 Pt_1
l'importo di 12.000,00 euro complessivi relativi ai sei mesi decorrenti dal mese di luglio
[...]
2024 incluso (mese di rilascio della casa coniugale).
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti termini, salvi eventuali diversi accordi fra i genitori di volta in volta (che dovranno comunque assicurare al figlio un assetto regolare e ordinato di incontri):
a) week-end alternati dal venerdì (all'uscita dall'asilo o da scuola oppure, nei periodi di fermo scolastico, dalle ore 16.00) sino alla domenica sera (ore 21.00 circa) con riaccompagnamento presso la casa materna;
3 b) il martedì di tutte le settimane (dall'uscita dall'asilo o da scuola oppure, nei periodi di fermo scolastico, dalle ore 16.00) sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento diretto a scuola
(oppure, nei periodi di fermo scolastico, alle ore 9.00 presso la casa materna);
c) il mercoledì della settimana che termina con il week-end di competenza materna (dall'uscita dall'asilo o da scuola) sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Nei periodi di fermo scolastico il padre terrà anche nel corso della giornata e lo riporterà il giovedì Per_1
mattina alle ore 9.00 presso la casa materna;
d) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive divise in due periodi (con analogo periodo di tre settimane non consecutive anche in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30/5 di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni dei fine settimana. A decorrere dall'estate 2026 ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane consecutive nell'ambito delle tre settimane di competenza estiva;
e) nel periodo natalizio: secondo il criterio dell'alternanza dal 24 dicembre (ore 9.00) al 31 dicembre (ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 18.00) con l'altro genitore.
Tuttavia, le giornate del 24 e del 25 dicembre verranno trascorse dal figlio con i genitori con il principio dell'alternanza annuale con i seguenti orari: il 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore
22.00 con un genitore e dalle 22.00 del 24 dicembre sino alle ore 22.00 del 25 dicembre con l'altro genitore.
Il giorno 25 dicembre del 2024 è stato con la madre;
Per_1
f) tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza) in coincidenza con la sospensione didattica. Per la Pasqua 2025 la madre ha tenuto con sé dal “giovedì Santo” al sabato ed il padre nei giorni di Pasqua, lunedì ed Per_1
il martedì;
g) nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
h) la settimana bianca (da considerarsi da sabato alla domenica successiva) sarà divisa in due periodi di quattro giorni (sabato-mercoledì / mercoledì-domenica) per ciascun genitore;
4 i) i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio. Qualora ciò non fosse possibile trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il pranzo Per_1
(indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00).
5. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa al figlio come, per esempio (con elencazione non tassativa), in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
Il figlio, quindi, verrà educato sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze del minore.
6. In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto del figlio (per oltre 12 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso.
I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra il figlio ed i nonni.
7. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
I genitori potranno comunicare quotidianamente con il figlio in via telefonica (senza previo accordo).
8. Il signor si impegna a corrispondere alla Signora a titolo di CP_2 Parte_1
mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 2.000,00 (duemila/00) entro i primi Per_1
cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale, indice base 1.6.2024, con accredito a mezzo bonifico (IBAN: [...]).
9. Le seguenti spese straordinarie saranno sostenute dal Sig. al 100% (su cui le CP_2
Parti concordano sin d'ora indipendentemente da quanto previsto in tema accordo nel verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016, salvo quanto infra specificato):
a. spese mediche, dentistiche, specialistiche in genere (con accordo sui professionisti ed i preventivi) e farmaceutiche solo se prescritte dallo specialista concordemente incaricato dai genitori (ancorché eventualmente non coperte dal S.S.N.);
b. spese scolastiche/universitarie pubbliche. In relazione a tali spese i genitori concordano che il padre contribuirà nella misura del 100% per libri, iscrizioni, materiale didattico
5 esclusivamente di inizio anno e nei limiti e quantità richiesti dalla scuola/università, ripetizioni laddove risultino carenze nell'andamento scolastico.
Con riferimento alle spese per tutte le gite scolastiche, tablet e computer (richiesti dall'istituto scolastico/università), il padre contribuirà nella misura del 90% e la madre nella misura del restante 10%.
Le Parti convengono che il trasporto relativo allo “scuolabus” resta a carico del genitore che ne ha necessità;
c. rette istituti privati (scuola americana già concordata almeno sino alla quinta elementare ed eventuali successivi da concordare);
d. corsi di lingua straniera a Genova previo accordo sulla scelta del professore e/o dell'Istituto;
e. attività sportive (due di tipo ordinario concordate dai genitori di volta in volta: per esempio calcio, tennis, sci, ecc.), attrezzature incluse di inizio attività per ciascun anno;
f. attività parascolastiche da concordare dai genitori di volta in volta (per esempio corsi di musica, centri estivi, etc). I genitori concordano sin d'ora che, qualora il figlio praticasse uno sport a livello agonistico, quest'ultima attività avrà prevalenza su qualsiasi altra.
Laddove nticipasse in tutto od in parte tali spese, il Sig. sarà Parte_1 CP_2
tenuto al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti.
Allo stesso modo per quanto riguarda le spese di cui al punto b che precede, ultimo capoverso, CP_ laddove il Signor anticipasse in tutto od in parte tali spese, la Signora sarà tenuta Pt_1
al rimborso del 10% entro 10 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti.
10. A regolamentazione dei rapporti economici fra le Parti resta convenuto quanto segue:
a) sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il Sig. si CP_2
impegna a pagare assegno mensile di mantenimento in favore di i euro Parte_1
1.500,00 (millecinquecento/00) a mezzo bonifico (IBAN: [...]).
Tale importo è stato determinato tenendo conto della liquidazione una tantum ex art. 5 legge
898/1970 come infra sub b;
b) a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 legge 898/1970 nonché a regolamentazione ed estinzione di qualsiasi obbligazione derivante dal matrimonio anche di carattere risarcitorio
6 e/o restitutorio si impegna a corrispondere a che accetta - CP_2 Parte_1
l'importo di 1.000.000,00 (un milione/00) di euro pagato nei seguenti termini:
- b.1euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) già corrisposti alla firma del ricorso per separazione, firma che ha costituito quietanza;
- b.2euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a mezzo assegni circolari (termine essenziale in favore di Pt_1
).
[...]
Per detto secondo pagamento, laddove non puntualmente corrisposto, viene pattuita una penale giornaliera di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico di importo CP_2
specificatamente accettato dal medesimo e ritenuto congruo.
A garanzia del pagamento di 500.000,00 euro di cui al punto b.2 il Sig. ha CP_2
consegnato alla firma del ricorso di separazione/divorzio a fideiussione Parte_1
bancaria a “prima richiesta” di Banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking n.
00020/8200/04106837 deliberata in data 18.07.2024 con scadenza 31.5.2026 a cura e spese del marito (salvo l'importo di euro 4.000,00 che resta a carico di ià Parte_1
CP_ corrisposto al Signor alla consegna della fideiussione).
11. Al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e contestualmente al saldo della CP_ seconda tranche di 500.000,00 euro onsegnerà al Signor scrittura Parte_1
privata sulle questioni sollevate in relazione all'attività del marito e di terzi soggetti. Tale scrittura è sottoscritta contestualmente al ricorso per separazione e divorzio e consegnata a mani fiduciarie dell'Avv. Enrico Grego che, in caso di inadempimento della Signora alla Pt_1
sottoscrizione delle note in sostituzione di udienza nel procedimento di divorzio, si obbliga a consegnarla all'Avv. Maria Pia Casalegno.
12. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quello del figlio minore, documenti che, per quest'ultimo, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
13. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Nella misura in cui una clausola del presente accordo dovesse risultare o diventare nulla, ciò non comprometterà la validità delle rimanenti clausole. La clausola nulla verrà
7 sostituita da una clausola valida che rispetti la volontà espressa dalle Parti nel presente accordo.
14. L'eventuale tolleranza di una delle Parti al ritardo o inadempimento dell'altra parte non potrà in ogni caso essere interpretata come implicita rinuncia al relativo diritto.
15. Il presente accordo prevale su qualunque altro documento scambiato fra le Parti.
16. Le condizioni di separazione e divorzio di cui al ricorso introduttivo sono inscindibilmente connesse e costituiscono un unico contesto di pattuizioni tra le Parti.
17. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso di divorzio i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano.
18. Le spese legali per la redazione del presente accordo e più in generale per l'attività dei rispettivi legali e/o tecnici resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono la presente transazione per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma
8, Legge 31.12.2012, n. 247”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 61, parte II, serie C, anno 2018), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
8