Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza breve 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valbona Shakaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, prot. n. P-RE/L/Q/-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia in data 28.07.2025 e notificato in pari data;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 14.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AT TO e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Sentito l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura Reggio Emilia in data 28 luglio 2025.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia.
Con ordinanza n. 218 del 18 dicembre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, così motivando: “ Considerato che parte ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione richiesta con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, comprovandone – allo stato degli atti – la tempestiva produzione nei termini anche alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia; Considerato che l’Amministrazione resistente non ha replicato a tali argomentazioni né ha contestato la veridicità di tale documentazione ”. E’ stato quindi sospeso il provvedimento impugnato ed è stato ordinato all’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria, esaminando tutta la documentazione prodotta agli atti del giudizio, e di adottare un nuovo provvedimento di conferma o di revoca di quello gravato.
Con deposito del 2 febbraio 2026, la Prefettura di Reggio Emilia ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento del 30 gennaio 2026, con cui sono stati disposti l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e il contestuale rilascio del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno.
Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, dato avviso all’Avvocato dello Stato della possibile definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., senza opposizione dello stesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione della parte ricorrente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453).
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.
È quanto è avvenuto nel caso di specie, giacché, con il provvedimento di riesame emesso ad esito del remand di questo Tribunale, la Prefettura di Reggio Emilia non solo ha disposto l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno, ma ha anche rilasciato il nulla osta, con ciò dovendosi ritenere pienamente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Tenuto conto del complessivo andamento della controversia, le spese di lite possono essere compensate.
A seguito dell’ammissione disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (v. decreto n. 13/2025 del 5 novembre 2025), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Conferma in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente Commissione con decreto n. 13/2025 del 5 novembre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
AT TO, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT TO | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.